Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott.ssa Fides Azzolini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 447/2022 di ruolo generale del
Tribunale di Treviso, promossa con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 26/01/2022. da
C.F. nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 27/01/1981, residente a [...]11, difeso e rappresentato dall'Avv. Narciso Ghirardi del Foro di Treviso, come da separato mandato.
-attore- contro
C.F. nato a Tataresti (Moldova) in [...] CP_1 C.F._2
06/09/1988, residente a [...]strada Canizzano 101.
-convenuto contumace-
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(C.F. ) con sede legale a Milano via Ignazio Gardella 2, difesa P.IVA_1 dall'Avv. Marco Di Benedetto del Foro di Pordenone come da separata Procura
Generali alle liti.
-convenuto- oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Previo rigetto di ogni eventuale eccezione, istanza, deduzione e domanda avversaria, in via principale nel merito, accertarsi nella causazione del sinistro avvenuto in data
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18.11.2017 l'esclusiva responsabilità del signor , quale autore CP_1 materiale della condotta colposa, e per l'effetto condannarsi il medesimo e
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_3 compagnia assicuratrice dell'autovettura BMW, modello 520, targata CA192BG, appartenente al convenuto, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali come descritti in atti, patiti dall'attore in conseguenza del sinistro, nella misura che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia ovvero in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento della somma determinati secondo il criterio indicato in atti, dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, anche di CTP, e compensi professionali.
Con espressa riserva di agire nei confronti dei convenuti per la liquidazione del danno patrimoniale attinente a tutte le spese di ricovero, assistenza, cura e riabilitazione, trasporto ed altre similari a favore del signor posta l'attuale Pt_1 impossibilità e/o difficoltà di procedere nel corso dell'instaurando giudizio alla loro quantificazione.
In via istruttoria: come nelle memorie istruttorie del 4.7.2022 (di cui alle lettere A e
B a prova diretta) e del 25.7.2022 (a prova contraria), ammettendosi tutte le relative istanze da intendersi qui integralmente richiamate, e tenendosi conto di tutti i documenti dimessi in giudizio dall'attore; e respingersi tutte le eccezioni e richieste avversarie, in quanto infondate in fatto e diritto. Si allegano i documenti da n. 89 a
101, come da nota di deposito separata.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Il procuratore della convenuta Compagnia, riservandosi di ulteriormente dedurre in sede di comparsa conclusionale, rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza eccezione e deduzioni reiette, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'avversa domanda risarcitoria come formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in atti. In via subordinata, ridursi le domande attoree alle sole voci di danno effettivamente provate dal sig. in corso di causa, detratto l'acconto di euro Pt_1
237.258,63 corrisposto da nonché quanto corrisposto Controparte_3 dall'Inps in favore del motociclista, per le ragioni tutte indicate in atti.
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In tutti i casi, spese di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria, si insiste per quanto non ammesso.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda risarcitoria svolta da merita accoglimento per i seguenti Parte_1
motivi.
Dall'istruttoria svolta è emerso con sufficiente grado di certezza che il sinistro de quo si è verficato per fatto e colpa esclusivi del sig. il quale, il giorno CP_1
18/11/2017 verso le ore 16.15 mentre percorreva a bordo del proprio autoveicolo
BMW 520 targato CA192BG assicurato con in località Trebaseleghe, Controparte_4
la Via Scandolara con direzione Zero Branco-Noale, giunto in corrispondenza dell'intersezione semaforizzata a quattro bracci che la via Scandolara forma con le vie Sant'Ambrogio (S.P. 44) e Levada (S.P. 50) e raggiunto il centro dell'area di scambio, intraprendeva manovra di solta a sinistra verso la provinciale n. 44 - Via
Sant'Ambrogio omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo Yamaha Drag
Star modello VM04 Var I, targato DC51375 condotto da proveniente Parte_1
dalla corsia opposta via Levada con direzione Scandolara che, a seguito della scontro, cadeva rivinosamente a terra.
