Articolo 3 della Legge 21 agosto 1949, n. 610
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 settembre 1949
Art. 3.
Il pagamento sara' effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948 decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilita' del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potra' essere effettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati.
Entrata in vigore il 13 settembre 1949