Articolo 10 della Legge 9 febbraio 1979, n. 49
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 marzo 1979
Art. 10.
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze e' attribuito, per ciascun giorno in cui e' chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennita' pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.
Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a piu' agenti, il compenso e' ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.
L'abbinamento non puo' riguardare piu' di un quartiere o zona".
Entrata in vigore il 6 marzo 1979