Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Silvia Graziella Carosio Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 30/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. rapp.to e difeso dall'avv. SILVIA CARLINI, presso il cui studio C.F._2 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 02/02/2021, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. n. 1716/2023, reso in data 05/12/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 28/12/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 11/10/2022 reso dalla C.T. di Trapani. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 29/01/2024 e depositato il giorno 02/02/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 15/02/2024, è stata rigettata la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. Con ordinanza resa in data 24/06/2024, preso atto della circostanza che il contraddittorio non risultava essere stato correttamente instaurato nei confronti della p.a. resistente nonché della mancata costituzione di quest'ultima, applicati i principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. VI, 21/02/2017, ud. 17/11/2016, dep.21/02/2017, n. 4516), è stato assegnato al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notifica nei confronti della parte resistente ed è stata fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 09/01/2025. In data 08/01/2025, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 3 dell'atto di comparsa.
- 2 - Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/01/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Visto il tenore delle conclusioni rassegnate dalle parti e preso atto della intervenuta rinuncia ai termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle note conclusionali (v. nota depositata nell'interesse del ricorrente il giorno 28/01/2025), in data 30/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Trapani, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente (rispetto al quale, in data 05/04/2016, era stata ritenuta sussistente l'esigenza di protezione umanitaria in ragione della condizione di vulnerabilità del richiedente in quanto minore), ha ritenuto «che
[l']esigenza di protezione [speciale] non può considerarsi sussistente in quanto non sono stati individuati
– né per la provenienza, né per il profilo personale del richiedente o per altri elementi emersi in sede di audizione del 27/01/2016 o agli atti [dell']ufficio – eventuali motivi o condizioni di particolare vulnerabilità tali da riconoscere la protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998». Nel provvedimento impugnato, la p.a. ha anche evidenziato che il richiedente ha presentato, in data 16/10/2023, ulteriore istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale senza produrre nuova documentazione a sostegno;
pertanto, tale ultima istanza è stata ritenuta irricevibile. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando semplicemente:
− di essere stato titolare di permesso di soggiorno ex art. 1, co. 9, d.l. n. 113/2018 scaduto in data 18/12/2020;
− che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani, con comunicazione del 11/10/2022, ha espresso valutazione negativa circa l'attuale sussistenza delle circostanze che determinano il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 con la motivazione di non aver individuato eventuali motivi o condizioni di particolare vulnerabilità tali da riconoscere la protezione speciale;
− di aver presentato, in data 16/10/2023, ulteriore istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, considerata irricevibile. In virtù del mero richiamo alla disposizione normativa di cui all'art. 19 T.U.I., ha sostenuto, dunque, che il ricorso dovesse essere accolto (v., tenore letterale, delle pagg. 2 e 3 del ricorso).
- 3 - La p.a., costituitasi in giudizio, ha rappresentato che «il sig. ha dichiarato di essere Parte_1 entrato clandestinamente in Italia nel 2014 e l'anno seguente [ha] inoltra[to] domanda di riconoscimento della protezione internazionale dichiarando di chiamarsi . L'istanza [è stata] respinta Pt_1 Per_1 dalla Commissione territoriale di Trapani che [ha] ravvisa[to] però l'esistenza di motivi umanitari da tutelare in ragione della minore età (che si [è rivelata] poi falsa in seguito agli esami radiologici effettuati dal Servizio Sanitario di Trapani). Trasferitosi nel frattempo a [ha chiesto], ottenendolo, il CP_1 primo rilascio di permesso di soggiorno per regime transitorio ai sensi dell'art. 1 co. 9 del D.L. 113/2018. Alla scadenza, il ricorrente [ha instato] per il rinnovo e l'ufficio competente [ha] richie[sto] quindi il parere alla Commissione Territoriale. La Questura [ha] acquisi[to] il parere, pervenuto negativo (doc. 1), e nel frattempo il ricorrente, il 16.10.2023 [ha] presenta[to] nuova istanza per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2 senza allegare alcuna documentazione. In assenza di documenti a corredo detta ultima istanza [è stata] ritenuta irricevibile mentre per quella precedente [è stato] emesso il decreto di rigetto n. 1716/2023 del 5.12.2023 notificato il 28.12.2023 (doc. 2) avverso il quale pende [il presente giudizio]» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025). Ha quindi rimarcato che «il ricorrente, in atti, nulla [ha] obietta[to] in merito al contenuto del provvedimento di diniego nella parte in cui viene data rilevanza al parere vincolante, espresso in formula negativa, della Commissione di Trapani, così nei fatti omettendone l'impugnazione. Tuttavia, il ricorrente [ha] espo[sto] di aver comunque diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale pur omettendo di addure qualsivoglia motivo per il quale l'Amministrazione richiesta, seppur tardivamente, avrebbe potuto valutare positivamente la domanda. [Ha] rappresenta[to] che la Questura ha comunque voluto approfondire e verificare se almeno la situazione lavorativa – neppur allegata nel ricorso promosso, avrebbe potuto costituire quanto meno un appiglio per la concessione del titolo richiesto. Tuttavia, dall'estratto conto previdenziale dell' (doc. 3) non [sono emersi] dati dai quali dedurre CP_2 un radicamento economico e un inserimento lavorativo del soggetto. Il diniego emesso appare pertanto fondato e, pertanto, [la p.a.] insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato» (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025). In corso di causa, parte ricorrente ha specificato di lavorare presso un autolavaggio a conduzione cinese e che le sue buste paga presentano importi che variano da euro 40,00 ad euro 200,00 mensili, somme con cui riesce a vivere decorosamente. Ha precisato di essere in grado di parlare l'italiano in maniera fluente e che, nel 2015, ha frequentato un corso per diventare parrucchiere, ma di non aver trovato una occupazione (v., in tal senso, note di trattazione scritta depositate in data 30/05/2024). Solo con le note di trattazione scritta depositate in data 09/01/2025, ha rappresentato, invece, di aver scoperto, nel corso del 2024, di essere affetto da una patologia al colon che gli provoca dolore e non gli consente di fare sforzi o di stare troppo seduto. Ha chiesto, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno anche per cure mediche solo per poter essere operato e curato.
2. Così riassunto il thema disputandum, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio
- 4 - introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, eventuali doglianze puramente formali sono irrilevanti, in quanto è evidente che tali censure si appunterebbero all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è infondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso per protezione speciale il giorno 02/02/2021 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n.
- 5 - 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento. Osserva il Collegio, in primo luogo, che la situazione sociopolitica del Paese di origine del ricorrente, rispetto alla quale ogni valutazione va operata all'attualità, non appare tanto grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizioni di vulnerabilità così significativa da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione c.d. speciale. Infatti, emerge dalle fonti consultate che la situazione di conflitto che la Nigeria vive a causa della attività del gruppo terroristico di è localizzata nel Nord Est (Stati CP_3 del Borno, Yobe e Adamawa) e non nel Sud-Sud e, dunque, non in Edo State (cfr. Country
- 6 - Guidance: Nigeria-Common analysis and guidance note, ottobre 2021 a cura di EASO), da cui proviene il ricorrente. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in Edo State che è investito da episodi di violenza dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori ed agricoltori, per dispute sulla terra, alla diffusione del c.d. vigilantismo e della giustizia privata, alle proteste, ormai terminate, nate con il movimento (cfr. Annual report CP_4 on the human rights situation in 2024/World Report 2025 – Nigeria, a cura di CP_5
, disponibile su ecoi.net dal giorno 16 gennaio 2025; Nigeria - Country
[...]
Focus/Country report (security situation;
trafficking in human beings;
situation of women and girls;
situation of LGBTIQ people), a cura di EUAA (formerly: Controparte_6
European Asylum Support Office, EASO), disponibile su ecoi.net da luglio 2024; The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023/Report on the human rights situation (covering 2023), a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal giorno 24 aprile 2024; 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2023, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal giorno 23 aprile 2024; Freedom in the World 2024 – Nigeria/Annual report on political rights and civil liberties in 2023, a cura di reperibile su ecoi.net dal 2024; Annual report on the human rights situation in Parte_2
2023/World Report 2024 – Nigeria, a cura di disponibile su Controparte_5 ecoi.net dal giorno 11 gennaio 2024; Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2022/Report on the human rights situation covering 2022, a cura di AI – Amnesty International, disponibile su ecoi.net dal 27 marzo 2023; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria/Annual report on human rights in 2022, a cura di USDOS – US Department of State, disponibile su ecoi.net dal 20 marzo 2023; Annual report on the human rights situation in 2022/World Report 2023 – Nigeria, a cura di Controparte_5 disponibile su ecoi.net dal 12 gennaio 2023). Esclusa, sul piano oggettivo, l'esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del Paese di origine alla luce delle informazioni compendiate nelle COI suindicate, neppure sarebbe utile, d'altra parte, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il richiamo stereotipato alle diverse problematiche che affliggono la Nigeria. Invero, qualunque verifica della violazione del diritto di non respingimento e di quello alla vita privata e familiare non può che essere compiuta in base alle precipue condizioni di vita allegate. Nel caso di specie, non vi sono specificità che permettano di ricollegare la persona del richiedente alle svariate ed eterogenee problematiche affliggenti quel Paese. La protezione speciale, invero, non può essere riconosciuta in ragione del mero contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che, così facendo, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti (cfr. ex multis Cass. civ. n. 4455/2018; Cass. civ. 17072/2018; Cass. civ. n. 9304/2019).
- 7 - Per quanto risulta dalla documentazione acquisita al fascicolo del presente giudizio, non è emersa, poi, alcuna problematica fisica o psicologica di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute del ricorrente in caso di rimpatrio forzato. Si sottolinea, in relazione a tale profilo, che il ricorrente, in data 09/01/2025, ha prodotto la sola pagina 1 di un referto di pronto soccorso datato 15/04/2024 dal quale emerge che l'equipe medica ha ricondotto i malesseri di PERFECT OSAGBAKHOE a “possibile RCU distale in fase di minima attività” e a “congestione emorroidaria moderata”: i medici hanno prescritto una cura farmacologica, salva la necessità di approfondimenti diagnostici. Ebbene, il ricorrente non ha chiarito se ha seguito la suddetta cura, ma, ancor prima, non ha indicato né specificato quali sarebbero stati gli esiti dell'esame istologico che avrebbe dovuto ritirare dal quindicesimo giorno successivo al 15/04/2024; il ricorrente, inoltre, non ha in alcun modo documentato quali sono, ad oggi, le sue condizioni di salute. L'assenza di aggiornamenti e di idonea documentazione medica (si ribadisce che il referto di pronto soccorso datato 15/04/2024 è stato solo in parte prodotto e che trattasi di documento che, ai fini della decisione, non presenta il contenuto minimo richiesto dall'art. 19, co. d- bis, T.U.I.) non consente di accogliere la domanda né sub specie di protezione speciale né, di là dell'ammissibilità della stessa per come in atti formulata in data 09/01/2025, sub specie di permesso di soggiorno per cure mediche. Tanto chiarito sotto il profilo medico-sanitario, osserva ancora il Collegio che non si ritengono provati altri specifici profili di vulnerabilità in capo al richiedente, tenuto conto anche dell'assenza di prova di esperienze traumatiche vissute durante il viaggio per giungere in Italia con ricadute sul suo stato psico-fisico (Cass. n. 28781/2020). Neppure sono stati provati l'avvio o la prosecuzione, da parte del richiedente, di un positivo percorso di inserimento sociale ed economico nel nostro Paese, tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023). Avuto riguardo a tale precipuo aspetto, il Collegio rileva quanto segue. Unitamente al ricorso, sono state depositate buste paga relative:
o al mese di agosto 2020 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 48,48;
o al mese di settembre 2020 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 78,84;
o al mese di ottobre 2020 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 39,37;
o al mese di settembre 2022 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 25,21;
o al mese di ottobre 2022 ove la voce “netto a pagare” sembra essere pari ad euro 41,00 (il documento non è perfettamente scansionato nella sua interezza ed il lato destro del foglio risulta leggibile solo in parte);
o al mese di novembre 2022 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 70,61;
o al mese di dicembre 2022 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 204,75;
- 8 - o al mese di gennaio 2023 ove la voce “netto a pagare” sembra essere pari ad euro 54,00 (il documento non è perfettamente scansionato nella sua interezza ed il lato destro del foglio risulta leggibile solo in parte);
o al mese di giugno 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 41,72;
o al mese di luglio 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 43,77;
o al mese di settembre 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 60,46;
o al mese di ottobre 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 26,98;
o al mese di novembre 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 74,39;
o al mese di dicembre 2023 ove la voce “netto a pagare” è pari ad euro 111,01. Come allegati al ricorso sono stati poi prodotti: i. la sola copia (non anche la comunicazione obbligatoria di assunzione né la busta paga) di un contratto la cui durata era stabilita in relazione al periodo 13/10/2021- 22/10/2021; ii. la sola comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad un rapporto con data di inizio indicata al 12/09/2023 e data di fine indicata 31/08/2024; si legge, nel documento de quo, che il lavoro a tempo determinato era da prestare alle dipendenze di un uomo di cittadinanza cinese il cui permesso di soggiorno è scaduto in data 22/07/2022, dunque, oltre un anno prima dell'asserita assunzione dell'odierno ricorrente. Ebbene, la irrisorietà dei guadagni percepiti (che, in maniera costante negli anni, sono risultati pressoché pari a zero) consente di affermare che il ricorrente ha sì prestato attività lavorativa occasionale – per di più, in archi temporali decisamente ridotti – ma non che si sia concretizzato un serio inserimento lavorativo. Tra l'altro, alcuna significativa spiegazione è stata fornita per giustificare la frammentarietà della documentazione prodotta, nonostante la p.a. abbia diffusamente argomentato in ordine alla carenza documentale che ha sistematicamente caratterizzato la fase amministrativa e nonostante questo stesso Tribunale pure si sia già pronunciato, ancorché sommariamente, nel corso della fase cautelare, in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in capo all'odierno ricorrente. Di fatto, il ricorrente paventa di aver raggiunto un discreto grado di indipendenza economica, ma non ha prodotto nulla che possa indurre a ritenere superate le criticità analiticamente esposte dalla p.a. e, successivamente, in sede cautelare. L'odierno ricorrente, neppure avvalendosi dell'ausilio della difesa tecnica, è riuscito a fare chiarezza sul suo lungo vissuto in Italia e, in questa sede, il quadro già valutato dalla p.a. e da questa stessa A.G., a dispetto del tempo trascorso, non risulta affatto mutato. La documentazione prodotta è risultata, quindi, davvero troppo scarna, con la conseguenza che è del tutto inidonea a fondare il convincimento che il ricorrente si sia effettivamente radicato sul T.N. e sia in grado di condurre, in autonomia, una vita dignitosa
- 9 - (per i principi generali, v. Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 33315/2022, pubblicata in data 11/11/2022). Il richiedente, presente in Italia quantomeno dal 2014 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione delle p.a.), non ha dunque provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa. Quanto a quest'ultimo aspetto, si evidenzia che proprio nulla è stato prodotto. Il ricorrente non ha dimostrato, poi, di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale né di aver fatto fruttare le conoscenze in altro modo acquisite. Agli atti è presente un'unica attestazione di partecipazione ad un corso di formazione che si è svolto nel 2015 (v. documentazione prodotta unitamente al ricorso), già reputata insufficiente dalla p.a. che, in precedenza, ha riconosciuto la protezione umanitaria in ragione della sola minore età. Le omissioni relative a tale profilo di integrazione assumono in questa sede particolare rilevanza alla luce del fatto che, a fronte dei plurimi dinieghi di cui il ricorrente è stato destinatario in sede amministrativa, non si è in altro modo Parte_1 attivato per migliorare le sue conoscenze linguistiche o curare la sua crescita personale, trascurando il fatto che l'integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa. Egli, inoltre, in Italia, non ha costituito una rete familiare né ha iniziato alcun significativo percorso d'integrazione sociale o culturale. Giova rammentare, a tal riguardo, che la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese è desumibile da indici socialmente rilevanti tra i quali ha annoverato anche la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento (Cass., Sez. Un. civili, n. 24413/2021 richiamata da Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 20641/2023, data pubblicazione 17/07/2023). Come già precisato, di questo, agli atti, non vi è prova. Nulla di ulteriore risulta essere stato documentato in pendenza di giudizio. Non si vede, dunque, come potere ipotizzare una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU, o un impedimento effettivo all'esercizio delle libertà democratiche. Va ribadito, sul punto, che non è stata versata in atti idonea documentazione atta a dare contezza, all'attualità, del livello di integrazione raggiunto, dal ricorrente, in Italia. Nessuna significativa deduzione è stata svolta circa il vissuto, ormai lungo, del richiedente sul T.N. né sono stati idoneamente delineati il progetto di vita futuro e le ipotizzate modalità di concreta attuazione dello stesso. Per completezza espositiva, quanto al riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10, co. 3, Cost., va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/2021. Ivi, è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 T.U.I. della clausola di salvaguardia del rispetto
- 10 - degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame, non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale del ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione internazionale e complementare come oggi previste. In conclusione, alla luce di quanto esposto, non si riscontra la sussistenza di alcuno dei presupposti atti a fondare l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso né della domanda formulata con le note di trattazione scritta depositate in data 09/01/2025 (reiterata con memoria depositata in data 14/01/2025).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite, applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. RIGETTA il ricorso;
-. RIGETTA la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche come in atti proposta in data 09/01/2025;
-. CO , nato il [...] in [...], C.F. Parte_1
, C.U.I. al rimborso, in favore di parte resistente delle C.F._1 C.F._2 spese di giudizio che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00), per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 03/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Roberta Dotta
- 11 -