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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4869 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]- C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Massimo Urso, CF: che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
AN EN CF: la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente
avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. Motivi della decisione
Si premette che dagli atti risulta che l'odierna ricorrente ha proposto istanza per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'assegno mensile ex art. 13 della legge n. 118/71, non confermato in sede amministrativa, avendo la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in sede di visita di revisione del
22.03.2024, non confermato il requisito, ritenendo la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55 per cento (cfr. verbale di visita di revisione in atti).
Nella resistenza dell' , il giudice designato, senza procedere all'accertamento tecnico, ha CP_1 dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova della sussistenza del requisito extrasanitario
(nella specie, reddituale) con conseguente carenza di interesse all'accertamento di quello sanitario.
La ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio al fine deducendo di essere in possesso anche del requisito extrasanitario/reddituale e che la competente commissione medica ha erroneamente valutato le patologie da cui è affetta, tali da integrare – ove adeguatamente valutate – il requisito sanitario sotteso alla prestazione in questione (assegno mensile di assistenza, legge n. 118/71, art. 13).
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni qui di seguito trascritte: In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, ovvero l'assegno di invalidità civile a decorrere dal 22/3/2024 (data della sospensione);
2. disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
3. Condannare l'ente resistente alle distranede spese ex art. 93c.p.c. di entrambe le fasi del procedimento”.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto per cui è causa, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Valga, sempre in via preliminare, rammentare l'insegnamento consolidato della Corte di legittimità, In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass., sez.
L - , Sentenza n. 16685 del 25/06/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, per come sopra rilevato, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 445 bis c.p.c. e il procedimento si è concluso con declaratoria di inammissibilità senza espletamento di consulenza tecnica;
pertanto, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio una volta comunque soddisfatta la condizione di procedibilità.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela fondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott.
) accertato la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile per poter Persona_2 beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 74% (art. 2 e 12
L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988), indicando la decorrenza dell'accertato requisito sanitario dalla data della visita di revisione in sede amministrativa (22 marzo 2024). Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita di verifica del
22/03/2024.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
parimenti, graveranno sull' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.
S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato
“Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 con decorrenza dal marzo del 2024; 2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
3. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4869 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]- C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Massimo Urso, CF: che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
AN EN CF: la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del Persona_1
22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' , CP_1
resistente
avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. Motivi della decisione
Si premette che dagli atti risulta che l'odierna ricorrente ha proposto istanza per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini della fruizione dell'assegno mensile ex art. 13 della legge n. 118/71, non confermato in sede amministrativa, avendo la competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, in sede di visita di revisione del
22.03.2024, non confermato il requisito, ritenendo la ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 55 per cento (cfr. verbale di visita di revisione in atti).
Nella resistenza dell' , il giudice designato, senza procedere all'accertamento tecnico, ha CP_1 dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova della sussistenza del requisito extrasanitario
(nella specie, reddituale) con conseguente carenza di interesse all'accertamento di quello sanitario.
La ricorrente ha, pertanto, introdotto il presente giudizio al fine deducendo di essere in possesso anche del requisito extrasanitario/reddituale e che la competente commissione medica ha erroneamente valutato le patologie da cui è affetta, tali da integrare – ove adeguatamente valutate – il requisito sanitario sotteso alla prestazione in questione (assegno mensile di assistenza, legge n. 118/71, art. 13).
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni qui di seguito trascritte: In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, ovvero l'assegno di invalidità civile a decorrere dal 22/3/2024 (data della sospensione);
2. disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
3. Condannare l'ente resistente alle distranede spese ex art. 93c.p.c. di entrambe le fasi del procedimento”.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza nel merito. CP_1
Ammessa ctu medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto per cui è causa, si richiama il consolidato orientamento della SC secondo cui
In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Valga, sempre in via preliminare, rammentare l'insegnamento consolidato della Corte di legittimità, In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (Cass., sez.
L - , Sentenza n. 16685 del 25/06/2018, Sez. L - , Ordinanza n. 10753 del 04/04/2022).
Nel caso di specie, per come sopra rilevato, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 445 bis c.p.c. e il procedimento si è concluso con declaratoria di inammissibilità senza espletamento di consulenza tecnica;
pertanto, la ricorrente ha introdotto il presente giudizio una volta comunque soddisfatta la condizione di procedibilità.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela fondato avendo il CTU nominato in questa sede (Dott.
) accertato la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile per poter Persona_2 beneficiare della prestazione avendo lo stesso concluso che la parte ricorrente, avuto riguardo alle patologie da cui è affetta, è invalida civile con riduzione della capacità lavorativa dal 74% (art. 2 e 12
L. 118/71 e art- 9 DLg 509/1988), indicando la decorrenza dell'accertato requisito sanitario dalla data della visita di revisione in sede amministrativa (22 marzo 2024). Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la declaratoria della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 con la decorrenza accertata dall'ausiliare, vale a dire dalla visita di verifica del
22/03/2024.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;
parimenti, graveranno sull' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.
S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato
“Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 con decorrenza dal marzo del 2024; 2. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
3. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti