TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5771/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 [...]
con l'avvocato Giovanni Bonato Parte_8
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_1
vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di
(o o , cittadino Persona_1 Persona_1 Persona_2 Parte_9
italiano, nato a [...] (provincia di Mantova) in data 21/06/1866 (v. all. 3). - Persona_1
(o o o non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_9
cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). - (o Persona_1 Per_1
o ha contratto matrimonio con (o
[...] Parte_10 CP_2
nel comune di Suzzara (provincia di Mantova), in data CP_2 Parte_11
08/01/1893, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra (o o Persona_1 Persona_1 Persona_2
o e (o OC ) è nato: ● Parte_9 CP_2 Parte_11 Persona_3
nato in data [...], nella città di Campinas (Brasile), il quale ha contratto matrimonio
[...]
con (o o o o Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...] o , in data 16/04/1921 nella città di Salto, Brasile, (v. all. 6 e 7). - Persona_8 Persona_7 dall'unione coniugale tra e (o o Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
o o o è nato: ● Per_6 Persona_7 Persona_8 Persona_7 [...]
nato in data [...], nella città di Salto (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con Pt_9
, in data 06/05/1950, nella città di Natal, Brasile (v. all. 8 e Persona_9
9). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_9 con il nome - dall'unione coniugale tra e Parte_12 Parte_9
sono nati: ● (o Persona_9 Parte_1 Parte_13 [...]
o , nato in data [...], nella città di Natal Parte_14 Parte_15
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data 17/01/1976, nella Persona_10
città di Guaratinguetá, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, Persona_10
passerà a chiamarsi con il nome Tuttavia, i coniugi
[...] Persona_11
hanno divorziato nella città di Guaratinguetá (Brasile), in data 23/02/2006, Persona_11 tornerà a chiamarsi
[...] Persona_10 Parte_16
nato in data [...], nella città di Campinas (Brasile), il quale ha contratto matrimonio
[...]
con , in data 22/12/1985, nella città di Guaratinguetá, Brasile (v. Persona_12
all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi Persona_12 con il nome ● il Persona_13 Parte_4
ricorrente,nato in data [...], nella città di Campinas (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 11/10/1991, nella città di Guaratinguetá, Brasile Controparte_3
(v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Controparte_3 il nome ● nata in [...]_14 Parte_17
07/03/1959, nella città di San Paolo (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con
[...]
, in data 18/10/1980, nella città di Guaratinguetá, Brasile (v. all. 16 e 17). Persona_15
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_17
. - dall'unione coniugale tra Persona_16 Parte_13
(o o e
[...] Parte_14 Parte_15 Persona_11
è nato: ● il ricorrente, nato in data [...], nella
[...] Parte_5
città, di Lorena, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con in data Persona_17
10/01/2019 nella città di Guaratinguetá, Brasile (v. all. 18 e 19). Successivamente al matrimonio,
passerà a chiamarsi con il nome Persona_17 Persona_18
- dall'unione coniugale tra e Parte_16 Persona_13 sono nati: ● il ricorrente, nato in [...]
[...] Parte_7
06/07/1988, nella città di San Paolo (Brasile), dove ha contratto matrimonio con Persona_19
, in data 26/06/2021 (v. all. 20 e 21). Successivamente al matrimonio,
[...] Persona_19 passerà a chiamarsi con il nome
[...] Persona_20
il ricorrente, nato in data [...],
[...] Parte_18
nella città di San Paolo (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , Persona_21
in data 05/06/2021 nella città di San Paolo, Brasile, (v. all. 22 e 23). - dall'unione coniugale tra e sono nati: Parte_4 Persona_14 Persona_22
[... il ricorrente, nato in data [...], nella città di Guaratinguetá (Brasile), (v. all. 24).
[...]
la ricorrente, nata in data [...], nella città di Guaratinguetá Controparte_4
(Brasile), (v. all. 25). - dall'unione coniugale tra e Persona_16
è nato: ● , il Persona_15 Parte_8 Persona_15
ricorrente, nato in data [...], nella città di São José dos Campos (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 15/11/2015, nella città di San Paolo, Persona_23
Brasile, (v. all. 26 e 27). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_23
Par chiamarsi con il nome . ● Montenegro Persona_24 Persona_16
, il ricorrente, nato in data [...], nella città di São José dos Campos (Brasile), il quale
[...]
ha contratto matrimonio con in data 11/06/2022, nella città di Controparte_5
Guaratinguetá, Brasile, (v. all. 28 e 29)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il Persona_1
21.6.1866 (doc. 3 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 [...]
Par
Montenegro Parte_3 Parte_4 Pt_5 Persona_11
Part Montenegro Persona_16 Parte_7 Pt_9
cittadini italiani. Persona_25
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.2.25
Il giudice
Christian Colombo