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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 15297/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele Falco e Maria Falco;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, il CTU nominato, dott. riconosceva una percentuale di Persona_1 invalidità complessiva del 69% e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità.
1 Avverso tale valutazione, la ricorrente sollevava tempestivo dissenso ed evidenziava come il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, non avesse tenuto debitamente conto della documentazione versata in atti.
Parte ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si costituiva CP_1 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di prova del requisito reddituale e, nel merito, l'infondatezza della domanda per comprovata assenza del requisito sanitario.
Quanto al requisito reddituale, la S.C. ha da ultimo ribadito – sent.
Cass., sez. Lav., 08/04/2019, n. 9755 – che gli accertamenti di cui all'art. 445-bis, c.p.c. hanno ad oggetto solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. La relativa eccezione dell non merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nella presente fase, era nominato CTU il dott. , il quale, dopo Persona_2
l'esame della perizianda e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Sulla base della visita medica e della documentazione allegata, si può concludere che la signora è affetta da Disabilità Parte_1 intellettiva, da disturbo ossessivo compulsivo con necessità di terapia farmacologica continua, da rigidità dolorosa della colonna cervicale, dorsale e lombare e da disturbo della deambulazione per piede piatto valgo
a sinistra.
Per il complesso delle suddette patologie, si ritiene di dover riconoscere alla signora una invalidità del 75% a datare dalla Parte_1
2 domanda, ossia dal 28.07.2023 e per la durata di due anni dalla data odierna”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023).
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite alla ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, con decorrenza del diritto dalla data della domanda amministrativa del 28.07.2023;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 7 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 15297/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Michele Falco e Maria Falco;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, il CTU nominato, dott. riconosceva una percentuale di Persona_1 invalidità complessiva del 69% e, pertanto, negava il diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità.
1 Avverso tale valutazione, la ricorrente sollevava tempestivo dissenso ed evidenziava come il nominato CTU, nell'espletamento dell'incarico, non avesse tenuto debitamente conto della documentazione versata in atti.
Parte ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio affinché si accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si costituiva CP_1 ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di prova del requisito reddituale e, nel merito, l'infondatezza della domanda per comprovata assenza del requisito sanitario.
Quanto al requisito reddituale, la S.C. ha da ultimo ribadito – sent.
Cass., sez. Lav., 08/04/2019, n. 9755 – che gli accertamenti di cui all'art. 445-bis, c.p.c. hanno ad oggetto solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale. La relativa eccezione dell non merita, pertanto, accoglimento. CP_1
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nella presente fase, era nominato CTU il dott. , il quale, dopo Persona_2
l'esame della perizianda e della documentazione medica, esprimeva la seguente valutazione:
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Sulla base della visita medica e della documentazione allegata, si può concludere che la signora è affetta da Disabilità Parte_1 intellettiva, da disturbo ossessivo compulsivo con necessità di terapia farmacologica continua, da rigidità dolorosa della colonna cervicale, dorsale e lombare e da disturbo della deambulazione per piede piatto valgo
a sinistra.
Per il complesso delle suddette patologie, si ritiene di dover riconoscere alla signora una invalidità del 75% a datare dalla Parte_1
2 domanda, ossia dal 28.07.2023 e per la durata di due anni dalla data odierna”.
Si tratta di conclusioni convincenti e logicamente corrette, che si basano sulla completa disamina della documentazione medica e sull'esame obiettivo dell'interessata, come tali pienamente condivisibili in questa sede.
Deve, pertanto, affermarsi che sussiste il requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.07.2023).
Atteso il riconoscimento del diritto sin dalla data della domanda amministrativa, devono essere attribuite alla ricorrente le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Rimangono definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, con decorrenza del diritto dalla data della domanda amministrativa del 28.07.2023;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre iva, cpa e 15% spese forfetarie, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Pone definitivamente a carico dell le spese della CTU. CP_1
Bari, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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