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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 217/2024 R.G. + N. 3350/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'08/01/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PASQUALI ALESSIA e dall'avv. CASSANO GIUSEPPE (con studio in MILANO, PIAZZA G. GRANDI n. 11 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1982, rappresentata e difesa dall'avv. CAPALBO GIUSEPPE con studio in CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI) VIA PONTIDA 7, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.01.2024
OGGETTO: Esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 Per_2 collocamento presso la madre;
2) disporre che il padre posse vedere e tenere con sé i figli come segue, salvo diverso accordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica;
- durante la settimana secondo accordi diretti tra padre e figli;
- per metà delle vacanze scolastiche infrannuali, secondo accordi;
- nel corso delle vacanze estive, per un periodo non inferiore a tre settimane, che il padre si riserva di indicare non appena gli saranno noti i turni di lavoro estivi;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non superiore a € 600,00 (300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese extra di cui alla cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
4) Con il favore delle spese con maggiorazione prevista ex art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014 e il risarcimento del danno ex art. 473bis.18 c.p.c.
Per la resistente:
1. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ai genitori, e Per_2 Per_1 Controparte_1
, con collocamento presso la mamma;
Parte_1
2. I figli minori continueranno a stare con il padre un pomeriggio a settimana ed a settimane alterne, dal venerdì primo pomeriggio fino alla domenica pomeriggio;
3. Il padre potrà tenere con sé i figli nella giornata del 24 dicembre o di Natale;
nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio e nella giornata dell'Epifania, ad anni alterni con la madre;
il padre potrà tenere con sé le minori durante il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o del 31 dicembre al 6 gennaio. Le medesime regole dell'alternanza tra i genitori devono valere anche per le vacanze scolastiche pasquali;
inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo delle vacanze estive per 21 giorni, da concordarsi previamente con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
4. Il signor corrisponderà, dalla domanda depositata in data 25.01.2023 recante Parte_1
RG. 3350/2024 riunita alla presente, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di mantenimento in favore dei figli, l'importo mensile di €.1.800,00 (ovvero €.900,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
pagina 2 di 11 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o anche dallo specialista e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private: b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master o corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente all'abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritto dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i motivi esposti in narrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 02.01.2024 il PO, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la dal 2001 al 2013, dalla quale erano nati due figli, , in data CP_1 Per_1
pagina 3 di 11 08.06.2008, e in data 10.03.2011, riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori, chiedeva che Per_2
fosse disposta una modifica del regime di frequentazione con i figli che era frutto di un sempre rispettato accordo tra genitori, pur mai formalizzato. Dato atto che a distanza di oltre 10 anni dalla fine della loro relazione entrambe le parti avevano ricostruito nuclei familiari con nuovi compagni dai quali avevano avuto ciascuno un nuovo figlio, allegava che la da ultimo, aveva iniziato a porre CP_1
sempre maggiori ostacoli alle sue frequentazioni con i figli e che pretendeva un totale stravolgimento degli accordi economici fino ad allora attuati, senza fornire alcuna giustificazione;
pertanto, chiedeva che, previo ascolto dei minori, fosse previsto il collocamento paritetico e alternato dei figli presso entrambi i genitori, con conferma del regime dell'affido condiviso degli stessi, senza contributo perequativo di mantenimento a proprio carico per i due figli, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente relatore, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione al presente giudizio n. 217/2024 RG del giudizio n. 3350/2024 RG intentato dalla e confermava la data della udienza di prima comparizione fissata nel presente CP_1
giudizio con decreto del 27.01.2024, per il 31.5.2024, in data 10.04.2024 si costituiva in giudizio la contestando quanto asserito e CP_1
domandato dal ricorrente;
in particolare allegava che il padre vedeva sporadicamente i figli non a causa di comportamenti ostacolanti materni, ma perché non era mai riuscito a costruire un vero e significativo legame con gli stessi e che ella era l'unico punto di riferimento per i figli i quali intendevano rimanere a vivere con la loro madre;
che, quanto alle condizioni economiche il padre si era limitato, dalla separazione, a versarle solo 100,00 euro mensili accollandosi il 100% delle spese straordinarie, che ella non era in grado con i propri redditi di provvedere al mantenimento dei figli, all'udienza del 09.05.2024, fissata con decreto e tenutasi innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, comparivano entrambe le parti le quali venivano a lungo sentite e all'esito, vista la manifestata volontà delle parti di cercare di raggiungere un accordo, il GOT rinviava l'udienza innanzi a sé per il giorno 11.06.2024, alla suddetta udienza le parti dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo e pertanto il GOT delegato rimetteva la causa avanti al Presidente relatore per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
pagina 4 di 11 all'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, fissata con decreto del 18.06.2024, comparivano entrambe le parti le quali venivano ascoltate dal Presidente relatore e all'esito, vista la diversa posizione in ordine al collocamento dei figli, veniva disposta l'audizione dei minori, all'udienza del 27.11.2024 il Presidente relatore, assistito dall'ausiliario dott.ssa QU, psicologa, provvedeva all'audizione dei minori e all'esito, concesso termine alla dott.ssa QU per il deposito di breve relazione, rinviava la causa per la discussione orale sostituendo l'udienza con deposito note scritte con termine fino al 17.12.2024, invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa alla luce anche delle dichiarazioni dei minori, con ordinanza del 17.12.2024 il Presidente relatore, rilevato che le parti avevano depositato le note scritte nel termine assegnato con le quali avevano precisato le conclusioni come sopra trascritte, insistendo per l'accoglimento delle stesse, letto l'art. 473 bis .22 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'08.01.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno sempre concordato sul regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi genitori e non essendovi ragioni ostative in tal senso, ovvero di pregiudizio per i minori, il Tribunale ritiene che possa essere accolta la concorde domanda delle parti.
Quanto all'iniziale domanda paterna di collocamento paritetico e alternato si dà atto che con le note scritte depositate in data 17.12.2024, il PO, all'esito anche delle risultanze dell'audizione dei due figli e vi ha espressamente rinunciato, concordando così sostanzialmente con la Per_1 Per_2
domanda della di collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle CP_1
frequentazioni paterne a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica, a conferma di quanto nell'attualità. Il Collegio ritiene, pertanto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, attese anche le dichiarazioni rilasciate dai minori che hanno affermato di voler mantenere l'attuale regolamentazione delle frequentazioni paterne.
Quanto agli incontri infrasettimanali, vista la relazione depositata dalla dott.ssa QU, che ha espresso un giudizio molto positivo in ordine ai ragazzi, che hanno quasi 17 e quasi 14 anni, alla loro maturità e alla loro relazione con entrambi i genitori, circostanze che lo stesso giudice relatore ha pagina 5 di 11 potuto ben appurare durante la loro audizione, si ritiene che le visite infrasettimanali padre-figli possano essere lasciate libere e concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto in debito conto della volontà dei figli stessi nonché dei loro impegni scolastici e di socialità. È emerso, infatti, dalla loro audizione e anche da quanto confermato dagli stessi genitori, che i minori già nell'attualità godono di libertà di scelta e autonomia organizzativa secondo i propri impegni scolastici e amicali nel decidere quando recarsi dal padre e quando fare rientro presso l'abitazione della madre. Entrambi sono apparsi maturi e autonomi nella gestione della loro quotidianità e di spostamento fra le abitazioni dei genitori, ritenendosi, pertanto, che questa modalità di frequentazione paterna infrasettimanale possa essere maggiormente rispondente ai loro interessi.
Quanto alla regolamentazione delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre festività, nonché le vacanze estive si rimanda a quanto meglio specificato in dispositivo, evidenziandosi che le domande delle parti sono sostanzialmente coincidenti e confermative di quanto avvenuto negli anni passati dalla separazione dei genitori ad oggi.
Le condizioni economiche
Appare necessario operare una sintetica ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti.
Il PO ha sempre svolto la professione di capo-treno presso percependo redditi netti CP_2
mensili pari a circa euro 2.300 (vedi PF 2021 che indica un reddito da lavoro lordo annuo di circa €
38.000).
Successivamente, dopo aver conseguito l'abilitazione per svolgere l'attività di amministratore di condominio e avendo deciso per motivi personali e in generale di sicurezza sul lavoro di provare a fare carriera in questo ambito, ha ridimensionato la sua attività lavorativa presso , stipulando un CP_2
contratto part-time verticale e percependo uno stipendio mensile conseguentemente ridotto, pari secondo quanto dallo stesso dichiarato, ad euro 1.650 netti per 14 mensilità.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti, CU 2024, e quindi nella vigenza del nuovo contratto, emerge un reddito annuo lordo di 25.569 euro, che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata netta mensile di circa 1.750 euro.
Contestualmente è divenuto socio di due società, che operano, appunto, nella gestione di condomini: la di cui è socio nella misura del 10% (che quest'anno chiuderà in perdita Controparte_3
e che è destinata a cessare la sua attività) e la di cui detiene la quota del 33% paritaria Controparte_4
pagina 6 di 11 agli altri due soci (che quest'anno chiuderà in pareggio e che è destinata ad incrementarsi e proseguire nella attività). Ha dichiarato di non aver mai percepito dividendi da queste attività e di gestire in totale circa 60 condomini (cfr. bilancio societari della e prospetto fiscale della ) CP_4 CP_3
Il progetto è quello di ampliare l'attività della e di lasciare il lavoro svolto presso CP_4
al momento in cui la società consentirà un buon reddito. All'udienza del 15.10.2024 il PO CP_2 ha dichiarato: “Vogliamo diventare più grandi e questo costa: affitto dei locali e dipendenti, ora ne abbiamo 3 che sono segretari. I locali sono a Pioltello che un costo di € 800 più le spese. I condomini rendono sulla base della grandezza: ogni condomino vale circa 70/100 euro. Questo lavoro è iniziato all'inizio del 2023. Ora faccio il part time lavoro 14 giorni e 7 non lavoro che sono sempre consecutivi
e diventano 9 con i riposi. Ho chiesto il P.T perché mi voglio dedicare alla mia società ed anche se possibile lasciare il mio lavoro di capo treno”).
È unico proprietario dell'abitazione di Pioltello via Cimabue 2 in cui vive con la nuova compagna e il figlio nato dalla relazione con quest'ultima in data 21.09.2024, e sulla quale grava un mutuo con rateo mensile di circa 600 euro mensili, sopportato integralmente dal PO.
Risulta proprietario di n. 7 appartamenti ed un box per la quota del 95% (il box al 100% ed uno degli immobili all'87%) siti nel comune di Milano e di altri immobili in percentuali modeste (5, 15 e
25%), oltre al 100% di un terreno agricolo a Cassano d'Adda.
Ha dichiarato, relativamente alla proprietà immobiliari che il di lui padre, essendosi nuovamente sposato con una donna dalla quale ha avuto recentemente un figlio (attualmente di anni 6), ha deciso di dividere fin d'ora tra i tre figli, il PO, la di lui sorella e il fratello di anni 6, parte del suo patrimonio immobiliare, mantenendo però allo stato una quota di controllo (il 5%) al fine di impedire futuri litigi tra eredi. Ha altresì fatto presente che per quanto riguarda la quota di spettanza del fratello di 6 anni il padre gli ha riservato una piccola quota di controllo in modo tale che se il padre venisse a mancare prima che il fratello diventi maggiorenne lui potrà fargli da “tutore”.
Ha indicato nella disclosure in € 51 mila circa il canone annuo lordo da locazione che percepisce (in linea con le risultanze delle dichiarazioni dei redditi) che, detratti la cedolare secca e l'
IMU scende ad € 43.700 netti annui. Ha dichiarato alla udienza del 15.10.2024: gli immobili che risultano intestati a me sono effettivamente di mia proprietà per le quote come indicate nella mia disclosure. L'unica particolarità è che ogni anno verso a mio padre una somma di circa € 8/10 mila per accordi nostri visto che mi sono stati intestati come anticipo della quota di eredità. Ma siccome
pagina 7 di 11 mio padre vive anche degli affitti la cessione anticipata non gli consentirebbe di vivere bene solo con la pensione e quindi io e mio sorella gli versiamo la somma che ho indicato per aiutarlo nelle spese della vita. Si tratta di 7 piccoli appartamenti in zone periferiche di Milano. Gli appartamenti sono messi a reddito e le locazioni sono di circa 48/50 mila euro annui lordi anche della quota di mio padre. credo che mi rimangano netti circa € 24 mila annui al lordo delle piccole riparazioni che devo sempre fare a mio carico”.
Se appare verosimile, vista la situazione personale del padre, l'allegazione che le intestazioni degli immobili costituiscano una sorta di anticipata divisione del patrimonio ereditario, manca la prova documentale sia dell'ammontare dei costi degli immobili a carico del proprietario, seppur certamente esistenti, sia della restituzione di parte del reddito a favore del padre (vedi però doc. 17 depositato in data 25.09.2024 che contiene due bonifici a favore del padre). In ogni caso lo stesso PO ha riferito che gli rimangano netti circa € 24 mila annui al lordo delle piccole riparazioni che devo sempre fare a mio carico.
Pertanto al reddito da lavoro dipendente del PO sopra indicato devono aggiungersi i redditi da locazione che devono quantificarsi in una somma variabile di circa 2/3 mila euro al mese.
In ordine alle allegazioni riportate dalla sulla circostanza che il PO sarebbe CP_1 intestatario di numerosi conti correnti, si evidenzia che quest'ultimo ha chiarito di essere intestatario solo di tre conti correnti in tre banche differenti, mentre gli altri c/c ove risulta il suo nominativo sarebbero in realtà intestati ai condomini che lo stesso amministra e sui quali opera esclusivamente quale amministratore di condominio. Tale circostanza sembra corrispondere alla realtà visti i documenti prodotti dal PO a sostegno delle sue dichiarazioni (vedi doc. da 31 a 34 depositati in allegato alla memoria depositata in data 10.10.2024).
La è impiegata presso NR Italia srl con orario full—time e ha dichiarato di CP_1
percepire uno stipendio netto mensile di euro 1.800 per 14 mensilità.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, 730/2024, emerge un reddito lordo annuo di
31.495 euro, che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un entrata netta media mensile di circa 2mila euro.
Vive insieme al nuovo compagno, dal quale ha avuto una figlia nel 2019, in un'abitazione intestata ad entrambi sulla quale grava un mutuo cointestato la cui rata mensile ammonta a 994 euro al pagina 8 di 11 mese che grava sulla per la metà. Ha in corso il finanziamento per l'acquisto di Parte_2
un'autovettura, cointestato con il compagno, la cui rata mensile ammonta complessivamente ad € 312.
Percepisce il 50% dell'AUF pari per e a circa 265 euro mensili, in disparte quello Per_1 Per_2
Pers percepito per la figlia nata dalla relazione con il nuovo compagno.
Alla luce di questa ricostruzione, dalla quale emerge sicuramente una situazione reddituale e patrimoniale delle parti molto differenziata, ancora più evidente se si considera la capacità di espansione della società richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei Controparte_4
genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i tempi di frequentazione padre/figli, che sono limitati per lo più ai weekend alternati con ritorno dei figli alla domenica sera dalla madre prima di cena, e l'età di questi ultimi che iniziano ad avere necessità di socialità e di autonomina foriere di implementazione delle spese, tenuto altresì conto del fatto che il padre non contribuisce alle esigenze abitative dei figli che vivono presso la madre nell'abitazione da ella acquistata assieme al nuovo compagno, debba essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 800,00 mensili (400 euro a figlio) con decorrenza dalla domanda ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., ritenendosi equo fissare la decorrenza della debenza dell'assegno a carico del PO avuto riguardo al presente giudizio e quindi alla data di costituzione della resistente nel presente giudizio, aprile 2024, e non alla data del deposito del ricorso della predetta nel giudizio successivamente riunito al presente, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, gli accordi parziali raggiunti e la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i due figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre in Segrate in via Regina Teodolinda 5,
2. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: -a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con accompagnamento dalla madre prima di cena e un giorno durante la settimana da concordare tra i genitori tenuto conto della volontà
pagina 9 di 11 dei minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici;
vacanze natalizie suddivise a metà e alternate di anno in anno tra i genitori, pasqua, carnevale, ponti alternati di anno in anno e tre settimane durante le vacanze estive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio,
3. Dispone che il PO versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1
entro il 5 di ogni mese, la decorrere dal rateo di aprile 2024 la somma di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione ad aprile 2025, oltre al 60% delle spese secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 11 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno,
4. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 08/01/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/01/2024, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, discussa nella Camera di Consiglio dell'08/01/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PASQUALI ALESSIA e dall'avv. CASSANO GIUSEPPE (con studio in MILANO, PIAZZA G. GRANDI n. 11 presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1982, rappresentata e difesa dall'avv. CAPALBO GIUSEPPE con studio in CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI) VIA PONTIDA 7, presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.01.2024
OGGETTO: Esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con prevalente Per_1 Per_2 collocamento presso la madre;
2) disporre che il padre posse vedere e tenere con sé i figli come segue, salvo diverso accordo:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica;
- durante la settimana secondo accordi diretti tra padre e figli;
- per metà delle vacanze scolastiche infrannuali, secondo accordi;
- nel corso delle vacanze estive, per un periodo non inferiore a tre settimane, che il padre si riserva di indicare non appena gli saranno noti i turni di lavoro estivi;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile non superiore a € 600,00 (300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese extra di cui alla cd. 'linee guida' del Tribunale di Milano;
4) Con il favore delle spese con maggiorazione prevista ex art. 4, comma 1bis D.M. 55/2014 e il risarcimento del danno ex art. 473bis.18 c.p.c.
Per la resistente:
1. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ai genitori, e Per_2 Per_1 Controparte_1
, con collocamento presso la mamma;
Parte_1
2. I figli minori continueranno a stare con il padre un pomeriggio a settimana ed a settimane alterne, dal venerdì primo pomeriggio fino alla domenica pomeriggio;
3. Il padre potrà tenere con sé i figli nella giornata del 24 dicembre o di Natale;
nella giornata del 31 dicembre o del 1 gennaio e nella giornata dell'Epifania, ad anni alterni con la madre;
il padre potrà tenere con sé le minori durante il periodo delle vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o del 31 dicembre al 6 gennaio. Le medesime regole dell'alternanza tra i genitori devono valere anche per le vacanze scolastiche pasquali;
inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo delle vacanze estive per 21 giorni, da concordarsi previamente con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno;
4. Il signor corrisponderà, dalla domanda depositata in data 25.01.2023 recante Parte_1
RG. 3350/2024 riunita alla presente, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di mantenimento in favore dei figli, l'importo mensile di €.1.800,00 (ovvero €.900,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
pagina 2 di 11 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Milano e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o anche dallo specialista e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private: b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); c) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master o corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente all'abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritto dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio per i motivi esposti in narrativa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 02.01.2024 il PO, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la dal 2001 al 2013, dalla quale erano nati due figli, , in data CP_1 Per_1
pagina 3 di 11 08.06.2008, e in data 10.03.2011, riconosciuti alla nascita da entrambi i genitori, chiedeva che Per_2
fosse disposta una modifica del regime di frequentazione con i figli che era frutto di un sempre rispettato accordo tra genitori, pur mai formalizzato. Dato atto che a distanza di oltre 10 anni dalla fine della loro relazione entrambe le parti avevano ricostruito nuclei familiari con nuovi compagni dai quali avevano avuto ciascuno un nuovo figlio, allegava che la da ultimo, aveva iniziato a porre CP_1
sempre maggiori ostacoli alle sue frequentazioni con i figli e che pretendeva un totale stravolgimento degli accordi economici fino ad allora attuati, senza fornire alcuna giustificazione;
pertanto, chiedeva che, previo ascolto dei minori, fosse previsto il collocamento paritetico e alternato dei figli presso entrambi i genitori, con conferma del regime dell'affido condiviso degli stessi, senza contributo perequativo di mantenimento a proprio carico per i due figli, con ordinanza del 02.04.2024 il Presidente relatore, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione al presente giudizio n. 217/2024 RG del giudizio n. 3350/2024 RG intentato dalla e confermava la data della udienza di prima comparizione fissata nel presente CP_1
giudizio con decreto del 27.01.2024, per il 31.5.2024, in data 10.04.2024 si costituiva in giudizio la contestando quanto asserito e CP_1
domandato dal ricorrente;
in particolare allegava che il padre vedeva sporadicamente i figli non a causa di comportamenti ostacolanti materni, ma perché non era mai riuscito a costruire un vero e significativo legame con gli stessi e che ella era l'unico punto di riferimento per i figli i quali intendevano rimanere a vivere con la loro madre;
che, quanto alle condizioni economiche il padre si era limitato, dalla separazione, a versarle solo 100,00 euro mensili accollandosi il 100% delle spese straordinarie, che ella non era in grado con i propri redditi di provvedere al mantenimento dei figli, all'udienza del 09.05.2024, fissata con decreto e tenutasi innanzi al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, comparivano entrambe le parti le quali venivano a lungo sentite e all'esito, vista la manifestata volontà delle parti di cercare di raggiungere un accordo, il GOT rinviava l'udienza innanzi a sé per il giorno 11.06.2024, alla suddetta udienza le parti dichiaravano che non era stato possibile raggiungere un accordo e pertanto il GOT delegato rimetteva la causa avanti al Presidente relatore per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,
pagina 4 di 11 all'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, fissata con decreto del 18.06.2024, comparivano entrambe le parti le quali venivano ascoltate dal Presidente relatore e all'esito, vista la diversa posizione in ordine al collocamento dei figli, veniva disposta l'audizione dei minori, all'udienza del 27.11.2024 il Presidente relatore, assistito dall'ausiliario dott.ssa QU, psicologa, provvedeva all'audizione dei minori e all'esito, concesso termine alla dott.ssa QU per il deposito di breve relazione, rinviava la causa per la discussione orale sostituendo l'udienza con deposito note scritte con termine fino al 17.12.2024, invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa alla luce anche delle dichiarazioni dei minori, con ordinanza del 17.12.2024 il Presidente relatore, rilevato che le parti avevano depositato le note scritte nel termine assegnato con le quali avevano precisato le conclusioni come sopra trascritte, insistendo per l'accoglimento delle stesse, letto l'art. 473 bis .22 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio dell'08.01.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno sempre concordato sul regime dell'affido condiviso dei figli ad entrambi genitori e non essendovi ragioni ostative in tal senso, ovvero di pregiudizio per i minori, il Tribunale ritiene che possa essere accolta la concorde domanda delle parti.
Quanto all'iniziale domanda paterna di collocamento paritetico e alternato si dà atto che con le note scritte depositate in data 17.12.2024, il PO, all'esito anche delle risultanze dell'audizione dei due figli e vi ha espressamente rinunciato, concordando così sostanzialmente con la Per_1 Per_2
domanda della di collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle CP_1
frequentazioni paterne a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica, a conferma di quanto nell'attualità. Il Collegio ritiene, pertanto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, attese anche le dichiarazioni rilasciate dai minori che hanno affermato di voler mantenere l'attuale regolamentazione delle frequentazioni paterne.
Quanto agli incontri infrasettimanali, vista la relazione depositata dalla dott.ssa QU, che ha espresso un giudizio molto positivo in ordine ai ragazzi, che hanno quasi 17 e quasi 14 anni, alla loro maturità e alla loro relazione con entrambi i genitori, circostanze che lo stesso giudice relatore ha pagina 5 di 11 potuto ben appurare durante la loro audizione, si ritiene che le visite infrasettimanali padre-figli possano essere lasciate libere e concordate di volta in volta tra i genitori, tenuto in debito conto della volontà dei figli stessi nonché dei loro impegni scolastici e di socialità. È emerso, infatti, dalla loro audizione e anche da quanto confermato dagli stessi genitori, che i minori già nell'attualità godono di libertà di scelta e autonomia organizzativa secondo i propri impegni scolastici e amicali nel decidere quando recarsi dal padre e quando fare rientro presso l'abitazione della madre. Entrambi sono apparsi maturi e autonomi nella gestione della loro quotidianità e di spostamento fra le abitazioni dei genitori, ritenendosi, pertanto, che questa modalità di frequentazione paterna infrasettimanale possa essere maggiormente rispondente ai loro interessi.
Quanto alla regolamentazione delle vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre festività, nonché le vacanze estive si rimanda a quanto meglio specificato in dispositivo, evidenziandosi che le domande delle parti sono sostanzialmente coincidenti e confermative di quanto avvenuto negli anni passati dalla separazione dei genitori ad oggi.
Le condizioni economiche
Appare necessario operare una sintetica ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti.
Il PO ha sempre svolto la professione di capo-treno presso percependo redditi netti CP_2
mensili pari a circa euro 2.300 (vedi PF 2021 che indica un reddito da lavoro lordo annuo di circa €
38.000).
Successivamente, dopo aver conseguito l'abilitazione per svolgere l'attività di amministratore di condominio e avendo deciso per motivi personali e in generale di sicurezza sul lavoro di provare a fare carriera in questo ambito, ha ridimensionato la sua attività lavorativa presso , stipulando un CP_2
contratto part-time verticale e percependo uno stipendio mensile conseguentemente ridotto, pari secondo quanto dallo stesso dichiarato, ad euro 1.650 netti per 14 mensilità.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata in atti, CU 2024, e quindi nella vigenza del nuovo contratto, emerge un reddito annuo lordo di 25.569 euro, che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un'entrata netta mensile di circa 1.750 euro.
Contestualmente è divenuto socio di due società, che operano, appunto, nella gestione di condomini: la di cui è socio nella misura del 10% (che quest'anno chiuderà in perdita Controparte_3
e che è destinata a cessare la sua attività) e la di cui detiene la quota del 33% paritaria Controparte_4
pagina 6 di 11 agli altri due soci (che quest'anno chiuderà in pareggio e che è destinata ad incrementarsi e proseguire nella attività). Ha dichiarato di non aver mai percepito dividendi da queste attività e di gestire in totale circa 60 condomini (cfr. bilancio societari della e prospetto fiscale della ) CP_4 CP_3
Il progetto è quello di ampliare l'attività della e di lasciare il lavoro svolto presso CP_4
al momento in cui la società consentirà un buon reddito. All'udienza del 15.10.2024 il PO CP_2 ha dichiarato: “Vogliamo diventare più grandi e questo costa: affitto dei locali e dipendenti, ora ne abbiamo 3 che sono segretari. I locali sono a Pioltello che un costo di € 800 più le spese. I condomini rendono sulla base della grandezza: ogni condomino vale circa 70/100 euro. Questo lavoro è iniziato all'inizio del 2023. Ora faccio il part time lavoro 14 giorni e 7 non lavoro che sono sempre consecutivi
e diventano 9 con i riposi. Ho chiesto il P.T perché mi voglio dedicare alla mia società ed anche se possibile lasciare il mio lavoro di capo treno”).
È unico proprietario dell'abitazione di Pioltello via Cimabue 2 in cui vive con la nuova compagna e il figlio nato dalla relazione con quest'ultima in data 21.09.2024, e sulla quale grava un mutuo con rateo mensile di circa 600 euro mensili, sopportato integralmente dal PO.
Risulta proprietario di n. 7 appartamenti ed un box per la quota del 95% (il box al 100% ed uno degli immobili all'87%) siti nel comune di Milano e di altri immobili in percentuali modeste (5, 15 e
25%), oltre al 100% di un terreno agricolo a Cassano d'Adda.
Ha dichiarato, relativamente alla proprietà immobiliari che il di lui padre, essendosi nuovamente sposato con una donna dalla quale ha avuto recentemente un figlio (attualmente di anni 6), ha deciso di dividere fin d'ora tra i tre figli, il PO, la di lui sorella e il fratello di anni 6, parte del suo patrimonio immobiliare, mantenendo però allo stato una quota di controllo (il 5%) al fine di impedire futuri litigi tra eredi. Ha altresì fatto presente che per quanto riguarda la quota di spettanza del fratello di 6 anni il padre gli ha riservato una piccola quota di controllo in modo tale che se il padre venisse a mancare prima che il fratello diventi maggiorenne lui potrà fargli da “tutore”.
Ha indicato nella disclosure in € 51 mila circa il canone annuo lordo da locazione che percepisce (in linea con le risultanze delle dichiarazioni dei redditi) che, detratti la cedolare secca e l'
IMU scende ad € 43.700 netti annui. Ha dichiarato alla udienza del 15.10.2024: gli immobili che risultano intestati a me sono effettivamente di mia proprietà per le quote come indicate nella mia disclosure. L'unica particolarità è che ogni anno verso a mio padre una somma di circa € 8/10 mila per accordi nostri visto che mi sono stati intestati come anticipo della quota di eredità. Ma siccome
pagina 7 di 11 mio padre vive anche degli affitti la cessione anticipata non gli consentirebbe di vivere bene solo con la pensione e quindi io e mio sorella gli versiamo la somma che ho indicato per aiutarlo nelle spese della vita. Si tratta di 7 piccoli appartamenti in zone periferiche di Milano. Gli appartamenti sono messi a reddito e le locazioni sono di circa 48/50 mila euro annui lordi anche della quota di mio padre. credo che mi rimangano netti circa € 24 mila annui al lordo delle piccole riparazioni che devo sempre fare a mio carico”.
Se appare verosimile, vista la situazione personale del padre, l'allegazione che le intestazioni degli immobili costituiscano una sorta di anticipata divisione del patrimonio ereditario, manca la prova documentale sia dell'ammontare dei costi degli immobili a carico del proprietario, seppur certamente esistenti, sia della restituzione di parte del reddito a favore del padre (vedi però doc. 17 depositato in data 25.09.2024 che contiene due bonifici a favore del padre). In ogni caso lo stesso PO ha riferito che gli rimangano netti circa € 24 mila annui al lordo delle piccole riparazioni che devo sempre fare a mio carico.
Pertanto al reddito da lavoro dipendente del PO sopra indicato devono aggiungersi i redditi da locazione che devono quantificarsi in una somma variabile di circa 2/3 mila euro al mese.
In ordine alle allegazioni riportate dalla sulla circostanza che il PO sarebbe CP_1 intestatario di numerosi conti correnti, si evidenzia che quest'ultimo ha chiarito di essere intestatario solo di tre conti correnti in tre banche differenti, mentre gli altri c/c ove risulta il suo nominativo sarebbero in realtà intestati ai condomini che lo stesso amministra e sui quali opera esclusivamente quale amministratore di condominio. Tale circostanza sembra corrispondere alla realtà visti i documenti prodotti dal PO a sostegno delle sue dichiarazioni (vedi doc. da 31 a 34 depositati in allegato alla memoria depositata in data 10.10.2024).
La è impiegata presso NR Italia srl con orario full—time e ha dichiarato di CP_1
percepire uno stipendio netto mensile di euro 1.800 per 14 mensilità.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata, 730/2024, emerge un reddito lordo annuo di
31.495 euro, che detratte le tasse e diviso per 12 mensilità porta ad un entrata netta media mensile di circa 2mila euro.
Vive insieme al nuovo compagno, dal quale ha avuto una figlia nel 2019, in un'abitazione intestata ad entrambi sulla quale grava un mutuo cointestato la cui rata mensile ammonta a 994 euro al pagina 8 di 11 mese che grava sulla per la metà. Ha in corso il finanziamento per l'acquisto di Parte_2
un'autovettura, cointestato con il compagno, la cui rata mensile ammonta complessivamente ad € 312.
Percepisce il 50% dell'AUF pari per e a circa 265 euro mensili, in disparte quello Per_1 Per_2
Pers percepito per la figlia nata dalla relazione con il nuovo compagno.
Alla luce di questa ricostruzione, dalla quale emerge sicuramente una situazione reddituale e patrimoniale delle parti molto differenziata, ancora più evidente se si considera la capacità di espansione della società richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei Controparte_4
genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i tempi di frequentazione padre/figli, che sono limitati per lo più ai weekend alternati con ritorno dei figli alla domenica sera dalla madre prima di cena, e l'età di questi ultimi che iniziano ad avere necessità di socialità e di autonomina foriere di implementazione delle spese, tenuto altresì conto del fatto che il padre non contribuisce alle esigenze abitative dei figli che vivono presso la madre nell'abitazione da ella acquistata assieme al nuovo compagno, debba essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli minori pari ad euro 800,00 mensili (400 euro a figlio) con decorrenza dalla domanda ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., ritenendosi equo fissare la decorrenza della debenza dell'assegno a carico del PO avuto riguardo al presente giudizio e quindi alla data di costituzione della resistente nel presente giudizio, aprile 2024, e non alla data del deposito del ricorso della predetta nel giudizio successivamente riunito al presente, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, gli accordi parziali raggiunti e la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i due figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre in Segrate in via Regina Teodolinda 5,
2. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: -a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con accompagnamento dalla madre prima di cena e un giorno durante la settimana da concordare tra i genitori tenuto conto della volontà
pagina 9 di 11 dei minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici;
vacanze natalizie suddivise a metà e alternate di anno in anno tra i genitori, pasqua, carnevale, ponti alternati di anno in anno e tre settimane durante le vacanze estive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 maggio,
3. Dispone che il PO versi alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_1
entro il 5 di ogni mese, la decorrere dal rateo di aprile 2024 la somma di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione ad aprile 2025, oltre al 60% delle spese secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 10 di 11 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno,
4. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 08/01/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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