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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 324/2023 in data 18.1.2023, promossa da
- (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GASPERIN GIORGIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA BUZZATI 22, SEDICO (BL),
attrice
contro
- (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
FORNASIER CHRISTIAN e VERONESE GIULIO, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIALE MONTE GRAPPA N. 26, TREVISO,
convenuta
***
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Il procuratore di parte attrice, respinta ogni difesa avversaria,
PRELIMINARMENTE: reitera la propria eccezione già formulata nella memoria ex art.
183 co. VI n. 2 c.p.c., nonché all'udienza del 05.03.2024, prima dell'assunzione della testimonianza relativa all'incapacità di testimoniare ex art. 246 c.p.c. del sig.
[...]
in quanto proprietario e legale rappresentante della Società convenuta e Tes_1 quindi parte in causa e non testimone chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione di nullità della testimonianza resa;
NEL MERITO: accertati i fatti di causa, dichiarare risolto, inefficace e parzialmente nullo il contratto intercorso tra le parti di data 11.12.2019 con conseguente condanna della Società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_2 per Euro 23.370,55 ed Euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale a favore dall'attrice ovvero a somme minori o maggiori ritenute di giustizia;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente procedimento anche a fronte del comportamento di parte avversaria.”
- per Controparte_1
“Nel merito
Rigettarsi le richieste avverse in quanto infondate in fatto e diritto.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere l'incapacità a testimoniare del teste , disporsi l'assunzione del teste sui capitoli di Tes_1 Tes_2 prova già ammessi.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 Cont (ora , allegando che:
- con contratto del 24.10.2018 l'attrice aveva appaltato alla convenuta la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- con “addendum al contratto del 24.10.2018”, sottoscritto il medesimo
24.10.2018, le parti specificavano le modalità di acquisto e pagamento;
Part
- con ulteriore scrittura, sempre del 24.10.2018, conferiva a Controparte_1 lo “incarico per la ricerca e individuazione del capitale finanziario per
l'acquisto” dell'impianto fotovoltaico;
- infine, in data 11.12.2019, le parti sottoscrivevano un ulteriore accordo con cui Part commissionava alla controparte l'esecuzione di talune opere necessarie per ricevere i finanziamenti necessari alla realizzazione dell'impianto;
Part
- in esecuzione di tali contratti, aveva pagato a la somma Controparte_1 complessiva di € 23.370,55;
- ciò nonostante, nessun impianto fotovoltaico era mai stato realizzato, né alcun accordo finale tra le parti ed il terzo finanziatore è mai intervenuto, sicché risulterebbe evidente l'inadempimento della controparte.
Pag. 2 di 8 L'attrice ha quindi agito in giudizio chiedendo di “dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti nonché i successivi patti aggiunti” e di condannare la convenuta al “al risarcimento del danno patrimoniale per Euro 23.370,55 ed Euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniali”.
La convenuta si è costituita in giudizio eccependo che i contratti del 24.10.2018, aventi ad oggetto la realizzazione dell'impianto ed il reperimento del soggetto finanziatore, vennero in realtà conclusi con un soggetto giuridico, la , diverso dalla CP_2
, mentre l'unico contratto effettivamente concluso con Controparte_1 quest'ultima, quello dell'11.12.2019, avente ad oggetto attività tecniche e di progettazione, era stato pacificamente adempiuto.
Cont A fronte di tali eccezioni l'attrice, con la propria memoria ex art. 183 co. 6 , ha svolto ampie osservazioni circa la confusione a suo dire volutamente creata tra le due società e asseritamente riconducibili ai medesimi soggetti, CP_1 Controparte_1 pur però ammettendo, in sostanza, che i contratti del 24.10.2018 fossero stati effettivamente conclusi con il terzo . Ha quindi modificato le proprie CP_1 conclusioni chiedendo di dichiarare “risolto, inefficace e parzialmente nullo” il contratto dell'11.12.2019, unico fonte di pregiudizio patrimoniale (posto che il pagamento della somma di € 23.370,55 era avvenuto per l'appunto in virtù di detto contratto), lamentando;
l'inadempimento di il mancato avveramento Controparte_1 della condizione sospensiva apposta al contratto, per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire solo in caso di conclusione dell'accordo di noleggio tra il terzo partner Part finanziario e e del contratto di subappalto tra e il medesimo partner CP_2 finanziario;
la vessatorietà della clausola contrattuale per cui, anche in caso di mancato avveramento della predetta condizione, comunque sarebbe dovuto il pagamento a del corrispettivo per le prestazioni rese per un importo massimo di € Controparte_1
7.000,00 + IVA.
La causa viene ora in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove testimoniali.
***
Appare opportuno anzitutto chiarire che, senza alcun dubbio, i contratti del 24.10.2018
(ossia il contratto d'appalto n. 27, lo “addendum” e il “conferimento di incarico”, rispettivamente docc. 1, 2 e 3 att.) vennero conclusi non con l'odierna convenuta, ma con la diversa società . CP_2
È ben vero che il doc. 1 riporta – nell'intestazione e in calce – l'indicazione “
[...]
”, tuttavia i timbri apposti negli spazi dedicati alle sottoscrizioni delle parti CP_1 sono senza dubbio quelli di “ ”, di cui sono riportati non solo la sede CP_2
(effettivamente all'epoca in Spresiano, Via Nazionale, 47: cfr. visura storica doc. 4 conv.), ma anche il corretto numero di partita: tali riferimenti devono senz'altro ritenersi prevalenti rispetto alle generiche (non è nemmeno riportato il numero di partita IVA di indicazioni riportate sul modulo prestampato, proprio in quanto Controparte_1
Pag. 3 di 8 inserite dalle parti (a penna e con dei timbri) appositamente in occasione della sottoscrizione del contratto.
In ogni caso, se ciò non bastasse, è dirimente osservare che entrambi gli altri due contratti conclusi il 24.10.2018 (docc. 2 e 3), ossia proprio lo stesso giorno della conclusione del contratto d'appalto n. 27, riportano per esteso nel corpo dell'atto il riferimento assolutamente inequivocabile a (con sede in Via Nazionale CP_2
47 e partita IVA e, soprattutto, il richiamo al contratto d'appalto n. 27 P.IVA_3 Part appena concluso dalle medesime parti (ossia da un lato e dall'altro). CP_2
Dall'esame congiunto delle tre scritture del 24.10.2018 non può quindi sorgere alcun dubbio sul fatto che tutte e tre fossero state concluse con (e non con CP_2
). Controparte_1
Si osserva, per completezza, che non è nemmeno vero che l'odierna convenuta non avesse mai rappresentato, prima del presente giudizio, la propria estraneità rispetto ai contratti del 2018 (come invece sostenuto dall'attrice, cfr. pag. 5 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 CPC): già con la missiva del 19.7.2021, doc. 6 conv., aveva Controparte_1 Part chiaramente rappresentato a come l'unico contratto tra dette parti fosse quello dell'11.12.2019.
***
Tanto premesso, va osservato che l'attrice aveva sì richiamato, nel proprio atto di citazione, tutti e quattro i contratti sopra citati (i tre del 2018 con e quello del CP_1
2019 con , ma aveva poi lamentato solo ed esclusivamente degli Controparte_1 inadempimenti riconducibili ai tre contratti conclusi con : l'attrice lamentava CP_1 infatti che “nessun impianto fotovoltaico è stato realizzato e nessun accordo finale tra le parti ed il soggetto terzo è intervenuto” (prestazioni oggetto, rispettivamente, del contratto n. 27, relativo alla realizzazione dell'impianto, e del “conferimento
d'incarico”, relativo al reperimento del terzo finanziatore) e per tali motivo, ritenendo erroneamente detti contratti riferibili a (così come quello del 2019), Controparte_1 aveva chiesto – del tutto genericamente – di “dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti nonché i successivi patti aggiunti”.
Nessuna specifica allegazione l'attrice aveva invece fatto quanto alle prestazioni dedotte nel contratto concluso con (ossia, in sostanza, le attività di rilievo dei Controparte_1 luoghi, di progettazione dell'impianto, di redazione del computo metrico definitivo ecc…); nemmeno può rinvenirsi una specifica contestazione quanto al contratto del
2019 nell'inciso, contenuto a pag. 6 della citazione, per cui “nessun impianto è stato installato ma nemmeno alcun lavoro propedeutico è stato espletato”, sia per la genericità dell'allegazione, sia perché dalla lettura complessiva dell'atto è evidente che i
“lavori propedeutici” a cui si riferiva l'attrice non erano quelli di natura tecnica commissionati a bensì quelli di natura in senso lato finanziaria Controparte_1 commissionati a col “conferimento di incarico”, come reso evidente dal fatto CP_1
Pag. 4 di 8 che, subito dopo l'inciso in esame, l'attrice specificava “infatti, il soggetto terzo, dopo le trattative si è di fatto volatilizzato e l'odierna attrice non ha più avuto nessuna risposta né contatto con il medesimo”. È quindi evidente che il contratto del 2019 era stato richiamato dall'attrice a fini meramente descrittivi e ne era stata richiesta la risoluzione solo in quanto, nell'iniziale impostazione attorea, anch'esso da ritenersi
“patto aggiunto” al contratto d'appalto n. 27 (sicché, dichiarato quest'ultimo risolto per inadempimento, avrebbe dovuto essere caducato a cascata anche quello del 2019).
Solo dopo che la convenuta ha rilevato che i contratti del 2018 erano stati conclusi con un diverso soggetto – sicché nessun inadempimento poteva essere imputato a CP_1
rispetto alle obbligazioni assunte da – la convenuta (con la CP_2 CP_2 Cont propria prima memoria ex art. 183 co. 6 ) ha per la prima volta svolto specifiche allegazioni quanto alle condizioni apposte al contratto del 2019 e agli asseriti inadempimenti di relativamente a tale contratto, chiedendone per Controparte_1
l'appunto la declaratoria di risoluzione o inefficacia o nullità parziale. È evidente che tali domande devono ritenersi non una mera specificazione di quella originariamente proposta, bensì domande nuove, essendone diversi sia petitum che causa petendi
(venendo per l'appunto richiesta la declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali, di inefficacia del contratto per l'asserito mancato avveramento di una condizione sospensiva, di risoluzione per inadempimenti diversi da quelli posti a fondamento dell'originaria domanda di risoluzione).
Non di meno, tali domande devono ritenersi ammissibili, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. SU 12130/2015; Cass. SU 22404/2018), trattandosi comunque di domande connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio
(già nell'atto di citazione l'attrice aveva allegato un generico inadempimento di
[...]
e aveva lamentato la mancata conclusione degli accordi col soggetto terzo CP_1 finanziatore).
***
Quanto alla condizione sospensiva apposta al contratto, non può anzitutto ritenersi che Part vi abbia tacitamente rinunciato. È ben vero che, a seguito della mail del 13.5.2020 con cui rappresentava l'avveramento delle condizioni e chiedeva il Controparte_1 Part pagamento del corrispettivo (cfr. doc. 5 conv.), aveva rappresentato talune proprie difficoltà di natura economica senza nulla eccepire quanto alle condizioni (cfr. mail del
18.5.2020, doc. 7 conv.) ed aveva successivamente in effetti pagato parte del Part corrispettivo. Non si ritiene tuttavia che tale contegno di possa essere interpretato in modo inequivoco quale volontà di rinunziare alla condizione: anzi, dallo stesso Part scambio di e-mail prodotto dalla convenuta emerge come in realtà avesse dapprima rappresentato le proprie difficoltà economiche e poi effettuato il pagamento proprio sulla base della rappresentazione, fatta da dell'avveramento delle Controparte_1 condizioni.
Pag. 5 di 8 Ora, se risulta per tabulas l'avvenuta conclusione del contratto di noleggio tra il terzo Part finanziatore EE GE LY SR e (cfr. doc. 8 conv.), non risulta invece provata l'avvenuta conclusione del contratto di subappalto tra e EE CP_2
GE. La convenuta ha prodotto in giudizio unicamente un documento non sottoscritto
(doc. 21), sostenendo che l'accordo tra dette parti fosse già stato raggiunto e che necessitasse solamente di essere “formalizzato” mediante la sottoscrizione. Tale tesi non può essere condivisa. Dallo stesso testo del “contratto”, dallo scambio di e-mail riportato in calce al doc. 21 nonché proprio dalle dichiarazioni dei testi richiesti dalla convenuta emerge in realtà come e EE GE avessero sì svolto delle CP_1 trattative e concertato il testo del contratto definitivo, ma che non ritenessero a quel punto già concluso il contratto, ritenendo invece comunque necessaria l'effettiva sottoscrizione del documento contrattuale: il testo del contratto non riporta né il numero né la data (da completarsi, evidentemente, all'atto della sottoscrizione); dal tenore delle e-mail emerge chiaramente come le parti si stessero semplicemente scambiando delle bozze del contratto, che peraltro dovevano ancora essere integrate e modificate in taluni aspetti (“ti allego i master di subcontratto revisionati”; “come massimale di assicurazione RC ho scritto 1 milione ma rivediamo la cifra sulla base dell'assicurazione che già avete”; “fammi sapere” ecc.); lo stesso teste , Tes_3 indicato dalla convenuta, ha affermato che i contratti venivano tutti sottoscritti dal legale rappresentante di EE GE quando tornava in Italia, sicché anche in questo caso si deve ritenere che la sottoscrizione fosse comunque necessaria per il perfezionamento del contratto (che poi detta sottoscrizione non fosse avvenuta a causa dell'epidemia da Covid-19 non rileva, non risultando in alcun modo che le parti avessero comunque manifestato la volontà di ritenere già perfezionatosi il contratto di subappalto). La condizione sospensiva non può quindi ritenersi avverata.
Viene a tal punto in rilievo la previsione contrattuale per cui, anche in caso di mancato avveramento della condizione, comunque sarebbe dovuto il pagamento a
[...]
del corrispettivo per le prestazioni rese, per un importo massimo di € 7.000,00 CP_1
+ IVA. L'attrice sostiene che tale clausola sarebbe vessatoria. L'eccezione, già ai limiti dell'ammissibilità, stante la sua assoluta genericità (nemmeno vengono chiarite le ragioni di tale asserita vessatorietà), non merita accoglimento. Anzitutto, non risulta applicabile il disposto dell'art. 1341 CC, non essendo la clausola contenuta in Part condizioni generali di contratto, ma nel corpo del contratto sottoscritto da (sul punto, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che l'art. 1341 CC non si applica ai
“contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti”, Cass. 5971/2019). In secondo luogo, nemmeno si vede in quale delle categorie di cui all'art. 1341 co. 2 CC, contenente un elenco tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, dovrebbe
Pag. 6 di 8 farsi rientrare la clausola in esame. Infine, e per quanto la precisazione possa apparire superflua, sicuramente non possono venire in rilievo le ipotesi di vessatorietà contemplate dal codice del consumo, trattandosi di contratto tra professionisti (e dovendosi altresì osservare che la clausola in esame nemmeno comporterebbe un significativo squilibrio dei diritti e doveri delle parti, prevedendo semplicemente il pagamento del corrispettivo, peraltro contenuto in un importo massimo, per l'opera Part prestata e di cui potrebbe comunque avvalersi e ciò anche in caso di mancato avveramento di condizioni del tutto estranee rispetto al rapporto tra le parti del contratto in esame).
Occorre quindi accertare se effettivamente abbia adempiuto alle Controparte_1 proprie obbligazioni. A tal proposito va osservato che l'attrice, pur avendo infine concentrato le proprie doglianze solo relativamente al contratto dell'11.12.2019 con sembra comunque – finanche nei propri scritti conclusionali – Controparte_1 continuare ancora a trattare unitariamente e indistintamente di tutte le prestazioni previste nei diversi contratti conclusi sia con che con È CP_1 Controparte_1 tuttavia necessario prendere in considerazione le sole prestazioni dedotte nei contratti conclusi con restando invece irrilevanti gli inadempimenti di Controparte_1
(in particolare, la mancata realizzazione dell'impianto). CP_1
Ciò posto, si ritiene che la convenuta abbia fornito prova del proprio adempimento, avendo redatto i progetti dell'impianto (docc. 13 e 15), il programma dei lavori (doc.
16), il e il piano di sicurezza e coordinamento (doc. 17). CP_4
L'attrice obietta, quanto al progetto definitivo e al progetto esecutivo, che gli stessi sarebbero irrilevanti dal momento che l'impianto non venne realizzato. L'eccezione è evidentemente infondata, posto che l'obbligazione di era solo quella Controparte_1 di redigere i progetti, non anche quella di realizzare l'opera (appaltata a . CP_1
L'ulteriore obiezione per cui “dal percorso effettuato dal computer per il rintraccio dei file si evince che gli stessi erano contenuti nella cartella Progenia/Pls e non
[...]
dovendosi ritenere, per l'effetto, che i medesimi attengano alle diverse attività CP_1 effettuate da come dimostra il documento oggi allegato dall'attrice” Controparte_2 Cont (pag. 11 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 ) è francamente incomprensibile.
Altrettanto irrilevante è che fosse stata (e non a richiedere a CP_1 Controparte_1 Part la documentazione tecnica necessaria per svolgere la progettazione (come risulterebbe dimostrato dal doc. 9 att.): è evidente che il fatto di aver chiesto della documentazione non implica anche l'aver svolto la conseguente progettazione;
d'altronde, ben avrebbe potuto , società comunque collegata a CP_1 [...]
trasmettere a quest'ultima la documentazione necessaria per la progettazione CP_1 dell'opera, effettivamente poi svolta dall'odierna convenuta (non si vede peraltro per quale ragione avrebbe dovuto realizzare una progettazione che non le era stata CP_1 commissionata).
Pag. 7 di 8 Quanto al programma dei lavori, è parimenti evidente che la prestazione di
[...]
si esauriva nella mera redazione del programma stesso, per cui non può CP_1 costituire inadempimento dell'odierna convenuta la mancata realizzazione dell'opera.
Infine, è parimenti irrilevante che taluni progetti fossero stati materialmente redatti dall'ing. o dall'ing. , trattandosi all'evidenza di professionisti di Persona_1 Tes_1 cui la convenuta si è avvalsa per adempiere alle proprie prestazioni (peraltro retribuendoli, come risulta dal doc. 20 conv.).
Risultando provato l'adempimento di deve essere rigettata la Controparte_1 Part domanda di risoluzione del contratto proposta da Ne consegue altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro del tutto generica e assolutamente sfornita di prova (non è nemmeno chiaro in cosa detto pregiudizio si sarebbe sostanziato).
Tuttavia, non essendosi avverata la condizione sospensiva, il diritto al corrispettivo di deve essere limitato all'importo di € 7.000,00 + IVA (ossia € 8.540,00 Controparte_1
IVA inclusa), come previsto dal contratto. Essendo però pacifico l'avvenuto pagamento Part da parte di del maggior importo di € 23.370,55, sussiste in capo all'attrice il diritto alla ripetizione della differenza, ossia € 14.830,55.
***
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda restitutoria e l'integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulate dall'attrice, nonché in considerazione delle peculiarità della fattispecie e del mutamento delle conclusioni svolto dall'attrice con la prima memoria istruttoria, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
a somma di € 14.830,55;
[...]
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, 27 maggio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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