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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1582 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da , con l'avv. Parte_1
LUCIA SIDOTI;
attore contro
, con l'avv. FAZIO MONICA;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 18.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/3/2017 il Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2017, emesso da questo Tribunale l'1/2/2017, per il pagamento della complessiva somma di euro 1.119.230,02.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/6/2017, ha chiesto: Controparte_1 - di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- di rigettare l'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 18/7/2017 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Va premessa l'irrilevanza dell'esistenza dell'accordo transattivo menzionato nel provvedimento allegato alla comparsa conclusionale del in quanto mai Pt_1
prima menzionato;
anzi il comune stesso, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che erano ancora in corso le trattative.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ( ha Controparte_1
dedotto:
- che ed SO NE S.p.A. hanno ceduto pro soluto a Parte_2 [...]
i crediti vantati nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
- di essere pertanto creditrice dell'opponente ( ) per la somma di Parte_1
euro 847.206,16 a titolo di sorte capitale e per la somma di euro 272.023,86 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture cedute.
Con la presente opposizione l'opponente ha eccepito:
- l'insussistenza della pretesa creditoria per l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione come da mandati di pagamento quietanzati;
- l'inammissibilità e l'infondatezza in ordine alla richiesta di interessi atteso che il quantum risultava generico e non provato.
Dunque, tenuto conto dei rilievi degli opponenti e per la verifica degli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti, con ordinanza del 30/11/2018 è stata disposta
CTU al fine di determinare l'importo complessivo delle fatture allegate alla comparsa di risposta, l'importo dei pagamenti effettuati dal Parte_1
tenuto conto dei mandati di pagamento allegati all'atto di citazione e l'importo dovuto dal , tenuto conto dei pagamenti effettuati, di quelli non Parte_1
effettuati, computando altresì le somme dovute a titolo di interessi.
Espletata la CTU, a fronte delle osservazioni svolte dall'opponente, con ordinanza dell'11/11/2019 è stato disposto il richiamo del consulente tecnico affinché rideterminasse l'importo dovuto dal tenuto conto, da un lato, Parte_1
delle fatture azionate dalla con il ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo e, dall'altro, dei mandati di pagamento allegati dal Parte_1
all'atto di citazione, computando altresì le somme dovute a titolo di interessi.
Il CTU nominato ha accertato che (cfr. pag.
2-3 relazione integrativa del
12/02/2020):
- dall'esame del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo è emerso che il doveva alla la Parte_1 Controparte_1
somma di € 1.119.230,02;
- all'interno di tale importo € 847.206,16 si riferiscono a fatture di capitale e documenti di pagamento oggetto di cessione ed € 272.023,86 a note debito interessi;
- a fronte dei mandati di pagamento prodotti dal Parte_1 [...]
ha proceduto a compensare tra loro le fatture saldate con i CP_1
documenti di pagamento, pari ad € 599.094,72;
- all'esito della compensazione residuano € 1.119.160,02;
- a tale importo vanno aggiunte le somme dovute a titolo di interessi: € 282.572,70 per interessi ex d.lgs. 231/2002; € 66.597,41 per interessi anatocistici sulle fatture di interessi ed € 37.131,80 per interessi anatocistici sulle fatture di capitale;
- pertanto, il totale complessivo è pari ad € 1.505.461,93 alla data del 12/02/2020.
Quanto alle somme chieste a titolo di capitale devono ritenersi condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che ha determinato in euro
847.136,16 (anziché euro 847.206,16) il capitale residuo ancora dovuto dal atteso che le fatture allegate in sede monitoria avevano Parte_1
complessivamente un valore maggiore della somma ingiunta (cfr. all. 5 CTU), il che risponde alla doglianza del secondo cui non si sarebbe tenuto conto Pt_1
dei pagamenti effettuati: invero, gli stessi sono stati correttamente imputati ad altri debiti ulteriori rispetto a quelli oggetto d'ingiunzione.
Infatti, l'importo residuo (euro 847.136,16) è stato determinato detraendo dal capitale complessivamente dovuto quanto già versato dall'opponente (euro
599.094,72) in forza dei mandati di pagamento prodotti in corso di giudizio.
Tale importo è sceso, per ammissione dell'opposta ed in virtù degli ulteriori pagamenti effettuati in corso di causa, ad € 700.808,11 (cfr. precisazione delle conclusioni dell'opposta).
Quanto agli importi chiesti a titolo di interessi, anzitutto occorre precisare che:
- in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n.17572);
- con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2002 si è affermato che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr. Cass. civ. sez. II, 13/12/2022, n.36246; App. Brescia sez. I, 19/04/2023, n.673). Nel ricorso monitorio ha chiesto, oltre l'ingiunzione Controparte_1
al pagamento della sorte capitale, anche il riconoscimento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie risulta incontestata la protratta inadempienza del Parte_1
(se non per limitati pagamenti avvenuti nelle more del giudizio a seguito
[...]
di un tentato accordo transattivo). Non essendo possibile procedere alla quantificazione diretta dell'importo dovuto per interessi, e ciò in ragione appunto dei pagamenti effettuati in corso di giudizio, tale somma andrà calcolata (sul capitale residuo) applicando i seguenti criteri:
- gli interessi moratori (ex art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002) decorrono dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture (come analiticamente indicato nel prospetto dell'allegato 5 della relazione integrativa del 12/2/2020) sino all'effettivo soddisfo;
- il saggio degli interessi di mora è determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002;
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. vanno calcolati al saggio legale ordinario
(in quanto non dovuti sul corrispettivo per transazioni commerciali) e sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (9/1/2017) sugli interessi scaduti da almeno per sei mesi.
Giova precisare che l'opposta, riducendo solo l'importo richiesto a titolo di capitale, ha a questo imputato i pagamenti ricevuti, il che deve ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1194 c.c. perché, non avendo il opposto alcunché sul punto, Pt_1
deve ritenersi che vi sia l'accordo delle parti.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 1.119.230,02) deve essere revocato, con condanna del al Parte_1
pagamento in favore della opposta di euro 700.808,11, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 ed interessi anatocistici al tasso legale ordinario per gli interessi scaduti da almeno sei mesi come sopra indicato. Poiché la causa si è conclusa comunque con la condanna dell'opponente, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia) devono essere poste a carico del . Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come già liquidate in atti) devono essere definitivamente poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 138/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
1/2/2017 nei confronti del;
Parte_1
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 700.808,11, oltre interessi di mora (ex Controparte_1
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002) decorrenti dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo e oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno per sei mesi al saggio legale ordinario decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
3) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico del . Parte_1
Ragusa, 26/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1582 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da , con l'avv. Parte_1
LUCIA SIDOTI;
attore contro
, con l'avv. FAZIO MONICA;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 18.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/3/2017 il Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2017, emesso da questo Tribunale l'1/2/2017, per il pagamento della complessiva somma di euro 1.119.230,02.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/6/2017, ha chiesto: Controparte_1 - di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
- di rigettare l'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 18/7/2017 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Va premessa l'irrilevanza dell'esistenza dell'accordo transattivo menzionato nel provvedimento allegato alla comparsa conclusionale del in quanto mai Pt_1
prima menzionato;
anzi il comune stesso, in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che erano ancora in corso le trattative.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ( ha Controparte_1
dedotto:
- che ed SO NE S.p.A. hanno ceduto pro soluto a Parte_2 [...]
i crediti vantati nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
- di essere pertanto creditrice dell'opponente ( ) per la somma di Parte_1
euro 847.206,16 a titolo di sorte capitale e per la somma di euro 272.023,86 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture cedute.
Con la presente opposizione l'opponente ha eccepito:
- l'insussistenza della pretesa creditoria per l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione come da mandati di pagamento quietanzati;
- l'inammissibilità e l'infondatezza in ordine alla richiesta di interessi atteso che il quantum risultava generico e non provato.
Dunque, tenuto conto dei rilievi degli opponenti e per la verifica degli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti, con ordinanza del 30/11/2018 è stata disposta
CTU al fine di determinare l'importo complessivo delle fatture allegate alla comparsa di risposta, l'importo dei pagamenti effettuati dal Parte_1
tenuto conto dei mandati di pagamento allegati all'atto di citazione e l'importo dovuto dal , tenuto conto dei pagamenti effettuati, di quelli non Parte_1
effettuati, computando altresì le somme dovute a titolo di interessi.
Espletata la CTU, a fronte delle osservazioni svolte dall'opponente, con ordinanza dell'11/11/2019 è stato disposto il richiamo del consulente tecnico affinché rideterminasse l'importo dovuto dal tenuto conto, da un lato, Parte_1
delle fatture azionate dalla con il ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo e, dall'altro, dei mandati di pagamento allegati dal Parte_1
all'atto di citazione, computando altresì le somme dovute a titolo di interessi.
Il CTU nominato ha accertato che (cfr. pag.
2-3 relazione integrativa del
12/02/2020):
- dall'esame del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto ingiuntivo è emerso che il doveva alla la Parte_1 Controparte_1
somma di € 1.119.230,02;
- all'interno di tale importo € 847.206,16 si riferiscono a fatture di capitale e documenti di pagamento oggetto di cessione ed € 272.023,86 a note debito interessi;
- a fronte dei mandati di pagamento prodotti dal Parte_1 [...]
ha proceduto a compensare tra loro le fatture saldate con i CP_1
documenti di pagamento, pari ad € 599.094,72;
- all'esito della compensazione residuano € 1.119.160,02;
- a tale importo vanno aggiunte le somme dovute a titolo di interessi: € 282.572,70 per interessi ex d.lgs. 231/2002; € 66.597,41 per interessi anatocistici sulle fatture di interessi ed € 37.131,80 per interessi anatocistici sulle fatture di capitale;
- pertanto, il totale complessivo è pari ad € 1.505.461,93 alla data del 12/02/2020.
Quanto alle somme chieste a titolo di capitale devono ritenersi condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che ha determinato in euro
847.136,16 (anziché euro 847.206,16) il capitale residuo ancora dovuto dal atteso che le fatture allegate in sede monitoria avevano Parte_1
complessivamente un valore maggiore della somma ingiunta (cfr. all. 5 CTU), il che risponde alla doglianza del secondo cui non si sarebbe tenuto conto Pt_1
dei pagamenti effettuati: invero, gli stessi sono stati correttamente imputati ad altri debiti ulteriori rispetto a quelli oggetto d'ingiunzione.
Infatti, l'importo residuo (euro 847.136,16) è stato determinato detraendo dal capitale complessivamente dovuto quanto già versato dall'opponente (euro
599.094,72) in forza dei mandati di pagamento prodotti in corso di giudizio.
Tale importo è sceso, per ammissione dell'opposta ed in virtù degli ulteriori pagamenti effettuati in corso di causa, ad € 700.808,11 (cfr. precisazione delle conclusioni dell'opposta).
Quanto agli importi chiesti a titolo di interessi, anzitutto occorre precisare che:
- in caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti – senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte – con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 20/06/2023, n.17572);
- con specifico riguardo agli interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2002 si è affermato che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (cfr. Cass. civ. sez. II, 13/12/2022, n.36246; App. Brescia sez. I, 19/04/2023, n.673). Nel ricorso monitorio ha chiesto, oltre l'ingiunzione Controparte_1
al pagamento della sorte capitale, anche il riconoscimento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie risulta incontestata la protratta inadempienza del Parte_1
(se non per limitati pagamenti avvenuti nelle more del giudizio a seguito
[...]
di un tentato accordo transattivo). Non essendo possibile procedere alla quantificazione diretta dell'importo dovuto per interessi, e ciò in ragione appunto dei pagamenti effettuati in corso di giudizio, tale somma andrà calcolata (sul capitale residuo) applicando i seguenti criteri:
- gli interessi moratori (ex art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002) decorrono dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture (come analiticamente indicato nel prospetto dell'allegato 5 della relazione integrativa del 12/2/2020) sino all'effettivo soddisfo;
- il saggio degli interessi di mora è determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.
231/2002;
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. vanno calcolati al saggio legale ordinario
(in quanto non dovuti sul corrispettivo per transazioni commerciali) e sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (9/1/2017) sugli interessi scaduti da almeno per sei mesi.
Giova precisare che l'opposta, riducendo solo l'importo richiesto a titolo di capitale, ha a questo imputato i pagamenti ricevuti, il che deve ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 1194 c.c. perché, non avendo il opposto alcunché sul punto, Pt_1
deve ritenersi che vi sia l'accordo delle parti.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 1.119.230,02) deve essere revocato, con condanna del al Parte_1
pagamento in favore della opposta di euro 700.808,11, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 ed interessi anatocistici al tasso legale ordinario per gli interessi scaduti da almeno sei mesi come sopra indicato. Poiché la causa si è conclusa comunque con la condanna dell'opponente, in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia) devono essere poste a carico del . Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come già liquidate in atti) devono essere definitivamente poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 138/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
1/2/2017 nei confronti del;
Parte_1
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 700.808,11, oltre interessi di mora (ex Controparte_1
art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002) decorrenti dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo e oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da almeno per sei mesi al saggio legale ordinario decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
3) condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico del . Parte_1
Ragusa, 26/04/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)