CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MENSITIERI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. DEDONI ANDREA Controparte_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 13.12.24 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE - “riformare integralmente la sentenza impugnata n.
619/2022 del Tribunale di Nuoro, rigettando interamente la domanda di pagamento formulata dal
e condannando quest'ultimo, in persona del curatore in carica, al Controparte_2 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante in carica, sia delle spese e Parte_1 dei compensi legali della presente causa, sia di quelli della causa di I grado (riliquidando queste ultime) oltre spese generali forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. secondo legge”; IN VIA SUBORDINATA – “ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 619/2022 del Tribunale di Nuoro, accogliere nei limiti di quanto risulterà accertato all'esito della causa le domande di pagamento formulata dal Controparte_2
sempre con condanna di quest'ultimo, in persona del curatore in carica, al pagamento in
[...] favore della in persona del legale rappresentante in carica, sia delle spese e compensi legali Parte_1 della presente causa, sia di quelli della causa di I grado (riliquidando quest'ultime secondo giustizia), oltre spese genarli forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. secondo legge;
pagina 1 di 12 nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale
: IN VIA PRINCIPALE – “1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345, comma 3 c.p.c. della nuova documentazione prodotta da parte appellante nel presente giudizio di appello;
2) rigettare i motivi di appello formulati dalla laddove sono oggetto di contestazione da parte di questa difesa e in Parte_1 particolare il I, III, IV e V motivo di appello, essendo infondati in fatto e in diritto;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui statuisce la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia;
4) accertare un credito in favore di Controparte_2 nella misura di € 888.495,77 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi commerciali ex art.D.lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza dei termini di pagamento indicati nell'atto di ricognizione del contratto di appalto, o, in subordine, decorrenti dalla data della domanda monitoria, fino all'effettivo saldo;
5) con condanna al pagamento delle competenze e spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da determinare anche in via equitativa dal giudice, avendo controparte agito in mala fede o colpa grave per la parte del credito che è in contestazione”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il presentava domanda di Controparte_2
adempimento di pagamento chiedendo ingiungersi nei confronti della Parte_2
il pagamento della somma di euro 2.413.016,53 oltre l'I.V.A. di legge, quale corrispettivo a saldo
[...]
in forza del contratto di appalto (concluso con la controparte unitamente alla in data Parte_3
21/05/2011) e dei successivi atti di “Integrazione al contratto di appalto” (sottoscritto in data
10/11/2011) ed “atto ricognitivo del contratto di appalto” (sottoscritto in data 15/03/2013).
Affermava il ricorrente:
a) che il corrispettivo dell'appalto (al netto dell'I.V.A. di legge) era di complessivi euro 6.050.000,00;
b) che l'aliquota I.V.A. in vigore al momento della stipulazione dell'appalto (21/05/2011) era del 21%;
c) che la quota di corrispettivo spettante alla appaltatrice era pari alla metà del complessivo CP_2
Cont importo, avendo essa eseguito i lavori unitamente alla .Co SR (e, quindi pari ad euro 6.050.000,00
+ euro 1.270.500,00 per I.V.A. al 21% = euro 7.320.500,00 / 2, = euro 3.660.250, di cui euro
3.025.000,00 per imponibile ed euro 635.250,00 con I.V.A. al 21%);
d) che essa, pur avendo ricevuto alcuni pagamenti (al netto dell'I.V.A.) era ancora creditrice nei confronti della committente.
Il Tribunale di Sassari emetteva decreto ingiuntivo n. 334/2019 per la somma di euro 2.413.016,53 come richiesta.
pagina 2 di 12 Si opponeva al precitato decreto la precisando, preliminarmente, che la committente Parte_1 [...]
in virtù dell'atto di fusione datato 04/12/2019 era divenuta dapprima Parte_2
e poi Controparte_4 Parte_1
Eccepiva, pertanto, la nullità del decreto de quo in quanto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente e, per l'effetto, ne chiedeva la revoca.
Si costituiva regolarmente l'opposto , chiedendo invece la conferma del provvedimento CP_2
monitorio.
Con sentenza n. 619/2022, pubblicata in data 12/12/2022, il tribunale revocava il decreto opposto, Parte ricalcolava l'importo ancora dovuto previa detrazione di quanto pagato e condannava al pagamento della minor somma di euro 1.273.097,40 nonché alle spese di lite, in favore dell'Erario, essendo il Fallimento ammesso al gratuito patrocinio.
Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la decisione del primo giudice per i seguenti motivi:
1) errato calcolo dell'Iva da applicare al corrispettivo di appalto;
2) errata quantificazione dei pagamenti diretti effettuati dalla committente alla , da CP_2
scomputare dalla quota dovuta a titolo di corrispettivo dell'appalto;
3) errata valutazione in ordine alle cessioni di credito fatte dalla alla CP_2 Controparte_5
[...]
4) erronea valutazione sulla sussistenza di un giudicato interno tra le parti derivante dalla ordinanza del 14.5.2015, resa ex art 702 ter dal Tribunale di Nuoro, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del medesimo contratto di appalto;
5) erronea valutazione sull'effetto traslativo in capo al cessionario della titolarità del diritto di credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva del nei confronti del CP_2
debitore ceduto;
6) omessa motivazione in ordine alla eccezione di compensazione ex art 56 L.F., derivante da altri crediti vantati verso la controparte.
Ha domandato, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, la sua totale riforma, con rigetto integrale della domanda di pagamento.
pagina 3 di 12 In via subordinata ed in riforma parziale della sentenza, ha domandato l'accoglimento dell'appello e la riduzione degli importi dovuti, sempre con vittoria di spese.
Ha prodotto, altresì, otto documenti attestanti pagamenti diretti eseguiti da Parte_2
in favore della , per l'importo di euro 27.000, un prospetto riepilogativo dei pagamenti eseguiti CP_2
in favore dei cessionari dei crediti da , con i relativi documenti. CP_2
Si è costituito il fallimento della società che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità CP_2
delle nuove produzioni documentali;
nel merito ha contestato l'appello di controparte chiedendone il rigetto;
Ha proposto, altresì, appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui veniva indicata, quale data di decorrenza degli interessi moratori, la data della decisione e non invece la data di messa in mora dell'atto ricognitivo, o quella del ricorso monitorio.
Infine, ha domandato la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello.
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità proposta dal CP_2
relativamente alla documentazione prodotta dall'appellante, in violazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.
Trattasi, in particolare, dei documenti indicati dal n. 6 al n. 8 nell'atto di appello, contenenti copia di
Parte alcuni bonifici di pagamenti effettuati dalla in favore di terzi cessionari del credito, per un importo complessivo di euro 1.699.363,27, tutti eseguiti in data anteriore alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
Ebbene ricordare che, ai sensi dell'attuale art. 345 comma 3, è vietata la produzione in appello di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, rileva questa Corte che tutti i nuovi documenti prodotti unitamente all'atto di appello recano una data anteriore alla scadenza dei termini processuali per le produzioni. Inoltre,
pagina 4 di 12 l'appellante non ha neppure indicato quale sia la causa ad esso non imputabile che giustificherebbe la sua precedente omissione.
Ne consegue, pertanto, che la produzione fatta in questa sede non può essere ammessa e i nuovi documenti devono essere espunti dal presente fascicolo.
Sull'errato calcolo dell'I.V.A. da applicare al corrispettivo dell'appalto. Parte Con il primo motivo di appello, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui affermava che «il corrispettivo originariamente pattuito per i lavori oggetto dell'appalto era pari a
6.050.000,00 euro (7.320.500,00 euro, IVA inclusa), ossia 3.025.000,00 euro (3.660.250,00 euro, IVA inclusa) per ciascuna delle due appaltatrici, la e la . CP_2 Parte_3
Secondo l'appellante il corrispettivo complessivo dell'appalto con l'I.V.A. sarebbe di euro
7.054.500,00.
La controparte ha aderito al motivo di appello, pur con le precisazioni di cui appresso.
Osserva questa Corte che, il contratto di appalto, nel T.U. dell'I.V.A., è equiparato ad una prestazione di servizi e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. del 1972, n. 633 (T.U. sull'IVA) «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.».
L'aliquota applicabile è, pertanto, quella vigente al momento del pagamento del saldo del corrispettivo, come correttamente indicato dalla società già nel ricorso monitorio e, ancora, CP_2
nell'odierna comparsa di risposta.
Pertanto, al fine di determinare il saldo, essendo tra le parti pattuita l'iva inclusa, occorrerà scorporare dai pagamenti quanto dovuto a titolo di IVA.
La differente aliquota succedutasi nel tempo (pari al 21 % alla data della conclusione del contratto, poi aumentata) non può infatti inficiare il quantum dovuto, al netto dell'IVA.
In relazione a ciascun pagamento si dovrà quindi procedere alla determinazione del saldo, imputando i pagamenti al netto dell'IVA secondo la legge vigente al momento del pagamento.
Ciò premesso, per maggiore chiarezza espositiva possono essere trattati i motivi di appello relativi all'errata quantificazione dei pagamenti diretti e del residuo dovuto, per i quali parte appellata ha prestato il proprio assenso alla correzione del calcolo indicato in sentenza.
pagina 5 di 12 Sull'errata quantificazione dei pagamenti diretti effettuati dalla committente alla CP_2
Ha lamentato l'appellante l'errore del Tribunale nel calcolo dei pagamenti effettuati e nell'omessa indicazione della ulteriore somma di euro 75.000,00 al creditore, attestata dai bonifici prodotti agli atti del primo giudizio.
La censura è fondata e merita accoglimento, come, anche, riconosciuto da parte appellata.
Evidente l'errore commesso dal Giudice nel conteggio dei pagamenti effettuati, precisamente nella parte in cui, sommando l'importo di euro 665.500,00 a quello di euro 50.000,00, indicava il totale in euro 715.000,00, e non invece in euro 715.500,00.
L'ulteriore rettifica si riferisce invece all'importo di euro 75.000,00, provato da tre bonifici di euro
25.000,00 ciascuno, effettuati (in data 31.3.2017, 30.9.2017 e 31.12.2017) da Pt_2 Parte_2
sul c/c n.1000/6620 intestato alla presenti agli atti del giudizio di primo grado e
[...] CP_2
non considerati dal Tribunale nel calcolo delle somme versate a pagamento.
La stessa parte appellata ha confermato, sulla base della documentazione in possesso del Curatore, la sussistenza di tali pagamenti per un totale di euro 75.000,00.
Deve, quindi, procedersi al ricalcolo degli importi versati a titolo di pagamento, includendo anche tali bonifici.
La somma versata alla , quale corrispettivo dell'appalto, è quindi pari a euro 815.500,00 (€ CP_2
665.500,00 + € 50.000,00 + € 25.000,00 + € 75.000,00) e non ad euro 740.000,00, come indicato in sentenza.
Sull'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F..
Sempre con riferimento all'ammontare del suo debito, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale ometteva di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione proposta ai sensi dell'art. 56 L.F., per il controcredito di euro 30.111,96, derivante dalla sentenza n. 68/2016 della Corte d'Appello di Sassari e dalla sentenza n. 17148/2019 della Suprema Corte, avente ad oggetto il medesimo contratto di appalto tra le parti in causa.
Anche rispetto a tale censura, il ha aderito alla eccezione già in sede cautelare: di CP_2
conseguenza anche questa somma deve essere detratta ai fini della determinazione del dovuto.
pagina 6 di 12 Sull'errata valutazione in ordine alla cessione del credito alla e in Controparte_5
ordine alla legittimazione attiva.
Con il terzo e il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la decisione del primo del Giudice nella parte in cui non riteneva raggiunta la prova della cessione del credito alla Controparte_5
Parte della somma di euro 750.000,00, affermando che la non aveva neppure dimostrato il pagamento, come era suo onere fare. Parte A dimostrazione dell'avvenuta cessione, la produceva, già nel primo grado di giudizio, la lettera del 29.11.11 inviata dalla Porto Ainu S.r.l alla Banca cessionaria e alla cedente , sottoscritta CP_2
dalla società committente in cui la stessa dichiarava di accettare la cessione per la somma di euro
3.025.000,00 relativamente al contratto di appalto (doc.9).
Condividendo la valutazione del tribunale, anche questa Corte ritiene non raggiunta la prova dell'affermata cessione del credito, in quanto:
1) la prima parte dell'atto, contenente la comunicazione fatta dalla relativa alla cessione, CP_2
non risulta firmata;
2) non è presente l'accettazione della Banca cessionaria;
3) il documento è sottoscritto unicamente dalla ceduta Porto Ainu S.r.l. ed è privo di data certa;
4) in esso viene indicata una cessione pari ad euro 3.025.000,00, mentre le quattro comunicazioni allegate, inviate dalla al ceduto, recano importi differenti e date CP_5
differenti, così che appaiono riferibili ad altre operazioni.
Si consideri ulteriormente provato documentalmente che la aveva presentato domanda di CP_5
insinuazione al passivo per importi differenti.
Dagli estratti conto degli anni 2011 fino al saldo (doc 11) in possesso del curatore, emerge che la aveva domandato alla varie anticipazioni bancarie relative alle fatture n. 2/2012 di CP_2 CP_5
euro 605.000,00, n. 9/2012 di euro 166.375,00 e n. 12/2012 di euro 166.375,00, ricevendo per la prima il pagamento della somma di euro 250.000,00 e per le altre l'anticipo della somma di euro
125.000,00 ciascuna.
Il riferimento al numero delle fatture e al loro importo contenuto nelle comunicazioni allegate al documento n. 9, esclude che tale comunicazione della sia riferibile alla cessione del 29.11.2011, CP_5
differente sia per l'importo che per il contenuto.
pagina 7 di 12 La Banca cessionaria, infatti, si insinuava al passivo del per la restituzione di anticipi pari a CP_2
soli euro 675.030,99 e non invece ad euro 3.025.000,00.
La documentazione prodotta dall'opponente non appare sufficiente a dimostrare la affermata cessione di euro 750.000,00.
Corretta, ancora, la valutazione del tribunale in ordine alla mancata prova dell'avvenuto pagamento al cessionario del credito ceduto.
Risulta infatti documentalmente dimostrato che la Porto Ainu S.r.l. eseguiva un pagamento in favore della di euro 611.983,47, oltre Iva, come emerge nell'atto ricognitivo del 13 marzo 2013, CP_2
successivo alla affermata cessione.
La depositava istanza di insinuazione al passivo del fallimento per differenti importi (doc.11). CP_5
I prospetti dei crediti ceduti, allegati alle pec del 6 giugno 2013 e del 15 aprile 2014, indicano importi di € 802.000,00 e € 750.000,00, ma risultano firmati unilateralmente.
L'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 14 maggio 2015, resa ai sensi dell'art 702 ter c.p.c. nel giudizio per la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, esplicitamente affermava che
«la cessione del credito non ha di per sé efficacia liberatoria per il cedente e un credito ceduto non può per ciò solo ritenersi estinto, essendo viceversa necessario che il debitore dia prova di aver effettuato il pagamento in favore del cessionario. Ma nel caso in esame tale prova non è stata fornita».
A fronte della contestazione da parte del in ordine alla asserita cessione del credito di euro CP_2
750.000, era quindi onere dell'opponente dimostrare il fondamento della sua eccezione di pagamento. Prova in alcun modo fornita né in primo grado né in grado appello, non potendosi a tal fine prendere in considerazione i nuovi documenti allegati all'atto introduttivo in quanto formati ed esistenti precedentemente alla scadenza dei termini processuali per le produzioni.
L'eccezione di pagamento e di difetto di legittimazione attiva del cedente deve quindi essere disattesa.
Sulla sussistenza di un giudicato tra le parti derivante dall'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Nuoro. Parte Co il quarto motivo di appello, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui negava che il credito vantato dal fosse già stato oggetto di accertamento davanti al CP_2
Tribunale di Nuoro (definito con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., confermata dalla Corte
d'Appello di Sassari e dalla Corte di Cassazione).
pagina 8 di 12 In tale provvedimento veniva accertata in via incidentale, solo ai fini della domanda di inadempimento ivi proposta, l'esistenza di cessioni di credito, il pagamento della somma di euro
5.724.000,00 (di cui euro 1.543.000,00 in favore di terzi cessionari) ed, infine, un credito della
[...]
euro 665.250,00, iva compresa. CP_6
Anche tale doglianza appare priva di pregio.
Come testualmente affermato nella sentenza della Corte di Appello del 19.2.2016, nessun accertamento veniva fatto in merito all'ammontare dei crediti: «Si deve dunque concludere che, impregiudicata la questione dell'ammontare del corrispettivo residuo per l'appalto, in ordine al quale le contrapposte contestazione (anche in ordine alla mancata emissione di ulteriori fatture) non vengono in questa sede approfondite, in difetto di domanda di adempimento che potrà essere proposta in separato giudizio, il parziale inadempimento del committente non era di per sé ostativo alla stipula del contratto definitivo di cessione di quote, anche mediante quel meccanismo di
“compensazione” delineato dal primo giudice».
Ne deriva, quindi, che nessun accertamento, neppure incidentale, sulla misura dell'inadempimento può dirsi passato in giudicato: l'indicazione del credito contenuta nella citata ordinanza aveva quindi ad oggetto solo la valutazione della gravità dell'inadempimento al fine solo di valutare la fondatezza della domanda di risoluzione e non preclude l'odierno accertamento.
«Il giudicato non si estende a ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile.» (Cass. civ., sez. III, 06/03/2014, n.5245;
In assenza di un effettivo accertamento in ordine al credito vantato dalla deve quindi CP_2
essere rigettata la eccezione di giudicato proposta dall'appellante con il suo motivo di doglianza.
Emendati quindi gli errori di calcolo come sopra specificati, la sentenza di primo grado deve quindi essere confermata nel resto.
pagina 9 di 12 Sull'appello incidentale
Proponendo il suo appello incidentale, parte appellata ha censurato la valutazione del tribunale nella parte in cui faceva decorrere gli interessi moratori dalla data della statuizione e non invece da quella del ricorso monitorio o dell'atto di accertamento.
La censura coglie nel segno.
La sentenza n. 6012/2020 della Suprema Corte - citata dal tribunale - deve ritenersi ad oggi superata dalla successiva sentenza n. 24482 del 9 agosto 2022 sempre della Corte di Cassazione che ha affermato che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono
a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.». (vedi anche
Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.2226010). Parte In parziale riforma della sentenza di primo grado, deve pertanto condannarsi la alla corresponsione degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art.1284 c.c., secondo il regime ordinario.
Ciò premesso l'ammontare complessivo delle somme dovute al fallimento . in forza del CP_2
contratto di appalto e del successivo atto di ricognizione del debito, è di euro 3.025.000,00, oltre Iva di legge, corrispondente alla metà dell'importo complessivo pattuito in contratto di euro
6.050.000,00.
Da tale importo devono essere detratti i seguenti pagamenti:
1) pagamenti effettuati in favore della (al netto dell'IVA): (€550.000,00 + € CP_2
41.322,31+ € 20.661,16 = € 611.983,47)
Saldo residuo (al netto dell'IVA) euro 2.413.016,53.
Questi pagamenti venivano contabilizzati anche nella sentenza, ma erroneamente indicati comprensivi di Iva.
Da tale somma deve essere detratto il pagamento della caparra confirmatoria per la somma pari alla metà di euro 2.750.000,00, (pag.18 della sentenza), per un importo di euro 1.375.000,00, al netto pagina 10 di 12 dell'Iva, trattandosi di somma corrisposta a titolo di caparra, come risulta anche dalla fattura n.
1/2013 del 15.3.2013 emessa dalla Parte_2
Deve poi essere detratto l'ulteriore pagamento pari ad euro 237.152,60 fatto in favore di alcuni cessionari indicati nelle distinte prodotte e non contestato (doc.14), nonché quello di euro 35.000,00 per la cessione alla anch'esso non oggetto di contestazione. Controparte_7
Procedendo allo scorporo dell'IVA pari al 22% vigente alla data di tali pagamenti, l'importo al netto è pari a euro 223.075,90.
Deve poi procedersi alla detrazione degli altri pagamenti riconosciuti da questa Corte:
1) euro 75.000,00 dimostrato dai bonifici del 16.3.2017, 19.7.2017 e 20.10.2017, di euro 25.000,00 ciascuno, in pagamento delle fatture n. 2/2012 del 8.3.2012, n. 9/2012 del 30.8.2012 e n.12/2012 del
26.10.2012. Poiché in dette fatture l'Iva è stata calcolata al 21%, si procedere allo scorporo dell'imposta ottenendo l'importo netto di euro 61.983,47;
2) euro 30.111,96, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 68/2016 della Corte d'Appello di
Sassari e nella sentenza n. 17148/2019 della Corte di Cassazione, con aliquota del 22% in vigore dalla data del 1.10.2013, precedente ai pagamenti effettuati in data 8.5.2014, provati dalle distinte allegate.
Riassumendo:
- corrispettivo appalto per la quota (al netto dell'IVA) € 3.025.000,00; CP_2
- meno i pagamenti in favore della società, calcolati al netto dell'IVA pari a € 550.000,00 + €
41.322,31+ € 20.661,16 = € 611.983,47;
- meno il pagamento della caparra per acquisto delle quote Porto Ainu SR pari a € 1.375.000,00;
- meno i pagamenti riconosciuti in primo grado pari a € 223.075,90;
- meno i pagamenti riconosciuti da questa Corte pari a € 61.983,47;
- Saldo € 752.957,16 + Iva al 22% pari ad € 918.607,73;
- meno le somme da compensare pari a € 30.111,96;
Saldo complessivo dovuto € 888.495,77 (comprensivo di iva), oltre interessi commerciali ex
D.Lgs.231/02 dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conferma nel resto.
Il parziale accoglimento dell'appello principale determina la integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio nonché il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96.
pagina 11 di 12
PQM
la Corte definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale e totalmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 619/22 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 12.12.2022, Parte condanna la a pagare al la minor somma di euro 888.495,77 Controparte_2
(comprensiva di iva), oltre interessi commerciali ex D.Lgs.231/02, dalla data della domanda monitoria al saldo, confermando nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sassari, 2.4.2025
Il Presidente – rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Monica Moi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MENSITIERI GIUSEPPE Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. DEDONI ANDREA Controparte_1
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 13.12.24 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: IN VIA PRINCIPALE - “riformare integralmente la sentenza impugnata n.
619/2022 del Tribunale di Nuoro, rigettando interamente la domanda di pagamento formulata dal
e condannando quest'ultimo, in persona del curatore in carica, al Controparte_2 pagamento in favore della in persona del legale rappresentante in carica, sia delle spese e Parte_1 dei compensi legali della presente causa, sia di quelli della causa di I grado (riliquidando queste ultime) oltre spese generali forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. secondo legge”; IN VIA SUBORDINATA – “ed in riforma parziale della sentenza impugnata n. 619/2022 del Tribunale di Nuoro, accogliere nei limiti di quanto risulterà accertato all'esito della causa le domande di pagamento formulata dal Controparte_2
sempre con condanna di quest'ultimo, in persona del curatore in carica, al pagamento in
[...] favore della in persona del legale rappresentante in carica, sia delle spese e compensi legali Parte_1 della presente causa, sia di quelli della causa di I grado (riliquidando quest'ultime secondo giustizia), oltre spese genarli forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. secondo legge;
pagina 1 di 12 nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale
: IN VIA PRINCIPALE – “1) dichiarare l'inammissibilità ex art. 345, comma 3 c.p.c. della nuova documentazione prodotta da parte appellante nel presente giudizio di appello;
2) rigettare i motivi di appello formulati dalla laddove sono oggetto di contestazione da parte di questa difesa e in Parte_1 particolare il I, III, IV e V motivo di appello, essendo infondati in fatto e in diritto;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui statuisce la decorrenza degli interessi dalla data della pronuncia;
4) accertare un credito in favore di Controparte_2 nella misura di € 888.495,77 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi commerciali ex art.D.lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza dei termini di pagamento indicati nell'atto di ricognizione del contratto di appalto, o, in subordine, decorrenti dalla data della domanda monitoria, fino all'effettivo saldo;
5) con condanna al pagamento delle competenze e spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da determinare anche in via equitativa dal giudice, avendo controparte agito in mala fede o colpa grave per la parte del credito che è in contestazione”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il presentava domanda di Controparte_2
adempimento di pagamento chiedendo ingiungersi nei confronti della Parte_2
il pagamento della somma di euro 2.413.016,53 oltre l'I.V.A. di legge, quale corrispettivo a saldo
[...]
in forza del contratto di appalto (concluso con la controparte unitamente alla in data Parte_3
21/05/2011) e dei successivi atti di “Integrazione al contratto di appalto” (sottoscritto in data
10/11/2011) ed “atto ricognitivo del contratto di appalto” (sottoscritto in data 15/03/2013).
Affermava il ricorrente:
a) che il corrispettivo dell'appalto (al netto dell'I.V.A. di legge) era di complessivi euro 6.050.000,00;
b) che l'aliquota I.V.A. in vigore al momento della stipulazione dell'appalto (21/05/2011) era del 21%;
c) che la quota di corrispettivo spettante alla appaltatrice era pari alla metà del complessivo CP_2
Cont importo, avendo essa eseguito i lavori unitamente alla .Co SR (e, quindi pari ad euro 6.050.000,00
+ euro 1.270.500,00 per I.V.A. al 21% = euro 7.320.500,00 / 2, = euro 3.660.250, di cui euro
3.025.000,00 per imponibile ed euro 635.250,00 con I.V.A. al 21%);
d) che essa, pur avendo ricevuto alcuni pagamenti (al netto dell'I.V.A.) era ancora creditrice nei confronti della committente.
Il Tribunale di Sassari emetteva decreto ingiuntivo n. 334/2019 per la somma di euro 2.413.016,53 come richiesta.
pagina 2 di 12 Si opponeva al precitato decreto la precisando, preliminarmente, che la committente Parte_1 [...]
in virtù dell'atto di fusione datato 04/12/2019 era divenuta dapprima Parte_2
e poi Controparte_4 Parte_1
Eccepiva, pertanto, la nullità del decreto de quo in quanto emesso nei confronti di un soggetto non più esistente e, per l'effetto, ne chiedeva la revoca.
Si costituiva regolarmente l'opposto , chiedendo invece la conferma del provvedimento CP_2
monitorio.
Con sentenza n. 619/2022, pubblicata in data 12/12/2022, il tribunale revocava il decreto opposto, Parte ricalcolava l'importo ancora dovuto previa detrazione di quanto pagato e condannava al pagamento della minor somma di euro 1.273.097,40 nonché alle spese di lite, in favore dell'Erario, essendo il Fallimento ammesso al gratuito patrocinio.
Parte Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la decisione del primo giudice per i seguenti motivi:
1) errato calcolo dell'Iva da applicare al corrispettivo di appalto;
2) errata quantificazione dei pagamenti diretti effettuati dalla committente alla , da CP_2
scomputare dalla quota dovuta a titolo di corrispettivo dell'appalto;
3) errata valutazione in ordine alle cessioni di credito fatte dalla alla CP_2 Controparte_5
[...]
4) erronea valutazione sulla sussistenza di un giudicato interno tra le parti derivante dalla ordinanza del 14.5.2015, resa ex art 702 ter dal Tribunale di Nuoro, avente ad oggetto la domanda di risoluzione del medesimo contratto di appalto;
5) erronea valutazione sull'effetto traslativo in capo al cessionario della titolarità del diritto di credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva del nei confronti del CP_2
debitore ceduto;
6) omessa motivazione in ordine alla eccezione di compensazione ex art 56 L.F., derivante da altri crediti vantati verso la controparte.
Ha domandato, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, la sua totale riforma, con rigetto integrale della domanda di pagamento.
pagina 3 di 12 In via subordinata ed in riforma parziale della sentenza, ha domandato l'accoglimento dell'appello e la riduzione degli importi dovuti, sempre con vittoria di spese.
Ha prodotto, altresì, otto documenti attestanti pagamenti diretti eseguiti da Parte_2
in favore della , per l'importo di euro 27.000, un prospetto riepilogativo dei pagamenti eseguiti CP_2
in favore dei cessionari dei crediti da , con i relativi documenti. CP_2
Si è costituito il fallimento della società che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità CP_2
delle nuove produzioni documentali;
nel merito ha contestato l'appello di controparte chiedendone il rigetto;
Ha proposto, altresì, appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui veniva indicata, quale data di decorrenza degli interessi moratori, la data della decisione e non invece la data di messa in mora dell'atto ricognitivo, o quella del ricorso monitorio.
Infine, ha domandato la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello.
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità proposta dal CP_2
relativamente alla documentazione prodotta dall'appellante, in violazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.
Trattasi, in particolare, dei documenti indicati dal n. 6 al n. 8 nell'atto di appello, contenenti copia di
Parte alcuni bonifici di pagamenti effettuati dalla in favore di terzi cessionari del credito, per un importo complessivo di euro 1.699.363,27, tutti eseguiti in data anteriore alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
Ebbene ricordare che, ai sensi dell'attuale art. 345 comma 3, è vietata la produzione in appello di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, rileva questa Corte che tutti i nuovi documenti prodotti unitamente all'atto di appello recano una data anteriore alla scadenza dei termini processuali per le produzioni. Inoltre,
pagina 4 di 12 l'appellante non ha neppure indicato quale sia la causa ad esso non imputabile che giustificherebbe la sua precedente omissione.
Ne consegue, pertanto, che la produzione fatta in questa sede non può essere ammessa e i nuovi documenti devono essere espunti dal presente fascicolo.
Sull'errato calcolo dell'I.V.A. da applicare al corrispettivo dell'appalto. Parte Con il primo motivo di appello, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui affermava che «il corrispettivo originariamente pattuito per i lavori oggetto dell'appalto era pari a
6.050.000,00 euro (7.320.500,00 euro, IVA inclusa), ossia 3.025.000,00 euro (3.660.250,00 euro, IVA inclusa) per ciascuna delle due appaltatrici, la e la . CP_2 Parte_3
Secondo l'appellante il corrispettivo complessivo dell'appalto con l'I.V.A. sarebbe di euro
7.054.500,00.
La controparte ha aderito al motivo di appello, pur con le precisazioni di cui appresso.
Osserva questa Corte che, il contratto di appalto, nel T.U. dell'I.V.A., è equiparato ad una prestazione di servizi e che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. del 1972, n. 633 (T.U. sull'IVA) «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.».
L'aliquota applicabile è, pertanto, quella vigente al momento del pagamento del saldo del corrispettivo, come correttamente indicato dalla società già nel ricorso monitorio e, ancora, CP_2
nell'odierna comparsa di risposta.
Pertanto, al fine di determinare il saldo, essendo tra le parti pattuita l'iva inclusa, occorrerà scorporare dai pagamenti quanto dovuto a titolo di IVA.
La differente aliquota succedutasi nel tempo (pari al 21 % alla data della conclusione del contratto, poi aumentata) non può infatti inficiare il quantum dovuto, al netto dell'IVA.
In relazione a ciascun pagamento si dovrà quindi procedere alla determinazione del saldo, imputando i pagamenti al netto dell'IVA secondo la legge vigente al momento del pagamento.
Ciò premesso, per maggiore chiarezza espositiva possono essere trattati i motivi di appello relativi all'errata quantificazione dei pagamenti diretti e del residuo dovuto, per i quali parte appellata ha prestato il proprio assenso alla correzione del calcolo indicato in sentenza.
pagina 5 di 12 Sull'errata quantificazione dei pagamenti diretti effettuati dalla committente alla CP_2
Ha lamentato l'appellante l'errore del Tribunale nel calcolo dei pagamenti effettuati e nell'omessa indicazione della ulteriore somma di euro 75.000,00 al creditore, attestata dai bonifici prodotti agli atti del primo giudizio.
La censura è fondata e merita accoglimento, come, anche, riconosciuto da parte appellata.
Evidente l'errore commesso dal Giudice nel conteggio dei pagamenti effettuati, precisamente nella parte in cui, sommando l'importo di euro 665.500,00 a quello di euro 50.000,00, indicava il totale in euro 715.000,00, e non invece in euro 715.500,00.
L'ulteriore rettifica si riferisce invece all'importo di euro 75.000,00, provato da tre bonifici di euro
25.000,00 ciascuno, effettuati (in data 31.3.2017, 30.9.2017 e 31.12.2017) da Pt_2 Parte_2
sul c/c n.1000/6620 intestato alla presenti agli atti del giudizio di primo grado e
[...] CP_2
non considerati dal Tribunale nel calcolo delle somme versate a pagamento.
La stessa parte appellata ha confermato, sulla base della documentazione in possesso del Curatore, la sussistenza di tali pagamenti per un totale di euro 75.000,00.
Deve, quindi, procedersi al ricalcolo degli importi versati a titolo di pagamento, includendo anche tali bonifici.
La somma versata alla , quale corrispettivo dell'appalto, è quindi pari a euro 815.500,00 (€ CP_2
665.500,00 + € 50.000,00 + € 25.000,00 + € 75.000,00) e non ad euro 740.000,00, come indicato in sentenza.
Sull'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F..
Sempre con riferimento all'ammontare del suo debito, l'appellante ha evidenziato che il Tribunale ometteva di pronunciarsi sull'eccezione di compensazione proposta ai sensi dell'art. 56 L.F., per il controcredito di euro 30.111,96, derivante dalla sentenza n. 68/2016 della Corte d'Appello di Sassari e dalla sentenza n. 17148/2019 della Suprema Corte, avente ad oggetto il medesimo contratto di appalto tra le parti in causa.
Anche rispetto a tale censura, il ha aderito alla eccezione già in sede cautelare: di CP_2
conseguenza anche questa somma deve essere detratta ai fini della determinazione del dovuto.
pagina 6 di 12 Sull'errata valutazione in ordine alla cessione del credito alla e in Controparte_5
ordine alla legittimazione attiva.
Con il terzo e il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la decisione del primo del Giudice nella parte in cui non riteneva raggiunta la prova della cessione del credito alla Controparte_5
Parte della somma di euro 750.000,00, affermando che la non aveva neppure dimostrato il pagamento, come era suo onere fare. Parte A dimostrazione dell'avvenuta cessione, la produceva, già nel primo grado di giudizio, la lettera del 29.11.11 inviata dalla Porto Ainu S.r.l alla Banca cessionaria e alla cedente , sottoscritta CP_2
dalla società committente in cui la stessa dichiarava di accettare la cessione per la somma di euro
3.025.000,00 relativamente al contratto di appalto (doc.9).
Condividendo la valutazione del tribunale, anche questa Corte ritiene non raggiunta la prova dell'affermata cessione del credito, in quanto:
1) la prima parte dell'atto, contenente la comunicazione fatta dalla relativa alla cessione, CP_2
non risulta firmata;
2) non è presente l'accettazione della Banca cessionaria;
3) il documento è sottoscritto unicamente dalla ceduta Porto Ainu S.r.l. ed è privo di data certa;
4) in esso viene indicata una cessione pari ad euro 3.025.000,00, mentre le quattro comunicazioni allegate, inviate dalla al ceduto, recano importi differenti e date CP_5
differenti, così che appaiono riferibili ad altre operazioni.
Si consideri ulteriormente provato documentalmente che la aveva presentato domanda di CP_5
insinuazione al passivo per importi differenti.
Dagli estratti conto degli anni 2011 fino al saldo (doc 11) in possesso del curatore, emerge che la aveva domandato alla varie anticipazioni bancarie relative alle fatture n. 2/2012 di CP_2 CP_5
euro 605.000,00, n. 9/2012 di euro 166.375,00 e n. 12/2012 di euro 166.375,00, ricevendo per la prima il pagamento della somma di euro 250.000,00 e per le altre l'anticipo della somma di euro
125.000,00 ciascuna.
Il riferimento al numero delle fatture e al loro importo contenuto nelle comunicazioni allegate al documento n. 9, esclude che tale comunicazione della sia riferibile alla cessione del 29.11.2011, CP_5
differente sia per l'importo che per il contenuto.
pagina 7 di 12 La Banca cessionaria, infatti, si insinuava al passivo del per la restituzione di anticipi pari a CP_2
soli euro 675.030,99 e non invece ad euro 3.025.000,00.
La documentazione prodotta dall'opponente non appare sufficiente a dimostrare la affermata cessione di euro 750.000,00.
Corretta, ancora, la valutazione del tribunale in ordine alla mancata prova dell'avvenuto pagamento al cessionario del credito ceduto.
Risulta infatti documentalmente dimostrato che la Porto Ainu S.r.l. eseguiva un pagamento in favore della di euro 611.983,47, oltre Iva, come emerge nell'atto ricognitivo del 13 marzo 2013, CP_2
successivo alla affermata cessione.
La depositava istanza di insinuazione al passivo del fallimento per differenti importi (doc.11). CP_5
I prospetti dei crediti ceduti, allegati alle pec del 6 giugno 2013 e del 15 aprile 2014, indicano importi di € 802.000,00 e € 750.000,00, ma risultano firmati unilateralmente.
L'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 14 maggio 2015, resa ai sensi dell'art 702 ter c.p.c. nel giudizio per la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, esplicitamente affermava che
«la cessione del credito non ha di per sé efficacia liberatoria per il cedente e un credito ceduto non può per ciò solo ritenersi estinto, essendo viceversa necessario che il debitore dia prova di aver effettuato il pagamento in favore del cessionario. Ma nel caso in esame tale prova non è stata fornita».
A fronte della contestazione da parte del in ordine alla asserita cessione del credito di euro CP_2
750.000, era quindi onere dell'opponente dimostrare il fondamento della sua eccezione di pagamento. Prova in alcun modo fornita né in primo grado né in grado appello, non potendosi a tal fine prendere in considerazione i nuovi documenti allegati all'atto introduttivo in quanto formati ed esistenti precedentemente alla scadenza dei termini processuali per le produzioni.
L'eccezione di pagamento e di difetto di legittimazione attiva del cedente deve quindi essere disattesa.
Sulla sussistenza di un giudicato tra le parti derivante dall'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Nuoro. Parte Co il quarto motivo di appello, la ha censurato la decisione del primo Giudice nella parte in cui negava che il credito vantato dal fosse già stato oggetto di accertamento davanti al CP_2
Tribunale di Nuoro (definito con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., confermata dalla Corte
d'Appello di Sassari e dalla Corte di Cassazione).
pagina 8 di 12 In tale provvedimento veniva accertata in via incidentale, solo ai fini della domanda di inadempimento ivi proposta, l'esistenza di cessioni di credito, il pagamento della somma di euro
5.724.000,00 (di cui euro 1.543.000,00 in favore di terzi cessionari) ed, infine, un credito della
[...]
euro 665.250,00, iva compresa. CP_6
Anche tale doglianza appare priva di pregio.
Come testualmente affermato nella sentenza della Corte di Appello del 19.2.2016, nessun accertamento veniva fatto in merito all'ammontare dei crediti: «Si deve dunque concludere che, impregiudicata la questione dell'ammontare del corrispettivo residuo per l'appalto, in ordine al quale le contrapposte contestazione (anche in ordine alla mancata emissione di ulteriori fatture) non vengono in questa sede approfondite, in difetto di domanda di adempimento che potrà essere proposta in separato giudizio, il parziale inadempimento del committente non era di per sé ostativo alla stipula del contratto definitivo di cessione di quote, anche mediante quel meccanismo di
“compensazione” delineato dal primo giudice».
Ne deriva, quindi, che nessun accertamento, neppure incidentale, sulla misura dell'inadempimento può dirsi passato in giudicato: l'indicazione del credito contenuta nella citata ordinanza aveva quindi ad oggetto solo la valutazione della gravità dell'inadempimento al fine solo di valutare la fondatezza della domanda di risoluzione e non preclude l'odierno accertamento.
«Il giudicato non si estende a ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile.» (Cass. civ., sez. III, 06/03/2014, n.5245;
In assenza di un effettivo accertamento in ordine al credito vantato dalla deve quindi CP_2
essere rigettata la eccezione di giudicato proposta dall'appellante con il suo motivo di doglianza.
Emendati quindi gli errori di calcolo come sopra specificati, la sentenza di primo grado deve quindi essere confermata nel resto.
pagina 9 di 12 Sull'appello incidentale
Proponendo il suo appello incidentale, parte appellata ha censurato la valutazione del tribunale nella parte in cui faceva decorrere gli interessi moratori dalla data della statuizione e non invece da quella del ricorso monitorio o dell'atto di accertamento.
La censura coglie nel segno.
La sentenza n. 6012/2020 della Suprema Corte - citata dal tribunale - deve ritenersi ad oggi superata dalla successiva sentenza n. 24482 del 9 agosto 2022 sempre della Corte di Cassazione che ha affermato che “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono
a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.». (vedi anche
Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.2226010). Parte In parziale riforma della sentenza di primo grado, deve pertanto condannarsi la alla corresponsione degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art.1284 c.c., secondo il regime ordinario.
Ciò premesso l'ammontare complessivo delle somme dovute al fallimento . in forza del CP_2
contratto di appalto e del successivo atto di ricognizione del debito, è di euro 3.025.000,00, oltre Iva di legge, corrispondente alla metà dell'importo complessivo pattuito in contratto di euro
6.050.000,00.
Da tale importo devono essere detratti i seguenti pagamenti:
1) pagamenti effettuati in favore della (al netto dell'IVA): (€550.000,00 + € CP_2
41.322,31+ € 20.661,16 = € 611.983,47)
Saldo residuo (al netto dell'IVA) euro 2.413.016,53.
Questi pagamenti venivano contabilizzati anche nella sentenza, ma erroneamente indicati comprensivi di Iva.
Da tale somma deve essere detratto il pagamento della caparra confirmatoria per la somma pari alla metà di euro 2.750.000,00, (pag.18 della sentenza), per un importo di euro 1.375.000,00, al netto pagina 10 di 12 dell'Iva, trattandosi di somma corrisposta a titolo di caparra, come risulta anche dalla fattura n.
1/2013 del 15.3.2013 emessa dalla Parte_2
Deve poi essere detratto l'ulteriore pagamento pari ad euro 237.152,60 fatto in favore di alcuni cessionari indicati nelle distinte prodotte e non contestato (doc.14), nonché quello di euro 35.000,00 per la cessione alla anch'esso non oggetto di contestazione. Controparte_7
Procedendo allo scorporo dell'IVA pari al 22% vigente alla data di tali pagamenti, l'importo al netto è pari a euro 223.075,90.
Deve poi procedersi alla detrazione degli altri pagamenti riconosciuti da questa Corte:
1) euro 75.000,00 dimostrato dai bonifici del 16.3.2017, 19.7.2017 e 20.10.2017, di euro 25.000,00 ciascuno, in pagamento delle fatture n. 2/2012 del 8.3.2012, n. 9/2012 del 30.8.2012 e n.12/2012 del
26.10.2012. Poiché in dette fatture l'Iva è stata calcolata al 21%, si procedere allo scorporo dell'imposta ottenendo l'importo netto di euro 61.983,47;
2) euro 30.111,96, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 68/2016 della Corte d'Appello di
Sassari e nella sentenza n. 17148/2019 della Corte di Cassazione, con aliquota del 22% in vigore dalla data del 1.10.2013, precedente ai pagamenti effettuati in data 8.5.2014, provati dalle distinte allegate.
Riassumendo:
- corrispettivo appalto per la quota (al netto dell'IVA) € 3.025.000,00; CP_2
- meno i pagamenti in favore della società, calcolati al netto dell'IVA pari a € 550.000,00 + €
41.322,31+ € 20.661,16 = € 611.983,47;
- meno il pagamento della caparra per acquisto delle quote Porto Ainu SR pari a € 1.375.000,00;
- meno i pagamenti riconosciuti in primo grado pari a € 223.075,90;
- meno i pagamenti riconosciuti da questa Corte pari a € 61.983,47;
- Saldo € 752.957,16 + Iva al 22% pari ad € 918.607,73;
- meno le somme da compensare pari a € 30.111,96;
Saldo complessivo dovuto € 888.495,77 (comprensivo di iva), oltre interessi commerciali ex
D.Lgs.231/02 dalla data della domanda monitoria fino al saldo.
Solo in questi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conferma nel resto.
Il parziale accoglimento dell'appello principale determina la integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio nonché il rigetto della richiesta di condanna ex art. 96.
pagina 11 di 12
PQM
la Corte definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale e totalmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 619/22 emessa dal Tribunale di Nuoro in data 12.12.2022, Parte condanna la a pagare al la minor somma di euro 888.495,77 Controparte_2
(comprensiva di iva), oltre interessi commerciali ex D.Lgs.231/02, dalla data della domanda monitoria al saldo, confermando nel resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sassari, 2.4.2025
Il Presidente – rel.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 12 di 12