Ordinanza cautelare 21 maggio 2021
Sentenza 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/01/2022, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00020/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2021, proposto da
IE ER, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Amministrazioni Condominiali ER IE & C. s.a.s., e Condominio ES MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Carli, Giuseppe Acquarone e prof. Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diano Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Diano Marina quale Ufficiale di Governo e Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale n. 17 del 26.2.2021, notificata in pari data, avente ad oggetto “Messa in sicurezza del muro in pietra costituente argine del Rio TA e di sostegno della Via Privata Generale Ardoino”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluse l’ordinanza sindacale n. 213 del 13.11.2019 e la relazione tecnica n. 7 del 26.2.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27 aprile 2021 e depositato il 6 maggio 2021 il rag. IE ER ed il Condominio ES MA hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 17 del 26 febbraio 2021, con cui il Sindaco del Comune di Diano Marina ha ordinato al primo, in qualità di amministratore del predetto Condominio, oltre che alla dott.ssa Laura Villa e al geom. Simone Pirosu, in qualità di amministratori dei Condomini La IG e Ponte SS, di rimuovere il materiale lapideo franato nell’alveo del Rio TA e di eseguire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle porzioni crollate del muro in pietra costituente argine del torrente e sostegno della via privata Generale Ardoino.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti .
II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità della motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca .
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di legittimazione, illogicità manifesta, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione .
IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa considerazione di interessi ed elementi rilevanti, lesione ingiustificata dell’affidamento. Violazione del principio di imparzialità. Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e del principio di buona fede e leale collaborazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione .
V) Eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e sviamento. Violazione dell’art. 13, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2015 .
Il Comune di Diano Marina si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in ragione dell’assunta acquiescenza dei ricorrenti alla precedente ordinanza sindacale n. 213 del 13 novembre 2019. Ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso nel merito.
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 17 novembre 2021.
DIRITTO
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa civica.
Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) sono devoluti alla cognizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti emessi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.
In virtù di tale previsione normativa, come pacificamente interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione del Tsap tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti caratterizzati da un’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche, quali quelli concernenti la localizzazione ed esecuzione delle opere idrauliche, o intesi a regolamentarne la gestione, oppure ancora che determinano i modi di acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle opere stesse, ivi compresi i provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree all’uopo occorrenti (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1943; T.A.R. Liguria, sez. I, 31 marzo 2021, n. 285; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10362). Per contro, esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle Acque (e rientrano in quella del giudice amministrativo) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta (Cons. St., sez. V, 7 luglio 2014, n. 3436; T.R.G.A. Bolzano, 18 novembre 2021, n. 320; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2014, n. 1634).
Nel caso in esame il provvedimento sindacale contiene l’ordine di rimuovere le pietre riversatesi nell’alveo torrentizio e di riparare il muro di contenimento: pertanto, l’ingiunzione non è rivolta in via diretta a disciplinare l’uso di un bene del demanio idrico, sì che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q) c.p.a.
2. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa avanzata dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
In punto di fatto occorre premettere che i condòmini dei tre Condomini ES MA, La IG e Ponte SS sono proprietari, rispettivamente, dei mappali nn. 192, 197 e 1520 (ex 1362), sui quali insiste la via privata Generale Ardoino e sulla quale si affacciano i loro fabbricati ai civici nn. 160, 182 e 186. La strada in parola è soggetta ad uso pubblico, in quanto aperta da tempo immemorabile al transito pedonale e veicolare; lateralmente alla via, dal lato opposto agli stabili condominiali, scorre un torrente denominato Rio TA.
Nell’ottobre 2019 il muro in pietra costituente argine del corso d’acqua e sostegno della fascia stradale è crollato per una porzione di circa 3 metri, con conseguente parziale cedimento anche del cordolo in cemento di delimitazione della sede viaria.
Per tali ragioni il Comune ha transennato la parte di strada interessata e contemporaneamente il Sindaco, con provvedimento n. 213 del 13 novembre 2019, ha ordinato ai Condomini ES MA e La IG di eliminare il materiale lapideo rovinato all’interno del rio e di ripristinare il manufatto franato.
La rimozione delle pietre è stata effettuata quasi subito, mentre solo nell’ottobre 2020 il Condominio ES MA ha presentato la S.C.I.A. per la ricostruzione della struttura muraria e nel novembre 2020 ha domandato alla Regione Liguria la relativa autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. n. 523/1904. L’intervento, tuttavia, non è stato eseguito, non avendo il Condominio dato seguito alla nota del 22 febbraio 2021, con la quale il Settore Difesa del Suolo regionale ha richiesto alcune integrazioni documentali.
Nel frattempo, nel gennaio 2021 il muro è ulteriormente franato sia nel punto di originario distacco sia in altri due tratti, causando una nuova caduta di massi nel letto del fiumiciattolo (e non solamente sul greto: cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione del tecnico comunale in data 26.2.2021, sub doc. 2 resistente). Lo smottamento ha, inoltre, peggiorato lo stato di dissesto del rilevato viario e il cordolo stradale si è addirittura spezzato.
Il primo cittadino ha allora emanato l’ordinanza in questa sede gravata, ingiungendo ai tre Condomini La IG, ES MA e Ponte SS di provvedere urgentemente alla rimozione del materiale accumulatosi nel Rio TA ed al ripristino del manufatto murario, al fine di eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
3. Con il I) motivo di ricorso i deducenti lamentano che la civica autorità avrebbe illegittimamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento e l’effettuazione del sopralluogo in contraddittorio con i proprietari dei beni, non sussistendo, a loro dire, reali ragioni di urgenza. In tal modo sarebbe stato impedito ai condòmini di fornire all’Amministrazione il loro fondamentale contributo.
La doglianza è priva di pregio.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990, i provvedimenti di necessità e urgenza non devono di norma essere preceduti dall’avviso dell’avvio del procedimento, in quanto incompatibile con l’esigenza di agire celermente insita in tale tipologia di atti amministrativi, attesa la logica sovraordinazione della tutela immediata dell’incolumità pubblica sull’interesse del soggetto inciso dall’atto autoritativo (in tal senso cfr., ex multis , Cons. St., sez. II, 4 gennaio 2021, n. 94; Cons. St., sez. I, parere n. 2173 in data 10 settembre 2018; Cons. St., sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5919; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7156; T.A.R. Liguria, sez. I, 9 aprile 2021, n. 310; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 2063; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2016, n. 1137); con la precisazione che sono escluse dalla deroga al previo contraddittorio solamente le fattispecie nelle quali, per via della complessità istruttoria, i destinatari possano offrire un apporto decisivo alle valutazioni dell’amministrazione.
In applicazione dei richiamati principi, nel caso in specie l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non risulta censurabile, perché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sussiste una situazione di urgenza eccezionale, debitamente esplicitata in motivazione (sul punto si rinvia a quanto si illustrerà nel § 4.1). Né l’eventuale partecipazione degli esponenti avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento gravato ( infra , § 4.2), che, quindi, non è in ogni caso annullabile ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990.
4. Con il II) motivo il Condominio ES MA e l’amministratore rag. ER si dolgono che l’ordinanza avversata non indicherebbe la norma attributiva del potere extra ordinem e, comunque, sarebbe sprovvista di idonea motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, risultando incomprensibili l’urgenza, il pericolo concreto da evitare e le ragioni di imposizione di un intervento di ripristino di una strada di pubblico transito a carico degli amministratori condominiali. Con il III) mezzo di gravame i ricorrenti censurano la carenza di istruttoria in ordine alla verifica dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza, in quanto il provvedimento impugnato si baserebbe sulla medesima situazione per la quale era stata emessa la precedente ordinanza del novembre 2019, né sussisterebbe un pericolo attuale per la pubblica incolumità; soggiungono che il ripristino della struttura stradale e del muro che la sorregge consisterebbero in opere definitive eccedenti il limite della provvisorietà e della proporzionalità. Con il IV) motivo i deducenti contestano che al prescritto intervento osterebbe la richiesta della Regione di dimostrare la compatibilità dell’opera con la sistemazione definitiva dell’intero rio, che l’Amministrazione civica non avrebbe attualmente in programma.
Le censure, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, non sono fondate.
L’atto oppugnato è stato adottato dal Sindaco nell’esercizio del potere di salvaguardia e tutela della collettività e, pertanto, risulta senza dubbio qualificabile come provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, essendo volto a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Né rileva l’omessa comunicazione preventiva al Prefetto, in quanto tale adempimento ha soltanto finalità organizzative, sicché la sua omissione non condiziona la validità e l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente (cfr., ex aliis , T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 marzo 2015, n. 1367; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 gennaio 2014, n. 227).
Le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti a contenuto atipico, espressione di un potere extra ordinem e con capacità di derogare temporaneamente a norme dispositive di legge. Secondo l’elaborazione pretoria, la possibilità di incisione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge impone il rispetto di precisi presupposti, vale a dire: i) un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (contingibilità); ii) l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); iii) l’indicazione del limite temporale di efficacia; iv) la proporzionalità del provvedimento (in argomento cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021; T.A.R. Liguria, sez. I, 22 marzo 2021, n. 249).
4.1. Alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistano tutti i presupposti oggettivi per l’esercizio del potere sindacale extra ordinem .
Innanzitutto, dall’accertamento svolto dal funzionario comunale arch. Musoni nel febbraio 2021 emerge che la situazione dei luoghi – lungi dall’essere rimasta immutata – è notevolmente peggiorata rispetto al novembre 2019, come, del resto, testimoniato dai nuovi crolli del muro e dalla frattura del cordolo stradale.
Sussiste, quindi, una oggettiva situazione di pericolo imminente sotto plurimi profili: le pietre riversatesi nel letto del Rio TA ostacolano il regolare deflusso delle acque, creando una condizione favorevole a straripamenti e conseguenti allagamenti; inoltre, l’ammaloramento del muro e lo stato precario della strada privata sono fonti di rischio per la collettività, in quanto la via è attraversata sia dagli abitanti dei tre edifici condominiali, sia da pedoni e veicoli, essendo aperta al pubblico passaggio.
I necessari interventi di rimozione del pietrame e di riparazione del manufatto sono quindi quantomai urgenti, potendo oltretutto verificarsi ulteriori cedimenti della struttura muraria e della sede viaria.
Peraltro, la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità è tale anche allorquando sia nota da tempo e si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell’agire potrebbe sempre aggravare la situazione medesima (in tal senso, ex multis , Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021, cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 luglio 2021, nn. 5368-5370; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14 dicembre 2020, n. 1949; T.A.R. Liguria, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704, cit., secondo cui la preesistenza di frane o crolli del muro non fa venir meno la fonte del pericolo, ma anzi la accentua, offrendo ulteriore dimostrazione dell’impellente necessità di intervenire; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 24 aprile 2019, n. 5237; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 1406; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 17 febbraio 2015, n. 485).
Del resto, sono stati proprio i residenti dei tre Condomini interessati a segnalare ripetutamente al Comune la pericolosità dello stato dei luoghi, essendo stati in passato già colpiti da allagamenti dovuti ad esondazioni del Rio TA (v. lettera condòmini trasmessa via e-mail dal geom. Zanetti in data 24.2.2021, sub doc. 3 resistente, nonché pec del signor CO ZZ del Condominio Ponte SS in data 9.11.2019, sub doc. 6 resistente).
Per quanto concerne il termine finale di efficacia dell’ordinanza, lo stesso coincide evidentemente con l’avvenuta esecuzione degli interventi di liberazione dell’alveo e di rifacimento del muro.
Non coglie invece nel segno la tesi ricorsuale circa l’incompatibilità tra il carattere definitivo delle opere imposte dal Comune e la provvisorietà delle misure di sicurezza che possono essere impartite con i provvedimenti contingibili ed urgenti.
Infatti, è certamente vero che l’uso di mezzi diversi dagli ordinari strumenti d’intervento è consentito solo per un arco temporale limitato alla situazione contingente e non può protrarsi sine die . Ma il requisito della temporaneità delle prescrizioni non esclude affatto che i rimedi da adottare possano produrre effetti definitivi (come nell’ipotesi classica dell’abbattimento di animali infetti), dipendendo ciò dal tipo di rischio fronteggiato (cfr., ex aliis , Cons. St., sez. I, parere n. 830 in data 4 maggio 2021, cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 24 aprile 2019, n. 5237, cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 1406, cit.).
Infine, la rimozione dei detriti dal letto del torrente e la ricostruzione di un piccolo tratto del muro d’argine, in modo da mettere i luoghi in sicurezza, sono misure senza dubbio proporzionate alla pericolosità del contesto.
4.2. Inaccoglibile si rivela anche la lagnanza secondo cui l’ente resistente avrebbe pretermesso la condizione posta dalla Regione per rilasciare il titolo abilitativo idraulico.
Dalla documentazione versata in giudizio risulta che, con nota del 22 febbraio 2021, il competente Settore Difesa del Suolo ha chiesto al Condominio ES MA la descrizione dello stato del manufatto ante evento, attuale e di progetto con i livelli della corrente, l’indicazione del materiale costituente l’arginatura, nonché “ una relazione idraulica di compatibilità che dimostri che l’intervento è compatibile con la sistemazione definitiva del corso d’acqua ” (doc. 4 ricorrenti).
Dunque, con la nota in parola l’ufficio regionale non ha imposto un previo intervento strutturale di sistemazione di tutto il Rio TA, bensì uno studio di compatibilità idraulica, che analizzi l’impatto dell’opera ricostruttiva e ne attesti l’ammissibilità alla luce dell’assetto definitivo dell’asta fluviale.
Qualora poi, secondo quanto riferito dall’avv. Carli nella pec del 25 febbraio 2021 (doc. 5 ricorrenti), l’ente regionale reputasse indispensabile acquisire anche un progetto di allargamento delle sezioni d’alveo (circostanza che, comunque, non emerge dalla comunicazione in atti), costituirebbe evidentemente onere del Comune predisporre tale documentazione, in quanto riguardante un intervento sul corso d’acqua (art. 2 del r.d. n. 523/1904 e art. 13, comma 1, lett. a della L.R. n. 15/2015). Tuttavia, la necessità di un simile adempimento non determinerebbe l’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente, non attenendo ai presupposti del potere sindacale di salvaguardia della pubblica incolumità, bensì unicamente alla fase di esecuzione delle misure prescritte.
4.3. Infine, non sussiste la dedotta inosservanza dell’art. 3 della legge n. 241/1990, giacché la situazione di pericolo che ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato risulta accertata mediante adeguata istruttoria e suffragata da congrua motivazione, che, sulla base degli elementi acquisiti dal funzionario comunale intervenuto in loco , rende conto della parziale barriera al deflusso delle acque creata dai detriti caduti nel rio e dello stato di degrado del muro di contenimento.
5. Con la seconda parte del III) mezzo e con il V) motivo dell’impugnativa i deducenti contestano il presupposto soggettivo dell’avversata ordinanza, argomentando che l’ente avrebbe impropriamente posto a carico dei privati un intervento di propria competenza sotto un duplice profilo: la via privata Generale Ardoino, seppur insistente anche su un mappale intestato al Condominio ES MA, è gravata da uso pubblico, tanto che in passato l’Amministrazione civica l’ha asfaltata e attualmente regola la circolazione veicolare; le opere di manutenzione lungo un corso d’acqua spettano ai Comuni, ai sensi della L.R. n. 15/2015. In subordine, sostengono che il tramite viario non apparterrebbe in proprietà esclusiva a ciascuno dei tre Condomini, ma, perlomeno nel tratto tra la via pubblica Aurelia a monte e la spiaggia, costituirebbe una strada vicinale agraria formatasi ex collatione agrorum privatorum e, quindi, oggetto di comunione fra tutti i proprietari affacciantisi sulla stessa, con la conseguenza che l’imposizione degli interventi ai soli Condomini in questione si appaleserebbe illegittima.
Le censure non colgono nel segno.
5.1. Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, stante il loro carattere non sanzionatorio ma meramente ripristinatorio (avendo la finalità di rimuovere lo stato di pericolo e prevenire danni all’incolumità pubblica), le ordinanze di necessità ed urgenza ex art. 54 t.u.e.l. possono essere indirizzate a tutti i soggetti che abbiano la disponibilità giuridica o materiale del bene da mettere in sicurezza, sulla base di un rapporto immediato con la res , e siano quindi in condizione di eliminare la riscontrata situazione di rischio, ancorché ad essi non imputabile. Pertanto, il Sindaco può individuare come destinatari del provvedimento monitorio sia il proprietario dell’area, sia eventuali possessori non titolati o anche meri detentori, che si trovano in una relazione di fatto con il bene (in tal senso, ex plurimis , Cons. St., sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536; Cons. St., sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 luglio 2021, nn. 5368-5370, citt.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 maggio 2021, n. 452; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 agosto 2017, n. 4201; T.A.R. Toscana, sez. III, 14 dicembre 2015, n. 1706).
I predetti principi sono stati declinati anche in relazione a fattispecie di strade private soggette ad uso pubblico, reputando legittimi i provvedimenti contingibili e urgenti indirizzati ai proprietari privati (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 1798 in data 12 novembre 2020, concernente l’ordine di ripristino di un muro crollato impartito al proprietario dell’area privata parzialmente adibita a strada ad uso pubblico; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16 dicembre 2020, n. 469, relativa all’atto impositivo della messa in sicurezza di un ponte cavalca ferrovia di proprietà privata destinato al pubblico transito; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 17 ottobre 2016, n. 10344).
Pertanto, legittimamente l’ingiunzione di esecuzione delle opere è stata emanata nei confronti dei tre Condomini proprietari dei tratti di strada interessati dai cedimenti del muro di contenimento, potendo essi intervenire e neutralizzare la fonte di pericolo in virtù del proprio diritto dominicale sui fondi. Per tale ragione, inoltre, la conclusione non muterebbe nemmeno accedendo alla tesi secondo cui la strada apparterrebbe in comunione a tutti i proprietari dei fondi latistanti ubicati fra l’Aurelia e la spiaggia.
5.2. Diversamente da quanto adombrato dai ricorrenti, le richiamate regole pretorie prescindono sia dalla ripartizione degli oneri economici dei lavori, sia dall’individuazione del soggetto tenuto in via ordinaria alla manutenzione della strada vicinale ad uso pubblico (su quest’ultima questione, peraltro, si registra un contrasto giurisprudenziale, discutendosi se l’obbligo manutentivo gravi sul privato proprietario, avendo il Comune solo il dovere di concorrere nelle spese, o se, invece, l’ente locale abbia anche l’onere di provvedere agli interventi atti a mantenere la funzionalità del tramite viario).
È comunque vero che, trattandosi di strada privata soggetta al pubblico transito, ai sensi dell’art. 3 del d.l.lgt. n. 1446/1918 l’ente comunale risulta tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione. Pertanto, i tre Condomini hanno diritto di ottenere dall’Amministrazione civica il rimborso di parte delle somme pagate per le necessarie opere di ripristino, a nulla rilevando la mancata formale costituzione del consorzio obbligatorio per la strada vicinale di uso pubblico ex art. 14 della legge n. 126/1958 (v. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 novembre 2008, n. 1602; nonché, nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1986, n. 5272).
Per quanto concerne, poi, il mancato accoglimento da parte del Comune dell’istanza di acquisizione della strada o, in subordine, di istituzione del consorzio pubblico di cui all’art. 14 cit. (cfr. lettera dott.ssa Villa e rag. ER datata 27.12.2019, sub doc. 9 resistente), si rileva che l’accorpamento al demanio stradale costituisce una scelta discrezionale dell’ente non compulsabile dai privati (cfr. art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998), mentre l’inerzia circa la costituzione del consorzio può essere superata mediante l’intervento del Prefetto (art. 14, comma 2, della legge n. 126/1958).
5.3. Infine, deve escludersi che il Sindaco abbia surrettiziamente trasferito in capo ai privati compiti ordinariamente spettanti alla pubblica autorità in materia di manutenzione degli argini di fiumi e torrenti.
L’art. 13, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2015, invocato dagli esponenti, stabilisce che sono di competenza dei Comuni “ gli interventi di manutenzione lungo i corsi d’acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, primo inciso, del r.d. n. 523/1904, cui rinvia l’art. 13 cit., “ Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d’acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti ”, ossia quelli di minore dimensione o importanza (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2019, n. 30521).
Pertanto, come evidenziato dalla difesa pubblica, l’obbligo di ricostruzione delle porzioni ammalorate del muro spondale del Rio TA, rientrante fra i corsi d’acqua minori, grava sui Condomini in quanto titolari del diritto dominicale sui fondi latistanti, trattandosi di opera a tutela delle loro proprietà (strada privata fiancheggiata dal torrente e fabbricati prospicienti, che, in caso di esondazioni del rio, rischiano di subire l’allagamento di box e cantine).
Resta comunque fermo l’onere di compartecipazione del Comune alla spesa, giacché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione fotografica in atti risulta che il muro abbisognevole di riparazione assolve alla duplice funzione di argine delle acque torrentizie e di sostegno / stabilizzazione del sedime viario, onde la fattispecie ricade nella sfera di operatività dell’art. 3 del d.l.lgt. n. 1446/1918 (sul punto si rinvia a quanto esposto supra , nel § 5.2).
6. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
7. In ragione delle peculiarità in fatto della vicenda contenziosa, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO