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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2024 sub 1
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore nel procedimento ex art. 283 e 351 c.p.c. iscritto al r.g. n. 1951/2024 sub 1 sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che nella fattispecie in esame non sussistano i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c., come novellato, per accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza, dato che:
- salva più approfondita valutazione in sede di decisione finale, l'impugnazione non appare manifestamente fondata, poiché la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità dell'impugnata sentenza in termini di immediata evidenza;
- non è adeguatamente allegato e provato dall'appellante – che nemmeno rappresenta la propria complessiva condizione economico-patrimoniale – un pregiudizio grave ed irreparabile siccome derivante dall'esecuzione della sentenza, ulteriore rispetto a quello derivante dall'esecuzione stessa, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato non risultando a carico dell'appellato iscrizioni, trascrizioni o procedimenti pregiudizievoli;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione.
Si comunichi.
Bologna, 11.3.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 1 di 1
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore nel procedimento ex art. 283 e 351 c.p.c. iscritto al r.g. n. 1951/2024 sub 1 sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che nella fattispecie in esame non sussistano i presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c., come novellato, per accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza, dato che:
- salva più approfondita valutazione in sede di decisione finale, l'impugnazione non appare manifestamente fondata, poiché la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità dell'impugnata sentenza in termini di immediata evidenza;
- non è adeguatamente allegato e provato dall'appellante – che nemmeno rappresenta la propria complessiva condizione economico-patrimoniale – un pregiudizio grave ed irreparabile siccome derivante dall'esecuzione della sentenza, ulteriore rispetto a quello derivante dall'esecuzione stessa, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato non risultando a carico dell'appellato iscrizioni, trascrizioni o procedimenti pregiudizievoli;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione.
Si comunichi.
Bologna, 11.3.2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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