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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3549/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Susanna Conti, elettivamente P.IVA_1
domiciliati presso il suo studio in Cantù, Via San Francesco D'assisi, 2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Galasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- parte convenuta opposta -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Galasso, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice opponente Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella presente opposizione.
- ancora in via preliminare: rilevato che non è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, trattando la presente vertenza la materia dei contratti bancari e finanziari, dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio attivato dalla parte odierna opposta e comunque di ogni domanda dalla stessa spiegata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, quindi, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo pagina 1 di 7 opposto n. 1056/2022 R.G. Ing. del 06.07.2022 emesso nell'ambito del giudizio n.
2472/2022 R.G. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dottor Agostino Abate;
- nel merito: in accoglimento delle eccezioni tutte come svolte in citazione da intendersi in questa sede per l'intero ritrascritte, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1056/2022 R.G. Ing. del 06.07.2022 emesso nell'ambito del giudizio n. 2472/2022 R.G. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dottor Agostino Abate, in quanto 1) la somma come ingiunta, anche nel quantum, non è dovuta;
2) l'obbligazione si è estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte intervenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, previo ogni adempimento di rito, ogni diversa istanza disattesa e reietta così giudicare:
- alla luce della intervenuta cessione del credito e della costituzione in giudizio effettuata dalla cessionaria dichiarare l'estromissione di dal Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio.
In principalità:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1056/2022 emesso il 6.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice
Dott. Abate, depositato il 7.07.2022.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata:
- per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, ferme restando il rigetto di quelle avversarie, accertare e dichiarare che la
è debitrice, in solido con il sig. sino alla concorrenza Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 500.000,00 per cui fu rilasciata la garanzia, della somma pari ad € 936.547.57, oltre agli interessi al tasso del Prime Rate Istituto pro tempore vigente, attualmente pari al 7,75% per quanto concerne lo scoperto del c/c ed agli interessi dovuti come da contratto per quanto riguarda il finanziamento, entrambi dal 24.03.2022 al saldo e condannare gli stessi, in solido per come sopra esposto, al pagamento della somma suddetta. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione.
In via di ulteriore subordine:
- per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale e in via subordinata, fermo restando il rigetto di quelle avversarie, accertare e dichiarare che la è debitrice, in solido con il sig. sino Parte_2 Parte_1 alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00 per cui fu rilasciata la garanzia, della somma pari ad € 936.547.57, oltre agli interessi al tasso del Prime Rate Istituto pro tempore vigente, attualmente pari al 7,75% per quanto concerne lo scoperto del c/c ed agli interessi dovuti come da contratto per quanto riguarda il finanziamento, entrambi dal 24.03.2022 al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, e condannare gli stessi, in solido per come sopra esposto, al pagamento della somma determinata.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione.
Motivi della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
1056/2022, con il quale il Tribunale di Como ha ingiunto a di pagare a Parte_2
la somma di € 936.547,57, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, quale saldo passivo del conto corrente aperto dalla società presso la banca opposta in data 19.04.2002 e debito residuo del finanziamento concesso alla società opponente in data 21.11.2005, nonché a di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 500.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, CP_1 pari all'importo dal primo garantito con fideiussione sottoscritta in data 05.12.2002.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto ed eccepito:
- l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n.
28/2010 dopo la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, non avendo gli opponenti ricevuto alcuna messa in mora né invito ad eseguire il pagamento del debito entro i dieci anni precedenti la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, eseguita il 09.09.2022 quanto a e il 28.07.2022 quanto a Parte_2 [...]
Parte_1
- che il debito di cui al decreto ingiuntivo sarebbe maturato con le modalità di cui al contratto quadro per le operazioni su strumenti finanziari derivati, stipulato il
04.08.2004 a garanzia del conto corrente, il pagamento del saldo passivo del quale era stato richiesto in via monitoria;
- la nullità del summenzionato contratto quadro, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322 c.c., nonché per violazione dell'art. 1337 c.c., dell'art. 21 TUF e dell'art. 19.1 Mi.FID, essendo la documentazione contrattuale priva di data certa, solo parzialmente compilata e carente di riferimenti specifici agli strumenti finanziari effettivamente sottoscritti da Parte_2
- la nullità parziale della fideiussione costituente titolo della domanda svolta in via monitoria nei confronti di e, in particolare, degli artt. 3 e 7 Parte_1
della medesima, perché conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005 in quanto lesivo delle norme sulla libera concorrenza;
pagina 3 di 7 - conseguentemente, l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., stabilita dall'art. 7 della fideiussione, a cui conseguirebbe l'intervenuta decadenza dell'opposta dal diritto di escutere la fideiussione, non avendo la banca proposto l'azione di recupero del credito nel termine semestrale di cui allo stesso art. 1957 c.c..
Hanno quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto la banca aveva inviato ai debitori diffide di pagamento in data 20.04.2010 e 30.04.2010 e, dopo le predette comunicazioni, vi sarebbero stati ulteriori solleciti, seguiti da riscontri e promesse di rientro non onorate dai debitori;
nel 2013, inoltre, avrebbe Parte_2
riconosciuto il proprio debito e incaricato un professionista per trattare con la banca un piano di rientro;
- le eccezioni di nullità dei contratti interest rate swap sarebbero irrilevanti, trovando il credito azionato in via monitoria titolo nel contratto di conto corrente e in quello di finanziamento non rimborsato, e, comunque, generiche e infondate, indicando la documentazione contrattuale tutti gli elementi necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 21 TUF;
- anche l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sarebbe infondata, sia in quanto la stessa era stata sottoscritta dall'opponente il 05.12.2022 e, quindi, prima della diffusione del modello ABI nell'anno 2003, sicché non potrebbe discorrersi di alcun comportamento anticoncorrenziale della banca al tempo della stipula del contratto, sia perché, in ogni caso, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non deriverebbe la nullità di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né delle loro singole clausole;
- ad ogni modo, la fideiussione conterrebbe, all'art. 8, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, sicché l'onere di proporre le istanze entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe da ritenersi assolto anche tramite la mera richiesta stragiudiziale di pagamento, nella specie trasmessa agli opponenti in data
20.04.2010.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
pagina 4 di 7 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.01.2023, con ordinanza in data 12.01.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione.
All'udienza del 16.05.2023, accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 28.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con decreto del 13.05.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa sul ruolo, formulando alle parti una proposta conciliativa, e rinviato la causa all'udienza del 25.09.2024 per verificare se la proposta fosse stata accettata.
In data 11.09.2024 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dei crediti ceduti da chiedendo l'estromissione della Controparte_3 Controparte_2
cedente dal giudizio e, per il resto, aderendo alle conclusioni di merito di quest'ultima.
All'udienza del 25.09.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il sottoscritto giudice, al quale il fascicolo era stato nel frattempo riassegnato, ha rinviato quindi la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare e Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma complessiva di € 936.547,57, quanto a Parte_1
ed € 500.000,00, quanto a quale credito trovante Parte_2 Parte_1
titolo nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti con la società ingiunta rispettivamente in data 19.04.2002 e 21.11.2005 e nella fideiussione rilasciata da
[...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società debitrice principale, in Parte_1
data 05.12.2002.
L'avvenuta cessione del credito litigioso nel corso del giudizio, da Controparte_3
ad e il conseguente intervento del cessionario, al quale non ha fatto Controparte_2 seguito l'estromissione dell'alienante, in assenza di espresso consesso delle parti opponenti pagina 5 di 7 (cfr., art. 111, c. 3, c.p.c.), non rileva ai fini dell'individuazione dei destinatari della decisione, alla luce del disposto dell'art. 111, c. 1, c.p.c. per cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
In via preliminare di merito, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Risulta documentalmente (cfr., docc. nn.
7-12 fascicolo monitorio) che, con lettere raccomandate in data 20.04.2010, regolarmente indirizzate e ricevute dai destinatari,
[...]
comunicò a e a il recesso dagli Controparte_1 Parte_2 Parte_1
affidamenti accordati alla società e intimò alla debitrice principale e al garante il pagamento
(per quanto interessa) del saldo passivo del conto corrente n. 1052/8616065 (formalmente chiuso in data 05.05.2010, cfr., doc. n. 5 opposta) e del finanziamento 50483952, per cui è causa, l'ultima rata del quale era scaduta nel mese di giugno 2006 (essendo stato lo stesso stipulato il 15.12.2005 e dovendo essere il capitale mutuato rimborsato in sei rate mensili, decorrenti dalla contestuale erogazione della somma – cfr., doc. n. 4 fascicolo monitorio).
Tale atto di messa in mora costituisce, pertanto, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, dal quale decorre l'ulteriore termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. per far vale i diritti di credito dell'opposta.
Ciò premesso, l'opposta non ha provato il compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivamente all'invio delle intimazioni di pagamento dell'aprile 2010 e sino alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data
28.07.2022 - 09.09.2022 e, quindi, dopo oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Difatti, per un verso, la missiva trasmessa da ad in data Parte_2 Controparte_1
02.03.2011 (cfr., doc. n. 4, p. 1, opposta) non costituisce riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., essendosi, con la stessa, la debitrice limitata a formulare una richiesta di documentazione, al fine di appurare la propria esposizione debitoria, e, comunque, anche a volerle attribuire effetto interruttivo della prescrizione, si tratterebbe di atto precedente di oltre un decennio la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
per altro verso, non costituisce evidentemente riconoscimento di debito nemmeno la mera “delega” della società a un professionista per rappresentarla nei rapporti con la banca, trasmessa a quest'ultima nel febbraio 2013 (cfr., doc. n. 4, p. 3, opposta).
Infine, non ha in alcun modo provato di aver effettivamente spedito Controparte_1
pagina 6 di 7 all'indirizzo dei debitori, che hanno specificamente e tempestivamente contestato di averle mai ricevute (cfr., memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. opponenti), le comunicazioni del
31.05 e del 20.06.2019, prodotte sub doc. n. 7 con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., comunicazioni che, peraltro, apparirebbero comunque inidonee ad interrompere la prescrizione, non contenendo alcuna intimazione di pagamento del credito azionato in via monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione costituisce, quindi, ragione più liquida per l'accoglimento dell'opposizione proposta e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata, in solido con l'intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. a Controparte_2
rifondere a e a le spese sostenute per il presente Parte_2 Parte_1
giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 17.000,00 per compensi, € 870,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2022 emesso dal Tribunale di Como il 07.07.2022;
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
e a le spese sostenute per il presente giudizio Parte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 17.000,00 per compensi, € 870,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3549/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Susanna Conti, elettivamente P.IVA_1
domiciliati presso il suo studio in Cantù, Via San Francesco D'assisi, 2
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_2
Galasso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- parte convenuta opposta -
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Galasso, Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Mugiasca, 4
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte attrice opponente Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, così giudicare:
- in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella presente opposizione.
- ancora in via preliminare: rilevato che non è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, trattando la presente vertenza la materia dei contratti bancari e finanziari, dichiarare l'improcedibilità del procedimento monitorio attivato dalla parte odierna opposta e comunque di ogni domanda dalla stessa spiegata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, quindi, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo pagina 1 di 7 opposto n. 1056/2022 R.G. Ing. del 06.07.2022 emesso nell'ambito del giudizio n.
2472/2022 R.G. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dottor Agostino Abate;
- nel merito: in accoglimento delle eccezioni tutte come svolte in citazione da intendersi in questa sede per l'intero ritrascritte, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1056/2022 R.G. Ing. del 06.07.2022 emesso nell'ambito del giudizio n. 2472/2022 R.G. dal Tribunale di Como, in persona del Giudice Dottor Agostino Abate, in quanto 1) la somma come ingiunta, anche nel quantum, non è dovuta;
2) l'obbligazione si è estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte intervenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, previo ogni adempimento di rito, ogni diversa istanza disattesa e reietta così giudicare:
- alla luce della intervenuta cessione del credito e della costituzione in giudizio effettuata dalla cessionaria dichiarare l'estromissione di dal Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio.
In principalità:
- rigettare tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque sia, inammissibili, nulle e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1056/2022 emesso il 6.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Como, Giudice
Dott. Abate, depositato il 7.07.2022.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza della fase di opposizione. In via subordinata:
- per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale, ferme restando il rigetto di quelle avversarie, accertare e dichiarare che la
è debitrice, in solido con il sig. sino alla concorrenza Parte_2 Parte_1 dell'importo di € 500.000,00 per cui fu rilasciata la garanzia, della somma pari ad € 936.547.57, oltre agli interessi al tasso del Prime Rate Istituto pro tempore vigente, attualmente pari al 7,75% per quanto concerne lo scoperto del c/c ed agli interessi dovuti come da contratto per quanto riguarda il finanziamento, entrambi dal 24.03.2022 al saldo e condannare gli stessi, in solido per come sopra esposto, al pagamento della somma suddetta. Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione.
In via di ulteriore subordine:
- per la denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande formulate in via principale e in via subordinata, fermo restando il rigetto di quelle avversarie, accertare e dichiarare che la è debitrice, in solido con il sig. sino Parte_2 Parte_1 alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00 per cui fu rilasciata la garanzia, della somma pari ad € 936.547.57, oltre agli interessi al tasso del Prime Rate Istituto pro tempore vigente, attualmente pari al 7,75% per quanto concerne lo scoperto del c/c ed agli interessi dovuti come da contratto per quanto riguarda il finanziamento, entrambi dal 24.03.2022 al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad istruttoria esperita, e condannare gli stessi, in solido per come sopra esposto, al pagamento della somma determinata.
Con vittoria di spese e competenze legali e di assistenza di entrambe le fasi, ingiuntiva e di opposizione.
Motivi della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.
1056/2022, con il quale il Tribunale di Como ha ingiunto a di pagare a Parte_2
la somma di € 936.547,57, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, quale saldo passivo del conto corrente aperto dalla società presso la banca opposta in data 19.04.2002 e debito residuo del finanziamento concesso alla società opponente in data 21.11.2005, nonché a di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 500.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, CP_1 pari all'importo dal primo garantito con fideiussione sottoscritta in data 05.12.2002.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno dedotto ed eccepito:
- l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione ex D.lgs. n.
28/2010 dopo la decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, non avendo gli opponenti ricevuto alcuna messa in mora né invito ad eseguire il pagamento del debito entro i dieci anni precedenti la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, eseguita il 09.09.2022 quanto a e il 28.07.2022 quanto a Parte_2 [...]
Parte_1
- che il debito di cui al decreto ingiuntivo sarebbe maturato con le modalità di cui al contratto quadro per le operazioni su strumenti finanziari derivati, stipulato il
04.08.2004 a garanzia del conto corrente, il pagamento del saldo passivo del quale era stato richiesto in via monitoria;
- la nullità del summenzionato contratto quadro, ex art. 1346 c.c., per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e per mancanza di meritevolezza, ai sensi dell'art. 1322 c.c., nonché per violazione dell'art. 1337 c.c., dell'art. 21 TUF e dell'art. 19.1 Mi.FID, essendo la documentazione contrattuale priva di data certa, solo parzialmente compilata e carente di riferimenti specifici agli strumenti finanziari effettivamente sottoscritti da Parte_2
- la nullità parziale della fideiussione costituente titolo della domanda svolta in via monitoria nei confronti di e, in particolare, degli artt. 3 e 7 Parte_1
della medesima, perché conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 02.05.2005 in quanto lesivo delle norme sulla libera concorrenza;
pagina 3 di 7 - conseguentemente, l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c., stabilita dall'art. 7 della fideiussione, a cui conseguirebbe l'intervenuta decadenza dell'opposta dal diritto di escutere la fideiussione, non avendo la banca proposto l'azione di recupero del credito nel termine semestrale di cui allo stesso art. 1957 c.c..
Hanno quindi chiesto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la sua revoca.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- l'eccezione di prescrizione sarebbe infondata, in quanto la banca aveva inviato ai debitori diffide di pagamento in data 20.04.2010 e 30.04.2010 e, dopo le predette comunicazioni, vi sarebbero stati ulteriori solleciti, seguiti da riscontri e promesse di rientro non onorate dai debitori;
nel 2013, inoltre, avrebbe Parte_2
riconosciuto il proprio debito e incaricato un professionista per trattare con la banca un piano di rientro;
- le eccezioni di nullità dei contratti interest rate swap sarebbero irrilevanti, trovando il credito azionato in via monitoria titolo nel contratto di conto corrente e in quello di finanziamento non rimborsato, e, comunque, generiche e infondate, indicando la documentazione contrattuale tutti gli elementi necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 21 TUF;
- anche l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sarebbe infondata, sia in quanto la stessa era stata sottoscritta dall'opponente il 05.12.2022 e, quindi, prima della diffusione del modello ABI nell'anno 2003, sicché non potrebbe discorrersi di alcun comportamento anticoncorrenziale della banca al tempo della stipula del contratto, sia perché, in ogni caso, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non deriverebbe la nullità di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né delle loro singole clausole;
- ad ogni modo, la fideiussione conterrebbe, all'art. 8, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, sicché l'onere di proporre le istanze entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe da ritenersi assolto anche tramite la mera richiesta stragiudiziale di pagamento, nella specie trasmessa agli opponenti in data
20.04.2010.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza attorea ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
pagina 4 di 7 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.01.2023, con ordinanza in data 12.01.2023, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione.
All'udienza del 16.05.2023, accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 28.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con decreto del 13.05.2024, il precedente giudice assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa sul ruolo, formulando alle parti una proposta conciliativa, e rinviato la causa all'udienza del 25.09.2024 per verificare se la proposta fosse stata accettata.
In data 11.09.2024 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria dei crediti ceduti da chiedendo l'estromissione della Controparte_3 Controparte_2
cedente dal giudizio e, per il resto, aderendo alle conclusioni di merito di quest'ultima.
All'udienza del 25.09.2024, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il sottoscritto giudice, al quale il fascicolo era stato nel frattempo riassegnato, ha rinviato quindi la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2024, all'esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare e Controparte_1 Parte_2
al pagamento della somma complessiva di € 936.547,57, quanto a Parte_1
ed € 500.000,00, quanto a quale credito trovante Parte_2 Parte_1
titolo nei contratti di conto corrente e di mutuo sottoscritti con la società ingiunta rispettivamente in data 19.04.2002 e 21.11.2005 e nella fideiussione rilasciata da
[...]
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società debitrice principale, in Parte_1
data 05.12.2002.
L'avvenuta cessione del credito litigioso nel corso del giudizio, da Controparte_3
ad e il conseguente intervento del cessionario, al quale non ha fatto Controparte_2 seguito l'estromissione dell'alienante, in assenza di espresso consesso delle parti opponenti pagina 5 di 7 (cfr., art. 111, c. 3, c.p.c.), non rileva ai fini dell'individuazione dei destinatari della decisione, alla luce del disposto dell'art. 111, c. 1, c.p.c. per cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
In via preliminare di merito, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Risulta documentalmente (cfr., docc. nn.
7-12 fascicolo monitorio) che, con lettere raccomandate in data 20.04.2010, regolarmente indirizzate e ricevute dai destinatari,
[...]
comunicò a e a il recesso dagli Controparte_1 Parte_2 Parte_1
affidamenti accordati alla società e intimò alla debitrice principale e al garante il pagamento
(per quanto interessa) del saldo passivo del conto corrente n. 1052/8616065 (formalmente chiuso in data 05.05.2010, cfr., doc. n. 5 opposta) e del finanziamento 50483952, per cui è causa, l'ultima rata del quale era scaduta nel mese di giugno 2006 (essendo stato lo stesso stipulato il 15.12.2005 e dovendo essere il capitale mutuato rimborsato in sei rate mensili, decorrenti dalla contestuale erogazione della somma – cfr., doc. n. 4 fascicolo monitorio).
Tale atto di messa in mora costituisce, pertanto, l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, dal quale decorre l'ulteriore termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c. per far vale i diritti di credito dell'opposta.
Ciò premesso, l'opposta non ha provato il compimento di ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivamente all'invio delle intimazioni di pagamento dell'aprile 2010 e sino alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data
28.07.2022 - 09.09.2022 e, quindi, dopo oltre dieci anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
Difatti, per un verso, la missiva trasmessa da ad in data Parte_2 Controparte_1
02.03.2011 (cfr., doc. n. 4, p. 1, opposta) non costituisce riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., essendosi, con la stessa, la debitrice limitata a formulare una richiesta di documentazione, al fine di appurare la propria esposizione debitoria, e, comunque, anche a volerle attribuire effetto interruttivo della prescrizione, si tratterebbe di atto precedente di oltre un decennio la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto;
per altro verso, non costituisce evidentemente riconoscimento di debito nemmeno la mera “delega” della società a un professionista per rappresentarla nei rapporti con la banca, trasmessa a quest'ultima nel febbraio 2013 (cfr., doc. n. 4, p. 3, opposta).
Infine, non ha in alcun modo provato di aver effettivamente spedito Controparte_1
pagina 6 di 7 all'indirizzo dei debitori, che hanno specificamente e tempestivamente contestato di averle mai ricevute (cfr., memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. opponenti), le comunicazioni del
31.05 e del 20.06.2019, prodotte sub doc. n. 7 con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., comunicazioni che, peraltro, apparirebbero comunque inidonee ad interrompere la prescrizione, non contenendo alcuna intimazione di pagamento del credito azionato in via monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione costituisce, quindi, ragione più liquida per l'accoglimento dell'opposizione proposta e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere Controparte_1
condannata, in solido con l'intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. a Controparte_2
rifondere a e a le spese sostenute per il presente Parte_2 Parte_1
giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 17.000,00 per compensi, € 870,00 per spese, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2022 emesso dal Tribunale di Como il 07.07.2022;
2) condanna e in solido fra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
e a le spese sostenute per il presente giudizio Parte_2 Parte_1 che si liquidano in complessivi € 17.000,00 per compensi, € 870,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
19 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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