Art. 2. 1. All' articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 16 maggio 1989, n. 184 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 4, comma 3, lettera a), della legge n. 184/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. La CIRA S.p.a. adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potra' prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualita' di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell' art. 2459 del codice civile :
a) il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attivita' economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, e' nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' previste dall' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti;".
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 4, comma 3, lettera a), della legge n. 184/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. La CIRA S.p.a. adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potra' prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualita' di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell' art. 2459 del codice civile :
a) il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attivita' economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, e' nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' previste dall' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti;".