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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/09/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/09/2025 nella causa n. 414/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TAVA ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 29.4.2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzione n. OI-000930243, n. OI-001334556 e n. OI-001984554 notificate dall CP_1 in data 5.4.2024, con le quali è stato intimato il pagamento rispettivamente delle somme: €
8.394,00, € 6.144,00 ed € 490,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con gli atti di accertamento indicati nei singoli provvedimenti sanzionatori con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione opposte, in quanto egli non rivestiva più all'epoca la carica di legale rappresentante della società , e la mancanza di responsabilità con Controparte_2 riferimento alla violazione riferita all'anno 2018, avendo egli cessato la carica di legale rappresentante il 19.1.2018; in ogni caso egli ha contestato la quantificazione non motivata degli importi richiesti.
1 RGL n. 414/2024
L'istante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere l'impugnata ordinanza-ingiunzione, sussistendo gravi e giustificati motivi, stante il considerevole importo delle somme ingiunte ed il pericolo che il recupero coattivo di tali importi determini irreparabili conseguenze economiche per l'opponente. Si fa inoltre presente che la mancata concessione della sospensiva comporterà l'applicazione da parte dell'Ente delle maggiorazioni di legge, indipendentemente dall'esito del presente ricorso, con ulteriore, aggravio degli effetti negativi sul patrimonio dell'opponente e la neutralizzazione degli effetti positivi dell'eventuale accoglimento dello stesso.
- fissare l'udienza di comparizione parti avanti a sé nel merito:
- dichiarare nulle e/o annullare, per le causali di cui in narrativa del presente atto, le ordinanze- ingiunzioni oggi impugnate;
in subordine:
- ridurre le sanzione amministrative pecuniarie ingiunte, rideterminandole nella misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge od altra, inferiore a quella ingiunta, meglio vista dal giudicante, valutando gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/1981.
Con vittoria di spese di lite o integralmente compensate..”.
L si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
- il ricorrente è stato pacificamente legale rappresentante della società Controparte_2 dalla sua costituzione, avvenuta nel 2013, al 19.1.2018 (v. ricorso e doc. 4 ric.); le violazioni contestate risultano commesse entro il 16.1.2018 (termine di scadenza per il versamento dei contributi relativi a dicembre 2017, ultima mensilità rispetto a cui è stata contestata l'omissione contributiva), sicchè egli è stato destinatario delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto trasgressore, in ragione della qualità rivestita fino a quella data, della norma indicata come violata;
- tutti gli atti di accertamento indicati nelle singole ordinanze ingiunzione opposte risultano essere stati notificati al ricorrente (doc.
7-12 res.);
- l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente soltanto in corso di giudizio, è tardiva;
- ciò posto, si riscontra la violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L. 689/1981;
- “Quello previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult. co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di
2 RGL n. 414/2024
decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. N.
6433/1996).” (Cass. ord. n. 13039/2025);
- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
− nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2016 (dal dicembre 2015 al novembre 2016), l'annualità 2017 (dal dicembre 2016 al novembre 2017) e l'annualità 2018
(dicembre 2017) e, quindi, si è verificata in parte in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e in parte in epoca successiva alla depenalizzazione;
− la Corte di Cassazione, con la recente sentenza della Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2025, n.9016, che si condivide, ha chiarito, con riguardo all'art. 6 cit., quanto segue:
“se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto
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essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante,
Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie
è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con
4 RGL n. 414/2024
le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e
97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte,
l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste Pt_2 alle censure mossele.
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la CP_1 violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in
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concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività CP_1 istruttoria".”;
- con riguardo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.
8/2016, va ricordato che, in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte
d'appello Torino n. 11/2024);
- nel caso di specie, gli atti di accertamento prodromici alle tre ordinanze ingiunzione opposte, indicano che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, i prospetti allegati fanno riferimento ad importi dichiarati mensilmente, tramite , dallo CP_3 stesso datore di lavoro come trattenuti a carico dei lavoratori con riferimento alle mensilità da dicembre 2015 a dicembre 2017; l ha altresì prodotto le attestazioni delle denunce CP_1 contributive mensili relative ai vari periodi, da cui risulta che la società avesse presentato la denuncia relativa a dicembre 2015 il 20.1.2016, la denuncia relativa a gennaio 2016 il
26.2.2016, la denuncia relativa a febbraio 2016 il 21.3.2016, la denuncia relativa a marzo
2016 il 20.4.2016, la denuncia relativa ad aprile 2016 il 31.5.2016, la denuncia relativa a maggio 2016 il 30.6.2016, la denuncia relativa a giugno 2016 il 25.7.2016, la denuncia relativa a luglio 2016 il 4.9.2016, la denuncia relativa a agosto 2016 il 30.9.2016, la denuncia relativa a settembre 2016 il 31.10.2016, la denuncia relativa a ottobre 2016 il
14.11.2016, la denuncia relativa a novembre 2016 il 9.12.2016, la denuncia relativa a dicembre 2016 il 12.1.2017, la denuncia relativa a gennaio 2017 il 10.2.2017, la denuncia relativa a maggio 2017 il 13.6.2017, la denuncia relativa a giugno 2017 il 13.7.2017, la denuncia relativa a luglio 2017 il 8.8.2017, la denuncia relativa a agosto 2017 il 12.9.2017, la denuncia relativa a settembre 2017 il 12.10.2017, la denuncia relativa a ottobre 2017 il
9.11.2017. la denuncia relativa a novembre 2017 il 13.12.2017 e la denuncia relativa a dicembre 2017 il 11.1.2018 (doc. 14 res.); è noto che il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza;
- sulla base di quanto esposto, il termine di decadenza per la contestazione dell'omissione relativa a dicembre 2015, la sola verificatasi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016,
6 RGL n. 414/2024
è iniziato a decorrere dal 6.2.2016, mentre per le omissioni relative ai mesi successivi, essendo l in possesso di tutti gli elementi utili per rendersi conto della violazione della CP_1 normativa in materia di versamento delle ritenute previdenziali alla data di presentazione delle singole denunce e/o alla data di scadenza per il versamento dei contributi, se successivo, e non essendo stata allegata nè documentata alcuna ulteriore attività istruttoria, se non una “verifica degli archivi”, si deve ritenere che il predetto termine di 90 giorni sia computabile a partire dalla data di presentazione di ogni singola denuncia e/o dalla data di scadenza dei contributi, se successivo alla denuncia mensile;
- d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
- essendo stati gli atti di accertamento e contestazione degli addebiti notificati rispettivamente in data 6.4.2018 (atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alle mensilità 12/2015 – 11/2016), in data 16.10.2018 (atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alle mensilità 12/2016 – 11/2017) e in data 17.12.2018
(atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alla mensilità 12/2017), deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
- l'opposizione va pertanto accolta con annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte;
- resta assorbita ogni altra questione;
- considerate le ragioni della decisione, l'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione intervenuto nelle more del giudizio e il rilievo d'ufficio dell'eccezione di decadenza, si reputa opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000930243, n. OI-001334556 e n. OI-001984554 notificate dall a;
CP_1 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Alessandria, 23.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/09/2025 nella causa n. 414/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. TAVA ROBERTO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 29.4.2024, ha proposto opposizione avverso le Parte_1 ordinanze ingiunzione n. OI-000930243, n. OI-001334556 e n. OI-001984554 notificate dall CP_1 in data 5.4.2024, con le quali è stato intimato il pagamento rispettivamente delle somme: €
8.394,00, € 6.144,00 ed € 490,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, come modificato dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv in L. 85/202, accertata con gli atti di accertamento indicati nei singoli provvedimenti sanzionatori con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione opposte, in quanto egli non rivestiva più all'epoca la carica di legale rappresentante della società , e la mancanza di responsabilità con Controparte_2 riferimento alla violazione riferita all'anno 2018, avendo egli cessato la carica di legale rappresentante il 19.1.2018; in ogni caso egli ha contestato la quantificazione non motivata degli importi richiesti.
1 RGL n. 414/2024
L'istante ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
- sospendere l'impugnata ordinanza-ingiunzione, sussistendo gravi e giustificati motivi, stante il considerevole importo delle somme ingiunte ed il pericolo che il recupero coattivo di tali importi determini irreparabili conseguenze economiche per l'opponente. Si fa inoltre presente che la mancata concessione della sospensiva comporterà l'applicazione da parte dell'Ente delle maggiorazioni di legge, indipendentemente dall'esito del presente ricorso, con ulteriore, aggravio degli effetti negativi sul patrimonio dell'opponente e la neutralizzazione degli effetti positivi dell'eventuale accoglimento dello stesso.
- fissare l'udienza di comparizione parti avanti a sé nel merito:
- dichiarare nulle e/o annullare, per le causali di cui in narrativa del presente atto, le ordinanze- ingiunzioni oggi impugnate;
in subordine:
- ridurre le sanzione amministrative pecuniarie ingiunte, rideterminandole nella misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge od altra, inferiore a quella ingiunta, meglio vista dal giudicante, valutando gli elementi di cui all'art. 11 della L. 689/1981.
Con vittoria di spese di lite o integralmente compensate..”.
L si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza ed è così decisa.
Considerato che:
- il ricorrente è stato pacificamente legale rappresentante della società Controparte_2 dalla sua costituzione, avvenuta nel 2013, al 19.1.2018 (v. ricorso e doc. 4 ric.); le violazioni contestate risultano commesse entro il 16.1.2018 (termine di scadenza per il versamento dei contributi relativi a dicembre 2017, ultima mensilità rispetto a cui è stata contestata l'omissione contributiva), sicchè egli è stato destinatario delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto trasgressore, in ragione della qualità rivestita fino a quella data, della norma indicata come violata;
- tutti gli atti di accertamento indicati nelle singole ordinanze ingiunzione opposte risultano essere stati notificati al ricorrente (doc.
7-12 res.);
- l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente soltanto in corso di giudizio, è tardiva;
- ciò posto, si riscontra la violazione del termine previsto dall'art. 14, co. 2, L. 689/1981;
- “Quello previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 è un termine di decadenza e l'estinzione del credito sanzionatorio (di cui all'ult. co.) è rilevabile d'ufficio, trattandosi di un termine di
2 RGL n. 414/2024
decadenza di carattere pubblicistico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. N.
6433/1996).” (Cass. ord. n. 13039/2025);
- il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 3, comma 6, ha parzialmente depenalizzato- e trasformato in illecito amministrativo- il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, d.l 12 settembre 1983 n. 463, conv. con modif. in L.
11 novembre 1983 n. 463;
- l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689";
− nella specie, la violazione contestata riguarda l'annualità 2016 (dal dicembre 2015 al novembre 2016), l'annualità 2017 (dal dicembre 2016 al novembre 2017) e l'annualità 2018
(dicembre 2017) e, quindi, si è verificata in parte in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e in parte in epoca successiva alla depenalizzazione;
− la Corte di Cassazione, con la recente sentenza della Cassazione civile sez. lav.,
05/04/2025, n.9016, che si condivide, ha chiarito, con riguardo all'art. 6 cit., quanto segue:
“se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multisCass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto
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essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021).
9. In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
10. Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante,
Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie
è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all' di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma CP_1
4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.
11. Tanto perché, come la sentenza ha accertato, non vi era stata alcuna originaria trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, con successiva restituzione degli stessi all'esito della depenalizzazione.
12. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con
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le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e
97 Cost.
13. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte,
l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
14. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n.
8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_1 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che tutti i dati erano già in possesso dell' , deve concludersi che la sentenza gravata resiste Pt_2 alle censure mossele.
15. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la CP_1 violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in
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concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività CP_1 istruttoria".”;
- con riguardo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.