L'urto avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'autoveicolo Bmw e la parte laterale anteriore sinistra del motociclo Yamaha e si collocava al centro dell'area di scambio dove venivano riscontrate sul manto stradale due brevi scalfitture verosimilmente prodotte dal motociclo dopo il ribaltamento e un breve scivolamento sul fianco destro.
La dinamica descritta trova sostegno nella relazione d'incidente stradale redatta dalla
Polizia Locale di Camposampiero intervenuta alle ore 17.00 sul luogo dell'incidente quando ancora i veicoli si trovavano nella posizione statica assunta dopo lo scontro.
Gli agenti intervenuti, dopo aver ispezionato il luogo teatro del sinistro dove venivano rilevate tracce ematiche sullo spartitraffico e assenza di segni di frenata, esaminato lo stato dei mezzi coinvolti e sentiti in momenti diversi i conducenti dei veicoli coinvolti e il testimone oculare, ricostruivano la dinamica dell'incidente nei termini sopra indicati e con verbale 04/12/2017 contestavano a carico del conducente del veicolo la violazione dell'art. 41 co. 9 in relazione all'art. Parte_2
146 co. 2 del C.d.s., per aver intrapreso la svolta omettendo di dare la dovurta
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precedenza al motociclo proveniente da destra. Davano atto che il motociclista era stato trasportato presso l'Ospedale di Camposampiaero tramite ambulanza, che quel giorno il traffico era regolare, le condizioni meteorologiche erano serene, il fondo stradale risultava asciutto e l'illuminazione era quella delle ore diurne.
Il testimone oculare sentito a sommarie informazioni il giorno stesso Tes_1 dell'incidente, ha dichiarato di avere assistito alla dinamica dell'incidente mentre, a bordo del proprio veicolo con direzione Sant'Ambrogio-Badoere, si trovava fermo al semaforo rosso e in particolare di avere visto che il veicolo Bmw, nell'intraprendere la manovra di svolta a sinistra, tagliava la strada alla moto. Tale dichiarazione collima con la versione fornita dallo stesso il quale, in sede di Parte_1
Parte sommarie informazioni fornite in data 30/11/2017, riferiva che il veicolo intraprendeva repetinamente la svolta a sinistra, senza minimamente rallentare o fermarsi, quanto la sua moto era già nell'area di intersezione e senza consentirgli di mettere in atto alcuna manovre di salvataggio.
L'agente verbalizzante sentito in qualità di testimone ha confermato che il veicolo
Bmw ometteva di dare la precedenza al motociclo che, nella manovra di svolta, si collocava alla sua destra e, attinta nella parte anteriore laterale sinistra, scivolava sul fianco destro.
inoltre, in sede di deposizione testimoniale confermava la versione Tes_1
dei fatti già fornita aggiungendo che entrambi i veicoli coinvolti procedevano a velocità moderata e che la moto teneva il margine destro della carreggiata.
Non sono, quindi, emerse circostanze di fatto da cui desumere un concorso di colpa in capo all'attore per avere tenuto un comportamento non adeguato alle normali condizioni di tempo, luogo e traffico, anzi, valutate le altre risultanze priobatorie, devono ritenersi come ammesse ai sensi dell'art. 232 cpc le circostanze di fatto poste dall'attore a fondamento dell'interpello in quanto il sig. , sebbene CP_1 regolarmente intimato, non è comparso per rispondere all'interrogatorio.
Le risultanze probatorie esaminate consentono, pertanto, di sostenere che l'incidente si è verificato a causa della condotta imprudente tenuta dal ciò Controparte_5 superando la presunzione di concorso paritario previsto dall'art. 2054.2 c.c.- il quale, nell'approssimarsi all'incrocio semaforizzato, intraprendeva una manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la dovuta precedente al motociclo che già aveva
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impegnato l'area dell'intersezione e ciò repentinamente senza fermarsi o rallentare e consentire manovra diversive al motociclo, vero è che non venivano rinvenute tracce di frenata sull'area dell'incidente.
La responsabilità del convenuto è stata, altresì, riconosciuta al 100% dall'
[...]
della Compagnia convenuta la quale, con lettera racc.ta a.r. Controparte_6
28/02/2020 contenente l'offerta di pagamento, imputava la responsabilità del sinsitro al proprio assicurato al 100% (doc. 22 atto di citazione).
Passando in rassegna il quantum debeatur, la Ctu medico-legale disposta con ordinanza 29/03/2023 ha accertato che il sig. , a causa dell'incidente Parte_1
stradale verificatosi in data 18/11/2017, ha riportato un grve trauma all'arto inferiore sinistro con lesione complessa al piede consistente in: vasto scollamento delle parti molli, frattura del calcagno e dello scafoide tarsale, frattura pluriframmentata della diafisi del III metatarsale e frattura comminuta della falange basale del IV dito e del
V dito, subamputati a tale livello. Da tali lesioni è conseguito un periodo di danno biologico temporaneo di 30 giorni a totale, 200 giorni a parziale al 75%, 200 giorni a parziale al 50%.
Il Ctu ha ritenuto che la gravità della condizione clinica -caratterizzata da una marcata deformazione anatomica del piede per gli esiti post-amputativi, post- fratturativi e per i complessi reliquati cicatriziali delle ferite chirurgiche e delle ulcerazioni da pressione;
da articolarità del piede praticamente abolita con carico doloroso e necessità di appoggio su un bastone- determini una riduzione della validità psico-somatica del soggetto di poco meno della metà ed è indicativa di un danno biologico permanente pari ad una invalidità del 40%.
Osserva il Ctu che il disturbo psicologico cui si fa riferimento nella Ctp è una condizione giustificata quale reazione conseguente al quadro clinico descritto, alla lunga malattia dolorosa e invalidante, di difficile elaborazione anche dopo la guarigione clinica e alla consapevolezza della grave disabilità connessa al complesso menomativo residuato. Tale disturbo, però, non sfocia in una vera e propria psicopatologia, ma si tratta della sofferenza psichica già considerata nella composizione del danno biologico e concorrente nella produzione del danno morale.
Tuttavia, considerata l'incidenza che il complesso menomativo opera sugli aspetti dinamico-relazionali provocando limiti non solo in ambito lavorativo ma anche nella
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vita quotidiana e nello svolgimento dell'attività fisica, il Ctu ravvisa i presupposti per una personalizzazione del punto.
Il livello di sofferenza psico-fisica soggettiva è stato ritenuto molto elevato nei 30 giorni di malattia a totale, elevato nei successivi 200 giorni di malattia a parziale e medio-elevato negli altri 200 giorni di malattia a parziale e anche all'attualità a postumi stabilizzati.
Il Ctu, nell'elaborato integrativo, ha accertato che le menomazioni sono indicative di una riduzione dell'idoneità lavorativa del 25% ritenendo che tale accertamento obbliga a non considerare l'ipotesi prospettata nell'elaborato principale della personalizzazione del danno.
Sono state ritenute congrue spese di cura e di riabilitazione pari 21.327,28 comprensive delle relazioni medico-legali di parte oltre ad un importo annuale di euro 200 per la spesa di un plantare all'anno per 35-40 anni.
Ritiene infine giustificate le spese di assistenza alla Ctu.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu non sono state in alcun modo contestate dai consulenti di parte e meritano di essere condivise perché frutto di indagini approfondite ed esposte con argomenti scevri da vizi logici, salvo quanto sostenuto nell'elaborato integrativo in punto di personalizzazione e di cui si dirà più avanti.
Ai fini della quantificazione del danno, va rammentato che il danno non patrimoniale sfugge ad una piena valutazione analitica e, assolto da parte dell'attore l'onere di allegazione e di prova circa l'influenza del danno anatomo funzionale sull'assetto relazionale, è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice (artt.
2056 c.c. e 1226 c.c.) trarre dalle circostanze di fatto allegate e provate, anche sulla base degli esiti della Ctu, elementi di convincimento idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità del danno.
Nel procedere alla relativa quantificazione, il giudice è tenuto a uniformarsi a un concetto di equità che garantisca trasparenza e parità di trattamento in tutto il territorio nazionale e affinchè il sistema di liquidazione possa conformarsi ai principi di uguaglianza e trasparenza deve essere tratto da quella prassi giurisprudenziale che ha portato a ritenere le Tabella di Milano, seguite in 60 Tribunali italiani, “parametri di liquidazione equitativa nazionale” (cfr. Cass. N. 12408/2011).
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Le tabelle di Milano nella versione aggiornata al 2024 (con ordinanza n. 33770/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti alla data di liquidazione del danno) offrono uno strumento agevole per conciliare una liquidazione equitativa e congrua del danno non patrimoniale alla salute con l'esigenza della prevedibile e uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale.
In esse sono, infatti, distinti i valori monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, oggi ribattezzate alla luce della giurisprudenza di legittimità come
“danno biologico/ dinamico relazionale” e “danno morale da sofferenza soggettiva interiore” consentendo al giudice una valutazione separata.
L'esigenza d'includere in un'unica somma tutte le voci risarcitorie che compongono la categoria del danno non patrimoniale, non esime il giudice dal considerare, in sede valutativa, le singole componenti del danno non patrimoniale sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali/dinamico-relazionali sia in termini di sofferenza soggettiva al fine di assicurare un risarcimento integrale, effettivo e personalizzato (cfr. Cass.
19211/2015 e 18611/2015).
Nel valore tabellare a punto è ricompresa l'incidenza che la lesione normalmente arreca agli aspetti di sofferenza soggettiva (danno morale) e dinamico-relazionali
(danno biologico) e tale valore medio è suscettibile di aumento/personalizzazione qualora il caso concreto presenti peculiarità -allegate dal danneggiato e provate anche in via presuntiva- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva interiore.
Nel caso in esame la Ctu, infatti, ha illustrato una lunga e penosa convalescenza di difficile elaborazione, caratterizzata da interventi chirurgici, controlli radiografici, visite specialistiche di chirurgia plastica, vascolari, fisiatriche, ortopediche, neurologiche, sedute di terapia iperbarica e dolorose medicazioni per ulcere e infezioni alle parti molli del calcagno che hanno reso necessario anche la somministrazione di terapia antalgica.
Inoltre, la sofferenza è stata valutata dal Ctu molto elevata nella fase iniziale della malattia, elevata successivamente e anche all'attualità nella fase dei postumi.
I testimoni introdotti dalla difesa attorea ( Testimone_2 Testimone_3
, hanno dichiarato che, in conseguenza delle Testimone_4 Testimone_5
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gravi lesioni permanenti residuate, il sig. ha visto stravolgere la Parte_1
proprie sfera individuale e relazionale perché senza scarpe non può appoggiare il piede né camminare;
deve far uso di carrozzina per entrare ed uscire dal box doccia, programmare la giornata;
quando cammina deve fare numerose pause per recuperare fiato;
ha paura ad attraversare la strada;
non può deambulare sulla sabbia e sullo sterrato;
non va più al mare con gli amici né tantomeno può continuare a viaggiare con la moto da solo e in compagnia, come faceva da quasi 20 anni prima dell'incidente in Italia e nei Paesi europei anche perché non ha più l'idoneità alla guida della moto.
Lo stesso Ctu nell'elaborato principale ne ravvisa i presupposti per la personalizzazione salvo poi ritenere nell'elaborato integrativo non dovuta la personalizzazione a seguito del riconoscimento di una invalidità lavorativa specifica del 25%.
L'incapacità lavorativa specifica accertata di continuare a svolgere l'attività di operatore socio sanitario rileva ai fini della liquidazione del danno patrimoniale e costituisce una categoria diversa dal danno non patrimoniale detto anche danno anatomo-funzionale e dinamico-relazionale. La personalizzazione del valore a punto si giustifica perché dall'accertamento medico-legale e dalle circostanze specifiche allegate e dimostrate, anche facendo ricorso a presunzioni, è emerso che le lesioni riportate dal sig. si sono manifestate nella sfera individuale, relazionale e Pt_1
soggettiva interiore in modo più penoso e grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
Quindi nella fattispecie concreta i risultati dell'indagine medico-legale e dell'istruttoria svolta fanno emergere i presupposti per liquidare a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea il valore massimo di euro 173 per un giorno di invalidità temporanea assoluta (rispetto al valore standard di euro 113 in considerazione del grado molto elevato di sofferenza soggettiva interiore durante la fase della malattia); a titolo di danno morale da sofferenza soggettiva interiore il valore tabellare corrispondente al 50% del danno biologico;
a titolo di danno biologico permanente il valore tabellare con una personalizzazione del 15% in
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quanto si ritiene che le lesioni riportate dall'attore sia siano manifestate sulla sua vita individuale e relazionale con un grado di intensità superiore alla media.
Quindi tenuto conto dell'età dell'infortunato (il sig. è nato il Parte_1
27/11/1981 e il giorno del sinistro 18/11/20217 aveva 38 anni), dei risultati dell'indagine medico legale appena descritti, delle peculiarità del caso, si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea la somma di euro
48.440, a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di euro 333.737, già comprensiva della incidenza che la lesione all'integrità psico-fisica produce sugli aspetti di sofferenza soggettiva interiore e relazionali, accertati in sede di Ctu medico-legale e del 15% per la personalizzazione del danno biologico.
Il danno non patrimoniale riportato dall'attore è pari all'importo complessivo di euro
382.177.
Quanto alle spese mediche si prende atto della riserva espressa dall'attore di agire in separato giudizio per il risarcimento delle ulteriori spese di cura, assistenza, ricovero, riabilitazione e trasporto per impossibilità di procedere ad una esaustiva quantificazione del presente giudizio.
La documentazione sanitaria scrutinata dal Consulente (cfr. doc. 22 referto
30/11/2021 visita presso Azienda Ospedaliera Università di Padova Chirurgia
Plastica che rimanda a controlli successivi) e quella che il difensore attoreo ha continuato a produrre con note di deposito 17/03/2023, 04/11/2023, 01/03/2024,
27/09/2024 (relativa alle spese per visite specialistiche, acquisto prodotti medicali e alle foto di ferite/ulcere persistenti) è sintomatica di una condizione sanitaria che, sebbene stabilizzata dal punto di vista clinico-ortopedico, richiede una gestione complessa e continua.
Proprio in ragione di tale condizione il sig. con verbale 25/02/2020 è stato Pt_1
riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 46% con diagnosi di “recente intervento di allungamento tendine di achille in esiti di sguantamento del piede sinistro con amputazione del III, IV e V dito” e accertata la condizione di disabilità ex art. 8 Legge 449/1997.
Allo stato, tuttavia, è possibile liquidare a titolo di spese mediche l'importo scrutinato dal Ctu e pari alla somma di euro 21.327, comprensiva del costo delle perizie medico-legali, cui va aggiunta la spesa ulteriore di euro 8.000 per il costo di
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acquisto di un plantare all'anno del valore indicativo di euro 200 per un arco temporale massimo di 40 anni e di euro 1.000 per costo rinnovi patente.
A titolo di spese meritano, inoltre, di essere prese in considerazione anche le spese sostenute per i viaggi che il sig. ha dovuto sostenere durante la lunga e Pt_1
travagliata convalescenza per recarsi alle visite specialistiche dalla propria residenza situata nel Comune di Resana all'Ospedale dell'Università di Padova dove è stato sottoposto a interventi chirurgici, controlli specialistici, sedute di medicazione e di terapia iperbarica e anche presso altri presidi ospedalieri situati all'interno della propria Ulss per controlli radiografici, come desumibile inequivocabilmente dalla copiosa documentazione versata in atti. A tale titolo e per l'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2021, ipotizzando viaggi settimanali, è possibile liquidare in via equitativa la somma richiesta di euro 5.000 ai sensi dell'art. 1226 c.c. Sul punto si richiama l'ordinanza della Corte di Cass. n. 8442 del 27/03/2019 in cui, in tema di risarcimento del danno, il giudice in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso e i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purchè questi ultimi siano documentati, è possibile liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Sempre in punto di spese, merita accoglimento la richiesta di rifusione del costo per assistenza stragiudiziale quantificate in euro 10.000, oltre iva al 22% e così complessivamente euro 12.200, trattandosi di attività svolta tramite Agenzia
Infortunistica che ha avuto l'effetto utile di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 237.258,63 in tre acconti: euro 10.000 il 24/05/2018, euro
20.000 il 28/06/2019 ed euro 207.258,63 in data (indicativa) 28/02/2020.
La cassazione ha avuto modo di precisare che le spese di assistenza stragiudiziale non sono assimilabili alle spese giudiziali ma vanno liquidate come danno emergente, il suo risarcimento è sottoposto al principio della domanda ed agli oneri processuali istruttori, ivi comprese le relative preclusioni. Il concreto riconoscimento della sua risarcibilità è condizionato al positivo scrutinio dell'autonomia ed utilità dell'attività di assistenza stragiudiziale in relazione al caso oggetto del successivo giudizio (SSUU 16990/2017).
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La locuzione perdita subita con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente include, non solo gli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso che costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato (cass. n. 22826 del
10/11/2020).
Quindi a titolo di spese l'importo complessivamente liquidato è pari ad euro
21.327+8.000+1.000+5.000+12.200 per un totale di euro 47.527.
Parte attrice chiede, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale presente (danno emergente) e futuro (danno da lucro cessante) per perdita della capacità lavorativa specifica non avendo più potuto riprendere l'attività di operatore socio-sanitario addetto all'assistenza che svolgeva all'epoca dell'incidente sin dal 01/02/2015 alle dipendenze della Cooperativa di Castelfranco Veneto e che veniva a CP_7
cessare in data 17/05/2021 per superamento del periodo di comporto.
In particolare, chiede la liquidazione dei redditi perduti dalla data dell'illecito fino alla data di liquidazione nella misura pari alla differenza tra i redditi percepiti e redditi che avrebbe percepito. A sostegno di tale posta di danno documenta che il rapporto di lavoro si è trasformato a tempo indeterminato in data 01/10/20216 e che ad aprile 2017 gli veniva riconosciuto un aumento dell'orario di lavoro mensile da un monte ore di 90 ad un monte ore di 110 con incremento della retribuzione mensile di circa euro 300 lordi. Produce la documentazione contrattuale, tutti i cedolini dal 2017 al 2021, le Certificazioni Uniche relative ai redditi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
l'estratto conto previdenziale e relazione del consulente del lavoro che illustra i redditi di lavoro dipendente perduti.
Quanto alla liquidazione del danno patrimoniale futuro propone di prendere in considerazione, quale criterio base di calcolo, il reddito lordo annuo considerato dall'art. 137 C.d.a. e di applicare i coefficienti di capitalizzazione elaborati dal
C.S.M. nell'incontro di studio 30/06/1989-01/07/1989 quantificando un danno integrale pari alla somma di euro 272.719,42 (facendo riferimento a Cass.
09/12/2020 n. 28971; 07/07/2023 n. 19355; 16/01/2024 n. 1607) e, in subordine, un danno di euro 68.179,86 rapportato cioè alla percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica.
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Ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale, va chiarito in punto di diritto che quando alla riduzione della capacità lavorativa generica (c.d. danno non patrimoniale) si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale che assume la forma del danno emergente se già prodottosi nel periodo intercorrente tra la data del sinistro e quella della liquidazione giudiziale mentre si configura come lucro cessante se destinato a prodursi in futuro.
Il danno viene liquidato ai sensi dell'art. 2056 c.c. con equo apprezzamento delle circostanze della fattispecie concreta.
Nel caso in esame, è documentato che con verbale 25/02/2020 la Commissione dell'Inps ha riconosciuto il sig. invalido con riduzione permanente della Pt_1 capacità lavorativa in misura pari al 46% con diagnosi di “recente intervento di allungamento tendine di achille in esiti di sguantamento del piede sinistro con amputazione del III, IV e V dito” e accertata la condizione di disabilità ex art. 8
Legge 449/1997. Successivamente con certificato del medico del lavoro 25/03/2021
è stato valutato non idoneo alla mansione specifica di Operatore Socio Sanitario e il
Ctu ha ritenuto che la grave riduzione della validità psico-somatica del soggetto abbia ridotto l'idoneità lavorativa nella misura del 25%.
Dall'istruttoria è emerso, altresì, che il sig. all'epoca dell'incidente Parte_1
lavorava dal 2015 con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della
Cooperativa L'Incontro, svolgeva servizio di assistenza alla persona presso il Centro per IA DO RT con sede a Castelfranco Veneto via Ospedale 12 e che, dopo un lungo periodo di convalescenza, è stato licenziato con effetto dal 17/05/2021 per superamento del periodo di comporto e non essendo più idoneo allo svolgimento di quella specifica mansione.
In ragione della lunga e dolorosa convalescenza e del grado di invalidità è evidente che il sig. non ha potuto e difficilmente potrà reperire un'attività lavorativa Pt_1
sul libero mercato del lavoro, mentre potrà usufruire delle agevolazioni previste dalla
Legge 68/1999 per il collocamento mirato in quanto categoria protetta.
Quindi deve ritenersi comprovato il nesso tra incapacità lavorativa specifica e contrazione di reddito.
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Ai fini della liquidazione, a titolo di danno patrimoniale emergente già prodottosi, deve essere risarcita la differenza tra le retribuzioni lorde annue che avrebbe percepito se non si fosse verificato il sinistro e le retribuzioni già corrisposte, prendendo come base di calcolo la retribuzione lorda più alta che, nel caso specifico,
è quella corrispondente a 110 ore mensili.
Tale differenza, a conti fatti, è pari all'importo di euro 94.076,78, arrotondato ad euro 94.000.
Quanto al danno patrimoniale futuro per lucro cessante, con riferimento ai criteri di calcolo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso al metodo del triplo della pensione sociale possa essere applicato soltanto quando il danneggiato al momento del sinistro percepisca un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa e sia quindi impossibile stabilire o presumere il concreto reddito reale della vittima al momento del sinistro (Cass. 4/2/2020 n. 2463).
In tutti gli altri casi, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c. deve essere liquidato prendendo come parametro di riferimento il reddito effettivamente percepito dalla vittima al momento del sinistro e che avrebbe potuto conseguire fino all'età pensionabile proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito (Cass. n. 4289 del 16/02/2024), calcolato su base annua e fondato sulla retribuzione mensile arrotondata in eccesso tenendo conto di incrementi futuri, moltiplicando per i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali ad esempio quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. n. 16913/2019) e moltiplicando per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica (Cass. n. 14241 del 25/03/2023).
Il reddito percepito dal danneggiato costituisce, infatti, solo la base per il calcolo perché deve essere parametrato alla misura della sua perdurante, sebbene ridotta, possibilità di procurarsi in futuro un'altra attività lavorativa sicchè il danno non è pari all'intera portata del reddito percepito ma a quella somma capitalizzata e proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica.
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Diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita del reddito senza considerare la mantenuta, benchè ridotta, capacità di guadagno, il danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle entrate precedenti perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, conseguendo così un indebito vantaggio.
Quanto ai coefficienti di capitalizzazione, per moltissimi anni sono state applicate le tabelle INAIL di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 e successivamente le tabelle del
C.S.M. - c.d. di Trevi elaborate cioè dal C.S.M. nell'incontro di studio tenutosi a
Trevisi 30/06/1989-01/07/1989.
Poiché entrambe sono basate sulle tavole di mortalità (“attesa di vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi d'interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate, questo giudice ritiene più attuali le tabelle di Milano aggiornate al 2024 ed elaborate con rigore scientifico per la materia del danno aquiliano perché tengono in considerazione l'effettivo arco temporale della vita lavorativa (senza dover operare in modo approssimativo la riduzione per lo scarto tra vita fisica e lavorativa), tavole di mortalità, tassi di interesse e inflazione attesa adeguati all'attuale momento storico.
Facendo applicazione dei criteri illustrati, prendendo come base di calcolo il reddito annuo lordo più elevato (ex art. 137 c.d.a.) pari ad euro 12.063,17 arrotondato ad euro 12.100 e moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione 25,59 (ottenuto considerando l'età all'epoca dell'incidente 38 anni e l'arco temporale di vita lavorativa residua 67-38=29) e per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica 25%, si ottiene un somma capitalizzata di danno futuro per lucro cessante pari alla somma di euro 77.409 arrotondata ad euro 78.000.
Concludendo con la presente sentenza vengono liquidate le seguenti voci di danno:
euro 382.177 per danno non patrimoniale;
euro 94.000 per danno patrimoniale presente;
euro 78.000 per danno patrimoniale futuro;
euro 47.527 per spese.
Per un totale complessivo di euro 601.704 che, detratta l'indennità corrisposta dall'Inps di euro 8.600, si riduce alla somma di euro 593.104.
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Tenuto conto che negli anni sono stati versati acconti pari ad euro 237.258,63, il calcolo della differenza tra credito risarcitorio (liquidato all'attualità) e acconti pagati
(al valore degli anni 2018, 2019 e 2020), deve essere operato su valori omogeni.
A mente di quanto stabilito da Cass. civ. sez. III 20/04/2017 n. 9950, occorre devalutare alla data del sinistro sia acconto sia credito liquidato, calcolare la differenza, individuare saggio degli interessi compensativi con scelta equitativa del giudice, effettuare un primo conteggio degli interessi dalla data del sx fino al pagamento del primo acconto sull'intera somma liquidata rivalutata anno per anno, effettuare un secondo conteggio degli interessi dalla data del pagamento del primo acconto sino al secondo acconto sulla somma per differenza, rivalutata anno per anno e così via fino al pagamento dell'ultimo acconto.
Quindi a conti fatti la somma che deve essere pagata all'attore - al netto degli acconti ricevuti e maggiorata degli compensativi semplici per il ritardato risarcimento del debito di valore, riconosciuti equitativamente al tasso annuo del 2,5% tenuto conto delle risultanze processuali e dei dati storici acquisiti (Cass. Sezioni Unite 17/2/1995
n. 1712, Cass. Civ. sez. III 20/1/1999) e calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, via via decurtata degli acconti versati – è pari all'importo di euro 380.109,75.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55, tenendo conto della somma effettivamente attribuita ex art. 5, facendo applicazione dei parametri medi, nella seguente misura: euro 1.279,39 per anticipazioni (679,39 per anticipazioni ed euro 600 per Ctp), euro 14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
Le spese di Ctu liquidate nell'importo di euto 2.500 oltre accessori con decreto
04/08/2023 sono poste difenitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione da nei confronti di e di in Parte_1 CP_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, definitivamente pronunciando,
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respinta ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, in accoglimento della domanda attorea per quanto di ragione
1) Accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, CP_1 condanna i convenuti in solido tra loro a risarcire all'attore la somma Parte_1
complessiva netta di euro 380.109,75 già rivalutata all'attualità, al netto degli acconti e già maggiorata degli interessi.
Infine, su quanto così determinato saranno dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art.
1.284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento.
2) Condanna i convenuti in via solidale tra loro a pagare all'attore le Parte_1
spese processuali liquidate nella misura di euro euro euro 1.279,39 per anticipazioni, euro 14.103 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva.
3) Le spese di Ctu liquidate con decreto 04/08/2023 nell'importo di euro 2.500 oltre accessori, sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
Treviso, 22 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Fides Azzolini
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