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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 7999/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio , nato il [...] fuori dal matrimonio, Per_1 presentato il 17/07/2025 congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. PUGNETTI LUIGI;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
i ricorrenti chiedono congiuntamente che le sole condizioni di mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] (C.F. ) così come Persona_2 C.F._1 omologate dal Tribunale di Udine con decreto di data 09.12.2014 depositato in data 10.12.2014 vengano modificate limitatamente all'importo che il sig. deve corrispondere alla Parte_2 sig.ra per il mantenimento del figlio riducendo l'assegno Parte_1 Persona_2 mensile ad €. 150,00 da versarsi con le medesime modalità, sul nuovo codice IBAN IT54 0030 6963
6811 0000 0003 703 di , immutate le altre. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio , il 12.03.2011, riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori.
Con decreto dd.09.12.2014, depositato in Cancelleria il 10.12.2014 - cron.7011/14 sub R.G.N.
3021/14 - l'intestato Tribunale, disponeva al punto 10), tra le altre, che il sig. versasse alla Per_2 sig.ra esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo Pt_1 Per_1 mensile di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale Istat.
Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio minore , limitatamente Per_1 all'importo che il sig. deve corrispondere alla sig.ra in considerazione delle mutate Per_2 Pt_1 condizioni lavorative di entrambi i genitori.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi della minore.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Udine dd.09.12.2014, depositato il 10.12.2014 sub R.G.N. 3021/14, fermo il resto, così provvede:
1) dispone che il sig. versi alla sig.ra esclusivamente a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio minore , considerata la sua permanenza attuale e Per_1 predominante presso l'abitazione della madre, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) al mese, somma che verrà rivalutata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente avente codice IBAN: IT54 0030 6963 6811 0000 0003 703 di
[...]
- filiale di Controparte_2 CP_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio , nato il [...] fuori dal matrimonio, Per_1 presentato il 17/07/2025 congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. PUGNETTI LUIGI;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
i ricorrenti chiedono congiuntamente che le sole condizioni di mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] (C.F. ) così come Persona_2 C.F._1 omologate dal Tribunale di Udine con decreto di data 09.12.2014 depositato in data 10.12.2014 vengano modificate limitatamente all'importo che il sig. deve corrispondere alla Parte_2 sig.ra per il mantenimento del figlio riducendo l'assegno Parte_1 Persona_2 mensile ad €. 150,00 da versarsi con le medesime modalità, sul nuovo codice IBAN IT54 0030 6963
6811 0000 0003 703 di , immutate le altre. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio , il 12.03.2011, riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori.
Con decreto dd.09.12.2014, depositato in Cancelleria il 10.12.2014 - cron.7011/14 sub R.G.N.
3021/14 - l'intestato Tribunale, disponeva al punto 10), tra le altre, che il sig. versasse alla Per_2 sig.ra esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo Pt_1 Per_1 mensile di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale Istat.
Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio minore , limitatamente Per_1 all'importo che il sig. deve corrispondere alla sig.ra in considerazione delle mutate Per_2 Pt_1 condizioni lavorative di entrambi i genitori.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto pienamente confacente ai superiori interessi della minore.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni contenute nel decreto del Tribunale di Udine dd.09.12.2014, depositato il 10.12.2014 sub R.G.N. 3021/14, fermo il resto, così provvede:
1) dispone che il sig. versi alla sig.ra esclusivamente a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio minore , considerata la sua permanenza attuale e Per_1 predominante presso l'abitazione della madre, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) al mese, somma che verrà rivalutata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente avente codice IBAN: IT54 0030 6963 6811 0000 0003 703 di
[...]
- filiale di Controparte_2 CP_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini