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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2023 R.G., vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Pier Parte_1 C.F._1
Ermanno Pavanello, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Lendinara
(RO) Via U. Saba n. 2;
- ricorrente -
E
(C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Buoso, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore sito in Rovigo, via Mazzini n. 24;
- resistente -
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da verbale dell'8.10.2024
Per il convenuto: come da verbale dell'8.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo,
e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45 c.
17 della L. 18.6.2009 n. 69.
1. In via del tutto preliminare, va rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Infatti, la delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio è distinta e diversa da quella
1 impugnata nel procedimento rubricato dal n. 2076/2022, ragione per cui non appare neppure astrattamente realizzabile un conflitto tra giudicati.
2. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente, il Tribunale reputa non condivisibili le argomentazioni spese dal CP_1
Infatti, dall'esame della domanda di mediazione è specificamente indicata la delibera oggetto di impugnazione (“Impugnazione delibera dell'assemblea del tenutasi il Controparte_1
21.12.2022”), sebbene non siano espressamente indicati i motivi di doglianza.
Tanto, tuttavia, a parere di questo giudicante, non inficia la validità del procedimento di mediazione in questione.
Infatti, se da un lato nella domanda vanno indicate “le ragioni della pretesa” (art. 4, comma 2, D.Lgs.
n. 28 del 2010), dall'altro va rilevato che è il primo incontro il momento in cui le parti possono avere piena contezza delle dette ragioni, tanto che in quella sede “Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”.
Diversamente opinando, dunque aderendo alla tesi sostenuta dalla difesa della resistente, ogni qual volta la domanda di mediazione sia redatta in forma sintetica e solo in occasione del primo incontro l'istante sia in grado di chiarire ed approfondire “le ragioni della pretesa” allora l'intero procedimento sarebbe affetto da nullità od inesistenza.
Trattasi, con ogni evidenza, di un approccio ermeneutico finanche contrario alla finalità deflattiva dell'istituto.
Pertanto, l'eccezione è infondata e, di conseguenza, l'impugnazione è da ritenersi tempestiva.
3. Ancora preliminarmente, giova richiamare la rilevante distinzione tra i concetti di annullabilità e nullità delle delibere assembleari, già affrontata dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n.
4806 del 7.3.2005 e recentemente ribadita con pronuncia a Sezioni Unite n. 9839 del 14.4.2021.
Tale precisazione appare dirimente, in quanto risulta doveroso procedere ad una corretta qualificazione delle doglianze mosse dalla ricorrente, la quale ha genericamente fatto riferimento a “nullità” ed alla
“annullabilità” della delibera impugnata.
Ebbene, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione
2 all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005).
E ancora, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
A maggiore specificazione, tale ultima pronuncia ha chiarito che la residuale categoria della nullità si realizza nei casi di: 1) mancanza originaria degli elementi costituivi essenziali;
2) impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico;
3) illiceità.
Nella specie, i motivi di impugnazione articolati sono riconducibili alla categoria dell'annullabilità, posto che con il primo viene lamentata l'impossibilità per l'assemblea di decidere a semplice maggioranza le modalità di uso della cosa comune e si deduce non la carenza di potere, bensì l'eccesso
3 dello stesso da parte dell'assemblea.
Tale ultima argomentazione è parimenti rinvenibile nel secondo motivo di impugnazione.
4. In via del tutto assorbente, si rileva che all'udienza dell'8.10.2024, il difensore del resistente ha rappresentato che la ricorrente ha comunicato di avere venduto l'immobile sito nel Condominio.
Tale circostanza è stata confermata dal difensore della , il quale ha confermato l'avvenuta Parte_1
vendita, evidenziando che la stessa è stata proprio determinata dalla impossibilità di utilizzare il garage e perché l'area esterna è destinata al parcheggio;
al contempo, ha dedotto che tale circostanza è comunque irrilevante, in ragione di quanto disposto dall'art. 111 c.p.c., che comproverebbe la persistenza dell'interesse della ad ottenere la pronuncia. Parte_1
A parere di questo giudicante va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di condominio, l'azione di annullamento della deliberazione assembleare, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia, in quanto la perdita di tale status determina, di regola, il venir meno dell'interesse dell'istante alla caducazione o alla modifica della portata organizzativa della deliberazione impugnata, salvo che questi vanti un diritto correlato alla sua passata partecipazione al e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità della CP_1
deliberazione, ovvero che la medesima continui ad incidere, in via derivata, sul suo patrimonio (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16654 del 14/06/2024).
Nondimeno, vale riportare un rilevante passaggio motivazionale: “Come da ultimo riaffermato ancora da Cass. n. 5129 del 2024, la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il primo necessariamente strumentale al CP_1 secondo. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1 all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga
4 prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 16654 del 2024).
Nella specie, come detto, è pacifico chela abbia venduto l'immobile e, di conseguenza, abbia Parte_1
perso lo status di condomina.
Al contempo, giova rilevare come la ricorrente non abbia dedotto, in concreto, alcuna lesione individuale tuttora sussistente, ad esempio di carattere patrimoniale, correlata all'impugnata delibera, essendosi limitata ad evocare l'art. 111 c.p.c. e, di conseguenza, l'eventuale interesse addirittura di un terzo alla caducazione della delibera.
Trattasi, a parere di questo giudicante, di deduzione del tutto irrilevante ai fini voluti, atteso che, peraltro “Il diritto di impugnazione di una delibera condominiale non è un diritto primario, a differenza del diritto di proprietà, sicché la successione nel sottostante rapporto sostanziale di proprietà dell'unità immobiliare neppure determina da sé sola il trasferimento dell'interesse ad agire in capo a chi subentra nei diritti di condominio, e cioè dell'acquirente dell'unità immobiliare (Cfr.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16654 del 2024).
Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, l'interesse della è venuto meno in corso di Parte_1
causa, ragione per cui dovrà addivenirsi ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che:
"In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n.
6395/2004, Cass. n. 8607/2000)".
Inoltre, giova richiamare il principio per il quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale
5 dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
E ancora, il giudice del merito deve dichiararla una volta che sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale e dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13217 del 2013).
5. Come noto, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della "soccombenza virtuale"
(cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III,
2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in
Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Tuttavia, nella specie, un ulteriore esame del merito a tal fine appare superfluo, atteso che si è in presenza di una questione di assoluta novità, solo di recente approfondita dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
tanto, di conseguenze, comporterebbe in ogni caso la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• spese di lite compensate.
Così deciso in Rovigo, 31.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
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