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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3257/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 24.03.2025 ex art. 281-quinquies
c.p.c., con assegnazione dei termini di rito a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
, nato a [...] il Parte_1
22.11.1956 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SCOPELLITI CARMELO, attore e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), e , nata a C.F._2 Controparte_2
GN CA (RC) il 20.01.1964 (C.F.: , C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PARRELLI ATTILIO,
convenuti
1 avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Conclusioni delle parti
L'avv. SCOPELLITI CARMELO, per l'attore, dopo aver reiterato la richiesta di prova testimoniale, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: ▪ accertare la storicità e le conseguenze dannose del comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti in danno all'avv. per cui è causa in esatta conformità alla Parte_1
descrizione che ne è stata data nella parte espositiva;
▪ accertare e dichiarare la responsabilità dei coniugi Signori e Controparte_1
per la revoca della licenza del porto di fucili, il sequestro di CP_2
decine di armi regolarmente detenute, per il danno alla reputazione e all'immagine patiti dall'Avv. in occasione dei fatti Parte_1
nella superiore parte narrativa meglio rappresentati, e per l'effetto, ▪ condannare i coniugi Signori e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti alle accuse di calunnie rivolte e di false testimonianze rese subite dall'odierno attore e quantificati in complessivi Euro 64.150,00, di cui € 24.150,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
(morale e/o alla vita di relazione/esistenziale) per come sopra meglio determinato, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà equa e/o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione. ▪ In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
L'avv. PARRELLI ATTILIO, nell'interesse dei convenuti, ha precisato le conclusioni chiedendo “Che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni
2 contraria richiesta, Voglia provvedere come segue: Nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso, con condanna alla refusione dei costi ed al pagamento dei compensi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di: “▪ accertare la storicità e le conseguenze dannose del comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti in danno all'avv. per cui è causa in esatta conformità alla Parte_1
descrizione che ne è stata data nella parte espositiva;
▪ accertare e dichiarare la responsabilità dei coniugi Signori e Controparte_1
per la revoca della licenza del porto di fucili, il sequestro di CP_2
decine di armi regolarmente detenute, per il danno alla reputazione e all'immagine patiti dall'Avv. in occasione dei fatti Parte_1
nella superiore parte narrativa meglio rappresentati, e per l'effetto, ▪ condannare i coniugi Signori e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti alle accuse di calunnie rivolte e di false testimonianze rese subite dall'odierno attore e quantificati in complessivi Euro 64.150,00, di cui € 24.150,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
(morale e/o alla vita di relazione/esistenziale) per come sopra meglio determinato, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
3 Tribunale adito riterrà equa e/o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione…”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha dedotto che:
- in seguito a querela presentata da era stato Controparte_1
avviato un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di minaccia aggravata, nel corso del quale Controparte_2
(moglie di ) aveva reso dichiarazioni spontanee CP_1
confermando le circostanze oggetto di querela;
- tale procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per quanto di ulteriore competenza;
- con decreto del 16.11.2012 , Controparte_1 CP_2
e sono stati rinviati a
[...] Controparte_3 Controparte_4
giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 368 c.p. e
372 c.p.;
- in tale giudizio, esso attore si è costituito come parte civile;
- aperto il dibattimento e conclusa l'attività istruttoria, con sentenza n. 1480/17 del 17.10.2017 (depositata in data 15.01.2018) il
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, in composizione monocratica, ha dichiarato , e Controparte_1 Controparte_3
responsabili del reato ascritto ai sensi dell'art. Controparte_4
368 c.p. e responsabile anche del reato di cui all'art. CP_2
372 c.p., condannando, altresì, gli imputati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese di lite;
- avverso siffatta sentenza, , Controparte_1 CP_2
e hanno proposto appello;
Controparte_3 Controparte_4
4 - la Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla pubblica udienza del
14.05.2019, ha emesso la seguente sentenza: “Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza resa in data 17.10.2017 dal Tribunale di
Reggio Calabria, appellata dai signori , Controparte_1 CP_2
, e , dichiara di non
[...] Controparte_3 Controparte_4
doversi procedere nei confronti degli appellati in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione.
Conferma nel resto. Visto l'art. 538 e ss. c.p.p. condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi €1.800,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello Stato”;
- le risultanze del processo penale sono utilizzabili anche in sede civile;
- la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa in esito a dibattimento ha nel giudizio civile risarcitorio l'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p.;
- per effetto del comportamento “deplorevole, artificioso ed illegale” dei convenuti esso istante ha subito sia danni patrimoniali
(“revoca licenza di porto di fucili e sequestro di decine di armi regolarmente detenute, anche dal valore storico, numerose munizioni”) che danni non patrimoniali (nella forma della “sofferenza soggettiva…”, del danno “alla reputazione, all'immagine, alla vita di relazione, alla professione forense”);
- le calunnie e le false dichiarazioni rese dai convenuti gli hanno, infatti sconvolto la vita professionale, sociale e privata, tanto che nell'anno 2019 la sua ex moglie lo ha anche abbandonato.
5 §2. e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, resistendo alla domanda e chiedendo, in via principale, di rigettarla perché infondata in fatto e in diritto ed in via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale) di ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, sulla base di quanto sarebbe stato rigorosamente provato in corso di causa;
in ogni caso, di condannare l'attore alla refusione dei costi ed al pagamento dei compensi del giudizio.
§3. La causa, istruita solo con i documenti in atti, assegnati i termini di rito a ritroso per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, è stata introita per la decisione all'udienza del 24.03.2024.
§4. Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia parzialmente fondata e vada, quindi, accolta per quanto di ragione.
§5. Giova sottolineare ai fini della decisione che, con sentenza n. 1480/17 pronunciata in data 17.10.2017, il Tribunale di Reggio Calabria, nella parte che qui interessa, ha dichiarato responsabile del reato Controparte_1
ascritto ai sensi dell'art. 368 c.p. e responsabile di tale reato CP_2
nonché di quello p. e p. dall'art. 372 c.p., avvinti dal nesso della continuazione, e ha condannato il primo alla pena di anni due di reclusione e la seconda alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Ha, altresì, condannato gli imputati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile (l'odierno attore), da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza è stata impugnata (tra l'altro) dagli odierni convenuti e la locale Corte di Appello, alla pubblica udienza del 14.05.2019, ha dichiarato
“non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione” e confermato nel resto la pronuncia di primo grado.
6 Nella sentenza la Corte ha - doverosamente, avendo pronunciato la prescrizione dei reati ex art. 129 c.p.p. - analizzato i presupposti per l'accertamento della responsabilità (anche) della e dello , CP_2 CP_1
giungendo a condividere l'analisi del materiale probatorio operata dal giudice di prime cure.
Nella sentenza d'appello, a pag. 6, si legge infatti che “il giudice di prime cure ha ricostruito i fatti di cui all'imputazione mediante una compiuta analisi degli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, pervenendo a conclusioni che la Corte reputa coerenti con le prove in atti e, in definitiva, corrette” ed ancora che l'istruttoria documentale ha “consegnato la prova delle condotte illecite degli imputati (cfr. pagg.
3-10 della sentenza in questione) i quali, versando in prolungati rapporti conflittuali con la parte civile, hanno concertato una falsa versione dei fatti oggetto delle denuncia sporta con tempi e modalità già di per sé singolari…”.
Le statuizioni in materia civile confermate nella sentenza n. 585/2019
(statuizioni che presuppongono l'accertamento della potenziale lesività dei fatti sul piano civilistico: v. per es. Cass. n. 23429 del 2014; Cass. n. 24030 del 2009) sono, quindi, vincolanti sia per gli imputati che per la parte civile, essendo incontroverso che la pronuncia non sia stata impugnata.
In ordine all'efficacia dell'accertamento penale rispetto all'odierno giudizio civile, occorre invero richiamare la previsione dell'art. 578 c.p.p. che, interpretato alla luce della giurisprudenza anche recente della S.C., consente di affermare che una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell'an della
7 responsabilità civile (cfr. Cass. n. 5660 del 2018, secondo cui, “Qualora il procedimento penale di primo grado, nel quale le parti civili si sono costituite, si concluda con l'accertamento del reato, con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 578 c.p.p. e il secondo grado sia stato definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, con conferma della condanna generica, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, sia in quanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, sia in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili. Una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile”;
v., altresì, Cass. n. 8477 del 2020, secondo cui, “Nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”).
8 In altri termini, la pronuncia resa dalla Corte di Appello, che è pacifico che sia divenuta definitiva, ha valore di giudicato nel giudizio civile per la liquidazione del danno “in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto
l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (Cass. n. 2083 del 2013; Cass. n. 14921 del 2010; Cass. n. 4151 del 2019, ord., che ha avuto modo di chiarire come “la sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”).
Ne consegue che nella presente sede non è più contestabile l'illiceità del fatto/reato e la commissione ad opera degli odierni convenuti, poiché
l'avvenuta dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti agli imputati non è idonea a scalfire la pronuncia, emessa in primo grado, di condanna degli stessi a risarcire i danni a favore della parte civile.
9 Si può, allora, solo discutere delle conseguenze risarcitorie che dal reato siano derivate alla vittima.
§6. Tanto chiarito, non risulta meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice nella parte in cui è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali che il avrebbe subito in CP_2
conseguenza dei suddetti fatti delittuosi.
A sostegno di tale pretesa, in particolare, l'istante allega di aver subito la revoca della licenza di porto d'armi ed il sequestro di decine di armi regolarmente detenute, per un complessivo valore economico pari a
€14.150,00, cui andrebbe aggiunto l'ulteriore importo di €10.000,00, per il
“valore affettivo inestimabile”.
Orbene, sul punto è da osservare, in primo luogo, che in pendenza del procedimento penale instaurato a carico del a seguito della denuncia CP_2
dello è stato disposto ed eseguito in data 28.07.2010 il sequestro CP_1
ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di una pistola marca Beretta cal. 9x21, di quindici cartucce e di due caricatori (v. produzione dell'attore, doc. 9), di cui la sentenza di assoluzione (n. 956/2011) ha disposto “il dissequestro … e la … restituzione all'avente diritto”. Le altre armi hanno, invece, formato oggetto di “ritiro cautelativo-amministrativo” sempre in data 28.07.2010 (v. produzione dell'attore, doc. 10). Né l'uno, né l'altro provvedimento hanno determinato, ad ogni modo, la perdita del valore economico delle armi suddette, lamentata dal né hanno comunque generato altri danni CP_2
patrimoniali, causalmente riconducibili ai fatti per cui è causa.
Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge, infatti, in modo incontrovertibile, che il divieto di detenere armi è da ricondursi ad un più ampio giudizio di non affidabilità espresso dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza, il cui contenuto - insindacabile nel merito, in quanto espressione
10 di discrezionalità amministrativa - è stato confermato anche dai giudici amministrativi (nello specifico, sono state rigettate le impugnazioni promosse dal in sede amministrativa, avverso i seguenti CP_2
provvedimenti: verbale di ritiro cautelativo - amministrativo di armi e del porto d'armi eseguito dai Carabinieri della Stazione di GN CA;
decreto prot. n. 54164/W/Area I bis, emesso dalla Prefettura UTG di Reggio
Calabria - Area I bis - Ordine e sicurezza pubblica, a mezzo del quale è stato fatto divieto al di detenere qualsiasi arma;
provvedimento prot. n. CP_2
54022/W/2011, emesso dalla Prefettura UTG di Reggio Calabria;
decreto cat. 6F/3°/2010, emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, a mezzo del quale è stata sospesa la licenza di porto di fucile e disposto il ritiro della detta licenza uso caccia;
decreto prefettizio n. 914/ Area I Bis, a mezzo del quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto pistola per difesa personale).
In particolare, dal contenuto dei provvedimenti amministrativi allegati e delle relative pronunzie si desume che le determinazioni dell'Autorità amministrativa non sono causalmente connesse alla vicenda sfociata nel presente giudizio. Sul punto, ex multis, si rimanda al contenuto della sentenza n. 3612/2016 del Consiglio di Stato, ove è stato messo in rilievo che “Nella specie, la – nel respingere le istanze di Controparte_5
riesame – si è basata su una pluralità di elementi, ciascuno dei quali risulta idoneo a supportare il provvedimento impugnato in primo grado.
La valutazione sul mancato affidamento di non abusare delle armi è stata basata dal Prefetto:
a) sulla commessa violazione dell'art. 50 della legge n. 152 del 1992
(sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio), per la quale
11 il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il non doversi procedere, per prescrizione;
b) sull'acquisto di una sostanza stupefacente 'del tipo cocaina' (v. il procedimento penale n. 165 del 2008);
c) sulla frequentazione, non episodica, di numerose persone sottoposte a procedimenti penali per vari gravi reati, anche associativi;
d) su due denunce in stato di libertà, presentate nel 2011”.
Per le ragioni appena esposte deve ritenersi, quindi, che, in assenza di prova del nesso causale tra i danni patrimoniali allegati dall'attore e le condotte dei convenuti, la relativa richiesta di risarcimento va disattesa.
§7. La domanda è, viceversa, meritevole di accoglimento, sia pure nei soli termini che seguono, nella parte inerente al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
§7.1- In proposito è bene rammentare che il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato ha diritto, a norma del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale, compreso il danno morale, la cui sussistenza non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (sul punto cfr. Cass. n. 8421 del 2011; Cass.
n. 11269 del 2018).
Peraltro, come è noto, il delitto di calunnia (v. art. 368 c.p., che sanziona
“chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”) ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia,
12 offende anche l'onore dell'incolpato (v. Cass. pen. n. 21789 del 2010; Cass. pen. n. 10535 del 2009).
Pertanto, il soggetto ingiustamente accusato può chiedere il risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della dignità e dell'onore conseguente al reato di calunnia.
Ora, il assume di aver subito a causa del processo penale a suo CP_2
carico per il reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p. gravi danni alla reputazione, alla salute, alla carriera professionale di avvocato, alla vita sociale ed alla vita coniugale, con relativa sofferenza.
Rispetto a tali allegazioni la prova del danno morale (quale sofferenza soggettiva) può senz'altro ritenersi sussistente con riferimento alla vergogna ed al disagio di cui si parla nella citazione, sulla base della presunzione semplice fondata sulla constatazione che, secondo l'id quod plaerumque accidit, chiunque sia sottoposto ad un giudizio penale che sappia essere ingiustificato subisce uno stress emotivo.
La Suprema Corte ha, difatti, costantemente affermato che, in ipotesi di danno morale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, che può fondare il proprio convincimento anche su massime di esperienze, le quali rappresentano uno strumento di giudizio in grado “di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (Cass. n.25614 del 2024).
13 §7.2- Non può, viceversa, attribuirsi concreto rilievo agli altri elementi dedotti dall'attore.
Ed invero, mentre il patema d'animo dato dallo stato di disagio/vergogna a seguito della calunnia subita può essere preso in considerazione, quale fatto
“notorio”, ai fini della prova presuntiva del danno non patrimoniale, non può dirsi altrettanto per le ulteriori circostanze richiamate dal e ciò non CP_2
solo perché difettano allegazioni specifiche, ma anche perché non emerge la diffusività all'esterno della notizia del procedimento penale in questione.
Non sono stati prodotti, difatti, articoli di stampa, né sono state articolate circostanze di prova testimoniale ad hoc1, non appalesandosi conducenti né quelle di cui al capitolo 11, con cui l'istante ha chiesto di provare che l'immagine del medesimo “offerta ad un pubblico vastissimo è quella di una persona estremamente corretta sotto tutti i punti di vista” (capo 11), né quelle di cui al capitolo 10 (“Vero che l'Avv. a causa della detta calunnia CP_2
ha perduto molti clienti e pertanto ha dovuto chiudere lo studio legale e si è dovuto cancellare dall'ordine degli avvocati”). Il capitolo da ultimo menzionato, oltretutto, appare incompatibile con l'assunto secondo cui l'attore “nell'anno 2010 svolgeva la professione di avvocato in maniera fiorente nella provincia di Reggio Calabria e su tutto il territorio italico con sede principale nel territorio di GN CA” (capitolo 8), giacché proprio il dedotto giro d'affari esteso all'intero territorio nazionale, in assenza di altri elementi, non consente di ravvisare una lesione del prestigio
14 professionale dell'istante (a fortiori non trattandosi di un episodio inerente alla sua attività di avvocato).
Quanto poi all'abbandono da parte dell'ex moglie, è sufficiente mettere in evidenza che a detta del ciò si è verificato nel 2019, mentre il CP_2
processo penale in questione si è concluso nel 2011, il che esclude già sotto il versante cronologico il nesso di causalità.
Infine, in merito ai “danni fisici, psicologici e neurologici” menzionati nell'atto introduttivo del giudizio non può sottacersi che è in atti soltanto il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, che ha riconosciuto il invalido con totale e permanente inabilità CP_2
lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, con decorrenza dal 17 febbraio 2023, per cui, anche in ragione del lungo lasso temporale decorso dalla fine del procedimento penale per minaccia aggravata, non c'è spazio, in assenza di altri indici, per ravvisare alcun danno corrispondente.
§7.3- Ribadito, quindi, che è risarcibile solo il danno morale sotto il profilo suindicato della sofferenza soggettiva, ai fini di una corretta quantificazione di tale pregiudizio, che non può che avvenire in via equitativa, a norma dell'art.1226 c.c. (senza utilizzare i “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'ipotesi di danno da diffamazione, non essendo la fattispecie in esame concretamente assimilabile), occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal soggetto leso in relazione alla gravità dell'illecito penale, alle circostanze in cui il fatto è stato commesso, alla personalità della vittima e alla sua posizione sociale, all'entità delle sofferenze psichiche e morali e del
15 patema d'animo a cui l'offeso è stato soggetto, rapportati anche alla loro dimensione temporale.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento penale ha avuto una durata di poco più di un anno, atteso che la denuncia dello è stata presentata CP_1
in data 28 luglio 2010 e che la sentenza di assoluzione è stata emessa all'udienza del 21 settembre 2011; pertanto, valutata la tipologia del reato contestato (minaccia aggravata), unitamente alla durata del procedimento penale sorto a seguito della querela ed alla posizione sociale del il CP_2
danno può essere stimato in una somma, già determinata all'attualità, di
€7.000,00, che va maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
§8. In sintesi, dunque, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, e , in solido, devono Controparte_2 Controparte_1
essere condannati a versare in favore di a titolo di Parte_1
danno morale, la somma di €7.000,00, oltre interessi legali con la decorrenza sopra indicata.
§9. In ultimo, dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, si impone la compensazione per metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, ed a favore dell'AR
(data l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato), senza tener CP_2
presente l'importo delle spese dimidiato che sarà liquidato al difensore dell'attore ex art. 130 DPR n. 115/2002 (giacché “non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la
16 circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità”: cfr. Cass. n.
19 del 2020; Cass. n. 11590 del 2019; Cass. n. 8387 del 2019; Cass. n. 22017 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'attore, condanna e Controparte_2
, in solido, a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
, per la causale indicata in parte motiva, la somma di €7.000,00, oltre
[...]
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigetta la domanda nel resto;
3) condanna, infine, i convenuti in solido a pagare all'AR la metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €3.808,50 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%); compensa tra le parti la restante metà.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 27/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In linea generale deve ribadirsi che, come sottolineato nell'ordinanza del 13.05.2024, inammissibile è la prova orale offerta dall'attore nella memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c., in quanto vertente su circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum (vd. i capitoli nn. 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13 e 16), estremamente generiche (vd. i capitoli nn. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14 e 15) o di carattere meramente valutativo (vd. capitolo n. 8).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3257/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 24.03.2025 ex art. 281-quinquies
c.p.c., con assegnazione dei termini di rito a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
, nato a [...] il Parte_1
22.11.1956 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
SCOPELLITI CARMELO, attore e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), e , nata a C.F._2 Controparte_2
GN CA (RC) il 20.01.1964 (C.F.: , C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PARRELLI ATTILIO,
convenuti
1 avente per oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
Conclusioni delle parti
L'avv. SCOPELLITI CARMELO, per l'attore, dopo aver reiterato la richiesta di prova testimoniale, ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: ▪ accertare la storicità e le conseguenze dannose del comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti in danno all'avv. per cui è causa in esatta conformità alla Parte_1
descrizione che ne è stata data nella parte espositiva;
▪ accertare e dichiarare la responsabilità dei coniugi Signori e Controparte_1
per la revoca della licenza del porto di fucili, il sequestro di CP_2
decine di armi regolarmente detenute, per il danno alla reputazione e all'immagine patiti dall'Avv. in occasione dei fatti Parte_1
nella superiore parte narrativa meglio rappresentati, e per l'effetto, ▪ condannare i coniugi Signori e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti alle accuse di calunnie rivolte e di false testimonianze rese subite dall'odierno attore e quantificati in complessivi Euro 64.150,00, di cui € 24.150,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
(morale e/o alla vita di relazione/esistenziale) per come sopra meglio determinato, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà equa e/o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione. ▪ In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”.
L'avv. PARRELLI ATTILIO, nell'interesse dei convenuti, ha precisato le conclusioni chiedendo “Che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni
2 contraria richiesta, Voglia provvedere come segue: Nel merito, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni sopra esposte;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso, con condanna alla refusione dei costi ed al pagamento dei compensi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha citato in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di: “▪ accertare la storicità e le conseguenze dannose del comportamento delittuoso posto in essere dai convenuti in danno all'avv. per cui è causa in esatta conformità alla Parte_1
descrizione che ne è stata data nella parte espositiva;
▪ accertare e dichiarare la responsabilità dei coniugi Signori e Controparte_1
per la revoca della licenza del porto di fucili, il sequestro di CP_2
decine di armi regolarmente detenute, per il danno alla reputazione e all'immagine patiti dall'Avv. in occasione dei fatti Parte_1
nella superiore parte narrativa meglio rappresentati, e per l'effetto, ▪ condannare i coniugi Signori e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti alle accuse di calunnie rivolte e di false testimonianze rese subite dall'odierno attore e quantificati in complessivi Euro 64.150,00, di cui € 24.150,00 a titolo di danni patrimoniali ed € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
(morale e/o alla vita di relazione/esistenziale) per come sopra meglio determinato, ovvero in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo
3 Tribunale adito riterrà equa e/o di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione…”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha dedotto che:
- in seguito a querela presentata da era stato Controparte_1
avviato un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di minaccia aggravata, nel corso del quale Controparte_2
(moglie di ) aveva reso dichiarazioni spontanee CP_1
confermando le circostanze oggetto di querela;
- tale procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto con trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per quanto di ulteriore competenza;
- con decreto del 16.11.2012 , Controparte_1 CP_2
e sono stati rinviati a
[...] Controparte_3 Controparte_4
giudizio per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 368 c.p. e
372 c.p.;
- in tale giudizio, esso attore si è costituito come parte civile;
- aperto il dibattimento e conclusa l'attività istruttoria, con sentenza n. 1480/17 del 17.10.2017 (depositata in data 15.01.2018) il
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Penale, in composizione monocratica, ha dichiarato , e Controparte_1 Controparte_3
responsabili del reato ascritto ai sensi dell'art. Controparte_4
368 c.p. e responsabile anche del reato di cui all'art. CP_2
372 c.p., condannando, altresì, gli imputati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione delle spese di lite;
- avverso siffatta sentenza, , Controparte_1 CP_2
e hanno proposto appello;
Controparte_3 Controparte_4
4 - la Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla pubblica udienza del
14.05.2019, ha emesso la seguente sentenza: “Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza resa in data 17.10.2017 dal Tribunale di
Reggio Calabria, appellata dai signori , Controparte_1 CP_2
, e , dichiara di non
[...] Controparte_3 Controparte_4
doversi procedere nei confronti degli appellati in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione.
Conferma nel resto. Visto l'art. 538 e ss. c.p.p. condanna gli appellanti, in solido, alla refusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi €1.800,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dello Stato”;
- le risultanze del processo penale sono utilizzabili anche in sede civile;
- la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa in esito a dibattimento ha nel giudizio civile risarcitorio l'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p.;
- per effetto del comportamento “deplorevole, artificioso ed illegale” dei convenuti esso istante ha subito sia danni patrimoniali
(“revoca licenza di porto di fucili e sequestro di decine di armi regolarmente detenute, anche dal valore storico, numerose munizioni”) che danni non patrimoniali (nella forma della “sofferenza soggettiva…”, del danno “alla reputazione, all'immagine, alla vita di relazione, alla professione forense”);
- le calunnie e le false dichiarazioni rese dai convenuti gli hanno, infatti sconvolto la vita professionale, sociale e privata, tanto che nell'anno 2019 la sua ex moglie lo ha anche abbandonato.
5 §2. e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, resistendo alla domanda e chiedendo, in via principale, di rigettarla perché infondata in fatto e in diritto ed in via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale) di ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, sulla base di quanto sarebbe stato rigorosamente provato in corso di causa;
in ogni caso, di condannare l'attore alla refusione dei costi ed al pagamento dei compensi del giudizio.
§3. La causa, istruita solo con i documenti in atti, assegnati i termini di rito a ritroso per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, è stata introita per la decisione all'udienza del 24.03.2024.
§4. Ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia parzialmente fondata e vada, quindi, accolta per quanto di ragione.
§5. Giova sottolineare ai fini della decisione che, con sentenza n. 1480/17 pronunciata in data 17.10.2017, il Tribunale di Reggio Calabria, nella parte che qui interessa, ha dichiarato responsabile del reato Controparte_1
ascritto ai sensi dell'art. 368 c.p. e responsabile di tale reato CP_2
nonché di quello p. e p. dall'art. 372 c.p., avvinti dal nesso della continuazione, e ha condannato il primo alla pena di anni due di reclusione e la seconda alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Ha, altresì, condannato gli imputati al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile (l'odierno attore), da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza è stata impugnata (tra l'altro) dagli odierni convenuti e la locale Corte di Appello, alla pubblica udienza del 14.05.2019, ha dichiarato
“non doversi procedere nei confronti degli appellanti in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione” e confermato nel resto la pronuncia di primo grado.
6 Nella sentenza la Corte ha - doverosamente, avendo pronunciato la prescrizione dei reati ex art. 129 c.p.p. - analizzato i presupposti per l'accertamento della responsabilità (anche) della e dello , CP_2 CP_1
giungendo a condividere l'analisi del materiale probatorio operata dal giudice di prime cure.
Nella sentenza d'appello, a pag. 6, si legge infatti che “il giudice di prime cure ha ricostruito i fatti di cui all'imputazione mediante una compiuta analisi degli elementi conoscitivi ritualmente acquisiti, pervenendo a conclusioni che la Corte reputa coerenti con le prove in atti e, in definitiva, corrette” ed ancora che l'istruttoria documentale ha “consegnato la prova delle condotte illecite degli imputati (cfr. pagg.
3-10 della sentenza in questione) i quali, versando in prolungati rapporti conflittuali con la parte civile, hanno concertato una falsa versione dei fatti oggetto delle denuncia sporta con tempi e modalità già di per sé singolari…”.
Le statuizioni in materia civile confermate nella sentenza n. 585/2019
(statuizioni che presuppongono l'accertamento della potenziale lesività dei fatti sul piano civilistico: v. per es. Cass. n. 23429 del 2014; Cass. n. 24030 del 2009) sono, quindi, vincolanti sia per gli imputati che per la parte civile, essendo incontroverso che la pronuncia non sia stata impugnata.
In ordine all'efficacia dell'accertamento penale rispetto all'odierno giudizio civile, occorre invero richiamare la previsione dell'art. 578 c.p.p. che, interpretato alla luce della giurisprudenza anche recente della S.C., consente di affermare che una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell'an della
7 responsabilità civile (cfr. Cass. n. 5660 del 2018, secondo cui, “Qualora il procedimento penale di primo grado, nel quale le parti civili si sono costituite, si concluda con l'accertamento del reato, con condanna generica al risarcimento dei danni ex art. 578 c.p.p. e il secondo grado sia stato definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, con conferma della condanna generica, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, sia in quanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, sia in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili. Una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile”;
v., altresì, Cass. n. 8477 del 2020, secondo cui, “Nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati”).
8 In altri termini, la pronuncia resa dalla Corte di Appello, che è pacifico che sia divenuta definitiva, ha valore di giudicato nel giudizio civile per la liquidazione del danno “in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto
l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile” (Cass. n. 2083 del 2013; Cass. n. 14921 del 2010; Cass. n. 4151 del 2019, ord., che ha avuto modo di chiarire come “la sentenza del giudice penale che, accertando
l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”).
Ne consegue che nella presente sede non è più contestabile l'illiceità del fatto/reato e la commissione ad opera degli odierni convenuti, poiché
l'avvenuta dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti agli imputati non è idonea a scalfire la pronuncia, emessa in primo grado, di condanna degli stessi a risarcire i danni a favore della parte civile.
9 Si può, allora, solo discutere delle conseguenze risarcitorie che dal reato siano derivate alla vittima.
§6. Tanto chiarito, non risulta meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice nella parte in cui è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali che il avrebbe subito in CP_2
conseguenza dei suddetti fatti delittuosi.
A sostegno di tale pretesa, in particolare, l'istante allega di aver subito la revoca della licenza di porto d'armi ed il sequestro di decine di armi regolarmente detenute, per un complessivo valore economico pari a
€14.150,00, cui andrebbe aggiunto l'ulteriore importo di €10.000,00, per il
“valore affettivo inestimabile”.
Orbene, sul punto è da osservare, in primo luogo, che in pendenza del procedimento penale instaurato a carico del a seguito della denuncia CP_2
dello è stato disposto ed eseguito in data 28.07.2010 il sequestro CP_1
ai sensi dell'art. 354 c.p.p. di una pistola marca Beretta cal. 9x21, di quindici cartucce e di due caricatori (v. produzione dell'attore, doc. 9), di cui la sentenza di assoluzione (n. 956/2011) ha disposto “il dissequestro … e la … restituzione all'avente diritto”. Le altre armi hanno, invece, formato oggetto di “ritiro cautelativo-amministrativo” sempre in data 28.07.2010 (v. produzione dell'attore, doc. 10). Né l'uno, né l'altro provvedimento hanno determinato, ad ogni modo, la perdita del valore economico delle armi suddette, lamentata dal né hanno comunque generato altri danni CP_2
patrimoniali, causalmente riconducibili ai fatti per cui è causa.
Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge, infatti, in modo incontrovertibile, che il divieto di detenere armi è da ricondursi ad un più ampio giudizio di non affidabilità espresso dall'Autorità di Pubblica
Sicurezza, il cui contenuto - insindacabile nel merito, in quanto espressione
10 di discrezionalità amministrativa - è stato confermato anche dai giudici amministrativi (nello specifico, sono state rigettate le impugnazioni promosse dal in sede amministrativa, avverso i seguenti CP_2
provvedimenti: verbale di ritiro cautelativo - amministrativo di armi e del porto d'armi eseguito dai Carabinieri della Stazione di GN CA;
decreto prot. n. 54164/W/Area I bis, emesso dalla Prefettura UTG di Reggio
Calabria - Area I bis - Ordine e sicurezza pubblica, a mezzo del quale è stato fatto divieto al di detenere qualsiasi arma;
provvedimento prot. n. CP_2
54022/W/2011, emesso dalla Prefettura UTG di Reggio Calabria;
decreto cat. 6F/3°/2010, emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, a mezzo del quale è stata sospesa la licenza di porto di fucile e disposto il ritiro della detta licenza uso caccia;
decreto prefettizio n. 914/ Area I Bis, a mezzo del quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto pistola per difesa personale).
In particolare, dal contenuto dei provvedimenti amministrativi allegati e delle relative pronunzie si desume che le determinazioni dell'Autorità amministrativa non sono causalmente connesse alla vicenda sfociata nel presente giudizio. Sul punto, ex multis, si rimanda al contenuto della sentenza n. 3612/2016 del Consiglio di Stato, ove è stato messo in rilievo che “Nella specie, la – nel respingere le istanze di Controparte_5
riesame – si è basata su una pluralità di elementi, ciascuno dei quali risulta idoneo a supportare il provvedimento impugnato in primo grado.
La valutazione sul mancato affidamento di non abusare delle armi è stata basata dal Prefetto:
a) sulla commessa violazione dell'art. 50 della legge n. 152 del 1992
(sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio), per la quale
11 il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il non doversi procedere, per prescrizione;
b) sull'acquisto di una sostanza stupefacente 'del tipo cocaina' (v. il procedimento penale n. 165 del 2008);
c) sulla frequentazione, non episodica, di numerose persone sottoposte a procedimenti penali per vari gravi reati, anche associativi;
d) su due denunce in stato di libertà, presentate nel 2011”.
Per le ragioni appena esposte deve ritenersi, quindi, che, in assenza di prova del nesso causale tra i danni patrimoniali allegati dall'attore e le condotte dei convenuti, la relativa richiesta di risarcimento va disattesa.
§7. La domanda è, viceversa, meritevole di accoglimento, sia pure nei soli termini che seguono, nella parte inerente al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore.
§7.1- In proposito è bene rammentare che il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato ha diritto, a norma del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale, compreso il danno morale, la cui sussistenza non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (sul punto cfr. Cass. n. 8421 del 2011; Cass.
n. 11269 del 2018).
Peraltro, come è noto, il delitto di calunnia (v. art. 368 c.p., che sanziona
“chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”) ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia,
12 offende anche l'onore dell'incolpato (v. Cass. pen. n. 21789 del 2010; Cass. pen. n. 10535 del 2009).
Pertanto, il soggetto ingiustamente accusato può chiedere il risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione della dignità e dell'onore conseguente al reato di calunnia.
Ora, il assume di aver subito a causa del processo penale a suo CP_2
carico per il reato di cui all'art. 612 comma 2 c.p. gravi danni alla reputazione, alla salute, alla carriera professionale di avvocato, alla vita sociale ed alla vita coniugale, con relativa sofferenza.
Rispetto a tali allegazioni la prova del danno morale (quale sofferenza soggettiva) può senz'altro ritenersi sussistente con riferimento alla vergogna ed al disagio di cui si parla nella citazione, sulla base della presunzione semplice fondata sulla constatazione che, secondo l'id quod plaerumque accidit, chiunque sia sottoposto ad un giudizio penale che sappia essere ingiustificato subisce uno stress emotivo.
La Suprema Corte ha, difatti, costantemente affermato che, in ipotesi di danno morale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, che può fondare il proprio convincimento anche su massime di esperienze, le quali rappresentano uno strumento di giudizio in grado “di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (Cass. n.25614 del 2024).
13 §7.2- Non può, viceversa, attribuirsi concreto rilievo agli altri elementi dedotti dall'attore.
Ed invero, mentre il patema d'animo dato dallo stato di disagio/vergogna a seguito della calunnia subita può essere preso in considerazione, quale fatto
“notorio”, ai fini della prova presuntiva del danno non patrimoniale, non può dirsi altrettanto per le ulteriori circostanze richiamate dal e ciò non CP_2
solo perché difettano allegazioni specifiche, ma anche perché non emerge la diffusività all'esterno della notizia del procedimento penale in questione.
Non sono stati prodotti, difatti, articoli di stampa, né sono state articolate circostanze di prova testimoniale ad hoc1, non appalesandosi conducenti né quelle di cui al capitolo 11, con cui l'istante ha chiesto di provare che l'immagine del medesimo “offerta ad un pubblico vastissimo è quella di una persona estremamente corretta sotto tutti i punti di vista” (capo 11), né quelle di cui al capitolo 10 (“Vero che l'Avv. a causa della detta calunnia CP_2
ha perduto molti clienti e pertanto ha dovuto chiudere lo studio legale e si è dovuto cancellare dall'ordine degli avvocati”). Il capitolo da ultimo menzionato, oltretutto, appare incompatibile con l'assunto secondo cui l'attore “nell'anno 2010 svolgeva la professione di avvocato in maniera fiorente nella provincia di Reggio Calabria e su tutto il territorio italico con sede principale nel territorio di GN CA” (capitolo 8), giacché proprio il dedotto giro d'affari esteso all'intero territorio nazionale, in assenza di altri elementi, non consente di ravvisare una lesione del prestigio
14 professionale dell'istante (a fortiori non trattandosi di un episodio inerente alla sua attività di avvocato).
Quanto poi all'abbandono da parte dell'ex moglie, è sufficiente mettere in evidenza che a detta del ciò si è verificato nel 2019, mentre il CP_2
processo penale in questione si è concluso nel 2011, il che esclude già sotto il versante cronologico il nesso di causalità.
Infine, in merito ai “danni fisici, psicologici e neurologici” menzionati nell'atto introduttivo del giudizio non può sottacersi che è in atti soltanto il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, che ha riconosciuto il invalido con totale e permanente inabilità CP_2
lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, con decorrenza dal 17 febbraio 2023, per cui, anche in ragione del lungo lasso temporale decorso dalla fine del procedimento penale per minaccia aggravata, non c'è spazio, in assenza di altri indici, per ravvisare alcun danno corrispondente.
§7.3- Ribadito, quindi, che è risarcibile solo il danno morale sotto il profilo suindicato della sofferenza soggettiva, ai fini di una corretta quantificazione di tale pregiudizio, che non può che avvenire in via equitativa, a norma dell'art.1226 c.c. (senza utilizzare i “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'ipotesi di danno da diffamazione, non essendo la fattispecie in esame concretamente assimilabile), occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal soggetto leso in relazione alla gravità dell'illecito penale, alle circostanze in cui il fatto è stato commesso, alla personalità della vittima e alla sua posizione sociale, all'entità delle sofferenze psichiche e morali e del
15 patema d'animo a cui l'offeso è stato soggetto, rapportati anche alla loro dimensione temporale.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento penale ha avuto una durata di poco più di un anno, atteso che la denuncia dello è stata presentata CP_1
in data 28 luglio 2010 e che la sentenza di assoluzione è stata emessa all'udienza del 21 settembre 2011; pertanto, valutata la tipologia del reato contestato (minaccia aggravata), unitamente alla durata del procedimento penale sorto a seguito della querela ed alla posizione sociale del il CP_2
danno può essere stimato in una somma, già determinata all'attualità, di
€7.000,00, che va maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
§8. In sintesi, dunque, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, e , in solido, devono Controparte_2 Controparte_1
essere condannati a versare in favore di a titolo di Parte_1
danno morale, la somma di €7.000,00, oltre interessi legali con la decorrenza sopra indicata.
§9. In ultimo, dato l'esito complessivo del giudizio, connotato dal parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, si impone la compensazione per metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, ed a favore dell'AR
(data l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato), senza tener CP_2
presente l'importo delle spese dimidiato che sarà liquidato al difensore dell'attore ex art. 130 DPR n. 115/2002 (giacché “non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la
16 circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità”: cfr. Cass. n.
19 del 2020; Cass. n. 11590 del 2019; Cass. n. 8387 del 2019; Cass. n. 22017 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'attore, condanna e Controparte_2
, in solido, a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
, per la causale indicata in parte motiva, la somma di €7.000,00, oltre
[...]
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigetta la domanda nel resto;
3) condanna, infine, i convenuti in solido a pagare all'AR la metà delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in €3.808,50 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%); compensa tra le parti la restante metà.
Sentenza redatta e trasmessa in Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato il 27/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In linea generale deve ribadirsi che, come sottolineato nell'ordinanza del 13.05.2024, inammissibile è la prova orale offerta dall'attore nella memoria ex art. 171-ter n.1 c.p.c., in quanto vertente su circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum (vd. i capitoli nn. 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13 e 16), estremamente generiche (vd. i capitoli nn. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 14 e 15) o di carattere meramente valutativo (vd. capitolo n. 8).