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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2015, avente ad oggetto: contratti bancari, vertente
TRA
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, dall'Avv. Michele Dei, presso il cui studio sito in Siena, Viale R. Franci n. 6 sono elettivamente domiciliati;
-Attori-
CONTRO
p.i./ c.f. , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza del lavoro n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Franco, che la rappresenta giusta procura generale per atto Notar di Roma del 13.11.2007 rep. n.151135, racc. Persona_1
n. 32922, allegata in calce alla comparsa di risposta;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio l'Istituto di credito deducendo la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, giusto rogito Notaio di Lamezia Terme rep. n. 11055, racc. n. 7077, per un importo finanziato Per_2
di euro 100.000,00, sottoscritto in data 01.07.2011.
Deducono gli attori: a) il superamento del tasso soglia nel computo degli interessi, i quali, pertanto, devono essere qualificati come usurari;
b) la presenza di interessi anatocistici con riguardo al piano di ammortamento, stipulato nella formula c.d. alla francese;
c)
l'indeterminatezza delle clausole di determinazione del tasso di interesse.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale impugnava e contestava tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento della CTU contabile, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi la procedibilità della domanda, atteso che dagli atti di causa risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come si evince inequivocabilmente dalle risultanze dell'espletata C.T.U., dai cui esiti non si ritiene in questa sede di doversi discostare, le doglianze degli attori risultano essere prive di fondamento.
Infatti, quanto al presunto superamento del tasso soglia-usura, conclude il C.T.U., anche alla luce dei principi espressi dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU.
n. 19597 del 2020, che “il tasso di mora pattuito in contratto non è superiore al tasso soglia usura, se si tiene conto della clausola di salvaguardia e soprattutto delle istruzioni di vigilanza secondo le quali il tasso moratorio è oggetto di autonoma rilevazione”.
Infatti, il tasso di mora indicato in contratto (7,9875) che quello calcolato dal C.T.U. per effetto della previsione del metodo misto per il calcolo degli interessi (8,0984) sono inferiori al tasso soglia calcolato secondo i principi delle SS UU 19597 del 2020, il quale
è pari al 10,61.
Inoltre, quanto al presunto effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese, deve rilevarsi come lo stesso non determini alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Del resto, tale orientamento è stato confermato anche in sede di legittimità, ove si è statuito che “il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti” (cfr. Cass.
Civ., SS. UU., sent. n. 15130 del 20 maggio 2024).
Nel caso di specie, tale impostazione è altresì confermata dalle risultanze della C.T.U., dalla quale non emergono profili di invalidità, per come sopra meglio specificato.
Infine, per quanto attiene all'indeterminatezza delle clausole di determinazione del tasso di interesse, anche tale assunto si rivela infondato.
Come è agevole desumersi dalla lettura degli atti e documenti di causa, le clausole inerenti al saggio degli interessi sono analiticamente descritte in contratto (cfr. contratto, art. 5, nonché allegato A, artt. 3 e 20) ed approvate per iscritto dagli attori.
Da ciò deriva l'infondatezza della doglianza ed il conseguente rigetto.
2. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria in quanto non provata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la assai scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 698/2015, pendente tra e - attori- contro Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., - convenuta- ogni altra domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 23.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 698 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2015, avente ad oggetto: contratti bancari, vertente
TRA
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione, dall'Avv. Michele Dei, presso il cui studio sito in Siena, Viale R. Franci n. 6 sono elettivamente domiciliati;
-Attori-
CONTRO
p.i./ c.f. , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Piazza del lavoro n. 3, presso lo Studio dell'Avv. Roberto Franco, che la rappresenta giusta procura generale per atto Notar di Roma del 13.11.2007 rep. n.151135, racc. Persona_1
n. 32922, allegata in calce alla comparsa di risposta;
-Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio l'Istituto di credito deducendo la nullità del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, giusto rogito Notaio di Lamezia Terme rep. n. 11055, racc. n. 7077, per un importo finanziato Per_2
di euro 100.000,00, sottoscritto in data 01.07.2011.
Deducono gli attori: a) il superamento del tasso soglia nel computo degli interessi, i quali, pertanto, devono essere qualificati come usurari;
b) la presenza di interessi anatocistici con riguardo al piano di ammortamento, stipulato nella formula c.d. alla francese;
c)
l'indeterminatezza delle clausole di determinazione del tasso di interesse.
Concludevano, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale impugnava e contestava tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali ed espletamento della CTU contabile, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi la procedibilità della domanda, atteso che dagli atti di causa risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Come si evince inequivocabilmente dalle risultanze dell'espletata C.T.U., dai cui esiti non si ritiene in questa sede di doversi discostare, le doglianze degli attori risultano essere prive di fondamento.
Infatti, quanto al presunto superamento del tasso soglia-usura, conclude il C.T.U., anche alla luce dei principi espressi dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU.
n. 19597 del 2020, che “il tasso di mora pattuito in contratto non è superiore al tasso soglia usura, se si tiene conto della clausola di salvaguardia e soprattutto delle istruzioni di vigilanza secondo le quali il tasso moratorio è oggetto di autonoma rilevazione”.
Infatti, il tasso di mora indicato in contratto (7,9875) che quello calcolato dal C.T.U. per effetto della previsione del metodo misto per il calcolo degli interessi (8,0984) sono inferiori al tasso soglia calcolato secondo i principi delle SS UU 19597 del 2020, il quale
è pari al 10,61.
Inoltre, quanto al presunto effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese, deve rilevarsi come lo stesso non determini alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Con tale sistema non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Del resto, tale orientamento è stato confermato anche in sede di legittimità, ove si è statuito che “il maggior carico di interessi derivante dall'ammortamento "alla francese" non è dovuto a un fenomeno di moltiplicazione tecnica degli interessi (anatocismo), ma è il naturale effetto della scelta di prevedere un piano di rimborso con rate costanti” (cfr. Cass.
Civ., SS. UU., sent. n. 15130 del 20 maggio 2024).
Nel caso di specie, tale impostazione è altresì confermata dalle risultanze della C.T.U., dalla quale non emergono profili di invalidità, per come sopra meglio specificato.
Infine, per quanto attiene all'indeterminatezza delle clausole di determinazione del tasso di interesse, anche tale assunto si rivela infondato.
Come è agevole desumersi dalla lettura degli atti e documenti di causa, le clausole inerenti al saggio degli interessi sono analiticamente descritte in contratto (cfr. contratto, art. 5, nonché allegato A, artt. 3 e 20) ed approvate per iscritto dagli attori.
Da ciò deriva l'infondatezza della doglianza ed il conseguente rigetto.
2. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria in quanto non provata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la assai scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 698/2015, pendente tra e - attori- contro Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., - convenuta- ogni altra domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda attrice;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 23.06.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone