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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nella seguente composizione collegiale:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G. promossa da
con l'avv. ENRICO TIZIANI e l'avv. BONAN FAUSTA, come da Parte_1
mandato in atti
- RICORRENTE
contro
CP_1
- CONVENUTO contumace
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale contenzioso
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“L'avv. Tiziani si riporta al ricorso, anche in merito alla misura del contributo al
mantenimento di euro 500 mensili con spese straordinarie al 70% a carico del
resistente, e precisa che la ricorrente percepisce uno stipendio di euro 900 mensili,
sostiene l'onere del mutuo di euro 477 mensili, e si occupa in via esclusiva della figlia,
1 anche con l'aiuto economico della propria madre che percepisce una pensione minima;
chiede che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia ai termini.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore nata il
[...] Per_1
27.09.2012. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_1
Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica nei confronti di assumeva i CP_1
provvedimenti provvisori nell'interesse della minore;
veniva successivamente assegnato alla ricorrente un termine per il deposito delle conclusioni definitive e la causa veniva trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni.
***
Il disinteresse del padre nei confronti della figlia, allegato dalla ricorrente, appare confermato dalla mancata costituzione nel procedimento.
Va conseguentemente disposto, nell'interesse della minore, l'affidamento esclusivo della medesima alla madre, con collocamento presso quest'ultima; la madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, anche quelle di maggior interesse riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la scelta della residenza abituale.
La madre potrà richiedere autonomamente il rilascio di documenti d'identità per la figlia minore.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, previo accordo con la madre, risultando i contatti tra il padre e la figlia da tempo interrotti.
Tenuto conto della collocazione della minore presso la madre e delle ridotte disponibilità economiche della medesima, va posto a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia minore con la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla madre;
detta somma dovrà rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT;
con decorrenza dal gennaio del 2025.
L'Assegno Unico è riconosciuto per intero alla madre, nell'interesse della minore.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo del Tribunale di Belluno, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 Nulla va disposto sulle spese di lite tenuto conto della contumacia del padre e della natura del procedimento, necessario per formalizzare la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
la madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della figlia, anche quelle di maggior interesse riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la scelta della residenza abituale;
2) il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
3) pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia minore con la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla madre;
detta somma dovrà rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT;
con decorrenza dal gennaio del 2025; l'Assegno Unico è riconosciuto per intero alla madre;
4) pone le spese straordinarie nell'interesse della minore, come da Protocollo del Tribunale di Belluno, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5) autorizza la madre a richiedere autonomamente il rilascio di documenti d'identità per la figlia minore;
6) nulla sulle spese di lite.
Belluno, 5.12.2024
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nella seguente composizione collegiale:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott. ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G. promossa da
con l'avv. ENRICO TIZIANI e l'avv. BONAN FAUSTA, come da Parte_1
mandato in atti
- RICORRENTE
contro
CP_1
- CONVENUTO contumace
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale contenzioso
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
“L'avv. Tiziani si riporta al ricorso, anche in merito alla misura del contributo al
mantenimento di euro 500 mensili con spese straordinarie al 70% a carico del
resistente, e precisa che la ricorrente percepisce uno stipendio di euro 900 mensili,
sostiene l'onere del mutuo di euro 477 mensili, e si occupa in via esclusiva della figlia,
1 anche con l'aiuto economico della propria madre che percepisce una pensione minima;
chiede che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia ai termini.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
ai fini della regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore nata il
[...] Per_1
27.09.2012. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_1
Il Tribunale, verificata la regolarità della notifica nei confronti di assumeva i CP_1
provvedimenti provvisori nell'interesse della minore;
veniva successivamente assegnato alla ricorrente un termine per il deposito delle conclusioni definitive e la causa veniva trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni.
***
Il disinteresse del padre nei confronti della figlia, allegato dalla ricorrente, appare confermato dalla mancata costituzione nel procedimento.
Va conseguentemente disposto, nell'interesse della minore, l'affidamento esclusivo della medesima alla madre, con collocamento presso quest'ultima; la madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, anche quelle di maggior interesse riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la scelta della residenza abituale.
La madre potrà richiedere autonomamente il rilascio di documenti d'identità per la figlia minore.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore un pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, previo accordo con la madre, risultando i contatti tra il padre e la figlia da tempo interrotti.
Tenuto conto della collocazione della minore presso la madre e delle ridotte disponibilità economiche della medesima, va posto a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia minore con la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla madre;
detta somma dovrà rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT;
con decorrenza dal gennaio del 2025.
L'Assegno Unico è riconosciuto per intero alla madre, nell'interesse della minore.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, come da Protocollo del Tribunale di Belluno, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 Nulla va disposto sulle spese di lite tenuto conto della contumacia del padre e della natura del procedimento, necessario per formalizzare la regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la minore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
la madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni nell'interesse della figlia, anche quelle di maggior interesse riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione e la scelta della residenza abituale;
2) il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00;
3) pone a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia minore con la somma mensile di € 400,00, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla madre;
detta somma dovrà rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT;
con decorrenza dal gennaio del 2025; l'Assegno Unico è riconosciuto per intero alla madre;
4) pone le spese straordinarie nell'interesse della minore, come da Protocollo del Tribunale di Belluno, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5) autorizza la madre a richiedere autonomamente il rilascio di documenti d'identità per la figlia minore;
6) nulla sulle spese di lite.
Belluno, 5.12.2024
Il presidente dr. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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