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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15853/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il 24 gennaio C.F._1 Parte_2
1986 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Manuela Marverti C.F._2
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 6 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 18 dicembre
2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 6 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 9 agosto 2014 a MO ( Reggio Calabria ) e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e Parte_1 Parte_2
intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
Art.1) Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che Parte_1 Parte_2
accetta ed acquista, la quota in ragione di 1/2 (un mezzo) dei seguenti immobili posti in Comune di Argelato (BO) frazione Funo, via Galliera n.199 e 101:
2 - Porzione di fabbricato costituita da un appartamento ai piani terra, primo e secondo, con annessi di pertinenza un piccolo vano ad uso cantina al primo piano di separato corpo di fabbrica, una piccola area cortiliva in proprietà esclusiva e un'autorimessa al piano terra, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Argelato al Foglio 37 con le particelle:
- 44 sub 26 graffata con la particella 72 sub 1 – VIA GALLIERA n.199 Piano
T-1 - 2 - cat. A/3 - cl.1 – Consistenza 6,5 vani - Superficie Catastale Totale 119 mq
Totale escluse aree scoperte 118 mq - R.C. Euro 402,84 (appartamento e corte esclusiva)
- 44 sub 27 -VIA GALLIERA n. 199 Piano 1 - cat. C/2 - cl.2 – Consistenza 7 mq - Superficie Catastale Totale 8 mq - R.C. Euro 37,60 (cantina)
(entrambi derivanti a seguito della variazione per divisione-diversa distribuzione degli spazi interni in data 9 settembre 2020 Prot. BO0070718 dalla originaria particella 44 sub 25 graffata alla particella 72 - Piano T-1 – 2 - cat. A/4 - cl.2 – Consistenza 7 vani
- R.C. Euro 314,52 )
- 224 sub 1 - VIA GALLIERA n.101 Piano T – cat. C/6 - cl.1 – Consistenza 14 mq - Superficie Catastale Totale 16 mq - R.C. Euro 59,29 (autorimessa)
In confine beni comuni da più lati, muri perimetrali, beni Zarrillo, ragioni Fusi, salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
2) PROVENIENZA
I beni in oggetto sono pervenuti alla parte cedente quanto all'appartamento, alla cantina e alla corte per acquisto con atto del notaio di San Lazzaro di Savena Persona_1
in data 26 giugno 2012 Repertorio n. 27924/17212 registrato a Bologna Ufficio 2 il 28 giugno 2012 al n. 10681/1T e trascritto a Bologna in pari data all'art. 18179 con rettifica trascritta in data 3 agosto 2012 all'art. 22871; quanto all'autorimessa per acquisto con atto del notaio di Sasso Marconi in data 17 gennaio 2018 Persona_2
Repertorio n. 4113/3251 trascritto a Bologna in data 15 febbraio 2018 all'art. 4866
3 La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati atti di provenienza.
3) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti , ad eccezione di ipoteca volontaria di primo grado iscritta a Bologna in data 28 giugno 2012 all'art. 3561 a garanzia di mutuo concesso al cedente dalla Banca Nazionale del Lavoro stipulato con atto del notaio in data 26 giugno 2012 Repertorio n. Persona_1
27925/17213, rettificata con iscrizione art. 6645 del 4 dicembre 2012, oggetto di surrogazione a favore di con atto del notaio in data Parte_3 Persona_3
9 novembre 2020 Repertorio n. 3237/3044 con annotazione n.8469 del 13 novembre
2020, ben conosciuta dalla parte cessionaria.
A tal proposito il signor si obbliga a continuare a pagare tutte le rate del Parte_1
residuo debito del mutuo sopradescritto ammontante al 1° aprile 2025 ad Euro
62.738,68 (sessantaduemilasettecentotrentotto virgola sessantotto) fino a sua totale estinzione, con cancellazione dell'ipoteca. In caso di vendita dell'immobile il residuo debito verrà pagato con parte del prezzo di vendita riscosso al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca medesima.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
4 Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor Pt_1
dichiara che:
[...]
previa ammonizione - fatta ai sensi delle vigenti leggi per dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi, con avvertimento delle vigenti sanzioni penali ai sensi del D.P.R.
445/2000, artt. 3 et 76, le opere relative alle costruzioni in oggetto con ogni accessorio o pertinenza sono state iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967;
- poi sono state eseguite opere per le quali sono state rilasciate dal Comune di Argelato autorizzazione edilizia in sanatoria in data 30 novembre 1990 Prot.n. 9322 (Prot.int.
n.1164/90) e concessione edilizia in data 13 giugno 2000 Prot.n. 9109/2000 e altre opere di cui alla SCIA in data 30 maggio 2012 Prot.n. 6415 n. 33/2012 per opere di manutenzione straordinaria a parziale sanatoria;
- successivamente sono state eseguite opere di cui alla SCIA in data 25 novembre 2015
n.16021 per variante in corso d'opera alla SCIA 6415/2012, e poi in data 7 luglio Pt_4
2020 Prot.n. 6530 per manutenzione straordinaria per diversa distribuzione degli ambienti;
queste ultime fanno espresso riferimento ad una concessione edilizia n.809 del 30 giugno 1984 per adeguamento igienico sanitario;
- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Dichiara la parte cedente che l'immobile in oggetto non è dotato di certificato di agibilità
5)ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, n. 08192-637217-2024 rilasciato in data 30 novembre 2024 da Geom. quale tecnico abilitato Persona_4
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
6) CONFORMITÀ CATASTALE
5 Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 8 settembre 2020 Prot. BO0070718 e in data 9 settembre 1971 prot. 225 che si allegano sub B) , sub C) e sub D)
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati Parte_2
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
7) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) non è convenuto tra le parti un corrispettivo del presente trasferimento
8) RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
9) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
10) Le parti convengono espressamente che le detrazioni fiscali in essere ancora non utilizzate relative a lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica, anche di natura condominiale, rimangano a favore della parte cedente per i periodi di imposta
6 successivi.
11) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
12) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
13) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota dell' immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 31.483,00 (trentunomila quattrocentoottantatre virgola zero zero)”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio 2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 30 aprile 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Marittimo (Cosenza) il 9 dicembre 1983 e , nata a [...] il Parte_2
7 24 gennaio 1986, i quali hanno contratto matrimonio a MO (Reggio Calabria) il 9 agosto 2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MO al n.
1, parte II, serie A, anno 2014;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“
1. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto.
I medesimi, avendo in previsione la vendita dell'abitazione familiare, condivideranno temporaneamente l'immobile, riservandosi reciprocamente spazi adibiti ad uso individuale. Le utenze saranno a carico del marito.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Visto il divario reddituale tra i coniugi, fino a quando non si sarà provveduto alla vendita dell'abitazione familiare, il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento soggetto a rivalutazione Istat di € 300,00 (trecento) mensili, che aumenterà a € 450,00 (quattrocentocinquanta) dopo l'alienazione o divisione degli immobili.
3. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
- A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, con particolare riferimento ai reciproci obblighi patrimoniali di dare ed avere in occasione dello scioglimento del consorzio familiare, i ricorrenti convengono:
DIVISIONE INVESTIMENTI MOBILIARI
I coniugi provvederanno in tempi brevi alla liquidazione e divisione tra loro dei seguenti investimenti e relativi frutti civili:
1) buono fruttifero postale del valore nominale di € 4.500,00 del 29.10.2019, buono fruttifero postale di €10.500 del 06.09.2023, Buono “3x4” del 28 settembre 2024 del valore nominale di € 7.500,00, Buono “rinnova 4 anni” del 4 ottobre 2024 del valore nominale di € 7.500,00;
8 2) saldo di libretto postale n. 000044311780
3) polizza n. 50014902838 del 09.09.2022. Parte_5
Rimarrà nella esclusiva disponibilità di ciascun coniuge ogni ulteriore conto corrente o rapporto finanziario al medesimo intestato.
4) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “il signor cede e trasferisce alla signora Parte_1
che accetta ed acquista, la quota in ragione di 1/2 (un mezzo) Parte_2
dei seguenti immobili posti in Comune di Argelato (BO) frazione Funo, via Galliera
n.199 e 101: - Porzione di fabbricato costituita da un appartamento ai piani terra, primo e secondo, con annessi di pertinenza un piccolo vano ad uso cantina al primo piano di separato corpo di fabbrica, una piccola area cortiliva in proprietà esclusiva e un'autorimessa al piano terra, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Argelato al Foglio 37 con le particelle: - 44 sub 26 graffata con la particella 72 sub
1 – VIA GALLIERA n.199 Piano T-1 - 2 - cat. A/3 - cl.1 – Consistenza 6,5 vani -
Superficie Catastale Totale 119 mq Totale escluse aree scoperte 118 mq - R.C. Euro
402,84 (appartamento e corte esclusiva) - 44 sub 27 -VIA GALLIERA n. 199 Piano
1 - cat. C/2 - cl.2 – Consistenza 7 mq - Superficie Catastale Totale 8 mq - R.C. Euro
37,60 (cantina) (entrambi derivanti a seguito della variazione per divisione-diversa distribuzione degli spazi interni in data 9 settembre 2020 Prot. BO0070718 dalla originaria particella 44 sub 25 graffata alla particella 72 - Piano T-1 – 2 - cat. A/4 - cl.2 – Consistenza 7 vani - R.C. Euro 314,52 ) - 224 sub 1 - VIA GALLIERA n.101
Piano T – cat. C/6 - cl.1 – Consistenza 14 mq - Superficie Catastale Totale 16 mq -
R.C. Euro 59,29 (autorimessa) In confine beni comuni da più lati, muri perimetrali, beni Zarrillo, ragioni Fusi, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”.
“La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima
9 provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti , ad eccezione di ipoteca volontaria di primo grado iscritta a Bologna in data 28 giugno 2012 all'art. 3561 a garanzia di mutuo concesso al cedente dalla Banca Nazionale del Lavoro stipulato con atto del notaio in data 26 giugno 2012 Repertorio n. Persona_1
27925/17213, rettificata con iscrizione art. 6645 del 4 dicembre 2012, oggetto di surrogazione a favore di con atto del notaio in data Parte_3 Persona_3
9 novembre 2020 Repertorio n. 3237/3044 con annotazione n.8469 del 13 novembre
2020, ben conosciuta dalla parte cessionaria. A tal proposito il signor si Parte_1
obbliga a continuare a pagare tutte le rate del residuo debito del mutuo sopradescritto ammontante al 1° aprile 2025 ad Euro 62.738,68 (sessantaduemilasettecentotrentotto virgola sessantotto) fino a sua totale estinzione, con cancellazione dell'ipoteca. In caso di vendita dell'immobile il residuo debito verrà pagato con parte del prezzo di vendita riscosso al fine di consentire la cancellazione dell'ipoteca medesima”. “Le parti”
“dichiarano che” “non è convenuto tra le parti un corrispettivo del presente trasferimento”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. Parte_1
“Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore della quota dell' immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 31.483,00 (trentunomila quattrocentoottantatre virgola zero zero)”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 6 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
5) “Spese e compensi legali di separazione sono a carico di entrambi i coniugi nella misura della metà per ciascuno”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 6 maggio 2025.
10 Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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