Decreto cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 09/06/2025, n. 11211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11211 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2022, proposto da
RO S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Vecchio Verderame, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini n. 11
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale n. CF/3778/2021 del 23.12.2021 prot. CF/199145/2021 divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla società THEGROUND S.r.l.s. nei locali di Via Casilina 713 Roma oltre agli atti precedenti, successivi, connesse presupposti e conseguenziali anche se interni e non conosciuti né conoscibili tra cui in particolare l’avvio del procedimento di cui alla nota prot. CF n. 180032 del 16.11.2021 alla quale era stato dato esito da parte della Società RO S.r.l.s. con nota del 6.12.2021 ed il verbale di apposizione dei sigilli del 20 febbraio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di GI S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. RO s.r.l.s., odierna ricorrente, affittuaria (in forza di contratto stipulato con la società GI s.r.l.) di un’azienda commerciale di ristorazione con annesso intrattenimento musicale e danzante sita in Roma, via Casilina n. 713, in data 15 ottobre 2021 ha presentato a Roma Capitale una SCIA di subingresso per l’attività di somministrazione alimenti e bevande.
Con nota prot. 80032 del 16 novembre 2021, l’Ufficio SUAP di Roma Capitale ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento volto all’inibizione della richiamata attività per mancato rispetto dei requisiti di sorvegliabilità esterna.
The Ground ha presentato le proprie osservazioni in data 6 dicembre 2021, ma con determinazione dirigenziale numero repertorio CF/3778/2021 e numero protocollo CF/199145/2021 del 23 dicembre 2021 è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.
1.1. Con ricorso notificato (a Roma Capitale, quale Amministrazione intimata, e alla GI s.r.l., asseritamente quale controinteressata) il 21 febbraio 2022 e depositato il 22 febbraio 2022, RO ha impugnato in questa Sede il provvedimento da ultimo richiamato, affidandosi ai motivi di censura così rubricati:
- « 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,7,8 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. – Assenza di motivazione del provvedimento impugnato -Eccesso di potere per manifesta illogicità e sviamento di potere »;
- « 2) Violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla carenza del requisito della sorvegliabilità dei locali adibiti alla somministrazione ai sensi dell’art. 86 TULPS , legge n. 287 del 1991 e, soprattutto, dell’ art. 1 e ss del DM 17 dicembre 1992 n. 564 “ Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento ».
1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare, anche in via monocratica.
1.1.2. Quest’ultima istanza è stata respinta con decreto n. 1124/2022 pubblicato il 23 febbraio 2022, che ha contestualmente fissato la camera di consiglio del successivo 22 marzo 2022 per la discussione collegiale.
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso, depositando memoria e documenti in vista della richiamata camera di consiglio.
3. Con ordinanza n. 1981/2022 pubblicata il 23 marzo 2022, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare per difetto di fumus boni juris .
3.1. Avverso detta ordinanza The Ground ha presentato appello ex art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2734/2022 pubblicata il 17 giugno 2022.
4. Nelle more, in data 1 aprile 2022 si è costituita nel presente giudizio anche la GI s.r.l. « riserva[ndosi] di dedurre in merito ai motivi di impugnazione articolati dalla » ricorrente.
5. Fissata l’udienza di discussione, Roma Capitale ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso poiché risultava in atti che il contratto di affitto di azienda fosse stato dichiarato risolto dal Tribunale di Roma a far data dal 29 marzo 2022 e che l’immobile era stato riconsegnato, in forza di apposita procedura esecutiva, in data 10 ottobre 2023: la sopravvenuta perdita della disponibilità giuridica (in virtù della risoluzione contrattuale) e fattuale (per effetto della riconsegna) dell’immobile farebbe sì che la ricorrente non potrebbe trarre alcuna concreta utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso.
5.1. GI s.r.l. ha depositato una memoria con cui ha aderito alle argomentazioni sviluppate nel ricorso, invocandone perciò l’accoglimento.
5.1.1. La medesima società ha depositato altresì una replica con cui ha contestato la fondatezza dell’eccezione di rito formulata da Roma Capitale, sostenendo di avere un interesse alla definizione nel merito del presente ricorso, tenuto conto che la sentenza risolutoria resa dal Tribunale di Roma era stata appellata innanzi alla competente Corte d’Appello, con ricorso ancora pendente.
6. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover esaminare la posizione processuale della GI s.r.l., che è stata evocata in giudizio nella asserita qualità di controinteressata (ed essa stessa si è qualificata come tale nell’atto di costituzione in giudizio).
Va tuttavia rilevato che per controinteressato, come da diffuso e consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve intendere quel soggetto titolare di un interesse giuridico alla conservazione dell’atto impugnato , derivante da una situazione giuridica della quale è titolare e che riceve un vantaggio dal contenuto dispositivo dell'atto impugnato (in questi termini, in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 16, che sul punto richiama anche Cons. Stato, Sez. IV , 11 marzo 2013, n. 1473, secondo cui « la qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica »).
7.1. GI s.r.l. ha rappresentato di avere un interesse (non alla conservazione ma) alla caducazione dell’atto impugnato: ciò implica che essa sia da qualificarsi come soggetto non controinteressato, bensì avente una posizione di fatto dipendente o collegata alla situazione fatta valere dalla ricorrente o, al limite, cointeressato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2421).
7.2. Ciò considerato, la società in questione non può ritenersi una parte necessaria del presente giudizio, dato che tale qualità, nel giudizio amministrativo di impugnazione, spetta esclusivamente al destinatario del provvedimento, all’Amministrazione che lo ha emesso e, se vi sono, ai controinteressati (così come supra definiti).
7.3. Da ciò deriva che la notificazione del ricorso non è stata sufficiente a far acquisire alla GI la qualità di parte (essendo invece valsa quale mera litis denuntiatio ) poiché i soggetti diversi dalle parti necessarie, per poter prendere validamente parte ad un processo pendente inter alios , devono intervenirvi ex artt. 28 e 50 cod. proc. amm.
7.4. L’atto di costituzione in giudizio della GI va, dunque, riqualificato - ex art. 32 cod. proc. amm. - come atto di intervento volontario in causa.
7.5. A tale riqualificazione deve tuttavia conseguire la declaratoria di inammissibilità dell’intervento, poiché l’atto con cui è stato (sostanzialmente) spiegato non è stato notificato alle altre parti, in violazione del disposto di cui all’art. 50, comma 2, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 12 luglio 2022, n. 1842).
8. Il Collegio reputa assistita da giuridico fondamento l’eccezione di rito formulata da Roma Capitale, dato che:
- le circostanze fattuali su cui si basa (risoluzione del contratto di affitto d’azienda e riconsegna dell’immobile), oltre a constare documentalmente, non sono state contestate dalla RO e vanno, conseguentemente, ritenute provate (art. 64, comma 2, cod. proc. amm.);
- da esse si desume che, effettivamente, la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, non avendo più un titolo giuridico né la materiale possibilità di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui prosecuzione è stata vietata dall’Amministrazione con detto provvedimento.
D’altra parte, la ricorrente non ha dichiarato, entro i termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8), di avere interesse alla decisione a fini risarcitori.
8.1. Non può assumere rilevanza in senso contrario l’interesse manifestato (non dalla ricorrente ma) dalla GI s.r.l. alla definizione nel merito del presente giudizio giacché essa non vi ha ritualmente preso parte ( supra §§ 7.-7.5. ).
In ogni caso, tale interesse non può ritenersi effettivamente sussistente giacché essa, non avendo autonomamente impugnato il provvedimento ed essendo intervenuta quando i relativi termini decadenziali erano già spirati, non potrebbe in alcun caso beneficiare degli eventuali effetti favorevoli della pronuncia resa sul ricorso proposto dalla RO (cfr., ex professo , Cons. Stato, Ad. Plen., 29 ottobre 2024, n. 15).
9. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, previa riqualificazione della posizione processuale della GI s.r.l. nei termini esposti e conseguente inammissibilità del suo intervento.
10. La natura e le ragioni della presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
- dichiara inammissibile l’intervento, così come riqualificato in motivazione, della GI s.r.l.;
- dichiara improcedibile il ricorso.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO