CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2025, n. 36285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36285 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1.MB AB nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Pieri, di fiducia 2.SA LE nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Virgone, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 10/02/2025 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Simonetta CA che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da IN AB e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SA LE in punto disapplicazione della recidiva;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36285 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 21/10/2025 lette le conclusioni scritte depositate in data 25/09/2025 dall'avv. Francesco Virgone, difensore del ricorrente SA LE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
preso atto che l'avv. Andrea Pieri, difensore del ricorrente MB AB, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 21/10/2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pisa che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AB MB e LE SA responsabili, in concorso tra loro, dei delitti di rapina aggravata e detenzione e porto di arma comune da sparo, con conseguente condanna di MB alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravante e di SA alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, con relative pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di AB MB sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità La sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i rilievi dedotti nell'atto di appello con riferimento alla assenza di indici oggettivi idonei a dimostrare il concorso dell'imputato, nella forma della agevolazione, nella rapina materialmente commessa dal coimputato SA e ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri e su circostanze inerenti la fase post delictum e, come tali, irrilevanti. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La somma sottratta nel corso dell'azione predatoria (euro 350,00) avrebbe consentito la concessione della diminuente de qua ed il fatto che la rapina sia stata commessa con armi e travisamento non può ritenersi ostativo in tal senso. 4. Nell'interesse di LE SA è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza di motivazione in punto di disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata. .1 2 La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta difensiva oggetto del secondo motivo di appello con la quale si rappresentavano le condizioni personali dell'imputato, ampiamente documentate e si prospettava altresì la disparità di trattamento rispetto al coimputato MB per il quale il giudice di primo grado aveva, invece, escluso la recidiva a lui contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AB MB è complessivamente infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza è palesemente generico e, pertanto, inammissibile. La Corte territoriale non ha omesso di esaminare i rilievi difensivi dedotti nell'atto di appello in punto di responsabilità e neppure ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri ed inconcludenti. La difesa ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata ( pagg.
3-4 e 10-11) che, proprio in replica alle deduzioni prospettate nel gravame, ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi, la cui sussistenza non è minimamente contestata nel ricorso, così delineando un quadro preciso ed univoco in ordine al concorso di MB nella rapina materialmente commessa dal coimputato SA. Dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di discrimine tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, il collegio di merito ha ravvisato in capo al ricorrente un contributo causale all'azione predatoria nella forma della agevolazione. Ha valorizzato, in primo luogo, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza collocate nei pressi della panetteria rapina dalle quali emergeva inconfutabilmente che MB si era recato insieme a SA all'esterno della stessa sostandovi per alcuni minuti, che era rimasto nei pressi quando il complice aveva fatto ingresso nell'esercizio per compiere l'azione illecita e che poi con questi si era subito dopo allontanato facendo perdere le sue tracce. Tale agire all'unisono, ritenuto già significativamente sintomatico di una azione previamente concertata, è stato raccordato con le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso MB che aveva riferito di avere, il giorno del fatto, fornito a SA, su sua richiesta, una felpa ed un borsone (quest'ultimo abbandonato lungo il greto di un fiume dopo l'allontanamento dalla panetteria) e di avere, al momento del loro incontro, dell'intenzione di costui di realizzare una rapina utilizzando una pistola che gli aveva anche mostrato. Si tratta di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera 3 sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. 1.2. Il secondo motivo è infondato. In punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di appello, sia pure succintamente, ha argomentato tale statuizione evidenziando l'entità non irrisoria della somma sottratta (euro 350,00) ed anche, stante la natura plurioofensiva del delitto di rapina, gli effetti dannosi connessi alla libertà ed l'integrità fisica-morale della persona offesa che era stata minacciata con un'arma da fuoco. Si tratta di una motivazione sufficientemente congrua, ove rapportata alla indubbia genericità del motivo di appello (si veda pag 4) con il quale si rappresentava la "tenuità" del danno, senza addurre alcun elemento specifico a sostegno. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LE SA è invece fondato. Con il secondo motivo di appello (pagg. 9 e 10 del gravame) il difensore dell'imputato si era doluto della mancata disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata da parte del giudice di primo grado, argomentando, al riguardo, in modo specifico e puntuale. La Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi su tale censura, con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. Non potendo la Corte di Cassazione operare valutazioni che coinvolgono questioni di merito, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in relazione all'imputato LE 4 SA e limitatamente alla disapplicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che si pronuncerà sul punto. 3. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di AB MB segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA LE limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso di MB AB e condanna detto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Simonetta CA che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da IN AB e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SA LE in punto disapplicazione della recidiva;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36285 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 21/10/2025 lette le conclusioni scritte depositate in data 25/09/2025 dall'avv. Francesco Virgone, difensore del ricorrente SA LE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
preso atto che l'avv. Andrea Pieri, difensore del ricorrente MB AB, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 21/10/2021 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pisa che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AB MB e LE SA responsabili, in concorso tra loro, dei delitti di rapina aggravata e detenzione e porto di arma comune da sparo, con conseguente condanna di MB alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previa esclusione della recidiva e riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravante e di SA alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, con relative pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Nell'interesse di AB MB sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità La sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i rilievi dedotti nell'atto di appello con riferimento alla assenza di indici oggettivi idonei a dimostrare il concorso dell'imputato, nella forma della agevolazione, nella rapina materialmente commessa dal coimputato SA e ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri e su circostanze inerenti la fase post delictum e, come tali, irrilevanti. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La somma sottratta nel corso dell'azione predatoria (euro 350,00) avrebbe consentito la concessione della diminuente de qua ed il fatto che la rapina sia stata commessa con armi e travisamento non può ritenersi ostativo in tal senso. 4. Nell'interesse di LE SA è stato articolato un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza di motivazione in punto di disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata. .1 2 La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta difensiva oggetto del secondo motivo di appello con la quale si rappresentavano le condizioni personali dell'imputato, ampiamente documentate e si prospettava altresì la disparità di trattamento rispetto al coimputato MB per il quale il giudice di primo grado aveva, invece, escluso la recidiva a lui contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di AB MB è complessivamente infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza è palesemente generico e, pertanto, inammissibile. La Corte territoriale non ha omesso di esaminare i rilievi difensivi dedotti nell'atto di appello in punto di responsabilità e neppure ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza su elementi neutri ed inconcludenti. La difesa ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata ( pagg.
3-4 e 10-11) che, proprio in replica alle deduzioni prospettate nel gravame, ha logicamente raccordato tra loro una serie di elementi obiettivi e certi, la cui sussistenza non è minimamente contestata nel ricorso, così delineando un quadro preciso ed univoco in ordine al concorso di MB nella rapina materialmente commessa dal coimputato SA. Dopo avere correttamente richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di discrimine tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, il collegio di merito ha ravvisato in capo al ricorrente un contributo causale all'azione predatoria nella forma della agevolazione. Ha valorizzato, in primo luogo, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza collocate nei pressi della panetteria rapina dalle quali emergeva inconfutabilmente che MB si era recato insieme a SA all'esterno della stessa sostandovi per alcuni minuti, che era rimasto nei pressi quando il complice aveva fatto ingresso nell'esercizio per compiere l'azione illecita e che poi con questi si era subito dopo allontanato facendo perdere le sue tracce. Tale agire all'unisono, ritenuto già significativamente sintomatico di una azione previamente concertata, è stato raccordato con le dichiarazioni spontanee rese dallo stesso MB che aveva riferito di avere, il giorno del fatto, fornito a SA, su sua richiesta, una felpa ed un borsone (quest'ultimo abbandonato lungo il greto di un fiume dopo l'allontanamento dalla panetteria) e di avere, al momento del loro incontro, dell'intenzione di costui di realizzare una rapina utilizzando una pistola che gli aveva anche mostrato. Si tratta di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera 3 sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. 1.2. Il secondo motivo è infondato. In punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte di appello, sia pure succintamente, ha argomentato tale statuizione evidenziando l'entità non irrisoria della somma sottratta (euro 350,00) ed anche, stante la natura plurioofensiva del delitto di rapina, gli effetti dannosi connessi alla libertà ed l'integrità fisica-morale della persona offesa che era stata minacciata con un'arma da fuoco. Si tratta di una motivazione sufficientemente congrua, ove rapportata alla indubbia genericità del motivo di appello (si veda pag 4) con il quale si rappresentava la "tenuità" del danno, senza addurre alcun elemento specifico a sostegno. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di LE SA è invece fondato. Con il secondo motivo di appello (pagg. 9 e 10 del gravame) il difensore dell'imputato si era doluto della mancata disapplicazione della ritenuta recidiva reiterata da parte del giudice di primo grado, argomentando, al riguardo, in modo specifico e puntuale. La Corte di appello ha totalmente omesso di pronunciarsi su tale censura, con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. Non potendo la Corte di Cassazione operare valutazioni che coinvolgono questioni di merito, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in relazione all'imputato LE 4 SA e limitatamente alla disapplicazione della recidiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che si pronuncerà sul punto. 3. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di AB MB segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA LE limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso di MB AB e condanna detto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/10/2025