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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6846/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r. g. 6846/2020 promossa da:
(P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.to VALENTINO FOLLIERI, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) alla Via Rampa Cassitto, 4, presso il difensore avv.to VALENTINO FOLLIERI.
- APPELLANTE - contro
, (C. F. ), in proprio e in qualità E_ C.F._1 di erede del signor con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI TUCCI, Persona_1 elettivamente domiciliata in Lucera (FG) alla Via Indipendenza, 26, presso il difensore avv. GIOVANNI TUCCI.
- APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lucera in data 8/10/2020 e depositata in data 23/10/ 2020. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30.04.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Persona_1 avverso il decreto n. 57/16, emesso in data 3/2/16 e notificato in data 22/2/2016, con cui il Contr Giudice di Pace di Lucera gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 2.733,00 per lavori di rifacimento della facciata dell'edificio sito alla Via Porta Foggia n. 118, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. Con comparsa di risposta del 5/6/2016 si costituiva l'opposta chiedendo: a) in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti di , E_
pagina 1 di 5 proprietaria dell'immobile de quo, nonché coniuge dell'opponente; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese. Con ordinanza del 22/6/2017 il giudice di pace autorizzava la chiamata in causa di
[...]
a cura dell'opposta, che provvedeva al relativo incombente con atto di E_ citazione per integrazione del contraddittorio del 27/7/2017, insistendo per il rigetto dell'opposizione e proponendo, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. nei confronti dell'opponente e della terza chiamata. Con comparsa di risposta del 18/10/2017 si costituiva E_ eccependo la propria estraneità al rapporto contrattuale posto alla base dell'ingiunzione di pagamento - sebbene proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori - nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata. Espletata l'attività istruttoria, con sentenza n. 389/2020 emessa in data 08/10/2020 e depositata in cancelleria il 23/10/2020, il Giudice di Pace di Lucera: a) accoglieva l'opposizione proposta da;
b) revocava il decreto ingiuntivo n. 118/16 Rg con Persona_1 condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente e compensazione delle spese tra le parti del giudizio. 3. Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., interponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone la
[...] riforma in accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- PRELIMINARMENTE disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 389/20 (N.1836/20 Cron., N. 243/20 Rep.) del 8-23/10/20, emessa dal Giudice di Pace di Lucera in persona dell'avv. Felicia Ferrigni nel procedimento recante n. 888/16 R.G.;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e tutte le conclusioni avanzate in prime cure, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 389/20 (N.1836/20 Cron., N. 243/20 Rep.) del 8-23/10/20, emessa dal Giudice di pace di Lucera nel procedimento recante n. 888/16 R.G., confermando il D.I. n. 118/16 Rg (n. 57/156 d'ordine GdP Lucera), nei confronti del sig.
[...]
.per il pagamento della somma di € 2.733,00, oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di Per_1 alutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto (data della costituzione in mora avvenuta con racc. a.r. del dal 17/11/08) al saldo.
- SEMPRE NEL MERITO: condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla Persona_1 refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei d lla temerarietà dell'opposizione intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa.
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli appellati in solido tra loro e/o esclusivamente la signora
[...]
e/o chi di ragione, per aver conseguito l'indebita locupletazione in danno della E_ te, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), al pagamento della somma di € 2.733,00, oltre interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto (data della costituzione in mora avvenuta con racc. a r. del 17/11/08) al saldo, con rigetto dell'avversa domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c in quanto del tutto infondata ed illegittima. In ogni caso con vittorie di spese documentate e compensi di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera nonché del presente giudizio di impugnazione da porre a carico della/e parte/i soccombente/i, anche in solido fra loro, o di chi di
pagina 2 di 5 ragione, in favore del sottoscritto patrocinante che si dichiara antistatario, chiedendo la riforma con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”. Con unica comparsa del 13/10/2021 si costituiva in giudizio la signora E_
, in proprio e in qualità di erede del signor nel frattempo deceduto,
[...] Persona_1 chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. La causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 4. In via del tutto assorbente è fondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della non corretta valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze processuali e della prova testimoniale in particolare. Giova preliminarmente rammentare che nell'ambito del giudizio di primo grado
[...] aveva eccepito di non essere proprietario dell'immobile sito in Lucera alla Via Porta Per_1
Foggia, n. 118 e, soprattutto, di non aver mai commissionato i lavori di rifacimento del rivestimento esterno di cui alla fattura n. 19/2008, azionata in sede monitoria. Tale tesi è stata sposata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso che l'opponente avesse assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'opposta, odierna appellante, ancorando siffatto convincimento alle dichiarazioni del teste , il quale aveva riferito: a) Testimone_1 di aver interpellato il solo per verificare la sua disponibilità al rifacimento della facciata Per_1 di sua proprietà; b) di avere già preventivamente e personalmente concordato con la cooperativa opposta i lavori da effettuare, le modalità di esecuzione ed i relativi costi. Orbene, in punto di diritto giova preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, da cui questo Tribunale non intende discostarsi: a) “nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori e l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto”(Cassazione civile n. 18792/2020);
b) “Qualora l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di lavori in un appartamento, citi in giudizio un soggetto qualificandolo come proprietario di quest'ultimo e, successivamente, accertato che l'immobile sia di proprietà di terzi, deduca che le prestazioni sono state effettuate a seguito di disposizioni impartite personalmente dal convenuto, nonché di accordi conclusi direttamente con costui, l'accertamento preliminare ed assorbente da compiere consiste nel verificare se il convenuto medesimo abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (Cass. n. 15508 del 22/06/2017). Ancora, va evidenziato che il contratto di appalto “privato” di cui agli artt. 1655 c.c. e ss., non essendo contemplato dall'art. 1350 c.c., rientra nel novero di quelli a forma libera (Cfr. ex multis Tribunale Teramo, n.997 del 2019; Cassazione civile sez. VI, n.391 del 2014; Cassazione civile sez. II, n.11381 del 1996), per cui può essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia. Corollario di ciò è che, ai fini della dimostrazione in giudizio del conferimento dell'incarico, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Tanto chiarito, lo scrivente ritiene che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo delle risultanze processuali e che la ritenuta estraneità del al rapporto obbligatorio Per_1
pagina 3 di 5 dedotto in giudizio sia il frutto di un esame superficiale ed approssimativo degli esiti della prova orale espletata. Ed invero, il contenuto della deposizione resa da all'udienza del Testimone_1
7/9/2018 non lascia spazio a dubbi di sorta, avendo tale fonte dichiarativa precisato:
“Confermo che quando decisi di rifare la mia parte della facciata interpellai il sig. per verificare la Per_1 sua disponibilità a rifare la parte della facciata di sua proprietà; il signor arò disponibile. Per_1
A quel punto con il signor ci fu un incontro con il signor resso il suo negozio, il Testimone_2 Per_1 quale si dichiarò disponibi dei lavori così come già conco on me, secondo i costi e le modalità già pattuite con la cooperativa da me, non ritenendo necessario visionare il preventivo”…………Il signor visionò il materiale ed in particolare il travertino che sarebbe stato Per_1 utilizzato poi per la realizzazi la facciata e lo trovò di suo gradimento, confermando la scelta del materiale;
Ricordo che concordammo con il signor che il corrispettivo dei lavori sarebbe Testimone_3 stato pagato per metà dal sottoscritto e per metà da ” Pt_1
Assolutamente sovrapponibile appare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'altro teste il quale ha riferito testualmente: “………ero presente al conferimento Testimone_4
che, in particolare, i signori e si accordarono sulla scelta del Per_1 Tes_1 materiale (travertino) per il rivestimento della fac c or era presente durante Per_1
l'esecuzione dei lavori”. L'attento esame di tali deposizioni – in assenza di elementi suscettibili di inficiare l'attendibilità delle citate fonti dichiarative – induce più che ragionevolmente a ritenere cheT si fosse personalmente impegnato nei confronti della Persona_2 [...]
per il rifacimento della facciata dell'immobile di Controparte_1 proprietà della coniuge, conferendo personalmente il relativo incarico ed assumendo direttamente l'obbligo del pagamento della metà prezzo complessivo, previamente stabilito all'esito della scelta dei materiali. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/16 deve essere quindi rigettata, con conseguente conferma dell'opposto provvedimento monitorio, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. De tutto superfluo appare l'esame del secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., trattandosi di richiesta formulata solo in via subordinata, ovvero per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo. 5. In ragione della soccombenza, deve procedersi ad una revisione della statuizione in ordine alle spese di lite, così come regolate nel primo giudizio, che devono porsi a carico dell'appellata , al pari di quelle relative alla presente fase e E_ liquidate come da dispositivo ai sensi del DM. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.57/16, emesso in data 3/2/16 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano: a) per il giudizio di primo grado, in € 1.205,00,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso pagina 4 di 5 forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014); b) per il giudizio di appello, in € 174,00 per spese borsuali ed € 1.701,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014). Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 9 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r. g. 6846/2020 promossa da:
(P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.to VALENTINO FOLLIERI, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) alla Via Rampa Cassitto, 4, presso il difensore avv.to VALENTINO FOLLIERI.
- APPELLANTE - contro
, (C. F. ), in proprio e in qualità E_ C.F._1 di erede del signor con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI TUCCI, Persona_1 elettivamente domiciliata in Lucera (FG) alla Via Indipendenza, 26, presso il difensore avv. GIOVANNI TUCCI.
- APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Lucera in data 8/10/2020 e depositata in data 23/10/ 2020. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30.04.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Persona_1 avverso il decreto n. 57/16, emesso in data 3/2/16 e notificato in data 22/2/2016, con cui il Contr Giudice di Pace di Lucera gli aveva ingiunto di pagare in favore della la somma di € 2.733,00 per lavori di rifacimento della facciata dell'edificio sito alla Via Porta Foggia n. 118, oltre interessi e le spese del procedimento monitorio. Con comparsa di risposta del 5/6/2016 si costituiva l'opposta chiedendo: a) in via preliminare, di estendere il contraddittorio nei confronti di , E_
pagina 1 di 5 proprietaria dell'immobile de quo, nonché coniuge dell'opponente; b) nel merito, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese. Con ordinanza del 22/6/2017 il giudice di pace autorizzava la chiamata in causa di
[...]
a cura dell'opposta, che provvedeva al relativo incombente con atto di E_ citazione per integrazione del contraddittorio del 27/7/2017, insistendo per il rigetto dell'opposizione e proponendo, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. nei confronti dell'opponente e della terza chiamata. Con comparsa di risposta del 18/10/2017 si costituiva E_ eccependo la propria estraneità al rapporto contrattuale posto alla base dell'ingiunzione di pagamento - sebbene proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori - nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata. Espletata l'attività istruttoria, con sentenza n. 389/2020 emessa in data 08/10/2020 e depositata in cancelleria il 23/10/2020, il Giudice di Pace di Lucera: a) accoglieva l'opposizione proposta da;
b) revocava il decreto ingiuntivo n. 118/16 Rg con Persona_1 condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente e compensazione delle spese tra le parti del giudizio. 3. Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., interponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone la
[...] riforma in accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- PRELIMINARMENTE disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 389/20 (N.1836/20 Cron., N. 243/20 Rep.) del 8-23/10/20, emessa dal Giudice di Pace di Lucera in persona dell'avv. Felicia Ferrigni nel procedimento recante n. 888/16 R.G.;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e tutte le conclusioni avanzate in prime cure, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 389/20 (N.1836/20 Cron., N. 243/20 Rep.) del 8-23/10/20, emessa dal Giudice di pace di Lucera nel procedimento recante n. 888/16 R.G., confermando il D.I. n. 118/16 Rg (n. 57/156 d'ordine GdP Lucera), nei confronti del sig.
[...]
.per il pagamento della somma di € 2.733,00, oltre ad interessi legali (ovvero) interessi di Per_1 alutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto (data della costituzione in mora avvenuta con racc. a.r. del dal 17/11/08) al saldo.
- SEMPRE NEL MERITO: condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla Persona_1 refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei d lla temerarietà dell'opposizione intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa.
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli appellati in solido tra loro e/o esclusivamente la signora
[...]
e/o chi di ragione, per aver conseguito l'indebita locupletazione in danno della E_ te, ai sensi dell'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), al pagamento della somma di € 2.733,00, oltre interessi legali (ovvero) interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto (data della costituzione in mora avvenuta con racc. a r. del 17/11/08) al saldo, con rigetto dell'avversa domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c in quanto del tutto infondata ed illegittima. In ogni caso con vittorie di spese documentate e compensi di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Lucera nonché del presente giudizio di impugnazione da porre a carico della/e parte/i soccombente/i, anche in solido fra loro, o di chi di
pagina 2 di 5 ragione, in favore del sottoscritto patrocinante che si dichiara antistatario, chiedendo la riforma con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”. Con unica comparsa del 13/10/2021 si costituiva in giudizio la signora E_
, in proprio e in qualità di erede del signor nel frattempo deceduto,
[...] Persona_1 chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. La causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. 4. In via del tutto assorbente è fondato il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della non corretta valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze processuali e della prova testimoniale in particolare. Giova preliminarmente rammentare che nell'ambito del giudizio di primo grado
[...] aveva eccepito di non essere proprietario dell'immobile sito in Lucera alla Via Porta Per_1
Foggia, n. 118 e, soprattutto, di non aver mai commissionato i lavori di rifacimento del rivestimento esterno di cui alla fattura n. 19/2008, azionata in sede monitoria. Tale tesi è stata sposata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso che l'opponente avesse assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'opposta, odierna appellante, ancorando siffatto convincimento alle dichiarazioni del teste , il quale aveva riferito: a) Testimone_1 di aver interpellato il solo per verificare la sua disponibilità al rifacimento della facciata Per_1 di sua proprietà; b) di avere già preventivamente e personalmente concordato con la cooperativa opposta i lavori da effettuare, le modalità di esecuzione ed i relativi costi. Orbene, in punto di diritto giova preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, da cui questo Tribunale non intende discostarsi: a) “nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori e l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto”(Cassazione civile n. 18792/2020);
b) “Qualora l'appaltatore, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di lavori in un appartamento, citi in giudizio un soggetto qualificandolo come proprietario di quest'ultimo e, successivamente, accertato che l'immobile sia di proprietà di terzi, deduca che le prestazioni sono state effettuate a seguito di disposizioni impartite personalmente dal convenuto, nonché di accordi conclusi direttamente con costui, l'accertamento preliminare ed assorbente da compiere consiste nel verificare se il convenuto medesimo abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (Cass. n. 15508 del 22/06/2017). Ancora, va evidenziato che il contratto di appalto “privato” di cui agli artt. 1655 c.c. e ss., non essendo contemplato dall'art. 1350 c.c., rientra nel novero di quelli a forma libera (Cfr. ex multis Tribunale Teramo, n.997 del 2019; Cassazione civile sez. VI, n.391 del 2014; Cassazione civile sez. II, n.11381 del 1996), per cui può essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia. Corollario di ciò è che, ai fini della dimostrazione in giudizio del conferimento dell'incarico, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Tanto chiarito, lo scrivente ritiene che il giudice di prime cure non abbia fatto buon governo delle risultanze processuali e che la ritenuta estraneità del al rapporto obbligatorio Per_1
pagina 3 di 5 dedotto in giudizio sia il frutto di un esame superficiale ed approssimativo degli esiti della prova orale espletata. Ed invero, il contenuto della deposizione resa da all'udienza del Testimone_1
7/9/2018 non lascia spazio a dubbi di sorta, avendo tale fonte dichiarativa precisato:
“Confermo che quando decisi di rifare la mia parte della facciata interpellai il sig. per verificare la Per_1 sua disponibilità a rifare la parte della facciata di sua proprietà; il signor arò disponibile. Per_1
A quel punto con il signor ci fu un incontro con il signor resso il suo negozio, il Testimone_2 Per_1 quale si dichiarò disponibi dei lavori così come già conco on me, secondo i costi e le modalità già pattuite con la cooperativa da me, non ritenendo necessario visionare il preventivo”…………Il signor visionò il materiale ed in particolare il travertino che sarebbe stato Per_1 utilizzato poi per la realizzazi la facciata e lo trovò di suo gradimento, confermando la scelta del materiale;
Ricordo che concordammo con il signor che il corrispettivo dei lavori sarebbe Testimone_3 stato pagato per metà dal sottoscritto e per metà da ” Pt_1
Assolutamente sovrapponibile appare il contenuto delle dichiarazioni rese dall'altro teste il quale ha riferito testualmente: “………ero presente al conferimento Testimone_4
che, in particolare, i signori e si accordarono sulla scelta del Per_1 Tes_1 materiale (travertino) per il rivestimento della fac c or era presente durante Per_1
l'esecuzione dei lavori”. L'attento esame di tali deposizioni – in assenza di elementi suscettibili di inficiare l'attendibilità delle citate fonti dichiarative – induce più che ragionevolmente a ritenere cheT si fosse personalmente impegnato nei confronti della Persona_2 [...]
per il rifacimento della facciata dell'immobile di Controparte_1 proprietà della coniuge, conferendo personalmente il relativo incarico ed assumendo direttamente l'obbligo del pagamento della metà prezzo complessivo, previamente stabilito all'esito della scelta dei materiali. In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/16 deve essere quindi rigettata, con conseguente conferma dell'opposto provvedimento monitorio, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. De tutto superfluo appare l'esame del secondo motivo di gravame, relativo al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., trattandosi di richiesta formulata solo in via subordinata, ovvero per l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo. 5. In ragione della soccombenza, deve procedersi ad una revisione della statuizione in ordine alle spese di lite, così come regolate nel primo giudizio, che devono porsi a carico dell'appellata , al pari di quelle relative alla presente fase e E_ liquidate come da dispositivo ai sensi del DM. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.57/16, emesso in data 3/2/16 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano: a) per il giudizio di primo grado, in € 1.205,00,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso pagina 4 di 5 forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014); b) per il giudizio di appello, in € 174,00 per spese borsuali ed € 1.701,00 per compenso, oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15% (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014). Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del giorno 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 9 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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