Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
Nel vigente sistema giusprocessualistico, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia pronunciato su di una domanda, accogliendola sulla base di una determinata soluzione di una questione pregiudiziale o preliminare, di cui all'art. 279, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., il giudice di appello, il quale, in riforma della decisione impugnata, risolva la questione cennata in senso opposto a quello da tale decisione risultante, non può rimettere le parti innanzi al primo giudice perché questo delibi la domanda sotto altri, sottordinati , profili, ma, a mente dell'art. 354, comma primo, cod. proc. civ., deve trattenere la causa e deciderla senz'altro nel merito, con ciò intendendosi pienamente realizzata la garanzia del doppio grado di giudizio, essendo, per il relativo soddisfacimento, sufficiente che il primo giudice, benché in grado di esaminare le domande e le eccezioni in tutta la loro estensione, si sia astenuto sul merito delle stesse in conseguenza della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.L.DA.PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo difende unitamente all'avvocato ELIO MELONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RU IG O NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato TURRIO BALDASSARI ITALO, che lo difende unitamente all'avvocato MARIANO MARCHESE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 12/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato MELONI ELIO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi 2 motivi, rigetto del 3° motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FR GA, con atto del 16 febbraio 1989, citò dinanzi al Tribunale di Oristano IN MU, chiedendone la condanna a rilasciargli alcune unità immobiliari di sua proprietà site in Donigala Fenugheddu, dal MU detenute senza titolo a seguito dell'intervenuto irretrattabile accertamento, risultante da sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 260 del 25 marzo 1988, passata in cosa giudicata, della nullità della vendita consacrata in scrittura del 13 agosto 1966, sanzionante la traslazione di detti beni da esso istante al convenuto.
Il MU, costituitosi, per un verso, resistette la domanda attorea, sostenendo di detenere i cespiti "ex adverso" revocati in contestazione in virtù di "un'intesa complessiva di reciproca convenienza", nel quadro della quale il GA, a fronte di un prestito di £.
1.400.000 ricevuto nel 1972 per l'acquisto di un uliveto, e mai restituito, gli aveva ceduto l'uso gratuito dei cespiti cennati, costituiti da un alloggio "vuoto e in stato di decadenza" posto al primo piano di un fabbricato rurale, perché egli potesse andare ad abitarvi con un figlio minorato, previa esecuzione dei necessari lavori di restauro e di ristrutturazione, e con il patto che le spese sostenute per tali lavori gli sarebbero state rimborsate nell'ipotesi che avesse trasferito altrove la propria dimora;
per un altro, in riconvenzione, domandò la condanna del GA a versargli £. 103.000.000 che asserì competergli a titolo di rimborso delle spese suindicate, accampando, inoltre, di aver diritto alla ritenzione dell'immobile conteso sino all'effettiva corresponsione della somma in discorso.
Il tribunale, con sentenza, non definitiva, del 10 dicembre 1991, nella ravvisata fondatezza dell'assunto con il quale l'attore aveva dedotto essere precluse dal giudicato formatosi sulla dianzi ricordata sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 260 del 1988 le tesi prospettate dalla controparte per paralizzare la sua domanda recuperatoria, sanzionò l'accoglimento di tale istanza e rimise la causa in istruzione per la trattazione di tutti gli altri profili della vertenza.
Sul gravame di IN MU, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 12 gennaio 1996, resa nel contraddittorio e nella resistenza di FR GA, accolta l'impugnazione, e ribaltata la decisione del primo giudice, dichiarò infondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellato ed impregiudicata ogni decisione in ordine alla domanda di rilascio dallo stesso coltivata "all'esito da parte del Tribunale della preventiva trattazione delle domande riconvenzionali del MU".
La corte sarda, dopo aver posto in risalto che il "thema" devoluto alla sua cognizione aveva "per oggetto (unicamente) quanto deciso dalla sentenza non definitiva impugnata rispetto alla questione preliminare di giudicato", motivò la pronuncia rilevando che la decisione del tribunale, recante riconoscimento della fondatezza dell'assunto dell'appellato secondo il quale la domanda riconvenzionale del MU intesa all'accertamento delle asserite, "reali diverse intese" legittimanti la sua detenzione dell'immobile conteso risultava precluso dal discusso giudicato, e, consequenzialmente, reiezione di tale domanda ed accoglimento della pretesa di rilascio del GA, era da avere per erronea avuto riguardo alla diversità del "petitum" e della "causa petendi" delle istanze fatte valere reciprocamente dalle parti, rispettivamente, nel giudizio definito dalla propria ripetuta sentenza n. 260 del 1988 ed in quello in esame;
dover essere lasciata impregiudicata, e rimessa alla cognizione del tribunale ogni ulteriore questione anche relativamente alla domanda recuperatoria coltivata dall'appellato. FR GA ricorre, con tre motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, notificatagli l'1 marzo 1996.
IN MU resiste al ricorso, notificatogli il 29 aprile 1996, con controricorso del 31 maggio 1996.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - FR GA ha azionato una domanda intesa a conseguire il recupero della disponibilità materiale dell'immobile di cui in narrativa, ormai detenuto senza titolo da IN MU a seguito dell'intervenuto, irretrattabile, accertamento dell'invalidità di una vendita in data 13 agosto 1966, con la quale, a suo tempo, egli aveva trasferito alla controparte sunnominata la proprietà ed il possesso del bene cennato.
Il MU ha resistito la pretesa accampando di aver diritto di conservare la detenzione del cespite "ex adverso" revocato in discussione avendo tale detenzione il suo titolo, non già nella vendita come sopra risultata nulla ma, "in un'intesa complessiva di reciproca convenienza", nel quadro della quale il GA, anche per sdebitarsi di un ricevuto, e mai restituito, prestito, gli aveva, fra l'altro, ceduto a scopo abitativo l'uso gratuito dell'immobile, con il patto che egli avrebbe dovuto provvedere a ristrutturarlo a proprie spese e che l'importo di queste gli sarebbe stato rimborsato quando avesse dovuto trasferire altrove la propria dimora;
sostenendo, pertanto, di aver diritto di restare nel fondo considerato e di ritenere questo sino all'ottenuto recupero dei rimborsi spettantigli.
Il GA ha replicato risultare preclusa dal giudicato formatosi sull'altrove menzionata sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 260 del 10 agosto 1988, recante accertamento della nullità della vendita intercorsa fra esso deducente e la controparte con riferimento al cespite conteso, ogni questione sollevata dal MU in ordine al suo preteso diritto di conservare la materiale disponibilità del cespite stesso e di opporsi alla richiesta del relativo rilascio.
La Corte di appello di Cagliari, con la decisione qui impugnata, ha reso una declaratoria che ha negato l'operatività nella controversia in esame del giudicato come sopra dedotto: ha osservato, al riguardo, aver avuto ad oggetto il giudizio definito dalla propria citata sentenza n. 260 del 1988 una domanda azionata da IN MU per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia della ripetuta vendita del 10 agosto 1966; essere consistito, quindi, "il petitum di (quel) precedente giudizio nell'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà (del bene anche qui conteso) sulla base della causa petendi costituita dalla stipulata compravendita ...... poi invece dichiarata nulla";
non essere rientrata "nel petitum (cennato), nemmeno in via riconvenzionale, la domanda di condanna al rilascio che è stata poi proposta dal GA (nel presente) autonomo giudizio";
doversi ritenere, perciò, che "la sussistenza di diverse reali intese conferenti un diritto d'uso del MU non poteva e doveva essere dedotta nel giudizio definito che riguardava esclusivamente il diritto di proprietà del bene vantato dal MU che tale diritto, e non altri, faceva valere ...", e che, invece, "nel momento in cui la controparte ha chiesto il rilascio dei beni il MU ha legittimamente introdotto ... un'azione fondata sulla diversa causa petendi del suo diritto di permanenza nell'immobile occupato, chiedendone l'accertamento ..."; doversi escludere, quindi, che sia "coperta dal giudicato la domanda riconvenzionale proposta dal MU in quanto, pur essendo stata formulata fra le stesse parti, è assolutamente diversa sia per causa petendi che per petitum" da quella cui ha afferito la propria ripetuta pronuncia del 1988. La corte sarda ha puntualizzato, a supporto dei fin qui riassunti rilievi, che è ben vero che "il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, (e) cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere "espressamente in via di azione o di eccezione, ma anche tutte quelle" altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscono tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come antecedenti logici essenziali e indefettibili della decisione", e che, però, perché il giudicato possa, implicitamente, operare relativamente anche a tale seconda categoria di ragioni è necessario che queste abbiano riguardo "al medesimo negozio o rapporto giuridico (oggetto di quelle esplicitamente accampate) e che sia stata accertata una situazione giuridica o risolta una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause, tanto da precludere il riesame del punto accertato e risolto ...". FR GA, con il terzo mezzo di ricorso, che, per la sua priorità logica rispetto ai primi due motivi di gravame, va delibato con precedenza su questi, deduce che, così statuendo, la corte distrettuale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione delle norme denunciate nei motivi che precedono (e cioè dell'art.354 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché
degli artt. 112, 34 e 345 c.p.c.) e dell'art. 2909 c.c.": più specificamente, sulla premessa che il "giudicato copre il dedotto e il deducibile ..." e cioè "la materia che le parti avrebbero potuto e dovuto dedurre nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato e che invece non hanno dedotto", accampa, innanzi tutto, che "in nessun punto delle difese" articolate da IN MU nella causa definita con la ridetta sentenza della Corte di appello di Cagliari del 25 marzo 1988 - causa dal predetto promossa per ottenere l'adempimento della vendita del 13 agosto 1966 - "si legge alcunché che possa riguardare il rapporto dedotto in via riconvenzionale nella presente causa" e gli assunti in questa prospettati, in definitiva, per allegare una, asserita, simulazione della vendita cennata, e, cioè, per "attaccare" "esplicitamente il contenuto della sentenza oggetto della causa di cui al giudicato ..."; in secondo luogo, che la corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente "l'insussistenza del giudicato", e che, perciò, la decisione contestata risulterebbe viziata da difetto di motivazione. La censura, intesa a prospettare l'operatività nella fattispecie di un giudicato c.d. esterno, formatosi, cioè, fra le parti in un processo diverso da quello in esame, e, quindi, a dedurre che erroneamente ed immotivatamente la corte territoriale avrebbe negato l'esistenza di un tal giudicato, non è fondata.
In proposito, giova evidenziare che, per una consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, l'accertamento della sussistenza del giudicato esterno, integrando la risultante di un apprezzamento di fatto, deve intendersi demandato in via esclusiva al giudice del merito, le cui statuizioni al riguardo restano sottratte al sindacato di legittimità che compete a questa Corte se rese nel rispetto dell'art. 2909 cod. civ., e se motivate sufficientemente e non contraddittoriamente
(cfr., "ex aliis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 4393 del 17.5.1997). À termini dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato formatosi in un determinato processo può far stato in un altro successivo solo a condizione che i due giudizi, secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito e insindacabile in cassazione se immune da vizi logici, abbiano identici elementi costitutivi dell'azione ("personae", "petitum" e "causa petendi"). Nella fattispecie, la corte distrettuale ha escluso che il giudicato formatosi sulla propria ripetuta sentenza n. 260 del 10 agosto 1988, resa all'esito di un processo diverso da quello in esame, a suo tempo svoltosi fra le stesse parti di questo, possa avere una qualche efficacia preclusiva nella presente sede, puntualizzando aver avuto riguardo la sentenza cennata all'accertamento di una situazione oggettivamente non coincidente con quella qui in discussione e a domande diverse, così per il petitum come per la causa petendi, da quelle fatte valere corrispettivamente dai contendenti nel giudizio di cui trattasi.
Così stando le cose, nella pronuncia contestata non è dato ravvisare la dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. Sotto altro profilo, è da dire che l'assunto del ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto ritenuto dalla corte sarda, le deduzioni prospettate in questo processo dalla controparte avrebbero dovuto, e dovrebbero, essere ravvisate dirette "ad attaccare esplicitamente il contenuto della scrittura di cui al giudicato ...", e, cioè, a rimettere in discussione l'accertamento risultante dalla surrichiamata sentenza del 1988, si risolve, non già nella deduzione della riscontrabilità nell'iter argomentativo per il tramite del quale la corte anzidetta è pervenuta alla decisione qui censurata di incongruenze e/o di inadeguatezze intrinseche, suscettibili di rilevare à sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. ma, nella pura e semplice denuncia della sostanziale erroneità della pronuncia criticata per quanto concerne l'apprezzamento in essa contenuto della valenza del dictum risultante da detta sentenza, e, quindi, nella prospettazione di quaestio facti, da avere per non utilmente sollevata nella presente sede di legittimità. Infine, deve porsi in risalto che non ha ragion d'essere la lagnanza del ricorrente circa l'asserita apoditticità della sentenza impugnata e, perciò, circa la carenza in questa della necessaria motivazione.
La corte territoriale, di fatti, ha compiutamente dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a rendere la pronuncia in argomento, chiarendo quali sono stati gli oggetti, rispettivamente, del giudizio definito con la sua più volte citata sentenza n. 260 del 1988 e di quello in esame, evidenziando le diversità riscontrabili fra i petita e le cause petendi delle domande negli stessi reciprocamente azionate dai contendenti e correlando al rilievo delle diversità considerate la data declaratoria dell'inettitudine del dictum risultante dalla sentenza cennata a costituire giudicato suscettibile di far stato nella presente sede.
2) - FR GA, giusta quanto in precedenza evidenziato, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere la condanna di IN MU a rilasciargli l'immobile di cui in narrativa, a suo dire, da questi detenuto senza titolo.
IN MU, alla sua volta, ha sostenuto di aver diritto di mantenere la detenzione dell'immobile "ex adverso" revocato in controversia per essergli stato concesso l'uso gratuito di questo dalla controparte nel quadro di una c.d. "intesa complessiva di reciproca convenienza".
Il Tribunale di Oristano, con la sua altrove ricordata sentenza, non definitiva, del 23 gennaio 1992, ha disatteso la pretesa recuperatoria come sopra azionata dal GA ravvisando precluso dal giudicato risultante dalla ripetuta decisione della Corte di appello di Cagliari n. 260 del 10.8.1988 il surrichiamato assunto prospettato dal MU per contrastarla, e, con separata contestuale ordinanza, ha disposto dover proseguire dinanzi a sè la trattazione della causa con riferimento ad altri profili della vertenza insorta fra i contendenti.
Sul gravame di IN MU, la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ribaltando la cennata pronuncia non definitiva del primo giudice, nell'esclusa riscontrabilità del giudicato da questo ritenuto, ha rimesso la causa dinanzi al tribunale per la verifica della fondatezza nel merito così dell'azione di rilascio coltivata dal GA, come dell'assunto del MU diretto a far valere il suo diritto alla permanenza nell'immobile conteso: ha osservato, in proposito, non porsi "un problema di rimessione al primo giudice consentita unicamente nei casi previsti dall'art. 354 c.p.c., atteso che, trattandosi (di riforma) di sentenza non definitiva, il giudice di primo grado continua ad essere investito della causa"; essere risultato il gravame del MU inteso a contestare unicamente la statuizione del tribunale recante declaratoria della preclusione, correlata a giudicato, dell'assunto da lui nei termini illustrati prospettato per resistere l'avversa domanda, e, consequenzialmente, dover essere contenuto il dictum della pronuncia di secondo grado nella riforma della statuizione censurata, restando riservata al primo giudice la delibazione di ogni sottordinata domanda e questione. FR GA, con il primo motivo di ricorso, deduce che, in tal guisa provvedendo, la corte sarda è incorsa in "violazione dell'art. 354 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.", perché, essendo stata chiamata a decidere sulla fondatezza della sua domanda recuperatoria e sulla correttezza della pronuncia del primo giudice che ne aveva sanzionato l'accoglimento, suo compito sarebbe stato quello di statuire sul merito di tale pretesa,
nell'inammissibilità della rimessione di questo alla cognizione del tribunale, disposta al di là dei limiti consentiti dal dettato dell'art. 354 cod. proc. civ. Il GA, quindi, con il secondo motivo di ricorso, prospetta evidenziarsi nella sentenza impugnata "violazione delle norme sopraindicate (art. 354 c.p.c.) e dell'art.112, 34 e 345 c.p.c.", testualmente sostenendo che, essendo stata dedotta la più volte richiamata questione di giudicato in via di eccezione, la stessa non avrebbe potuto "formare oggetto di autonoma domanda in appello, senza violare le norme indicate in epigrafe". Le doglianze, da esaminarsi insieme, perché connesse, pur se ancorate a richiami normativi, in larghissima misura, inappropriati, e pur se articolate, soprattutto la seconda, in termini tutt'altro che lucidi e pertinenti, nella sostanza, e nei limiti di seguito puntualizzati, si rivelano fondate.
In proposito, è da dire che nel vigente sistema giusprocessualistico, à sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate.
Di conseguenza, in casi, del genere di quello in esame, sicuramente non riducibili nel novero delle ipotesi in discorso, in cui la sentenza di primo grado abbia pronunciato su una domanda, accogliendola sulla base di una determinata soluzione di una questione pregiudiziale o preliminare, di cui all'art. 279, comma 2 n. 2, del codice di rito, il giudice dell'appello, il quale, in riforma della decisione impugnata, risolva la questione cennata in senso opposto a quello da tale decisione risultante, non può rimettere le parti dinanzi al primo giudice perché questo delibi la domanda sotto altri, sottordinati, profili, ma, a mente dell'art.354, comma 1, cod. proc. civ., deve trattenere la causa e deciderla senz'altro nel merito, con ciò intendendosi pienamente realizzata la garanzia del doppio grado di giurisdizione (essendo per il relativo soddisfacimento sufficiente che il primo giudice, benché in grado di esaminare le domande e le eccezioni in tutta la loro estensione, si sia astenuto dalla pronuncia sul merito delle stesse in conseguenza della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare). Alla stregua dell'enunciato principio, la sentenza d'appello impugnata va ritenuta viziata dalla dedotta violazione dell'art. 354 cod. proc. civ., per aver disposto la rimessione della causa al primo giudice nella carenza dei presupposti suscettibili di legittimare l'adozione di una siffatta statuizione, e, per tale ragione, va cassata.
3) - Conclusivamente, mentre il terzo motivo di ricorso va senz'altro disatteso, il primo ed il secondo mezzo di gravame vanno accolti, e correlativamente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame di merito sui profili afferenti alla domanda di rilascio coltivata dal ricorrente ed agli assunti prospettati dal controricorrente per contrastarla - e cioè sugli aspetti in ordine ai quali il Tribunale di Oristano, giudice di primo grado ha reso la sua sentenza non definitiva - dinanzi alla Sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari, cui deve essere demandata anche la decisione sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità, dinanzi alla Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.