8/2016, va ricordato che, in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento - in relazione al quale scatta la decorrenza del termine previsto dall'art. 14 comma 2 della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - va collocato non nel momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità, ma nel momento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. Corte
d'appello Torino n. 11/2024);
- nel caso di specie, gli atti di accertamento prodromici alle tre ordinanze ingiunzione opposte, indicano che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori”; ebbene, i prospetti allegati fanno riferimento ad importi dichiarati mensilmente, tramite , dallo CP_3 stesso datore di lavoro come trattenuti a carico dei lavoratori con riferimento alle mensilità da dicembre 2015 a dicembre 2017; l ha altresì prodotto le attestazioni delle denunce CP_1 contributive mensili relative ai vari periodi, da cui risulta che la società avesse presentato la denuncia relativa a dicembre 2015 il 20.1.2016, la denuncia relativa a gennaio 2016 il
26.2.2016, la denuncia relativa a febbraio 2016 il 21.3.2016, la denuncia relativa a marzo
2016 il 20.4.2016, la denuncia relativa ad aprile 2016 il 31.5.2016, la denuncia relativa a maggio 2016 il 30.6.2016, la denuncia relativa a giugno 2016 il 25.7.2016, la denuncia relativa a luglio 2016 il 4.9.2016, la denuncia relativa a agosto 2016 il 30.9.2016, la denuncia relativa a settembre 2016 il 31.10.2016, la denuncia relativa a ottobre 2016 il
14.11.2016, la denuncia relativa a novembre 2016 il 9.12.2016, la denuncia relativa a dicembre 2016 il 12.1.2017, la denuncia relativa a gennaio 2017 il 10.2.2017, la denuncia relativa a maggio 2017 il 13.6.2017, la denuncia relativa a giugno 2017 il 13.7.2017, la denuncia relativa a luglio 2017 il 8.8.2017, la denuncia relativa a agosto 2017 il 12.9.2017, la denuncia relativa a settembre 2017 il 12.10.2017, la denuncia relativa a ottobre 2017 il
9.11.2017. la denuncia relativa a novembre 2017 il 13.12.2017 e la denuncia relativa a dicembre 2017 il 11.1.2018 (doc. 14 res.); è noto che il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza;
- sulla base di quanto esposto, il termine di decadenza per la contestazione dell'omissione relativa a dicembre 2015, la sola verificatasi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016,
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è iniziato a decorrere dal 6.2.2016, mentre per le omissioni relative ai mesi successivi, essendo l in possesso di tutti gli elementi utili per rendersi conto della violazione della CP_1 normativa in materia di versamento delle ritenute previdenziali alla data di presentazione delle singole denunce e/o alla data di scadenza per il versamento dei contributi, se successivo, e non essendo stata allegata nè documentata alcuna ulteriore attività istruttoria, se non una “verifica degli archivi”, si deve ritenere che il predetto termine di 90 giorni sia computabile a partire dalla data di presentazione di ogni singola denuncia e/o dalla data di scadenza dei contributi, se successivo alla denuncia mensile;
- d'altra parte, la difficoltà di contestare l'illecito nel termine di 90 giorni costituisce mero ostacolo materiale a cui il legislatore ha ritenuto di far fronte introducendo una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 14 L. 689/1981 soltanto con riferimento alle omissioni dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, relative ai periodi dal 1° gennaio
2023, senza prevedere alcuna applicazione retroattiva della norma (art. 23, co. 2, D.L.
48/2023, conv. in L. 85/2023);
- essendo stati gli atti di accertamento e contestazione degli addebiti notificati rispettivamente in data 6.4.2018 (atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alle mensilità 12/2015 – 11/2016), in data 16.10.2018 (atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alle mensilità 12/2016 – 11/2017) e in data 17.12.2018
(atto di accertamento della violazione commessa con riguardo alla mensilità 12/2017), deve ritenersi verificata la decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell;
CP_1
- l'opposizione va pertanto accolta con annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte;
- resta assorbita ogni altra questione;
- considerate le ragioni della decisione, l'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione intervenuto nelle more del giudizio e il rilievo d'ufficio dell'eccezione di decadenza, si reputa opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 L. 689/1981, 6 D.Lgs. 150/2016 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000930243, n. OI-001334556 e n. OI-001984554 notificate dall a;
CP_1 Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Alessandria, 23.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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