Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/07/2022, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 01608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2021, proposto da
RI TT LÒ, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: DI NA, AN RI, AL ER, IA CC, OR EN, ON TA, OS RU, NA TT, LA MI, IS ER, LA RI NO, AR RI, CO QU, NA RA RI, MA PI GI, NT UB, BE AL, VA NC, IA De FI, AO OS, DI CH, NA NI, IA EN, ST IS, MA TA ZO, IC NG, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determina del Dirigente del Settore II Programmazione Finanziaria - Tributi - Personale - Appalti e Contratti n. 594 del 26.08.2021 - Reg. Gen. n. 2616, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso, per titoli ed esami, bandito dal Comune di Martina Franca per 6 posti di istruttore direttivo cat. D, posizione D/1;
- della graduatoria finale pubblicata in data 26.08.2021;
- del verbale n. 15 del 24.08.2021 della Commissione di concorso, nella parte in cui ha disposto di decurtare p.ti 3 ai candidati in possesso del “diploma di specializzazione per le professioni legali”;
- della nota prot. n. C_E986-1-1-2021-10-05-0060091 del 05.10.2021, del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione del Comune di Martina Franca;
- della nota prot. C_E986-1-1-2021-10-19-0063468 del 19.10.2021 della Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti precedenti, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. M. R. Resa, in sostituzione dell'avv. F. Cecinato, per la parte ricorrente, avv. G. Pecorilla per la P.A.
1) Ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente avverso la graduatoria stilata dal Comune di Martina Franca siano assistite da fumus boni iuris per le ragioni che seguono:
- a) il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali andava valutato in favore della ricorrente, con l’attribuzione dei corrispondenti 3 punti – che le sono stati invece tolti –, perché il predetto titolo non sembra potersi configurare come diploma di un corso propedeutico o obbligatorio per il conseguimento di un’abilitazione o iscrizione (v. art. 5 bando), considerato che tale titolo non abilita direttamente all’esercizio delle professioni legali, per le quali è necessario superare l’esame di Stato (per il caso della professione forense) o l’apposito concorso pubblico (per magistrato ordinario o per notaio);
- b) di conseguenza, la graduatoria stilata dal Comune di Martina Franca sembra illegittima nella parte in cui, con la stessa, il punteggio della ricorrente è stato decurtato di 3 punti.
2) Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare nei limiti suddetti e, per l’effetto, di:
- a) sospendere gli atti impugnati nella parte in cui, con gli stessi, la ricorrente ha subito una decurtazione di 3 punti in graduatoria;
- b) fissare l’udienza pubblica del 30 novembre 2022.
3) Ritenuto di rinviare le spese della presente fase al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare nei termini e per gli effetti di cui in motivazione e fissa l’udienza pubblica del 30 novembre 2022.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
BE IC Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | BE IC Palmieri |
IL SEGRETARIO