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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Maria Angela Marchesiello consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, elettivamente domiciliata Parte_1 presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Scamacca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
OP
, elettivamente domiciliata in Molfetta, c.so Umberto I n. 19,
[...] presso lo studio dell'avv. Francesco Logrieco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025, le parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 392/22 del 25.2.22, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta dall' Parte_2
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 159/19 del 29.1.19, emesso su ricorso della OP
ed avente ad oggetto il pagamento della
[...] somma di €547.762,75 per prestazioni rese in favore di pazienti psichiatrici.
Con citazione del 4.7.22, ha proposto appello avverso la sentenza l' , chiedendo, in riforma della Parte_1 stessa, l'accoglimento della sua opposizione.
Si è costituita la OP
, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello,
[...] con vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del
23.4.25, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Trani in favore di quello di Agrigento, coincidente col domicilio del debitore e col luogo dell'adempimento.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente applicato il princìpio secondo cui spetta al convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio ex art. 20 cpc contestare entrambi i criteri alternativi di collegamento previsti dalla norma (forum contractus e forum destinatae solutionis), restando, in mancanza, la competenza radicata presso il giudice adito (ex plurimis,
Cass. 26276/18).
Ciò ha fatto sull'esatto presupposto che l'opponente (odierno appellante) non avesse assolto a tale onere, per aver omesso di contestare il foro adito in base al criterio del luogo di insorgenza dell'obbligazione, dal che scaturendo l'inammissibilità dell'eccezione.
Col secondo motivo di appello si censura il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , deducendo che le CP_2 prestazioni oggetto di domanda di rimborso, in quanto relative a “disabili cronici” (e non a “residui manicomiali”), rientrassero nel regime di
2 compensazione tra Regioni anziché in quello della fatturazione diretta nei confronti dell' di provenienza. Parte_1
Il motivo è infondato.
Per effetto dea legge “ ” (n. 180/1978)1 e della successiva Per_1 disciplina introduttiva del SSN2, è stata riformata l'organizzazione dei trattamenti psichiatrici, con la progressiva chiusura dei manicomi e la riconversione delle strutture a ciò adibite. Tra queste anche le strutture di
Bisceglie e Potenza, gestite dalla Controparte_3
, nelle quali furono ospitati i pazienti interessati dalle
[...] prestazioni per cui è causa.
Ebbene, con la locuzione “residui manicomiali” si identificano coloro che, già precedentemente ricoverati presso strutture psichiatriche dismesse o - appunto - riconvertite, hanno continuato a ricevere prestazioni in quanto affetti da gravi malattie mentali.
Ed è il caso dei pazienti ospitati nelle strutture di Bisceglie e Potenza gestite dalla i Controparte_3 quali vi fecero ingresso, alcuni in tenera età, quando erano in vigore la l.
n. 36/1904 ed il R.D. n. 615/1909, e le strutture erano ancora ospedali psichiatrici.
Peraltro, dall'esame delle diagnosi di ingresso e delle successive autorizzazioni al ricovero (“idiozia”, “ritardo mentale”, “insufficienza mentale”, “mentalità idiotica”, “ritardo mentale grave”) nonché delle attestazioni riportate nelle più recenti richieste di proroga (“non risponde ad alcuno stimolo proposto”, “grave il deficit psicofisico e sensoriale che ne determina l'isolamento”, “grave deterioramento delle funzioni intellettive”) risultano con evidenza le gravi malattie mentali da cui erano affetti i pazienti ospitati dalle strutture in oggetto, e che ne giustificarono l'internamento in strutture psichiatriche (poi riconvertite). Ricorrendo, quindi, i presupposti in fatto per la classificazione dei pazienti ospitati dalla nella categoria dei “residui CP_1 manicomiali”, e non dei “disabili cronici”, in ragione del pregresso internamento in ex ospedali psichiatrici per le gravi patologie mentali da cui risultavano affetti, le relative prestazioni vanno escluse dal sistema di compensazione ed assoggettate al regime di fatturazione diretta.
Di qui la conferma della decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1
.
[...]
Col terzo motivo di appello si censura l'accoglimento della domanda nonostante il difetto di prova dell'effettivo adempimento delle prestazioni.
Il motivo è infondato.
A parte il fatto che la contestazione, sul punto, è formulata assai genericamente, ad ogni modo, per ciascun paziente la ha CP_1 depositato ampia documentazione (autorizzazioni al ricovero da parte del distretto sanitario competente, successive attestazioni di proroga del ricovero e atti collegati, impegni di spesa, cartelle cliniche), parte della quale proveniente dalla stessa appellante, idonea a dimostrare sia l'ingresso in struttura sia l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.
In particolare, le cartelle cliniche contenenti il diario delle prestazioni di cura e assistenza attestano, sino a querela di falso, le attività espletate (da ultimo, Cass. 16737/24).
Riguardo alla quantificazione delle rette di ricovero, l'appellante si è limitato ad affermare la mancanza di “prova del diritto all'applicazione della tariffa”, senza curarsi di censurare specificamente - secondo quanto prescritto dall'articolo 342 c.p.c. - l'argomentazione del Tribunale, secondo cui “La quantificazione di tali rette, pari ad euro 105,75 al giorno per la sede di Bisceglie e ad euro 120,00 al giorno per la sede di
Potenza non è mai stata seriamente contestata dalla debitrice (per cui deve essere riconosciuta come tale in sentenza agli effetti dell'art. 115, primo comma, c.p.c.), ed in ogni caso corrisponde puntualmente alle risultanze dei documenti prodotti, contenenti le fonti regolamentari della stessa (Deliberazioni della n. 1870 del 18.11.2002 e n. CP_4
1366 del 3.9.2004 per la retta giornaliera di euro 105,75; art. 10 del Contratto per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva del 19.10.2007, stipulato tra la di Potenza e la sede Pt_3
4 lucana della Congregazione, per la retta giornaliera di euro 120,00, così come successivamente modificato nei termini risultanti dalla
Deliberazione n. 1574 del 16.12.2014 della Regione Basilicata)”, sicché, in mancanza di valida censura, la quantificazione resta quella della sentenza impugnata.
L'appello va, dunque, rigettato e la regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
, con citazione del 4.7.22, avverso la sentenza n. 392/22 del
[...]
25.2.22 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in €29.193,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. art. 7, co. 5, L. 180/1978: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”. 2 V. art. 64, co. 1, L. 833/1978: “La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento”.
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