Art. 26. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentario • 1
- 1. Prime riflessioni sul nuovo codice delle assicurazioni privateAccesso limitatoRossella Panattoni · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2006
Giurisprudenza • 38
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/05/2024, n. 12736Provvedimento: […] Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1703, 1393, 1399, 2721, 2727, 2935, 2947, comma 2, 2946 e 2697 c.c., nonché degli artt. 19, 26 e 29 legge n. 990/1969. […]Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2002, n. 15562Provvedimento: […] Contrariamente all'assunto ancorché implicitamente - fatto proprio dalla sentenza in questa sede impugnata, pertanto, non può pertanto sostenersi che l'art. 26 della legge n. 990 del 1969 richiami il solo art. 2947 c.c. e che debba conseguentemente escludersi l'applicazione dell'art. 2953 c.c., che regola la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria a seguito di condanna (anche generica) del responsabile del danno. Tanto più ove si consideri che il giudicato è quello che si forma sul diritto al risarcimento e non sulle persone degli obbligati. Nè - ancora - può dirsi che proprio l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 abbia preso in considerazione i vari soggetti obbligati più che il diritto al risarcimento.Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1988, n. 3559Provvedimento: […] l'art. 26 della legge n. 990 del 1969 - che assoggetta l'Azione diretta contro l'assicuratore e quella contro l'impresa designata ex art. 20 (nelle ipotesi di veicolo non identificato e non coperto da Assicurazione) alla stessa prescrizione cui sarebbe soggetta l'Azione verso il responsabile (primo comma) e dichiara proponibile l'Azione contro la suddetta impresa (nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice) fino a che non sia prescritta l'Azione nei confronti di quest'ultima (secondo comma) - realizza l'unitarietà dei termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'Azione risarcitoria, […]Leggi di più...
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- assoggettamento allo stesso termine previsto per l'azione verso il responsabile·
- assicurazione·
- azione diretta del danneggiato nei confronti dello assicuratore
- 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2023, n. 81Provvedimento: […] odierni comparenti, in qualità di eredi del sig. , per non aver Persona_2 8 mai, oltre che preventivamente, costituito in mora lo stesso de cuius nei termini prescritti, così violando il disposto dell'art. 22 e 26 della Legge 990/1969 come modificato dal D. Lgs. 209/2005. A tal fine chiede dichiararsi l'intervenuta del diritto nei confronti degli odierni comparenti.Leggi di più...
- ultrattività del rito·
- art. 325 c.p.c.·
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- art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002·
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- 5. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 2491Provvedimento: […] Inoltre gli artt. 25 e 26 della legge 990/1969 e 9-10 della legge 39/77 attribuiscono al Commissario liquidatore la possibilità di liquidare, in deroga all'art. 19, secondo comma, legge 990/69, i sinistri per conto del F.G.V.S. riservando all'impresa designata la legittimazione processuale perché nei confronti del commissario liquidatore non è possibile agire esecutivamente. Perciò l'impresa designata non può definire transattivamente la controversia, diversamente da come ritenuto dal Giudice di Pace.Leggi di più...
- art. 3 legge 39/1977·
- giudizio secondo equità·
- art. 20 legge 990/1969·
- assicurazione obbligatoria·
- sanzione pecuniaria·
- colpa grave·
- art. 360 c.p.c.·
- violazione principio di legalità·
- art. 1176 cod. civ.·
- fondo di garanzia vittime della strada