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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2930/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2023 R.G.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Solarino, Contrada Conca del Porco snc, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede n.14, presso lo studio dell'avv. Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Floridia, Strada Prima Mirichicchio n.31, elettivamente domiciliato in Augusta (SR) Via Linosa 12, presso lo studio dell'avv. Alessandra Garufi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- resistente pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19/09/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/07/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Solarino, in data 5/09/2000,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno
2000).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il IG. , in data 5/09/2000, in Solarino;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nate le figlie (a Siracusa, il 16/12/2002), ad oggi maggiorenne e Per_1
non economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 17/07/2009), ad oggi minorenne e non Per_2
economicamente autosufficiente.
- di essersi separata dal marito con decreto di omologa n. 9744/2014 del 18/12/2014;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, confermando, altresì, l'affidamento condiviso della GL minore ad Per_2
entrambi i genitori, riportandosi al piano genitoriale in ordine al diritto di visita, assegnando la casa coniugale - sita in Solarino, Contrada Conca del Porco s.n.c., di esclusiva proprietà di - Parte_1
a quest'ultima, riconoscendo in suo favore il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a carico di stabilendo a carico del un assegno di CP_1 CP_1
mantenimento in favore della GL minorenne portatrice di handicap, la somma mensile pari ad euro
600,00, mentre in favore della GL maggiorenne, studentessa, non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
Con decreto del 9/08/2023, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza dell'1/02/2024, fissando il termine del 6/11/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 26/07/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo e, per l'effetto, disporre una nuova udienza di comparizione delle parti al fine di rimettere in termini il resistente;
in via ulteriormente preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda essendo il ricorso introduttivo privo dei requisiti di contenuto di cui all'art. 473-bis.12, co. 1, lett. f), e 2
c.p.c., inoltre non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma;
nel merito, di revocare, con decorrenza dalla domanda, ogni forma di mantenimento alla moglie, pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , disporre Controparte_1 Parte_1
e confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, relativamente alla Per_2
quale gli stessi genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed esercitano separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, confermando il collocamento della minore presso la madre;
disporre il diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti ed ogni qualvolta la minore voglia trascorrere del tempo con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, che attualmente presta attività lavorativa al Nord;
disporre l'obbligo del
Gennuso di provvedere al pagamento in favore della di un assegno mensile di euro 600,00, o Pt_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento delle sole figlie, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, somma che verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT;
disporre e confermare l'obbligo del di contribuire al 50% CP_1
delle spese straordinarie relative alle figlie che si rendano necessarie;
denegare qualsiasi forma di contributo al mantenimento/assegno divorzile in favore della moglie essendo dimostrato essere la stessa idonea e capace potenzialmente di produrre reddito, e rigettare ogni domanda in tal senso.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dato atto di non avere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, chiedendo di essere rimesso in termini – rinviava all'udienza del 19/09/2024, fissando nuovamente il termine del 7/05/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto.
Con provvedimento dell'1/02/2024 è stata disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
19/09/2024, la quale è stata rimessa al Giudice tabellarmente competente ed il Giudice - letta l'istanza congiunta depositata dai procuratori di entrambe le parti - rinviava all'udienza del 25/11/2024, che sostituiva con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
pagina 3 di 8 Alla successiva udienza cartolare del 25/11/2024, il Giudice, quindi, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in data 24/11/2024, poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/09/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o assegno divorzile, essendo in grado ciascuno di provvedere a sé stesso ed economicamente autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Solarino (SR) Contrada Conca Del Porco snc, comprensiva dei pannelli solari ivi allocati, di esclusiva proprietà di , rimane assegnata alla suddetta, che la Parte_1
occuperà, anche quale madre collocataria della GL minore , insieme a quest'ultima e alla Per_3
GL maggiorenne , provvedendo la stessa in via esclusiva al pagamento del mutuo contratto, Per_1
così come è stato fatto fino ad oggi dalla data della separazione;
3) La GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori, relativamente alla quale gli stessi Per_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse-istruzione, educazione e salute – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e. limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
I coniugi si obbligano di comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche che dovessero insorgere e che coinvolgono la crescita della GL e a collaborare per la soluzione delle stesse;
pagina 4 di 8 4) Il IG. , tenuto conto che attualmente è residente in provincia di Bergamo ove presta Controparte_1
regolare attività lavorativa ogni qualvolta sarà in Solarino potrà vedere e tenere con sé la GL minore tutte le volte che vorrà, previo accordo con la IG.ra , ed in ogni caso, due volte a settimana, Pt_1
ovvero il martedì e il giovedì, compatibilmente con le proprie eIGenze lavorative ma soprattutto e con gli impegni della GL , scolastici e riabilitativi, avrà facoltà di prelevare la GL presso Per_2
l'abitazione della madre e tenerla con sé dalle ore 18,30 alle ore 21,00, salvo diverso libero accordo delle parti;
A settimane alterne il padre potrà tenere con sé la GL dalle ore 16,00 del sabato alle ore Per_2
20,00 della domenica, salvo diverso libero accordo delle parti e della volontà della minore.
Durante le festività natalizie, le parti stabiliscono che il IG. seguendo il principio Controparte_1 dell'alternanza con la madre, potrà tenere con sé la GL il giorno 24 e/o 25 dicembre, e il Per_2
31 dicembre e/o il 1° gennaio, salvo libero diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze di Pasqua, il IG. potrà trascorrere con la GL il giorno di Pasqua o il CP_1
Lunedì dell'Angelo, e parimenti saranno alternate le altre giornate di festa, quali il 25 aprile e il 1° maggio, 2 giugno e 1 e 2 novembre.
La minore trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre;
quello del papà ed il compleanno di costui con il padre. La minore potrà godere della presenza di ciascun genitore il giorno del suo compleanno, trascorrendo il pranzo con il padre e la cena con la madre, o viceversa e comunque potrà godere della presenza di entrambi i genitori durante la eventuale festa di compleanno.
Infine, durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la GL un periodo di 15 giorni
(anche non consecutivi), da concordare ogni anno entro la data del 20 Maggio sulla base delle eIGenze della GL minorenne e delle ferie e, in mancanza di accordo, in modo alternato, le prime due settimane del mese di agosto o la terza e quarta settimana di agosto.
I coniugi riconoscono espressamente, ai sensi dell'art. 55 c.c., il diritto della minore a conservare rapporti IGnificativi e quindi a frequentare e visitare sia i nonni materni che quelli paterni.
pagina 5 di 8 5) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra la somma mensile di Controparte_1 Pt_1
Euro 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, segnatamente €
300,00 per la GL , maggiorenne studentessa universitaria ed economicamente non Per_1 autosufficiente e € 500,00 per la GL , minorenne, queste ultime da intendersi comprensive Per_2
di spese di eventuale assistenza in compagnia della minore in caso di assenza della madre. Dette somme saranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del presente accordo e saranno rivalutate annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria (Indici Istat) ex art. 150 disp. Att. c.p.c.;
6) Le spese straordinarie relative alle figlie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo mediche
e riabilitative non coperte dal S.S.N., scolastiche, universitarie da individuarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo approvato dall'Ordine degli avvocati del foro di Siracusa, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno, ed andranno previamente comunicate e concordate, sempre tenendo presente l'interesse e le necessità delle figlie;
7) L'assegno unico INPS previsto per i figli a carico sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
pagina 6 di 8 8) A tacitazione di ogni pretesa relativa al pagamento di ratei di mantenimento maturati sino ad oggi e non versati a titolo di contributo in favore della IG.ra le parti concordemente dichiarano che: Pt_1
il IG. da un lato, si impegna ed obbliga al pagamento in favore della stessa della somma CP_1 complessiva di € 4.000,00, da versarsi in due soluzioni una pari ad € 2.000,00 al momento della sottoscrizione del presente atto e la seconda sempre pari ad € 2.000,00 al momento dello svincolo delle somme sino ad oggi accantonate in virtù ed esecuzione del pignoramento presso terzi ed iscritto al n.
1053/24 R.G. Es. Mob., e la IG.ra , dall'altro, accetta la predetta somma a tacitazione di ogni Pt_1
ulteriore pretesa, anche a titolo di rivalutazione Istat maturata e non versata relativa al contributo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento per lei e le figlie, fino al mese di ottobre 2024,
e si impegna ed obbliga a rinunciare al predetto procedimento esecutivo presso terzi nonché ad ottenere lo svincolo delle somme sino ad ora accantonate. I coniugi convengono che tale pagamento sarà eseguito dal IG. a mezzo bonifico bancario alle coordinate già a lui note. Qualora il IGnor CP_1 CP_1
non ottemperi al pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite, la IGnora potrà azionare Pt_1
domanda giudiziaria per importo ancora dovuto entro le scadenze stabilite in virtù del mancato versamento del contributo a titolo di mantenimento in favore della stessa e a carico del detratta CP_1
la somma pari ad euro 280,00 mensili utilizzata per il pagamento dell'impianto fotovoltaico come da accordo tacito tra le parti all'epoca della separazione;
9) Le spese e compensi di tutti i procedimenti sopra richiamati nonché del presente sono interamente compensate tra le parti;
10) Le parti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi altra reciproca pretesa scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto non hanno nulla a pretendere reciprocamente per nessun motivo e/o ragione e/o causale. Le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale e di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente e dichiarano di rinunciare alla comparizione all'udienza di cui all'art. 473 bis.51, III co. c.p.c. che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di voler separare alle condizioni di cui al presente ricorso introduttivo.
Le parti dichiarano altresì innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f..” pagina 7 di 8 Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto tra
e , in Solarino, in data 5/09/2000 (Atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2000), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/01/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2930/2023 R.G.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Solarino, Contrada Conca del Porco snc, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede n.14, presso lo studio dell'avv. Cristian Fontana, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Floridia, Strada Prima Mirichicchio n.31, elettivamente domiciliato in Augusta (SR) Via Linosa 12, presso lo studio dell'avv. Alessandra Garufi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- resistente pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19/09/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/07/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Solarino, in data 5/09/2000,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno
2000).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il IG. , in data 5/09/2000, in Solarino;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nate le figlie (a Siracusa, il 16/12/2002), ad oggi maggiorenne e Per_1
non economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 17/07/2009), ad oggi minorenne e non Per_2
economicamente autosufficiente.
- di essersi separata dal marito con decreto di omologa n. 9744/2014 del 18/12/2014;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, confermando, altresì, l'affidamento condiviso della GL minore ad Per_2
entrambi i genitori, riportandosi al piano genitoriale in ordine al diritto di visita, assegnando la casa coniugale - sita in Solarino, Contrada Conca del Porco s.n.c., di esclusiva proprietà di - Parte_1
a quest'ultima, riconoscendo in suo favore il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a carico di stabilendo a carico del un assegno di CP_1 CP_1
mantenimento in favore della GL minorenne portatrice di handicap, la somma mensile pari ad euro
600,00, mentre in favore della GL maggiorenne, studentessa, non economicamente autosufficiente, la somma di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
Con decreto del 9/08/2023, il Presidente ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza dell'1/02/2024, fissando il termine del 6/11/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
pagina 2 di 8 Con comparsa del 26/07/2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo e, per l'effetto, disporre una nuova udienza di comparizione delle parti al fine di rimettere in termini il resistente;
in via ulteriormente preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda essendo il ricorso introduttivo privo dei requisiti di contenuto di cui all'art. 473-bis.12, co. 1, lett. f), e 2
c.p.c., inoltre non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma;
nel merito, di revocare, con decorrenza dalla domanda, ogni forma di mantenimento alla moglie, pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , disporre Controparte_1 Parte_1
e confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, relativamente alla Per_2
quale gli stessi genitori assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse ed esercitano separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione, confermando il collocamento della minore presso la madre;
disporre il diritto di visita del padre secondo liberi accordi tra le parti ed ogni qualvolta la minore voglia trascorrere del tempo con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, che attualmente presta attività lavorativa al Nord;
disporre l'obbligo del
Gennuso di provvedere al pagamento in favore della di un assegno mensile di euro 600,00, o Pt_1
quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento delle sole figlie, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, somma che verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT;
disporre e confermare l'obbligo del di contribuire al 50% CP_1
delle spese straordinarie relative alle figlie che si rendano necessarie;
denegare qualsiasi forma di contributo al mantenimento/assegno divorzile in favore della moglie essendo dimostrato essere la stessa idonea e capace potenzialmente di produrre reddito, e rigettare ogni domanda in tal senso.
All'udienza camerale suindicata, il Giudice – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dato atto di non avere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza, chiedendo di essere rimesso in termini – rinviava all'udienza del 19/09/2024, fissando nuovamente il termine del 7/05/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto.
Con provvedimento dell'1/02/2024 è stata disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
19/09/2024, la quale è stata rimessa al Giudice tabellarmente competente ed il Giudice - letta l'istanza congiunta depositata dai procuratori di entrambe le parti - rinviava all'udienza del 25/11/2024, che sostituiva con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
pagina 3 di 8 Alla successiva udienza cartolare del 25/11/2024, il Giudice, quindi, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto e depositato in data 24/11/2024, poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 19/09/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o assegno divorzile, essendo in grado ciascuno di provvedere a sé stesso ed economicamente autosufficienti;
2) La casa coniugale sita in Solarino (SR) Contrada Conca Del Porco snc, comprensiva dei pannelli solari ivi allocati, di esclusiva proprietà di , rimane assegnata alla suddetta, che la Parte_1
occuperà, anche quale madre collocataria della GL minore , insieme a quest'ultima e alla Per_3
GL maggiorenne , provvedendo la stessa in via esclusiva al pagamento del mutuo contratto, Per_1
così come è stato fatto fino ad oggi dalla data della separazione;
3) La GL minore resterà affidata ad entrambi i genitori, relativamente alla quale gli stessi Per_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse-istruzione, educazione e salute – tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e. limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, costoro potranno esercitarla separatamente.
I coniugi si obbligano di comunicarsi, vicendevolmente, eventuali problematiche che dovessero insorgere e che coinvolgono la crescita della GL e a collaborare per la soluzione delle stesse;
pagina 4 di 8 4) Il IG. , tenuto conto che attualmente è residente in provincia di Bergamo ove presta Controparte_1
regolare attività lavorativa ogni qualvolta sarà in Solarino potrà vedere e tenere con sé la GL minore tutte le volte che vorrà, previo accordo con la IG.ra , ed in ogni caso, due volte a settimana, Pt_1
ovvero il martedì e il giovedì, compatibilmente con le proprie eIGenze lavorative ma soprattutto e con gli impegni della GL , scolastici e riabilitativi, avrà facoltà di prelevare la GL presso Per_2
l'abitazione della madre e tenerla con sé dalle ore 18,30 alle ore 21,00, salvo diverso libero accordo delle parti;
A settimane alterne il padre potrà tenere con sé la GL dalle ore 16,00 del sabato alle ore Per_2
20,00 della domenica, salvo diverso libero accordo delle parti e della volontà della minore.
Durante le festività natalizie, le parti stabiliscono che il IG. seguendo il principio Controparte_1 dell'alternanza con la madre, potrà tenere con sé la GL il giorno 24 e/o 25 dicembre, e il Per_2
31 dicembre e/o il 1° gennaio, salvo libero diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze di Pasqua, il IG. potrà trascorrere con la GL il giorno di Pasqua o il CP_1
Lunedì dell'Angelo, e parimenti saranno alternate le altre giornate di festa, quali il 25 aprile e il 1° maggio, 2 giugno e 1 e 2 novembre.
La minore trascorrerà la festa della mamma ed il compleanno di costei con la madre;
quello del papà ed il compleanno di costui con il padre. La minore potrà godere della presenza di ciascun genitore il giorno del suo compleanno, trascorrendo il pranzo con il padre e la cena con la madre, o viceversa e comunque potrà godere della presenza di entrambi i genitori durante la eventuale festa di compleanno.
Infine, durante il periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la GL un periodo di 15 giorni
(anche non consecutivi), da concordare ogni anno entro la data del 20 Maggio sulla base delle eIGenze della GL minorenne e delle ferie e, in mancanza di accordo, in modo alternato, le prime due settimane del mese di agosto o la terza e quarta settimana di agosto.
I coniugi riconoscono espressamente, ai sensi dell'art. 55 c.c., il diritto della minore a conservare rapporti IGnificativi e quindi a frequentare e visitare sia i nonni materni che quelli paterni.
pagina 5 di 8 5) Il IG. si impegna ed obbliga a versare alla IG.ra la somma mensile di Controparte_1 Pt_1
Euro 800,00 (euro ottocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, segnatamente €
300,00 per la GL , maggiorenne studentessa universitaria ed economicamente non Per_1 autosufficiente e € 500,00 per la GL , minorenne, queste ultime da intendersi comprensive Per_2
di spese di eventuale assistenza in compagnia della minore in caso di assenza della madre. Dette somme saranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito del presente accordo e saranno rivalutate annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria (Indici Istat) ex art. 150 disp. Att. c.p.c.;
6) Le spese straordinarie relative alle figlie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo mediche
e riabilitative non coperte dal S.S.N., scolastiche, universitarie da individuarsi secondo le linee guida di cui al Protocollo approvato dall'Ordine degli avvocati del foro di Siracusa, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno, ed andranno previamente comunicate e concordate, sempre tenendo presente l'interesse e le necessità delle figlie;
7) L'assegno unico INPS previsto per i figli a carico sarà interamente percepito dalla IG.ra ; Pt_1
pagina 6 di 8 8) A tacitazione di ogni pretesa relativa al pagamento di ratei di mantenimento maturati sino ad oggi e non versati a titolo di contributo in favore della IG.ra le parti concordemente dichiarano che: Pt_1
il IG. da un lato, si impegna ed obbliga al pagamento in favore della stessa della somma CP_1 complessiva di € 4.000,00, da versarsi in due soluzioni una pari ad € 2.000,00 al momento della sottoscrizione del presente atto e la seconda sempre pari ad € 2.000,00 al momento dello svincolo delle somme sino ad oggi accantonate in virtù ed esecuzione del pignoramento presso terzi ed iscritto al n.
1053/24 R.G. Es. Mob., e la IG.ra , dall'altro, accetta la predetta somma a tacitazione di ogni Pt_1
ulteriore pretesa, anche a titolo di rivalutazione Istat maturata e non versata relativa al contributo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento per lei e le figlie, fino al mese di ottobre 2024,
e si impegna ed obbliga a rinunciare al predetto procedimento esecutivo presso terzi nonché ad ottenere lo svincolo delle somme sino ad ora accantonate. I coniugi convengono che tale pagamento sarà eseguito dal IG. a mezzo bonifico bancario alle coordinate già a lui note. Qualora il IGnor CP_1 CP_1
non ottemperi al pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite, la IGnora potrà azionare Pt_1
domanda giudiziaria per importo ancora dovuto entro le scadenze stabilite in virtù del mancato versamento del contributo a titolo di mantenimento in favore della stessa e a carico del detratta CP_1
la somma pari ad euro 280,00 mensili utilizzata per il pagamento dell'impianto fotovoltaico come da accordo tacito tra le parti all'epoca della separazione;
9) Le spese e compensi di tutti i procedimenti sopra richiamati nonché del presente sono interamente compensate tra le parti;
10) Le parti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi altra reciproca pretesa scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto non hanno nulla a pretendere reciprocamente per nessun motivo e/o ragione e/o causale. Le parti dichiarano innanzi ai difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale e di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente e dichiarano di rinunciare alla comparizione all'udienza di cui all'art. 473 bis.51, III co. c.p.c. che verrà fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non riconciliarsi e di voler separare alle condizioni di cui al presente ricorso introduttivo.
Le parti dichiarano altresì innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente f.f..” pagina 7 di 8 Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e, pertanto, il
Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di conIGlio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, contratto tra
e , in Solarino, in data 5/09/2000 (Atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2000), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 7/01/2024.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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