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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 3563/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa”, vertente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Emilia Mastrogiacomo, Parte_1
Appellante contro
in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), l'oggetto del giudizio e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 5.3.2018 ha interposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1844/2017, depositata il 12.11.2017, con cui è stata rigettata l'opposizione CP_1
avanzata avverso il verbale n. 4641/2016, elevato il 2.12.2016 e notificato il 20.3.2017 dalla Polizia locale del per la violazione dell'art. 142 c. 8 D.lgs. 285/1992, in Controparte_1
combinato disposto con gli artt. 142 c. 2 del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità
(viaggiando ad una velocità di km/h 78,00, superando il limite di velocità di km/h 18,00, essendo vigente il limite di km/h 60,00), violazione commessa il 25.11.2016 sulla S.P. 236 km 11-150 direzione ed accertata il 28.11.2016. CP_1
In I grado l'odierno appellante ha proposto i seguenti motivi di opposizione:
a) estinzione della obbligazione pecuniaria, per notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla legge (art. 201 C.d.S. e art. 14 L. 689/1981);
Pag. 1 a 6 b) mancata indicazione nel verbale di accertamento della omologazione dell'autovelox Velomatic
512 e mancata esatta indicazione della distanza della segnaletica stradale dalla postazione dell'autovelox;
c) mancata precisa descrizione del luogo dell'infrazione e della postazione dell'autovelox;
d) non provato perfetto funzionamento dell'autovelox Velomatic 512 D.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha respinto tutti i motivi di doglianza, rigettando l'opposizione e compensando le spese processuali.
Con il ricorso in appello il ha avanzato il seguente ed unico motivo di appello “Violazione e Pt_1 falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 201 C.d.S. come modificato con l'art. 1 della legge
40/2006 e dell'art. 14 della L. 689/1981”, all'uopo deducendo che:
- la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla doglianza di parte ricorrente di “estinzione della obbligazione pecuniaria, per notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla legge” è erronea, insufficiente e, comunque, chiaramente in violazione delle norme di legge emanate dall'ordinamento in subiecta materia;
- si censura la sentenza laddove statuisce, alle pagine 2 e 3: “Relativamente alla eccepita tardività della notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S. va osservato che tale termine decorre, per l'ente accertatore, dal momento in cui è posto in grado di provvedere alla identificazione dell'intestatario del veicolo, e di conoscere tutte le indicazioni identificative dello stesso. Nel caso di specie solo con la ricezione della comunicazione di irreperibilità del destinatario, avvenuta in data 02.01.2017, l'ente accertatore, avendo avuto conoscenza della erroneità dell'indirizzo, è stato posto in grado di accertare il nuovo indirizzo. Conseguentemente la data dalla quale decorreva il termine di 90 giorni per la notifica del verbale contenente la contestazione, ex art.
201 C.d.S. va individuata in tale data ovvero il 02/01/2017, rispetto alla quale il verbale è stato tempestivamente notificato in data 02/03/2017”;
- il Giudice a quo ha totalmente ignorato le deduzioni e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente in primo grado;
il sig. infatti, ha rilevato che la presunta violazione dell'art. 142, Pt_1
comma 8, C.d.S. sarebbe stata commessa, secondo quanto rilevato dalla Polizia locale del Comune di
, in data 25.11.2016 e accertata in data 28.11.2016; ha dedotto, quindi, che il verbale, CP_1
conseguentemente redatto, veniva notificato in data 20.3.2017 ovvero oltre i 90 giorni previsti dalle disposizioni di legge;
il sig. ha, pure, evidenziato che la notifica del verbale avvenuta Parte_1
oltre il termine di 90 giorni era del tutto ingiustificata, non potendo trovare la propria motivazione nel cambio di residenza avvenuto nel lontano 19.6.2015, ovvero quasi due anni prima della presunta infrazione, come dimostrato con l'allegazione documentale in atti;
al contrario, il
[...]
e, per esso, gli agenti della P.L., ritenendo che il cambio di residenza potesse giustificare CP_1
Pag. 2 a 6 la tardività della notifica, davano atto nella relata di notifica del verbale di accertamento n. 4641/2016:
- di aver eseguito una prima notifica in Adelfia (BA), alla via Marconi 17/F; - di aver preso atto in data 2.1.2017 del mancato perfezionamento della stessa;
- di aver acquisito in data 30.1.2017 la nuova residenza del sig. ; Parte_1
- il Giudice di Pace ha erroneamente motivato il mancato accoglimento di tale eccezione, così come sollevata da parte ricorrente, aderendo ad una interpretazione del dato normativo in evidente contrasto non solo con la lettera della legge, ma anche con la sua costante interpretazione ad opera della Corte di Cassazione, in particolare con la pronuncia a SS.UU. n. 24851/2010;
- non può che dichiararsi l'estinzione della obbligazione pecuniaria, in quanto il
[...]
ha eseguito la notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla Controparte_1
legge.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di annullare il verbale di accertamento n. 4641/2016 elevato dal con condanna di quest'ultimo Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio.
Con decreto depositato il 19.3.2018 è stata fissata l'udienza del 19.9.2018.
All'udienza del 19.9.2018 l'appellante ha depositato il ricorso notificato all'appellato, il quale non si è costituito in giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del non Controparte_1
costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione nei suoi confronti del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
Scendendo al merito, va rilevato che l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti in I grado da ambo le parti risulta che:
- la violazione di cui al verbale n. 4641/2016 è avvenuta il 25.11.2016 ed accertata il 28.11.2016; il verbale è stato redatto il 2.12.2016;
- in data 2.1.2017 il primo tentativo di notificazione del verbale a presso Adelfia alla Parte_1
via Marconi n. 17/F non è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario;
- a seguito della consultazione della banca dati Siatel dell'Agenzia delle Entrate, la P.L. ha rilevato che risultava risiedere in Adelfia alla via Guido SA n. 4/C, onde ha provveduto a Parte_1
notificargli il verbale in data 20.3.2017.
Pag. 3 a 6 Alla luce di tanto, è fondata la doglianza dell'appellante circa il superamento del termine di legge per provvedere alla notificazione del verbale.
Va premesso che, in merito alla mancata contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli artt.
200 e 201 D. lgs. 285/1992, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201 c. 1 bis.
Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 c. 1 bis C.d.S. non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni (non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata).
Nel caso concreto - come indicato nel verbale di accertamento - la ragione della mancata contestazione immediata dell'infrazione è motivata dalla circostanza che la fattispecie è quella di cui all'art. 201 c. 1 bis lett. e) D. lgs. n. 285/1992 (accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi).
La violazione commessa il 25.11.2016 è stata accertata il 28.11.2016 e, in definitiva, notificata il
20.3.2017, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 D. lgs. n. 285/1992, scadente il 27.2.2017.
A tal fine, non può trovare applicazione l'art. 201 c. 1 ultimo periodo D. lgs. n. 285/1992 invocato dalla P.A. a seguito della mancata notificazione del 2.1.2017, al fine di far decorrere il dies a quo della notificazione dalla data successiva (nella specie, il 30.1.2017) in cui è venuta a conoscenza della nuova residenza del Pt_1
Infatti, il in I grado ha depositato in allegato al ricorso la documentazione attestante l'avvio in Pt_1
data 19.6.2015 del procedimento di mutazione anagrafica del proprio nucleo familiare in Adelfia alla via Guido SA (presso cui è avvenuta la notificazione del 20.3.2017), comprendente anche i dati del veicolo tg. CA716YK, a mezzo del quale sarebbe avvenuta l'infrazione contestata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “In tema di violazioni del codice della strada, il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che
Pag. 4 a 6 l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro
Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli” (cfr. Cass. SS.UU. n.
24851/2010), fermo restando che il riferimento a 150 giorni è da intendersi a 90 giorni per la modifica normativa intervenuta con la L. n. 120/2010, applicabile ratione temporis.
Pertanto, a fronte di quanto documentato dal , il Giudice di prime cure ha errato nel non rilevare Pt_1
che il Comune di ha notificato tardivamente il verbale, in quanto il sin dal CP_1 CP_1 Pt_1
19.6.2015 aveva provveduto ad annotare il mutamento di residenza presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Adelfia, ivi indicando anche i dati del proprio veicolo.
Da tanto, in accoglimento dell'appello, discende l'annullamento del verbale.
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi della finca n. 1, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro 191,70; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi della finca n. 1, in considerazione del valore della controversia;
in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo della finca di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 1844/2017 Parte_1
del Giudice di Pace di annulla il verbale di accertamento n. 4641/2016 emesso dalla Polizia CP_1
locale del Comune di di CP_1 CP_1
- condanna il a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali di ambo i gradi di giudizio, liquidate in euro 504,00 per compensi professionali ed in euro
Pag. 5 a 6 134,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di II grado iscritto al n. 3563/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa”, vertente tra
, con il patrocinio dell'Avv. Emilia Mastrogiacomo, Parte_1
Appellante contro
in persona del Sindaco pro tempore, contumace, Controparte_1
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 21.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), l'oggetto del giudizio e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 5.3.2018 ha interposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1844/2017, depositata il 12.11.2017, con cui è stata rigettata l'opposizione CP_1
avanzata avverso il verbale n. 4641/2016, elevato il 2.12.2016 e notificato il 20.3.2017 dalla Polizia locale del per la violazione dell'art. 142 c. 8 D.lgs. 285/1992, in Controparte_1
combinato disposto con gli artt. 142 c. 2 del predetto decreto legislativo, per eccesso di velocità
(viaggiando ad una velocità di km/h 78,00, superando il limite di velocità di km/h 18,00, essendo vigente il limite di km/h 60,00), violazione commessa il 25.11.2016 sulla S.P. 236 km 11-150 direzione ed accertata il 28.11.2016. CP_1
In I grado l'odierno appellante ha proposto i seguenti motivi di opposizione:
a) estinzione della obbligazione pecuniaria, per notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla legge (art. 201 C.d.S. e art. 14 L. 689/1981);
Pag. 1 a 6 b) mancata indicazione nel verbale di accertamento della omologazione dell'autovelox Velomatic
512 e mancata esatta indicazione della distanza della segnaletica stradale dalla postazione dell'autovelox;
c) mancata precisa descrizione del luogo dell'infrazione e della postazione dell'autovelox;
d) non provato perfetto funzionamento dell'autovelox Velomatic 512 D.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha respinto tutti i motivi di doglianza, rigettando l'opposizione e compensando le spese processuali.
Con il ricorso in appello il ha avanzato il seguente ed unico motivo di appello “Violazione e Pt_1 falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 201 C.d.S. come modificato con l'art. 1 della legge
40/2006 e dell'art. 14 della L. 689/1981”, all'uopo deducendo che:
- la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla doglianza di parte ricorrente di “estinzione della obbligazione pecuniaria, per notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla legge” è erronea, insufficiente e, comunque, chiaramente in violazione delle norme di legge emanate dall'ordinamento in subiecta materia;
- si censura la sentenza laddove statuisce, alle pagine 2 e 3: “Relativamente alla eccepita tardività della notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S. va osservato che tale termine decorre, per l'ente accertatore, dal momento in cui è posto in grado di provvedere alla identificazione dell'intestatario del veicolo, e di conoscere tutte le indicazioni identificative dello stesso. Nel caso di specie solo con la ricezione della comunicazione di irreperibilità del destinatario, avvenuta in data 02.01.2017, l'ente accertatore, avendo avuto conoscenza della erroneità dell'indirizzo, è stato posto in grado di accertare il nuovo indirizzo. Conseguentemente la data dalla quale decorreva il termine di 90 giorni per la notifica del verbale contenente la contestazione, ex art.
201 C.d.S. va individuata in tale data ovvero il 02/01/2017, rispetto alla quale il verbale è stato tempestivamente notificato in data 02/03/2017”;
- il Giudice a quo ha totalmente ignorato le deduzioni e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente in primo grado;
il sig. infatti, ha rilevato che la presunta violazione dell'art. 142, Pt_1
comma 8, C.d.S. sarebbe stata commessa, secondo quanto rilevato dalla Polizia locale del Comune di
, in data 25.11.2016 e accertata in data 28.11.2016; ha dedotto, quindi, che il verbale, CP_1
conseguentemente redatto, veniva notificato in data 20.3.2017 ovvero oltre i 90 giorni previsti dalle disposizioni di legge;
il sig. ha, pure, evidenziato che la notifica del verbale avvenuta Parte_1
oltre il termine di 90 giorni era del tutto ingiustificata, non potendo trovare la propria motivazione nel cambio di residenza avvenuto nel lontano 19.6.2015, ovvero quasi due anni prima della presunta infrazione, come dimostrato con l'allegazione documentale in atti;
al contrario, il
[...]
e, per esso, gli agenti della P.L., ritenendo che il cambio di residenza potesse giustificare CP_1
Pag. 2 a 6 la tardività della notifica, davano atto nella relata di notifica del verbale di accertamento n. 4641/2016:
- di aver eseguito una prima notifica in Adelfia (BA), alla via Marconi 17/F; - di aver preso atto in data 2.1.2017 del mancato perfezionamento della stessa;
- di aver acquisito in data 30.1.2017 la nuova residenza del sig. ; Parte_1
- il Giudice di Pace ha erroneamente motivato il mancato accoglimento di tale eccezione, così come sollevata da parte ricorrente, aderendo ad una interpretazione del dato normativo in evidente contrasto non solo con la lettera della legge, ma anche con la sua costante interpretazione ad opera della Corte di Cassazione, in particolare con la pronuncia a SS.UU. n. 24851/2010;
- non può che dichiararsi l'estinzione della obbligazione pecuniaria, in quanto il
[...]
ha eseguito la notifica del verbale di accertamento oltre il termine previsto dalla Controparte_1
legge.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza appellata, di annullare il verbale di accertamento n. 4641/2016 elevato dal con condanna di quest'ultimo Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio.
Con decreto depositato il 19.3.2018 è stata fissata l'udienza del 19.9.2018.
All'udienza del 19.9.2018 l'appellante ha depositato il ricorso notificato all'appellato, il quale non si è costituito in giudizio.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 2.5.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del non Controparte_1
costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione nei suoi confronti del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza.
Scendendo al merito, va rilevato che l'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti in I grado da ambo le parti risulta che:
- la violazione di cui al verbale n. 4641/2016 è avvenuta il 25.11.2016 ed accertata il 28.11.2016; il verbale è stato redatto il 2.12.2016;
- in data 2.1.2017 il primo tentativo di notificazione del verbale a presso Adelfia alla Parte_1
via Marconi n. 17/F non è andato a buon fine per irreperibilità del destinatario;
- a seguito della consultazione della banca dati Siatel dell'Agenzia delle Entrate, la P.L. ha rilevato che risultava risiedere in Adelfia alla via Guido SA n. 4/C, onde ha provveduto a Parte_1
notificargli il verbale in data 20.3.2017.
Pag. 3 a 6 Alla luce di tanto, è fondata la doglianza dell'appellante circa il superamento del termine di legge per provvedere alla notificazione del verbale.
Va premesso che, in merito alla mancata contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli artt.
200 e 201 D. lgs. 285/1992, la violazione delle norme stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall'art. 201 c. 1 bis.
Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge e solo nei casi ricadenti nell'art. 201 c. 1 bis C.d.S. non è necessaria l'indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni (non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata).
Nel caso concreto - come indicato nel verbale di accertamento - la ragione della mancata contestazione immediata dell'infrazione è motivata dalla circostanza che la fattispecie è quella di cui all'art. 201 c. 1 bis lett. e) D. lgs. n. 285/1992 (accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi).
La violazione commessa il 25.11.2016 è stata accertata il 28.11.2016 e, in definitiva, notificata il
20.3.2017, oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 201 D. lgs. n. 285/1992, scadente il 27.2.2017.
A tal fine, non può trovare applicazione l'art. 201 c. 1 ultimo periodo D. lgs. n. 285/1992 invocato dalla P.A. a seguito della mancata notificazione del 2.1.2017, al fine di far decorrere il dies a quo della notificazione dalla data successiva (nella specie, il 30.1.2017) in cui è venuta a conoscenza della nuova residenza del Pt_1
Infatti, il in I grado ha depositato in allegato al ricorso la documentazione attestante l'avvio in Pt_1
data 19.6.2015 del procedimento di mutazione anagrafica del proprio nucleo familiare in Adelfia alla via Guido SA (presso cui è avvenuta la notificazione del 20.3.2017), comprendente anche i dati del veicolo tg. CA716YK, a mezzo del quale sarebbe avvenuta l'infrazione contestata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “In tema di violazioni del codice della strada, il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che
Pag. 4 a 6 l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro
Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli” (cfr. Cass. SS.UU. n.
24851/2010), fermo restando che il riferimento a 150 giorni è da intendersi a 90 giorni per la modifica normativa intervenuta con la L. n. 120/2010, applicabile ratione temporis.
Pertanto, a fronte di quanto documentato dal , il Giudice di prime cure ha errato nel non rilevare Pt_1
che il Comune di ha notificato tardivamente il verbale, in quanto il sin dal CP_1 CP_1 Pt_1
19.6.2015 aveva provveduto ad annotare il mutamento di residenza presso l'Ufficio anagrafe del
Comune di Adelfia, ivi indicando anche i dati del proprio veicolo.
Da tanto, in accoglimento dell'appello, discende l'annullamento del verbale.
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c. per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi della finca n. 1, in considerazione del valore della controversia, pari ad euro 191,70; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi della finca n. 1, in considerazione del valore della controversia;
in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo della finca di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del Controparte_1
- in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 1844/2017 Parte_1
del Giudice di Pace di annulla il verbale di accertamento n. 4641/2016 emesso dalla Polizia CP_1
locale del Comune di di CP_1 CP_1
- condanna il a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali di ambo i gradi di giudizio, liquidate in euro 504,00 per compensi professionali ed in euro
Pag. 5 a 6 134,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 21.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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