Sentenza 29 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/2018, n. 21324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21324 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 25336-2013 proposto da: GA LL [...], elettivamente domiciliato_ in Roma, Via Monteasolone n.8, presso lo studio dell'avvocato Milena Liuzzi, che lo, rappresenta e difende unitamente all'avvocato Davide De Pasquale;
- ricorrente -
contro
TE EF, ST IA CL, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Pisanelli 2, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ciuti, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Marco Buffa;
- controricorrenti -
nonchè
contro
DA EL, elettivamente domiciliato, in Roma, Via Tronto 32, presso lo studio dell'avvocato Giulio Mundula, che IQ, rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vittorio Gobbi;
-controricorrente e ric. incidentale - avverso la sentenza n. 582/2013 della Corte d'appello di Torino, depositata il 18/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, udito l'Avvocato di parte ricorrente e l'Avvocato di parte controricorrente TE e TA che si sono riportati ai rispettivi atti;
FATTI DI CAUSA
1.11 presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da LL GA in qualità di titolare della ditta individuale "Oltrepocase di GA LL" nei confronti di EF TE, CL IA ST e EL DA al fine di sentir cassare la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 582/2013 depositata il 18.3.2013. La pronuncia impugnata aveva, in riforma della decisione assunta dal Tribunale di Torino all'esito del processo introdotto sempre dalla GA nei confronti degli odierni controricorrenti, respinto la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento delle provvigioni asseritamente dovute per l'attività di mediazione posta in essere nell'ambito della compravendita degli immobili componenti la " Cascina Salussolia" sita in Chieri (T0),In particolare era stata respinta la domanda dell'attrice avendo Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -2- ritenuto provato che l'attività di mediazione era stata svolta esclusivamente dall'arch. Enrico Martucci, che tuttavia non era iscritto all'albo dei mediatori con la conseguente illegittimità della richiesta di provvigione.
3.Parte ricorrente ha articolato 13 motivi di ricorso , cui hanno resistito EF TE e CL IA ST in TE e EL DA, la quale ha pure proposto ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo cui ha, a sua volta, resistito la GA.
4. Nell'imminenza dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con cui ha allegato dichiarazione di rinuncia al ricorso principale nei confronti di EL DA con accordo sulla compensazione delle spese ed illustrato il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dato preliminarmente atto che la rinuncia al ricorso nei confronti di EL DA comporta l'estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale nei suoi confronti con assorbimento del ricorso incidentale condizionalo dalla stessa proposto. In relazione a tale pronuncia sono compensate le spese di lite.
2.Passando all'esame del ricorso nei confronti dei contro ricorrenti TE e ST, con il primo motivo si deduce l'insufficiente motivazione della sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ. laddove ha dato rilevanza decisiva alla testimonianza del teste DA DE ( progettista dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita), il quale aveva riferito di avere intrattenuto la trattativa sempre ed esclusivamente con l'arch. Martucci, marito della GA e mai, invece, con quest'ultima. Tale motivazione sarebbe insufficiente perché Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -3- non considererebbe che la mediazione consiste in ogni attività utile di reperimento ed indicazione dell'altro contraente mentre l'arch. Martucci si era limitato a prestare l'attività di consulenza successiva ed autonoma rispetto a questa prima fase, senza con ciò escludere la rilevanza della prima.
2.1. Il motivo è inammissibile essendo stato espunto a seguito della riforma di cui alla legge 134/2012 dal testo applicabile ratione temporis dell'art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ. l'insufficiente motivazione quale vizio deducibile avanti al giudice di legittimità.
3.Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 1755 cod.civ. per avere la Corte territoriale valorizzato ai fini del riconoscimento della mediazione un'attività che è diversa e successiva a quella di aver posto in relazione le parti.
3.1.11 motivo è infondato perché seppure formalmente articolato come violazione di legge in realtà censura la valutazione delle risultanze processuali ( in particolare la deposizione del teste DA DE) e non l'applicazione o l'interpretazione della norma regolatrice.
4. Con il terzo motivo si censura l'insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 cod. proc.civ. laddove la Corte nell'individuazione dell'attività di mediazione non ha considerato i documenti da n. 1 a n.4 prodotti da parte ricorrente e riguardanti la proposta di incarico, l'appendice d'incarico , tutti sottoscritti dalla sig.ra DA che si impegnava a vendere e da parte della GA, quale iscritta all'albo dei mediatori, che accettava l'incarico di mediare la vendita. Così come sarebbero stati trascurati i docc. n. 9 (datato 9.10.2003 e contenete prospetto informativo periodico relativo all'incarico di mediazione) e n. 24 (datato 11.3.2004 e contenente riepilogo dell'attività svolta sino al 28.2.2004). Di contro la Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -4- Corte avrebbe valorizzato tutta altra serie di documentazione del fascicolo di parte attrice di primo grado ma attestante attività successiva alla messa in relazione. ( docc. n. 44 e da n.48 a n. 55).
