Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3025/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. CECILIA BIANCHINI
e
Controparte_1
Con l'avv. LUCIA STRANO ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 25/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 22, P. 2, S. A, Anno 2003 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51
c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 26/02/2025 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori ed Persona_1 Per_2
Per_3
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
libero Parte_1 Controparte_1
ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fatto salvo l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa all'altro coniuge e fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli minori , ed rimarranno in affidamento condiviso ad Persona_1 Per_2 Persona_4
entrambi i genitori, con collocazione prevalente come appresso specificato;
3. I genitori oltre ad impegnarsi a mantenere i figli ed a prendersi cura degli stessi nel miglior modo possibile, si impegnano a garantire ed impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, aspirazioni e capacità dei figli stessi ed altresì a concordare tra loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere le loro scelte (come la scelta della scuola, partecipazione a corsi, attività sportive, cure, vacanze, assenze prolungate dal luogo di residenza ecc.) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli stessi;
4. Al genitore che non abbia in custodia i figli va riservato il diritto a sentirli tutti e tre ad uno ad uno, almeno una volta al giorno, indicativamente con orario 20.30-22.00 purchè tale indicazione oraria non sia di ostacolo alla libertà di dialogo tra i minori ed il genitore fisicamente assente, ovvero senza che tale conversazione avvenga sotto l'influenza del genitore presente e/o dei nonni a loro volta coinvolti;
né vanga osteggiata dalla distrazione di apparecchi elettronici accesi tipo TV, radio, PC, tablet, smartphone etc.. 5. Per quanto riguarda i compleanni verranno rispettate le abitudini garantendo al contempo la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere, con il figlio festeggiato, insieme o separatamente, almeno una parte della giornata o in caso di impossibilità il giorno precedente o quello successivo al giorno del compleanno. Del pari per quanto riguarda il compleanno del genitore. 6. (casa familiare)
l'appartamento già destinato a casa familiare, sito in Venezia, San Marco 3575 / a, completo di tutti i beni mobili, suppellettili ed arredi che lo compongono, verrà assegnato in via esclusiva alla signora
, collocataria prevalente, fino al 31.03.2032. Le parti hanno concordato che detta Parte_1 assegnazione cesserà a far data dal 01.04.2032 quando la IGa lascerà l'immobile e Pt_1
trasferirà residenza e dimora in altro appartamento. La IGa potrà rinunciare a detta assegnazione anche in data antecedente al 31.03.2032, qualora la stessa dovesse decidere di trasferirsi in altra dimora. Il IG avrà diritto ad ingredire immediatamente Controparte_1 nell'immobile di sua proprietà il giorno 1.04.2032 oppure comunque il giorno seguente a quello in cui la IGa lascerà la casa coniugale, qualora questa lasciasse l'immobile in data Pt_1
antecedente al 31.03.2032. La IGa quando lascerà la casa familiare, asporterà dalla Pt_1
casa familiare, oltre a tutti i suoi effetti personali anche i mobili, arredi e suppellettili di sua proprietà esclusiva. A far data dallo 01.04.2032, oppure dalla data antecedente in cui la signora Pt_1 dovesse lasciare la casa coniugale, l'immobile sarà assegnato al padre che avrà la Controparte_1
collocazione prevalente dei figli che quindi resteranno nella casa coniugale.
7. Il signor ha CP_1
già dato espressa autorizzazione a tale trasferimento di residenza anche dei figli;
8. Il IG , CP_1
come previsto in ricorso, ha lasciato la casa familiare ed ha trasferito la residenza presso l'abitazione dei propri genitori in Venezia, Castello 6399 ove terrà con sé i figli minori nelle giornate di spettanza ed ha già provveduto ad asportare durante il mese di agosto 2024 tutti i suoi effetti personali;
9. i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore verranno suddivisi equamente, cercando di rispettare gli impegni dei figli;
è, quindi, riconosciuta al padre ampia Controparte_1
facoltà di tenere con sé i figli nella sua nuova dimora, secondo le modalità indicate di seguito. Al momento il padre non ha reperito idonea abitazione ove accogliere i propri figli e dimorerà provvisoriamente dai propri genitori che hanno dato disponibilità ad accogliere figlio e nipoti per un periodo limitato. In particolare il padre terrà con sè i figli secondo il seguente calendario a valere sino al giorno 31.03.2032: Settimana A: il padre terrà con sé i figli dal venerdì sera tassativamente dalle ore 19.15 sino al lunedì mattina con accompagnamento degli stessi a scuola;
Settimana B: il padre terrà con sé i figli dal mercoledì pomeriggio (o dopo la scuola e comunque dalle ore 16.15) sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola e così via a settimane alterne per tutto il periodo scolastico. Nel solo caso in cui per motivi di salute i figli minori non possano frequentare la scuola, il genitore che è in turno di resposanbilità si occuperà del figlio malato fino all'orario di fine scuola, allorquando lo consegnerà all'altro genitore;
Nei periodi o nei giorni in cui i figli minori non frequentino la scuola (vacanze, feste, scioperi, etc..) il padre riconsegnerà i figli alla madre o ad altro familiare o a chi ne faccia le veci comunque alle ore 8.15 sia il lunedì mattina (quando li ha avuti presso di sé il fine settimana) sia il venerdì mattina (quando li ha avuti presso di sé dal mercoledì pomeriggio); Deve intendersi che il genitore che avrà con sé i figli provvederà ad accompagnarli all'altro genitore, salvo diversi accordi. Il signor dal giorno 01.04.2032, CP_1
ovvero dalla data antecedente qualora la IGa dovesse decidere di lasciare Pt_1
anticipatamente la casa coniugale, rientrerà nella casa coniugale, da quel momento a lui assegnata e avrà presso di sé la collocazione prevalente dei figli che manterranno la residenza prevalente nell'immobile sito in Venezia, San Marco 3575/a. Dal giorno 01.04.2032, ovvero dalla data antecedente qualora la IGa dovesse decidere di lasciare anticipatamente la casa Pt_1
coniugale, ciascun genitore terrà presso di sé i figli, a settimane alterne, dopo la scuola e comunque dalle ore 16.15 sino al lunedì successivo con accompagnamento dei figli a scuola. Ciascun genitore, in caso di impedimento a prendere e/o riaccompagnare i figli potrà farsi sostituire da altro famigliare o da chi ne faccia le veci. Ciascun genitore avrà diritto, per esigenze lavorative, di chiedere per iscritto via mail all'altro genitore, con almeno una settimana di anticipo, la modifica di quanto sopra stabilito, salvo poter recuperare i giorni con i propri figli in seguito e in giornate da concordarsi sempre per iscritto di comune accordo. Il genitore che riceve la richiesta dovrà dare riscontro entro
48 ore dal ricevimento della mail, sempre a mezzo posta elettronica;
10. Nella settimana in cui il genitore avrà con se' i figli si impegna ad accompagnare puntualmente gli stessi ad ogni attività scolastica ed extrascolastica rispettando gli impegni scolastici, sportivi, musicali e di altra natura dei minori con facoltà di delegare chi farà le veci del genitore in quella giornata;
11. Per i colloqui con gli insegnanti ed i rapporti con la scuola i genitori si impegnano a presenziare ed in caso di assenza a riferire all'altro il contenuto degli incontri genitori-insegnanti; 12. per i periodi di
Vacanza a) VACANZE ESTIVE i genitori si impegnano a trascorrere, due settimane (continuative o frazionate) con i figli durante le vacanze degli stessi. I rispettivi periodi dovranno essere concordati per iscritto, a mezzo e- mail, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. b) vacanze natalizie e di fine anno I figli trascorreranno la vigilia del Natale con il padre (a valere sino alle ore 10.00 del
25 dicembre) ed il giorno di Natale (a valere dalle ore 10.00 del 25 dicembre) con la madre. Ad anni alterni ogni genitore starà poi con i figli dalla mattina del 26 dicembre alla mattina del 1 gennaio e l'altro genitore starà poi con i figli dalla mattina (ore 10.00) del 1 gennaio al giorno dell'Epifania; per l'anno in corso l'alternanza comincerà con il turno del padre dal 26.12.2024 al 1.01.2025 e con la madre dal 1.01.2025 al giorno dell'Epifania; c) vacanze pasquali e di carnevale i genitori suddivideranno tra di loro equamente, di anno in anno, l'intero periodo delle vacanze scolastiche dei figli;
per le vacanze pasquali faranno in modo di trascorrere il giorno di Pasqua ad anni alterni con uno dei due genitori, da concordarsi all'inizio di ciascun anno stabilendo i turni consensualmente;
ogni modifica al programma concordato dovrà essere di volta in volta concordata dai genitori per iscritto a mezzo mail. 13. entrambi i genitori si impegnano a che i figli non abbiano rapporti e/o frequentazioni di sorta con persone che non facciano parte della cerchia familiare e/o amicale dei bambini non prima di sei mesi;
entrambi si impegnano a non coinvolgere i figli nelle relazioni sentimentali che ciascuno di essi dovesse instaurare comunque non prima di sei mesi;
14.
Mantenimento ordinario figli il sig. verserà alla signora a far Controparte_1 Parte_1
data dallo 01.03.2025 e sino al 31.03.2032, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 500,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate [...]; tale contributo al mantenimento diverrà pari ad Euro 400,00 per ciascun figlio automaticamente a far data dalla mensilità di aprile 2032 ovvero automaticamente dalla data in cui la signora dovesse decidere di lasciare la casa familiare anticipatamente prima della data prevista del 31.03.2032. Tutti
i contributi al mantenimento versati dal IG verranno annualmente aggiornati su base CP_1 ISTAT;
15. Mantenimento ordinario moglie Il sig. verserà a far data dal 01.09.2024, alla CP_1
signora , a titolo di contributo fisso al mantenimento del coniuge la somma di Parte_1
Euro 300,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate sopra indicate [...]; 16. quanto alle spese straordinarie per i figli il sig. si farà carico del 70% delle spese straordinarie Controparte_1
mentre la sig.ra contribuirà nella misura del 30% alle suddette spese - ad Parte_1 eccezione della spesa scolastica per l'Istituto privato San Giuseppe di Venezia, frequentato dai figli ed che verrà suddivisa al 50 % tra i genitori, imputando la relativa spesa per un Per_2 Per_3 figlio a ciascun genitore, con l'impegno dei genitori a far completare ai figli l'intero ciclo scolastico presso il suddetto Istituto privato. Circa l'individuazione delle spese e relative modalità di pagamento e richiesta si fa espresso riferimento al vigente Protocollo del Tribunale di Venezia, adottato dal
Tribunale di Venezia in data 20.09.2019, (ciò anche per quanto riguarda le modalità con le quali manifestare il dissenso) che di seguito, per comodità di consultazione, si riporta integralmente, fatta eccezione per la suddivisione delle spese dell'Istituto privato San Giuseppe e di alcune spese specificamente disciplinate al punto 15 in deroga al citato Protocollo: a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di € 400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa annua superiore ad
€ 500,00; spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa annua superiore ad €
300,00 (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private. c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00. che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche
(musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere. Resta, peraltro, inteso che il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). d) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. e) modalità con le quali manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
17. per le spese di baby-sitter le parti hanno concordato che il signor verserà mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese alla signora CP_1
a mezzo bonifico bancario secondo le coordinate suindicate l'importo forfettizato di Euro Pt_1
200,00 a titolo di contributo per l'utilizzo della baby sitter a copertura dell'orario di lavoro della moglie sino alla conclusione del ciclo della scuola primaria elementare da parte dei due figli gemelli minori e precisamente sino al mese di agosto 2026 compreso. Al di fuori di quanto suindicato e concordato nel presente punto ciascun genitore sosterrà integralmente ed in proprio la spesa della baby sitter se utilizzerà detto servizio nelle giornate in cui ha presso di sé i figli. Il signor si CP_1 obbliga a sostenere ed a versare le rate del finanziamento contratto per l'acquisto del pianoforte;
la signora si obbliga a sostenere il costo delle lezioni private di pianoforte. 18. assegno Unico Pt_1 per i figli L'assegno unico verrà beneficiato integralmente dalla signora che ne farà espressa Pt_1
richiesta a far data dalla sottoscrizione del ricorso ed il IG si impegna a sottoscrivere CP_1
tutti i moduli o documenti necessari affinchè la IGa riceva il 100% degli importi dovuti a titolo di assegno unico universale. 19. Detrazioni Quanto alle detrazioni per figli a carico spetteranno, invece, a ciascuno dei genitori in proporzione alle quote versate per le singole spese;
20. le parti danno atto di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali, anche fiscali, sorti in costanza di matrimonio e di non aver nessuna pretesa in relazione ai pregressi rapporti dare/avere di qualsiasi natura, causa o ragione ad eccezione di quanto previsto nel ricorso”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison