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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9216/2024 promosso da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso gli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Carlo Chelodi e Riccardo Modena, del Foro di Trento, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE Contro
(c.f. , in proprio e in qualità di genitore di CP_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Persona_1 C.F._3 studio dell'Avv. Rosa Afrune, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f. ), in proprio e quale genitore di CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Persona_1 C.F._3 studio dell'Avv. Luca Bonavita, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
La Giudice Claudia Gheri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-DECIES SS. C.P.C.
Con ricorso depositato il 23.7.2024 deduceva di essere esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Limone sul Garda (BS), costituito da due appartamenti con pertinenze e quota proporzionale di aree comuni in via Tamas n. 6 e n. 8, identificato catastalmente al foglio 17, mappale 1538, subalterni 6 e 7, che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare datato 24.4.2019, debitamente trascritto, dagli allora comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno, e La ricorrente aggiungeva che, essendo uno dei due CP_2 Parte_2 comproprietari, già stato dichiarato fallito alla data di sottoscrizione del preliminare, CP_2 con conseguente nullità del negozio sotto tale profilo, ella si era determinata ad acquistare all'incanto la quota di ½ a lui facente capo concludendo il relativo contratto con il Curatore in data 19.3.2021, e che, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'altra promittente venditrice, dell'obbligo Parte_2 di concludere il contratto definitivo, ella aveva promosso azione conclusasi con sentenza ex art. 2932
Pagina 1 c.c., oggi divenuta definitiva, che le aveva riconosciuto la proprietà anche della quota di ½ facente capo alla Pt_2 La ricorrente proseguiva evidenziando che solo una parte dell'immobile così acquisito (in particolare il subalterno n. 7) risultava libero e accessibile, mentre il subalterno n. 6 e le relative pertinenze erano occupate dalla resistente e dal figlio minore in virtù, secondo quanto CP_1 Persona_1 sostenuto dalla di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. datato 13.4.2016, CP_1 non trascritto nei pubblici registri né menzionato nel contratto preliminare del 24.4.2019, bensì solo nel negozio stipulato con la curatela fallimentare in data 19.3.2021, il quale, in ogni caso, si limitava ad accennare ad un “diritto di abitazione a favore del figlio minore della parte venditrice Per_2
… a carico del sub 6…. In base al decreto …dd. 13.4.2016…peraltro non trascritto”,
[...] precisando che nell'immobile controverso risultava residente anche sebbene egli di CP_2 fatto non vi abitasse. La ricorrente, quindi, concludeva chiedendo la condanna delle controparti alla liberazione dell'immobile. Si costituiva tardivamente in giudizio , in proprio e quale genitore del minore CP_1 [...]
per affermare l'opponibilità all'acquirente del suo diritto di occupare insieme al Persona_1 figlio minore l'immobile compravenduto, in quanto il contratto stipulato con la curatela del fallimento di menzionava il diritto di abitazione del minore sul subalterno n. 6 in base al decreto CP_2 datato 13.4.2016, e in considerazione della rilevanza della trascrizione del provvedimento di assegnazione solo ai fini della pubblicità, e per chiedere il rigetto del ricorso. Si costituiva tardivamente in giudizio altresì in proprio e in qualità di genitore del CP_2 minore per affermare l'opponibilità del provvedimento di assegnazione Persona_1 della casa familiare all'acquirente dell'immobile che ne era di fatto a conoscenza, anche se esso non era stato trascritto, in quanto la trascrizione tutelerebbe solo i terzi in buona fede, chiedendo anch'egli il rigetto del ricorso. Rigettati la richiesta di mutamento del rito e le istanze istruttorie formulate dal resistente CP_2 in quanto tardive, all'udienza del 4.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti insistevano
[...] nelle loro richieste e la causa veniva trattenuta in riserva in vista della decisione.
*** Le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e debbono essere accolte nei limiti di seguito indicati. Il provvedimento di assegnazione dell'immobile sito a Limone sul Garda (BS), in via Tamas n. 6, a
ex art. 337-sexies c.c. adottato dal Tribunale di Brescia in data 13.4.2016 (cfr. doc. n. 1 CP_1 del fascicolo della resistente ) non è mai stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, CP_1 circostanza che lo rende opponibile ai terzi, ivi compresa la ricorrente, solo nei limiti del novennio, ossia sino al 13.4.2025, termine ormai scaduto, con conseguente necessaria condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile in favore di a decorrere dal 14.4.2025. Parte_1 Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., infatti, “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”, e la giurisprudenza costante, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, della legge 898/1970 e 1599 c.c., tuttora vigenti, ha chiarito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, o – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 11096/2002; Cass. civ. n. 8202/2016; Cass. civ. n. 79878/2021). Peraltro, nel contratto preliminare di compravendita stipulato fra la ricorrente e i promittenti venditori, e in data 24.4.2019 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo della parte ricorrente), CP_2 Parte_2 non viene fatta alcuna menzione circa l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di , anzi, i promittenti venditori si impegnano a trasferire le unità CP_1 immobiliari “liber(e) da cose e/o da persone… con la garanzia della piena ed esclusiva proprietà nonché della libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di prelazione di ogni genere,
Pagina 2 liti in corso, e pretese da parte di terzi” (cfr. contratto, pag. 3), nonché a “cedere, al momento del rogito le unità immobiliari libere da cose, persone” (cfr. contratto, pag. 4), e nemmeno l'ordinanza ex art. 2932 c.c. emessa all'esito del giudizio ex artt. 702-bis ss. c.p.c. in data 7.3.2022 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della resistente) contiene alcun cenno all'esistenza del provvedimento di assegnazione;
soltanto il contratto di compravendita stipulato fra la curatela del fallimento di e la CP_2 ricorrente in data 19.3.2021 fa menzione “del diritto di abitazione a favore del Parte_1 figlio minore della parte venditrice nato il [...], a [...] 6, in Persona_1 base al decreto del Tribunale di Brescia di data 13 aprile 2016 n. cron. 300/2016, RG n. 5712/2015, peraltro non trascritto” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo della parte ricorrente, pag. 4). Tuttavia, da un lato, il diritto di abitazione a favore del figlio minore, istituto giuridico distinto da quello dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre collocataria dello stesso, nel caso di specie non sussiste, e, dall'altro lato, la promissaria acquirente ragionevolmente poteva ritenere insussistente qualsivoglia titolo di occupazione dell'immobile in favore di terzi alla luce dell'impegno assunto dai promittenti venditori nel contratto preliminare sottoscritto il 24.4.2019 di trasferire le unità immobiliari libere da cose e/o persone. Le ulteriori allegazioni dei resistenti circa la consapevolezza nella ricorrente dell'esistenza del provvedimento di assegnazione in favore della oltre ad essere inammissibili perché tardive, non CP_1 potendo i resistenti, costituitisi oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 281- undecies c.p.c., proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio o formulare richieste istruttorie, non sono dirimenti, in quanto il rapporto di parentela fra la promissaria acquirente e il promittente venditore o la consapevolezza che l'immobile acquistato fosse, al momento della CP_2 stipula del contratto preliminare, occupato dall'ex compagna del e dal figlio minore della CP_2 coppia non comporta automaticamente la consapevolezza dell'assegnazione della casa familiare alla madre a tempo indefinito, soprattutto in considerazione dell'impegno assunto dai promittenti venditori di trasferire il bene libero da cose e/o da persone (arg. ex Cass. civ. n. 20144/2009: “la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, adottato dal presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, esclude l'opponibilità del vincolo, oltre il periodo di nove anni dall'assegnazione, al terzo che abbia successivamente acquistato l'immobile dal coniuge che ne era proprietario, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il titolo di acquisto del terzo contenga l'indicazione specifica dell'esistenza del diritto del coniuge assegnatario. Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, occorre infatti avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni nella stessa riportate consentono di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa”).
I resistenti, quindi, debbono essere condannati al rilascio dell'immobile controverso, di proprietà esclusiva della ricorrente, alla quale il provvedimento di assegnazione di cui a doc. n. 1 del fascicolo di non è opponibile per le ragioni sopra esposte, a decorrere dal 14.4.2025. Essi non CP_1 possono, invece, essere condannati a modificare la residenza, precisandosi, in ogni caso, che quest'ultima, ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.c., è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale, e che, ove essa non abbia una dimora abituale effettiva nel luogo in cui risulta residente da un punto di vista anagrafico, chiunque vi abbia interesse può rivolgere una segnalazione all'ufficio comunale competente ai fini dell'avvio della procedura di cancellazione anagrafica.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione, considerato il carattere
Pagina 3 esclusivamente interpretativo e documentale della presente controversia, e decisionale, tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusivi ad opera delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: 1) Accertata la proprietà esclusiva in capo alla ricorrente, delle unità Parte_1 immobiliari site a Limone sul Garda (BS), in via Tamas n. 6 e n. 8, identificate catastalmente al foglio n. 17, mappale 1538, subalterni 6 e 7, e l'inopponibilità alla ricorrente proprietaria del provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. n. cronol. 300/2016, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.4.2016 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 5712/2015, CONDANNA i resistenti ed CP_1 in proprio e quali genitori del minore CP_2 Persona_1 a rilasciare le unità immobiliari ridette libere da persone e cose, in favore di
[...]
decorrere dal 14.4.2025; Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna dei resistenti a trasferire e/o modificare la residenza anagrafica;
3) CONDANNA i resistenti, ed in solido fra loro, a CP_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e in € 601,36 per esborsi.
Si comunichi.
Brescia, 22 luglio 2025
La Giudice
Claudia Gheri
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 9216/2024 promosso da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso gli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Carlo Chelodi e Riccardo Modena, del Foro di Trento, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE Contro
(c.f. , in proprio e in qualità di genitore di CP_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Persona_1 C.F._3 studio dell'Avv. Rosa Afrune, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f. ), in proprio e quale genitore di CP_2 C.F._4 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Persona_1 C.F._3 studio dell'Avv. Luca Bonavita, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
La Giudice Claudia Gheri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281-DECIES SS. C.P.C.
Con ricorso depositato il 23.7.2024 deduceva di essere esclusiva proprietaria Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Limone sul Garda (BS), costituito da due appartamenti con pertinenze e quota proporzionale di aree comuni in via Tamas n. 6 e n. 8, identificato catastalmente al foglio 17, mappale 1538, subalterni 6 e 7, che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare datato 24.4.2019, debitamente trascritto, dagli allora comproprietari per la quota indivisa di ½ ciascuno, e La ricorrente aggiungeva che, essendo uno dei due CP_2 Parte_2 comproprietari, già stato dichiarato fallito alla data di sottoscrizione del preliminare, CP_2 con conseguente nullità del negozio sotto tale profilo, ella si era determinata ad acquistare all'incanto la quota di ½ a lui facente capo concludendo il relativo contratto con il Curatore in data 19.3.2021, e che, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'altra promittente venditrice, dell'obbligo Parte_2 di concludere il contratto definitivo, ella aveva promosso azione conclusasi con sentenza ex art. 2932
Pagina 1 c.c., oggi divenuta definitiva, che le aveva riconosciuto la proprietà anche della quota di ½ facente capo alla Pt_2 La ricorrente proseguiva evidenziando che solo una parte dell'immobile così acquisito (in particolare il subalterno n. 7) risultava libero e accessibile, mentre il subalterno n. 6 e le relative pertinenze erano occupate dalla resistente e dal figlio minore in virtù, secondo quanto CP_1 Persona_1 sostenuto dalla di un provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. datato 13.4.2016, CP_1 non trascritto nei pubblici registri né menzionato nel contratto preliminare del 24.4.2019, bensì solo nel negozio stipulato con la curatela fallimentare in data 19.3.2021, il quale, in ogni caso, si limitava ad accennare ad un “diritto di abitazione a favore del figlio minore della parte venditrice Per_2
… a carico del sub 6…. In base al decreto …dd. 13.4.2016…peraltro non trascritto”,
[...] precisando che nell'immobile controverso risultava residente anche sebbene egli di CP_2 fatto non vi abitasse. La ricorrente, quindi, concludeva chiedendo la condanna delle controparti alla liberazione dell'immobile. Si costituiva tardivamente in giudizio , in proprio e quale genitore del minore CP_1 [...]
per affermare l'opponibilità all'acquirente del suo diritto di occupare insieme al Persona_1 figlio minore l'immobile compravenduto, in quanto il contratto stipulato con la curatela del fallimento di menzionava il diritto di abitazione del minore sul subalterno n. 6 in base al decreto CP_2 datato 13.4.2016, e in considerazione della rilevanza della trascrizione del provvedimento di assegnazione solo ai fini della pubblicità, e per chiedere il rigetto del ricorso. Si costituiva tardivamente in giudizio altresì in proprio e in qualità di genitore del CP_2 minore per affermare l'opponibilità del provvedimento di assegnazione Persona_1 della casa familiare all'acquirente dell'immobile che ne era di fatto a conoscenza, anche se esso non era stato trascritto, in quanto la trascrizione tutelerebbe solo i terzi in buona fede, chiedendo anch'egli il rigetto del ricorso. Rigettati la richiesta di mutamento del rito e le istanze istruttorie formulate dal resistente CP_2 in quanto tardive, all'udienza del 4.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti insistevano
[...] nelle loro richieste e la causa veniva trattenuta in riserva in vista della decisione.
*** Le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e debbono essere accolte nei limiti di seguito indicati. Il provvedimento di assegnazione dell'immobile sito a Limone sul Garda (BS), in via Tamas n. 6, a
ex art. 337-sexies c.c. adottato dal Tribunale di Brescia in data 13.4.2016 (cfr. doc. n. 1 CP_1 del fascicolo della resistente ) non è mai stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, CP_1 circostanza che lo rende opponibile ai terzi, ivi compresa la ricorrente, solo nei limiti del novennio, ossia sino al 13.4.2025, termine ormai scaduto, con conseguente necessaria condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile in favore di a decorrere dal 14.4.2025. Parte_1 Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., infatti, “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”, e la giurisprudenza costante, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, della legge 898/1970 e 1599 c.c., tuttora vigenti, ha chiarito che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, o – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 11096/2002; Cass. civ. n. 8202/2016; Cass. civ. n. 79878/2021). Peraltro, nel contratto preliminare di compravendita stipulato fra la ricorrente e i promittenti venditori, e in data 24.4.2019 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo della parte ricorrente), CP_2 Parte_2 non viene fatta alcuna menzione circa l'esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di , anzi, i promittenti venditori si impegnano a trasferire le unità CP_1 immobiliari “liber(e) da cose e/o da persone… con la garanzia della piena ed esclusiva proprietà nonché della libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e diritti di prelazione di ogni genere,
Pagina 2 liti in corso, e pretese da parte di terzi” (cfr. contratto, pag. 3), nonché a “cedere, al momento del rogito le unità immobiliari libere da cose, persone” (cfr. contratto, pag. 4), e nemmeno l'ordinanza ex art. 2932 c.c. emessa all'esito del giudizio ex artt. 702-bis ss. c.p.c. in data 7.3.2022 (cfr. doc. n. 7 del fascicolo della resistente) contiene alcun cenno all'esistenza del provvedimento di assegnazione;
soltanto il contratto di compravendita stipulato fra la curatela del fallimento di e la CP_2 ricorrente in data 19.3.2021 fa menzione “del diritto di abitazione a favore del Parte_1 figlio minore della parte venditrice nato il [...], a [...] 6, in Persona_1 base al decreto del Tribunale di Brescia di data 13 aprile 2016 n. cron. 300/2016, RG n. 5712/2015, peraltro non trascritto” (cfr. doc. n. 6 del fascicolo della parte ricorrente, pag. 4). Tuttavia, da un lato, il diritto di abitazione a favore del figlio minore, istituto giuridico distinto da quello dell'assegnazione della casa familiare in favore della madre collocataria dello stesso, nel caso di specie non sussiste, e, dall'altro lato, la promissaria acquirente ragionevolmente poteva ritenere insussistente qualsivoglia titolo di occupazione dell'immobile in favore di terzi alla luce dell'impegno assunto dai promittenti venditori nel contratto preliminare sottoscritto il 24.4.2019 di trasferire le unità immobiliari libere da cose e/o persone. Le ulteriori allegazioni dei resistenti circa la consapevolezza nella ricorrente dell'esistenza del provvedimento di assegnazione in favore della oltre ad essere inammissibili perché tardive, non CP_1 potendo i resistenti, costituitisi oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 281- undecies c.p.c., proporre eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio o formulare richieste istruttorie, non sono dirimenti, in quanto il rapporto di parentela fra la promissaria acquirente e il promittente venditore o la consapevolezza che l'immobile acquistato fosse, al momento della CP_2 stipula del contratto preliminare, occupato dall'ex compagna del e dal figlio minore della CP_2 coppia non comporta automaticamente la consapevolezza dell'assegnazione della casa familiare alla madre a tempo indefinito, soprattutto in considerazione dell'impegno assunto dai promittenti venditori di trasferire il bene libero da cose e/o da persone (arg. ex Cass. civ. n. 20144/2009: “la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, adottato dal presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale dei coniugi, esclude l'opponibilità del vincolo, oltre il periodo di nove anni dall'assegnazione, al terzo che abbia successivamente acquistato l'immobile dal coniuge che ne era proprietario, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il titolo di acquisto del terzo contenga l'indicazione specifica dell'esistenza del diritto del coniuge assegnatario. Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, occorre infatti avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni nella stessa riportate consentono di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto al quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa”).
I resistenti, quindi, debbono essere condannati al rilascio dell'immobile controverso, di proprietà esclusiva della ricorrente, alla quale il provvedimento di assegnazione di cui a doc. n. 1 del fascicolo di non è opponibile per le ragioni sopra esposte, a decorrere dal 14.4.2025. Essi non CP_1 possono, invece, essere condannati a modificare la residenza, precisandosi, in ogni caso, che quest'ultima, ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.c., è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale, e che, ove essa non abbia una dimora abituale effettiva nel luogo in cui risulta residente da un punto di vista anagrafico, chiunque vi abbia interesse può rivolgere una segnalazione all'ufficio comunale competente ai fini dell'avvio della procedura di cancellazione anagrafica.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere regolamentate in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione, considerato il carattere
Pagina 3 esclusivamente interpretativo e documentale della presente controversia, e decisionale, tenuto conto del mancato deposito di scritti conclusivi ad opera delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza, ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: 1) Accertata la proprietà esclusiva in capo alla ricorrente, delle unità Parte_1 immobiliari site a Limone sul Garda (BS), in via Tamas n. 6 e n. 8, identificate catastalmente al foglio n. 17, mappale 1538, subalterni 6 e 7, e l'inopponibilità alla ricorrente proprietaria del provvedimento di assegnazione ex art. 337-sexies c.c. n. cronol. 300/2016, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.4.2016 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 5712/2015, CONDANNA i resistenti ed CP_1 in proprio e quali genitori del minore CP_2 Persona_1 a rilasciare le unità immobiliari ridette libere da persone e cose, in favore di
[...]
decorrere dal 14.4.2025; Parte_1
2) RIGETTA la domanda di condanna dei resistenti a trasferire e/o modificare la residenza anagrafica;
3) CONDANNA i resistenti, ed in solido fra loro, a CP_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 che si liquidano in € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e in € 601,36 per esborsi.
Si comunichi.
Brescia, 22 luglio 2025
La Giudice
Claudia Gheri
Pagina 4