5. Con il quarto motivo si censura la violazione attestante dell'art. 1755 cod.civ. sempre in relazione all'interpretazione errata risultante dalla valorizzazione dei documenti appena citati e relativi ad attività successiva al reperimento ed all'indicazione dell'altro contraente.
5.1.1 motivi terzo e quarto possono essere trattati congiuntamente perché sono rispettivamente inammissibile per quanto riguarda la contestazione della insufficienza della motivazione ed infondato con riguardo cioè alla valutazione delle emergenze documentali, non attinente, in realtà, all'interpretazione della norma regolatrice invocata.
6.Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'accertamento della sussistenza di una società di fatto tra la GA e l'arch. Martucci.
7. Con il sesto motivo si deduce in via subordinata la violazione dell'art. 2297 cod.civ. in relazione all'art. 360 co. primo n.3 cod. proc. civ. non essendosi fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di società di fatto.
7.1. I motivi quinto e sesto possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi e sono inammissibili non essendo stato formulato alcun accertamento sul punto che possa giustificare la proposta impugnazione.
8.Con il settimo motivo si deduce l'insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione dell'attività di mediazione che la Corte territoriale avrebbe ravvisato Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -5- nell'operato dell'arch. Martucci e che tuttavia non sarebbe rilevante perché compiuta da soggetto non iscritto all'albo.
8.1.11 motivo è inammissibile in ragione di quanto già osservato in relazione alla riforma dell'art. 360 primo comma n.5 cod.proc. civ. sub punto n.2. 9.Con l'ottavo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 2730,2732 e 2735 cod.civ. in relazione all'art. 360 co. primo, n. 3 cod.proc.civ. per non avere adeguatamente interpretato la scrittura privata di transazione del 26.11.2004 e sottoscritta dalla sig.ra DA, nella quale si dà atto dell'opera di mediazione svolta dalla sig.ra GA in collaborazione con il coniuge arch. Martucci nel reperimento del compratore EF TE. Le dichiarazioni ivi contenute avrebbero efficacia di confessione stragiudiziale resa dalla parte resistente alla parte ricorrente .
9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificazione in ordine al contenuto della scrittura privata in questione, peraltro contestata dalla sig.ra DA che ne aveva eccepito l'annullabilità sotto diversi profili ( dichiarazione carpita con violenza ed inganno). 10. Con il nono motivo si deduce, in stretta connessione con il motivo precedente, l'omessa motivazione con specifico riferimento all'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ. in relazione alla mancata valutazione della scrittura transattiva del 26/11/2004. 10.1. Il motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte sopra sub punto 2 con riguardo al primo motivo. 11.Con il decimo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 cod. civ. nonché dell'art. 115 primo comma cod. proc. civ. in relazione Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -6- all'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. per mancata considerazione di quanto desumibile dal contenuto dei docc. nn. 8 e 9) di parte attrice, ovvero i prospetti informativi riguardanti l'attività compiuta dal mediatore e dai suoi collaboratori e comunque imputabile secondo l'id quod plerumque accidit al primo. 11.1. Il motivo è inammissibile perché non specifica la connessione fra l'asserito errore interpretativo delle norme regolatrici ed il contenuto dei documenti richiamato e necessariamente rilevante ai fini della verifica del vizio. 12.Con l'undicesimo motivo, pure strettamente connesso al precedente, si deduce l'omessa motivazione in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in relazione alla mancata considerazione degli argomenti desumibili dalle medesime scritture. 12.1. Il motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte sub punto 2 in relazione al primo motivo di ricorso. 13. Con il dodicesimo motivo si deduce in via subordinata la carenza di motivazione in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. per non avere la Corte, anche nell'ammessa ipotesi di riconosciuto svolgimento di attività assimilabile a quella di mediazione in capo all'arch. Martucci, ritenuto di ravvisare detta mediazione sia in capo alla GA che in capo all'arch. Martucci. 13.1. Anche questo motivo è inammissibile per le medesime considerazioni svolte sub punto 2 in relazione al primo motivo di ricorso. 14.Con il tredicesimo motivo, sempre in via subordinata e strettamente connesso al precedente profilo, si deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 1758 cod.civ. in Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -7- relazione all'art. 360 comma primo n.1 ( ma evidentemente riferito al n.3) cod. proc. civ. per non aver riconosciuto in concreto alla GA il corrispettivo effettivamente dovutole per la mediazione. 14.1. Il motivo è infondato non essendo contestata l'interpretazione dell'invocata norma regolatrice quanto piuttosto la conclusione di merito cui è pervenuta la Corte territoriale circa l'autore dell'attività di mediazione causalmente rilevante. 15. Atteso l'esito di tutti i motivi , il ricorso principale va rigettato e , in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente liquidate come in dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio relativo al ricorso principale nei confronti della DA, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e compensazione delle spese fra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. La Corte rigetta il ricorso principale nei confronti di EF TE e IA CL ST e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei contro ricorrenti, liquidate in euro 4200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Ric. 2013 n. 25336 sez. 52 - ud. 16-01-2018 -8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso artico