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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est/rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5775 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpaolo Esposito, presso il cui studio elett. domicilia, come da procura in atti, in Napoli, via Luca Giordano, n. 51;
- RICORRENTE-
e
nato a [...] il [...] (C.F. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Pagani (SA) alla Piazza S. Alfonso, n. 16B, presso lo studio dell'avv. Carmine Giorgio che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/10/2018, chiedeva che fosse pronunciata la separa- Parte_1
zione dal coniuge con il quale in data 14/04/1973 aveva contratto matrimonio in Controparte_1 Cava de' Tirreni e dalla cui unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La ricorrente chiedeva poi che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, che le fosse assegnata la casa familiare e che fosse posto a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo al proprio mantenimento. A fondamento della richiesta di addebito, deduceva i ripetuti comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, consistiti, in particolare, in continue violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale in capo al marito.
Ritualmente si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni e Controparte_1
richieste, affermando di aver sempre adempiuto agli obblighi matrimoniali ed imputando a sua volta alla moglie la mancata assistenza, materiale ed emotiva, nei confronti del coniuge.
Inoltre, il resistente chiedeva che nessun mantenimento gli venisse addebitato, o, in subordine, che gli venisse assegnata una parte della casa familiare.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'udienza del 29/04/2019, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti.
Innanzi al giudice istruttore veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente.
All'udienza del 13/11/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre osservare quanto segue.
Deve affermarsi innanzitutto che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che: "In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Ciò premesso, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento.
L'istruttoria espletata in corso di causa consente di ritenere provati:
a) i comportamenti, tenuti da contrari ai doveri del matrimonio, con particolare Controparte_1
riferimento ai tradimenti ripetuti e duraturi negli anni, a danno della moglie;
b) il nesso di causalità tra tali condotte e la disgregazione irreversibile dell'unione familiare.
La documentazione probatoria in atti, le dichiarazioni chiare, concordanti e particolareggiate dei testi escussi, ossia e (figlie delle parti), e l'ingiustificata assenza del sig. Tes_1 Testimone_2
all'udienza deputata all'espletamento del suo interrogatorio formale sui medesimi capi, CP_1
consentono di ritenere sufficientemente dimostrati i presupposti per la pronuncia di addebito. In particolare, deve reputarsi sufficientemente provato che il resistente abbia intrattenuto più relazioni extraconiugali nel corso degli anni di vita matrimoniale. Di questi tradimenti, in particolar modo primo, in virtù del risalente ed ampio lasso temporale in cui si è protratto, oltre che per le modalità che lo hanno caratterizzato, deve necessariamente qualificarsi quale violazione del dovere di fedeltà, tale da divenire causa determinante della rottura del legame coniugale. Inoltre, detti tradimenti si sono perpetrati anche nel periodo in cui la ricorrente ha dovuto affrontare una grave malattia, rendendo dunque gli stessi ancor più penosi da sopportare e concretizzandosi la condotta del quale ulteriore violazione dell'obbligo di assistenza, ancor più stringente nel CP_1
momento di difficoltà che la consorte stava affrontando, determinando dal punto di vista causale la disgregazione del vincolo che, poi, è stata senza dubbio sugellata dai modi indecorosi, nonché altamente irrispettosi dell'ambiente familiare, che hanno caratterizzato il secondo tradimento, per quanto concordemente riferito dai testi e con dovizia di particolari.
Con riferimento poi all'attendibilità delle deposizioni testimoniali rese, le stesse oltre che assolutamente concordanti e dettagliate, sono frutto di episodi cui i testi hanno assistito personalmente;
né il mero legame di parentela tra gli stessi e le parti (figli della coppia) deve condurre ad un giudizio di inattendibilità, posto che, è massima d'esperienza, quella per cui proprio i più stretti familiari hanno spesso conoscenza diretta di quanto accade all'interno delle mura domestiche.
Da qui la pronuncia di addebito della separazione a carico di Controparte_1
Quanto alla domanda di addebito proposta dal resistente, la stessa va rigettata, non essendo stata dimostrata alcuna condotta violativa dei doveri coniugali in capo alla . Pt_1
In ordine ai provvedimenti accessori, non può trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
ciò in considerazione della conclamata assenza di prole minore d'età o comunque maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Per costante giurisprudenza, cui questo Tribunale aderisce infatti, tale provvedimento non può essere utilizzato in chiave riequilibrativa dei rapporti economici tra le parti, snaturandolo da quella che è la sua unica ratio, ossia la tutela della prole.
In merito alle disposizioni di natura economica, e specificamente per quanto riguarda la domanda di mantenimento personale proposta da l'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, Parte_1
pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'età delle parti, della durata del matrimonio e delle rispettive situazioni reddituali, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda. In ordine alla quantificazione il Collegio ritiene equo porre a carico di l'importo Controparte_1
mensile di euro 180,00 da erogarsi con le modalità previste con provvedimento del 22/02/2024.
Somme rivalutabili secondo gli indici Istat come per legge.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
contrassero matrimonio il 14/04/1973 in Cava de' Tirreni (SA), con addebito nei confronti del marito;
b) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge, Controparte_1
ordinando al terzo INPS, quale datore di somme nei confronti di di versare in Controparte_1
favore di l'importo mensile di euro 180,00, entro il giorno 05 di ciascun mese;
Parte_1
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
e) Rigetta ogni ulteriore domanda;
f) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, quantificate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 67, parte II, serie A, anno 1973).
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio il 03.04.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire