Decreto cautelare 20 giugno 2024
Ordinanza cautelare 16 luglio 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kristina Blushi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione interinale dell’efficacia o emissione delle misure cautelari più idonee, nel caso di specie, ad assicurare gli effetti dell’emananda pronuncia del provvedimento di archiviazione decreto prot. DIV. P.A.S.I – IMM.CAT.A12/ 24N. 230 notificato in data 17.06.2024 in merito alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Foggia;
Vista la memoria del 21.1.2025 con la quale l’Amministrazione chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Kristina Blushi, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno n. I17166745 rilasciato per motivi di lavoro subordinato il giorno 24.6.2021 con scadenza 31.1.2023. Il rinnovo è stato chiesto tramite il kit postale in data 1.2.2023 producendo la documentazione richiesta per legge ed è stata rilasciata la ricevuta con codice identificativo assicurata 055974891387.
La pratica è stata acquisita dalla Questura di Foggia che tuttavia ha emesso l’impugnato decreto di archiviazione della istanza.
La Prefettura di Foggia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 274 del 10.7.2024 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare occorre osservare che l’amministrazione ha chiesto, con memoria depositata il 23.1.2025, che venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la resistente Questura di
Foggia ha provveduto a rivalutare l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig. -OMISSIS-, ritenendo di modificare la decisione previamente assunta di archiviazione della pratica per disinteresse e di procedere alla conclusione positiva del relativo procedimento amministrativo, valutando come sussistenti i requisiti per il rilascio del chiesto titolo di soggiorno.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, atteso che la rideterminazione dell’Amministrazione è avvenuta solo all’esito dell’ordinanza cautelare sopra menzionata, susseguente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO