Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dichiara la nullità dell'aggiudicazione pronunciata all'esito dell'incanto (nella specie, in quanto tenuto nell'ufficio del giudice anziché nell'aula d'udienza usualmente utilizzata a questo fine), fissando un nuovo incanto, non è giuridicamente inesistente, in quanto è adottato dal giudice dell'esecuzione in forza del potere di revoca dei propri provvedimenti (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.), esercitabile per ragioni determinate da vizi del provvedimento, oltre che da valutazioni di inopportunità, originaria o sopravvenuta, sino a quando l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria non abbia avuto definitiva esecuzione con la pronunzia del decreto di trasferimento del bene.
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel corso di un processo di esecuzione forzata immobiliare, revoca un suo precedente provvedimento con cui aveva dichiarato la nullità dell'incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria del bene, produce l'effetto di ripristinare l'efficacia dell'aggiudicazione dalla data in cui il provvedimento è reso conoscibile; pertanto, deve ritenersi tempestiva l'offerta di aumento di sesto presentata (nella specie, da parte di colui il quale aveva chiesto ed ottenuto il provvedimento dichiarativo della nullità dell'incanto) prima della comunicazione del secondo provvedimento di revoca, ma successivamente al termine di dieci giorni dallo svolgimento dell'incanto dichiarato nullo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOSCO OMNIA SRL, con sede in Livorno, in persona del suo legale rappresentante Sig. Renato Carpiti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SACCA, difesa dall'avvocato MASSIMILIANO DINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT RA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 195/99 del Tribunale di LIVORNO, emessa il 12/01/99 e depositata il 19/03/99 (R.G. 1067/97 + 1268/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta in un processo di espropriazione forzata immobiliare promosso da TE AN
contro
PI NI.
Vi ha dato origine un provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, dopo che l'aggiudicazione era intervenuta, ha dichiarato la nullità dell'incanto e ne ha disposto la rinnovazione.
I fatti sono così riferiti nella sentenza impugnata e nel ricorso proposto dall'aggiudicatario, la società TO Omnia. 1.1. - Il 18.6.1997 si teneva l'incanto al quale prendevano parte due offerenti ed il bene pignorato era aggiudicato alla società TO Omnia.
Poco dopo, lo stesso giorno, ad incanto ormai chiuso, il giudice dell'esecuzione, in presenza dell'offerente superato, ND SA, e di AR TI, che aveva depositato la cauzione per partecipare all'incanto ma non vi era intervenuta, dichiarava l'invalidità dell'incanto, fissava per il suo svolgimento una nuova data e disponeva che del provvedimento fosse data comunicazione all'aggiudicatario.
II provvedimento era stato determinato dal fatto che l'incanto non s'era tenuto nell'aula usualmente utilizzata a questo scopo, ma nell'ufficio del giudice dell'esecuzione e il giudice aveva ritenuto che ciò avesse impedito alla TI di arrivare in tempo. 1.2. - A distanza di due giorni, il 20.6.1997, il provvedimento veniva revocato su istanza dell'aggiudicatario.
Il giudice dell'esecuzione confermava l'aggiudicazione fatta in sede d'incanto e disponeva che il nuovo provvedimento fosse comunicato alle parti che erano state presenti all'emissione del primo. Alla TI era comunicato il 9.7.1997.
2. - Costei, intanto, l'8.7.1997, aveva da un lato presentato una offerta di aumento di sesto, dall'altro una opposizione agli atti esecutivi contro l'originaria aggiudicazione e la sua conferma. Sulla offerta di aumento di sesto, con ordinanza del 24.7.1997, il giudice dell'esecuzione disponeva che si procedesse alla gara prevista dal secondo comma dell'art. 584 cod. proc. civ. Contro quest'ultima ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi la società TO Omnia, chiedendone l'annullamento in base al presupposto che l'offerta in aumento fosse stata presentata oltre il termine di dieci giorni dall'aggiudicazione, da considerarsi validamente intervenuta il 18.6.1997.
3. - Le due opposizioni sono state rigettate dal tribunale di Livorno con sentenza 19.3.1999. Quanto alla prima, quella della TI, è stato ritenuto che i due provvedimenti di aggiudicazione provvisoria (del 18 e 20.6.1997) non ledevano un suo interesse, perché gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria si prestano ad essere superati con l'offerta di aumento di sesto che la TI aveva presentato.
Quanto alla seconda, quella della TO Omnia, è stato ritenuto che l'offerta della TI era tempestiva, perché, dichiarato invalido l'incanto, il termine per presentarla non poteva decorrere più dalla originaria aggiudicazione, ma dalla conoscenza del provvedimento che ne aveva ripristinati gli effetti. A queste decisioni il tribunale ha premesso la considerazione che oggetto del giudizio poteva essere solo l'accertamento della invalidità dei due provvedimenti, impugnati in funzione di un loro annullamento, e perciò da un lato, per l'opposizione della TI, la validità del provvedimento 20.6.1997 che aveva ripristinato gli effetti dell'aggiudicazione, dall'altro, per l'opposizione della TO Omnia, la validità dell'ordinanza di indizione della gara, ma non l'invalidità del provvedimento 18.6.1987, che aveva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione.
4. - La TO Omnia ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato notificato a AR TI il 12.7.1999 nel domicilio eletto presso il suo difensore.
La parte non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene un motivo.
2. - La ricorrente chiede che la sentenza sia cassata per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 486 e 617 dello stesso codice).
Svolge questa tesi.
L'ordinanza di aggiudicazione provvisoria è un atto esecutivo. La parte che, pur avendo prestato la cauzione, non prende parte all'incanto ma intende sostenere che è stato tenuto in modo invalido, se vuole ottenere che l'aggiudicazione sia dichiarata nulla, deve proporre opposizione agli atti esecutivi e deve farlo in forma scritta, perché l'udienza, quanto al processo esecutivo in cui è stato tenuto l'incanto, dopo che questo si è concluso, è terminata.
Da ciò fa derivare che l'aggiudicazione provvisoria è divenuta inoppugnabile, perché nei cinque giorni successivi non è stato proposto l'unico possibile rimedio per ottenerne l'annullamento. Da ciò fa anche derivare, che l'offerta in aumento di sesto, presentata oltre dieci giorni dopo l'aggiudicazione, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva, con conseguente annullamento della ordinanza che aveva indetto la gara.
L'opposizione avrebbe perciò dovuto essere accolta e non rigettata. D'altra parte, sostiene ancora la ricorrente, al fine di considerare l'offerta d'aumento tempestiva, non può attribuirsi rilevanza al provvedimento 18.6.1997 che ha dichiarato la nullità dell'incanto ed a quelli che ne sono seguiti, tra i quali la sua revoca disposta il 20.6.1997, perché si tratta di provvedimenti nulli, la cui nullità si riverbera sui successivi.
Ed al riguardo la ricorrente rileva che il giudice avrebbe dovuto appunto dichiarare la nullità dell'ordinanza 18.6.1997 e la validità della originaria aggiudicazione, come gli era stato chiesto di fare, perché da ciò dipendeva la decisione sulla tempestività dell'offerta.
Il motivo non è fondato.
Le ragioni per cui non lo è si possono sintetizzare così. L'annullamento dell'incanto e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposta in un primo tempo dal giudice dell'esecuzione non può essere considerato un provvedimento privo di effetti giuridici.
Esso ha determinato il risultato di impedire il passaggio alla fase di aumento del sesto e incanalato il processo esecutivo verso la rinnovazione dell'incanto.
La revoca di tale provvedimento ha bensì restituito effetti all'aggiudicazione provvisoria, avviando di nuovo il processo verso la fase eventuale dell'aumento di sesto.
Ma il termine per presentare le offerte, che la prima revoca aveva impedito cominciasse a decorrere, ha preso a decorrere non retroattivamente dalla data dell'aggiudicazione provvisoria, ma solo da quando è stata conosciuta la seconda revoca.
Delle ragioni appena riassunte va data spiegazione. 3. - Conviene partire dalla considerazione che una situazione processuale per certi versi analoga a quella che si prospetta nel caso in esame è stata a suo tempo oggetto di decisione da parte della Corte nella sentenza 12 giugno 1971 n. 1819. In quella circostanza, dopo l'aggiudicazione provvisoria, il giudice dell'esecuzione aveva emesso un provvedimento con il quale, in contrasto con quanto era stato constatato nel processo verbale di udienza, aveva dichiarato che era sopravvenuta un'altra offerta prima che si spegnesse la terza candela accesa in occasione della offerta precedente (era allora in vigore l'art. 581, terzo comma, cod. proc. civ, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 2 della L. 3 agosto 1998, n. 302). Perciò aveva revocato l'aggiudicazione e disposto la prosecuzione dell'incanto in altra data sulla base dell'ultima offerta.
La Corte considerò che la premessa da cui il giudice era partito configurava una dichiarazione di falsità del processo verbale dell'udienza d'incanto, che solo il giudice della cognizione avrebbe potuto pronunciare (art. 226 cod. proc. civ.); che per questa parte il provvedimento era da considerare giuridicamente inesistente, perché il giudice dell'esecuzione non ha i poteri propri del giudice di cognizione;
che tale vizio si comunicava alla seconda parte del provvedimento, cioè alla revoca dell'aggiudicazione, perché questo provvedimento più che come una revoca fondata sull'esercizio di un potere discrezionale ordinato al più proficuo svolgimento del processo, si presentava come un annullamento reso necessario dalla dichiarata falsità del verbale di incanto e ne aveva costituito la diretta conseguenza;
che la revoca dell'aggiudicazione non aveva quindi potuto produrre alcun effetto e perciò neanche quello, venuto in discussione tra le parti, d'avere impedito l'inizio del decorso del termine per presentare offerta in aumento di sesto.
Soggiunse la Corte che un simile effetto avrebbe potuto essere prodotto da un atto esecutivo annullabile, perché esso produce effetti sino a quando non sia annullato, ma non da un atto giuridicamente inesistente.
3.1. - La situazione allora decisa è analoga a quella presente sotto l'aspetto che anche qui si discute degli effetti che, quanto al decorso del termine per l'offerta in aumento di sesto, deriva dal fatto che un'aggiudicazione provvisoria è posta nel nulla con un primo provvedimento poi annullato (nel caso in esame con revoca del giudice dell'esecuzione, nell'altro con sentenza a seguito di opposizione agli atti).
Non lo è invece sotto l'aspetto del vizio che secondo la ricorrente avrebbe travagliato il provvedimento con cui, nel caso presente, l'aggiudicazione è stata revocata.
3.2.1. - La ricorrente muove dal presupposto che l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria pronunciata a conclusione dell'incanto sia un atto esecutivo che può essere annullato solo dal giudice della cognizione a seguito di opposizione agli atti esecutivi. Sicché, alla revoca dispostane dal giudice dell'esecuzione sarebbe da negare ogni effetto.
Questo assunto non è però fondato.
3.2.2. - In linea di principio, tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione possono da lui essere modificati o revocati (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.).
Dottrina e giurisprudenza sono oggi orientate nel senso di ritenere che il giudice dell'esecuzione possa revocare i propri provvedimenti non solo per la ragione di una loro sopravvenuta inopportunità, ma anche per una diversa valutazione a proposito della loro originaria validità.
La lettera del primo comma dell'art. 487 cod. proc. civ. non è di ostacolo a tale soluzione, che invece trova conforto nel fatto che dal secondo comma dell'art. 487, in quanto richiama gli artt. 176 e seguenti del codice, sono dati al giudice dell'esecuzione, in rapporto ai suoi provvedimenti e perché non hanno natura di decisione, gli stessi poteri che nel giudizio di cognizione, riguardo alle questioni risolte con ordinanza, spettano al giudice nella fase di istruzione e decisione della causa, cioè il potere di risolverle in modo diverso.
Neppure ha base normativa la tesi per cui il rilievo della invalidità originaria sarebbe precluso dal fatto che in questo caso l'ordinanza del giudice è suscettibile di opposizione agli atti. La tesi non può essere infatti ancorata al terzo comma dell'art. 177, cui si estende il richiamo operato dal secondo comma dell'art. 487, perché l'opposizione agli atti esecutivi non costituisce uno speciale mezzo di reclamo.
3.2.3. - Limite alla revocabilità dell'ordinanza è invece, secondo l'art. 487 cod. proc. civ., il fatto che essa abbia avuto esecuzione.
3.2.3.1. - Il superamento di questo limite, ovverosia l'esercizio del potere in presenza di provvedimenti che abbiano già ricevuto esecuzione, non può tuttavia essere considerato dare luogo ad un provvedimento caratterizzato da inesistenza e quindi incapace di produrre i suoi effetti.
Invero, un provvedimento del giudice dell'esecuzione può essere giudicato privo di effetti se ha un contenuto sconosciuto all'ordinamento, perché nessuna norma attribuisce al giudice il potere di adottarlo, non quando, essendo riconducibile ad un potere esistente, nella specie quello di revoca dei propri provvedimenti per ragioni di nullità originaria, sia esercitato in violazione dei limiti o in mancanza dei presupposti configurati dalla norma che il potere attribuisce.
3.2.3.2 - Peraltro, neppure è conforme a diritto ritenere che l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria, una volta pronunciata, non sia suscettibile di essere annullata per vizi inerenti al modo in cui l'incanto programmato dall'ordinanza di vendita si è svolto nella sua fase preparatoria e conclusiva.
Si deve considerare al riguardo che la giurisprudenza della Corte non registra sul punto un orientamento uniforme.
Alcune decisioni hanno ammesso tale revocabilità.
La sentenza 4 febbraio 1992 n. 1209, resa in riferimento ad un caso di vendita all'incanto di beni mobili in sede fallimentare, ha deciso la controversia dichiarando legittima la revoca perché disposta quando ancora non era intervenuta la pronuncia del decreto di trasferimento. Alla stessa soluzione, quanto a principio di diritto applicato ed a decisione della causa, è pervenuta, sempre in ambiente fallimentare, la sentenza 20 maggio 1993 n. 5751, relativa ad un caso di revoca di un provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile, a seguito di una vendita senza incanto, revoca disposta prima che fosse stato versato il prezzo ed emesso il decreto di trasferimento. Il principio è stato più di recente richiamato dalla sentenza 18 gennaio 2001 n. 697, sempre resa in ambito fallimentare, ma per far constare che, intervenuto il decreto di trasferimento, una revoca dell'aggiudicazione, possibile prima, non è più ammissibile dopo.
Altre decisioni, rese in sede di esecuzione singolare, hanno enunciato ed applicato un principio opposto.
La sentenza 10 marzo 1994 n. 2316 ha esaminato un caso di revoca dell'ordinanza di aggiudicazione provvisoria e della successiva ordinanza che aveva indetto la gara sulla offerta in aumento di sesto: la Corte, nel ritenere illegittima la revoca, ha detto che l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria va considerata un provvedimento che ha avuto esecuzione, in quanto impedisce che il processo regredisca alla fase anteriore e d'altra parte fonda nuove situazioni soggettive in capo all'aggiudicatario. Lo stesso principio è stato richiamato ed applicato dalla Corte nella sentenza 7 giugno 1996 n. 5309, che del resto si è esplicitamente rifatta anche allo schema seguito dalla sentenza 1819 del 1971, in un caso in cui era stato versato il prezzo, ma non ancora pronunciato il decreto di trasferimento.
Il principio enunciato dalla sentenza 2316 del 1994 è stato anche richiamato in successive sentenze rese in tema di esecuzione concorsuale (Cass. 16 maggio 1997 n. 4350 e 2 giugno 1999 n. 5341), dove peraltro la soluzione della controversia è stata attinta, sulla base di altre considerazioni e norme (tra queste l'art. 108 l. fall.), col risultato di non intaccare gli effetti prodotti dalla revoca.
Orbene, ritiene la Corte che la soluzione da preferire sia la prima. La tesi per cui non sarebbero revocabili i provvedimenti che chiudono una fase del processo producendo effetti sulla situazione processuale delle parti, nella sua assolutezza e generalità, sostanzialmente restringe la revocabilità dei provvedimenti del giudice a quelli ordinatori, cioè agli atti strumentali e preparatori rispetto a quello con cui si conclude o una fase del processo esecutivo o un incidente aperto da una istanza di parte rivolta ad ottenere un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Ma l'art. 487, quando sottrae al giudice dell'esecuzione la possibilità di revoca dei propri provvedimenti perché hanno avuto esecuzione, esprime un diverso tipo di limite.
Il limite non è dato da ciò che il provvedimento abbia determinato il passaggio ad un'altra fase del processo esecutivo o prodotto effetti in relazione alla situazione giuridica delle parti in relazione alla quale è stato emesso.
Esprime, quanto ai provvedimenti positivi che richiedono di essere seguiti da altri che li attuano o ne realizzano gli effetti, che tale attuazione sia intervenuta.
È l'attuazione del provvedimento che sottrae al giudice la disponibilità dei suoi effetti.
Volendosi rifare ad esemplificazioni della dottrina, rispetto all'ordinanza che autorizza la vendita con l'incanto, a fungere da esecuzione che impedisce la revoca dell'ordinanza è che l'incanto si sia tenuto;
rispetto all'ordinanza pronunciata su istanza di limitazione dei mezzi di esecuzione, che liberi dal pignoramento beni immobili, a fungere da esecuzione dell'ordinanza e da limite alla sua revocabilità sarà la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Sicché, rispetto all'ordinanza di aggiudicazione provvisoria, a fungere da esecuzione del provvedimento che ne realizza gli effetti sarà la pronuncia del decreto di trasferimento.
D'altra parte, se intervenuto il provvedimento che conclude una fase od un incidente del processo esecutivo non è dato alla parte, che non abbia proposto opposizione contro questo, far valere contro provvedimenti che lo presuppongono vizi del provvedimento presupposto e degli atti che lo hanno preparato (secondo lo schema che risulta dalla sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178 delle sezioni unite), ciò non equivale a dire che lo stesso limite opera anche per il giudice, quanto al rilievo della nullità dei vizi propri dell'ultimo provvedimento e degli atti che lo hanno preparato. Affermare ciò significa negare che, quanto all'atto esecutivo rappresentato dai provvedimenti del giudice ed alla sua nullità, revoca e opposizione agli atti esecutivi concorrano, possibilità dimostrata dalla dottrina ed affermata anche nella giurisprudenza della Corte (Cass. 2 aprile 1997 n. 2867; 20 agosto 1997 n. 7749; 23 febbraio 1998 n. 1943; 17 marzo 1998 n. 2848). L'aggiudicazione provvisoria fungerà allora da ostacolo alla revoca dell'ordinanza di vendita, il decreto di trasferimento alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria.
D'altro canto, a proposito dell'aggiudicazione provvisoria, da un lato la Corte ha ammesso che essa non impedisca al debitore di chiedere la conversione del pignoramento (Sez. Un. 27 ottobre 1995 n. 11178; Cass. 23 luglio 1993 n. 8236), dall'altro anche nell'espropriazione singolare è stato introdotto ed attribuito al giudice dell'esecuzione il rimedio di poter sospendere la vendita in caso di manifesta inadeguatezza del prezzo (art. 586, primo comma, cod. proc. civ., modificato dall'art. 19-bis del D.L. 31 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203).
Ciò dimostra che gli effetti dell'aggiudicazione provvisoria in rapporto alla posizione dell'offerente presentano un limitato grado di stabilità, essendo soggetti a rimanere superati sia dall'interesse del debitore a non subire l'espropriazione, sia da quello di altri interessati all'acquisto, sia da quello dei creditori ad ottenere dalla espropriazione un corretto risultato economico. Non è dunque ragionevole prestare a questo effetto quella capacità di costituire ostacolo alla revoca, che l'art. 487 cod. proc. civ. indica nella attuazione del provvedimento.
3.2.4. - Si deve perciò concludere nel senso che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione annulla l'incanto, fissa un nuovo incanto e così revoca l'originaria aggiudicazione non si presta ad essere considerato per sè ne' come un provvedimento giuridicamente inesistente, intesa questa espressione nel senso di provvedimento inidoneo a spiegare gli effetti voluti, ne' come un provvedimento nullo.
Nè questi tratti possono essere predicati a proposito della revoca disposta nel caso in esame in riferimento al suo contenuto, perché il contenuto dell'atto di revoca rientra nello schema di atto che si è venuto analizzando.
Risulta invero dalla esposizione dei fatti che il giudice dell'esecuzione ha annullato l'incanto in base alla considerazione che esso si era svolto non nella sala delle udienze pubbliche (art. 581, primo comma, cod. proc. civ.), ma nel suo studio e comunque in luogo diverso dall'usuale, ciò che, a suo avviso, aveva impedito ad una parte, pur predispostasi ad offrire, di raggiungere il luogo dell'incanto in tempo.
3.2.5. - La conseguenza che si trae da quanto si è osservato sin qui è che il caso in esame non si presta ad essere deciso in base ai principi di diritto applicati dalla Corte nella sentenza 1819 del 1971. 4. - La dimostrazione svolta al punto precedente conduce ad una ulteriore conseguenza.
Nel decidere il ricorso, ci si deve basare sul modo in cui il processo esecutivo si è concretamente svolto.
Non si può cioè prescindere dal fatto che, chiuso l'incanto, la parte che s'era predisposta ad offrire, ma non aveva preso parte all'incanto, anziché proporre opposizione agli esecutivi contro l'aggiudicazione provvisoria, ha chiesto ed ottenuto dal giudice dell'esecuzione un provvedimento di revoca, fondato sulla rilevazione di una nullità del modo in cui l'incanto si era svolto. La ricorrente non può dunque essere seguita quando sostiene che l'aggiudicazione era divenuta inoppugnabile, in quanto contro di essa non era stata proposta opposizione agli atti esecutivi, e definitiva, in quanto l'offerta di aumento di sesto era stata presentata oltre dieci giorni dopo.
Una volta dichiarata la nullità dell'incanto, a prescindere dal fatto che tale nullità sussistesse o meno, la parte rimasta assente all'incanto non poteva avere l'onere di impugnare l'aggiudicazione, ma neppure l'onere di presentare offerta di aumento di sesto. 4.1. - Anche i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che revocano suoi precedenti provvedimenti sono suscettibili di revoca, come di opposizione agli atti esecutivi (Cass. 23 febbraio 1998 n. 1943). Sicché, come è accaduto nel caso in esame, una prima revoca può essere a sua volta oggetto di revoca.
Se la seconda revoca è pronunciata in base al rilievo della nullità della precedente (o di questa è pronunciata l'annullamento a seguito di opposizione agli atti), si tratta di stabilire quali effetti ciò produca in rapporto al processo esecutivo ed allo svolgimento che esso abbia avuto sulla base del primo provvedimento di revoca.
È sulla base della ricognizione di questi effetti che la controversia deve essere risolta.
Un primo effetto è sicuro.
Il provvedimento annullato con la prima revoca torna ad acquistare efficacia.
Questo effetto, calato nella situazione concreta, si traduce nel dire che, tornata l'aggiudicazione provvisoria ad essere efficace, la fase di vendita poteva proseguire solo nei modi previsti dell'art. 584 cod. proc. civ., cioè con una gara a seguito di offerta in aumento, e non con un nuovo incanto, come invece era stato stabilito nella prima ordinanza di revoca.
Sicché, se l'aggiudicatario provvisorio avesse reagito alla prima revoca con un'opposizione agli atti esecutivi e, in assenza di provvedimenti intesi a coordinare opposizione e processo esecutivo, questo fosse proseguito con un nuovo incanto, tutti i relativi atti avrebbero poi dovuto essere dichiarati caducati come effetto dell'annullamento della revoca della prima aggiudicazione. Un secondo tipo di effetto o meglio il modo di operare nel tempo del primo effetto è invece fonte di problemi ed è di questo che si deve discutere qui.
Il tribunale ha ritenuto che, annullata la prima revoca, il processo dovesse bensì istradarsi lungo l'itinerario dell'aumento di sesto, ma che il termine entro il quale fare l'offerta non potesse essere fatto decorrere dalla prima aggiudicazione, come se la prima revoca non fosse stata mai disposta, ma dovesse tornare ad iniziare dal momento in cui era divenuto legalmente noto che l'aggiudicazione era tornata ad essere efficace.
La tesi della ricorrente, come risultato, se non sul piano degli argomenti addotti a suo sostegno, è che l'inizio del decorso del termine per fare offerta d'aumento, anche in questo caso, debba essere collocato nel momento in cui l'aggiudicazione provvisoria è stata pronunciata e perciò a questo momento debba essere fatto retroagire.
5. - La Corte ritiene che la soluzione da preferire sia quella seguita dal giudice di merito.
5.1. - La soluzione cui la ricorrente vuole si pervenga equivale a sostenere che nessun effetto sul corso del processo può essere riconosciuto ad un provvedimento del giudice, che sia dichiarato nullo perché preso in violazione di una norma sul procedimento. In sostanza, una volta che la nullità sia dichiarata, non solo essa si estende a tutti gli atti che dipendono da quello nullo (art. 159, primo comma, cod. proc. civ.), ma esso sarebbe da considerare come mai esistito si da non poter produrre alcun effetto sul corso del processo.
Così però non è.
Intanto l'art. 159, terzo comma, enuncia la regola per cui se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
Basta poi considerare, a proposito del processo di cognizione e nel rapporto tra giudizio di primo e secondo grado, che solo nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il vizio di nullità della sentenza comporta la regressione del processo al primo grado, mentre negli altri il primo grado si considera comunque percorso. La sentenza, pur nulla ed a meno che non ricorrano i casi di c.d. assoluzione dalla domanda, produce dunque l'effetto di esaurire il giudizio di primo grado e di consentire che la causa sia conosciuta nel merito dal giudice di appello.
5.2. - Se si guarda al processo esecutivo, ci si può soffermare sull'art. 626 cod. proc. civ., il quale dispone che, quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto. Orbene, quando la sospensione è disposta dal giudice, la relativa ordinanza (art. 625 cod. proc. civ.), come ogni altro provvedimento esecutivo, è suscettibile di revoca o di opposizione agli atti. Si faccia qui l'ipotesi che all'aggiudicazione provvisoria il debitore reagisca con opposizione agli atti, il giudice dell'esecuzione ordini che il processo esecutivo resti sospeso, che tale provvedimento sia fatto oggetto di opposizione dall'aggiudicatario ed annullato ed in seguito l'opposizione del debitore sia rigettata.
Si dovrà dire che l'aggiudicazione provvisoria sia divenuta definitiva se nessuno abbia presentato un'offerta di aumento prima che il processo fosse sospeso e sino a quando l'ordinanza di sospensione non sia stata annullata.
Parrebbe di no.
Non risponde a criteri di economicità processuale imporre alle parti del processo di compiere atti, solo eventualmente utili. Ciò significa che gli effetti della sospensione sono da ricollegare al fatto che sia stata ordinata, non anche alla legittimità del provvedimento con cui è stata disposta.
Perciò, l'ordinanza di sospensione, dal momento in cui è adottata, sino al momento in cui è annullata, sebbene possa essere nulla e dichiarata tale, produce il suo effetto di sospendere il corso del termine per presentare l'offerta di aumento, sicché solo una volta che, cessata la sospensione, il processo potrà riprendere, riprenderà anche a decorrere il termine per l'offerta in aumento. Sembra che quanto vale per il provvedimento, con cui il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione del processo una volta impugnata l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria, debba valere per il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione annulla l'incanto e revoca l'aggiudicazione.
5.3. - L'ordinanza di aggiudicazione provvisoria esaurisce una prima fase del processo di vendita.
A partire dalla data fissata per l'incanto, se in esso si è avuta aggiudicazione, nel termine di dieci giorni può essere presentata un'offerta in aumento di sesto.
Se non lo sia il procedimento di vendita è concluso e può riaprirsi solo nei casi previsti dagli artt. 586, primo comma, e 587 cod. proc. civ. Quante volte, invece, l'incanto è dichiarato nullo,
dal giudice dell'esecuzione con provvedimento di revoca o dal giudice dell'opposizione con sentenza, il processo esecutivo è restituito alla fase della vendita.
Nel caso, il giudice dell'esecuzione ha lui dichiarato la nullità dell'incanto ed ha disposto che fosse tenuto un nuovo incanto. Questo provvedimento ha comportato un impedimento a che si svolgesse la fase dell'aumento di sesto.
Orbene, nel caso è avvenuto che il provvedimento del giudice sia stato a sua volta revocato nei due giorni successivi. Ma avrebbe potuto avvenire che l'aggiudicatario vi avesse reagito, decorso il termine di dieci giorni per presentare l'offerta in aumento, con istanza di revoca od opposizione agli atti esecutivi proposte dopo avere avuto conoscenza dell'atto.
E comunque, se dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'incanto è annullato e uno nuovo ne è fissato, la situazione prefigurata dall'art. 584 viene ad essere modificata, nel senso che alla situazione di un'aggiudicazione avvenuta nella data dell'incanto, di cui ogni interessato ad offrire in aumento può rendersi edotto, può essersi venuta a sostituire la concreta conoscenza del fatto che l'aggiudicazione è bensì intervenuta, ma l'incanto è stato annullato.
Situazione che, accedendo alla soluzione per cui la revoca della revoca, oltre a ripristinare l'aggiudicazione provvisoria, farebbe decorrere il termine per l'aumento di sesto dalla data in cui l'incanto si è tenuto, imporrebbe, a chi avesse interesse ad aumentare, di farlo, sottoponendosi ai relativi oneri, non per vedere fissata la gara, ma per conservare la possibilità che lo sia.
Questa soluzione è da respingere per la stessa ragione per cui è da respingere a proposito della sospensione.
Gli è che l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, disposta con il provvedimento di revoca, impedisce, sino a quando non sia a sua volta rimossa e non sia ripristinata una generale condizione di conoscibilità dell'avvenuta aggiudicazione, che il processo prosegua sulla base di questa.
6. - Il ricorso è rigettato.
Lo è per i seguenti due principi di diritto.
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, in un processo di espropriazione forzata immobiliare, dopo che è stata pronunciata l'aggiudicazione provvisoria a seguito di incanto, ne dichiara la nullità e fissa di nuovo il primo incanto, non può essere considerato un provvedimento giuridicamente inesistente, perché da un lato costituisce esercizio del potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, potere che può essere esercitato anche per ragioni di nullità e non solo per ragioni di inopportunità originaria o sopravvenuta, e dall'altro l'ordinanza di aggiudicazione provvisoria può essere revocata sino a quando sulla sua base non sia intervenuto il decreto di trasferimento, perché è questo che ne costituisce l'esecuzione.
L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, in un processo di espropriazione forzata immobiliare, dispone la revoca di un suo precedente provvedimento, col quale aveva dichiarato nullo un incanto e revocato l'aggiudicazione provvisoria, se ripristina l'efficacia dell'aggiudicazione, non lo fa con decorrenza dalla data della stessa aggiudicazione, ma da quella in cui l'ultimo provvedimento è reso conoscibile: è pertanto tempestiva l'offerta di aumento di sesto presentata, prima che l'ultimo provvedimento gli sia comunicato, da parte di persona che, avendo presentato cauzione per offrire nell'incanto, ma non avendovi preso parte, aveva ottenuto dal giudice la dichiarazione della sua nullità, deducendo di non avervi potuto offrire perché l'incanto s'era tenuto in luogo diverso da quello stabilito.
7. - Non v'è diritto al rimborso di spese processuali verso il ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003