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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1242 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 15.07.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, il 12.08.1947, e (C.F.: Parte_2
) nata a [...], l'[...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Sebastiano Pangallo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Pio XI, n. 98/C hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12.05.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il
27.09.1975, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 906, Parte II, Serie A,
u. 1, anno 1975;
-considerato che con decreto del 03.06.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 15.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio Calabria, il 27.09.1975; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(07.08.1976), prematuramente scomparso, e Per_1 Per_2
(19.05.1980), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il
12.05.2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 906, Parte II,
Serie A, u. 1, anno 1975, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto vivono da anni, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi dichiarano di non rivendicare alcun obbligo di mantenimento;
3) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
4) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
5) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1242 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 15.07.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, il 12.08.1947, e (C.F.: Parte_2
) nata a [...], l'[...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Sebastiano Pangallo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Pio XI, n. 98/C hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12.05.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il
27.09.1975, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 906, Parte II, Serie A,
u. 1, anno 1975;
-considerato che con decreto del 03.06.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 15.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in
Reggio Calabria, il 27.09.1975; b) dal matrimonio sono nati due figli:
(07.08.1976), prematuramente scomparso, e Per_1 Per_2
(19.05.1980), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di separazione consensuale, depositato il
12.05.2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 906, Parte II,
Serie A, u. 1, anno 1975, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, come di fatto vivono da anni, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, i coniugi dichiarano di non rivendicare alcun obbligo di mantenimento;
3) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
4) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale;
5) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna