Art. 30. Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione 1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Resta salvo quanto disposto dall' art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
Nota all' art. 30 :
- La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 90/1990 aggiunge un comma all' art. 19 del D.P.R. n. 636/1972 del seguente tenore: "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica".
2. Resta salvo quanto disposto dall' art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
Nota all' art. 30 :
- La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 90/1990 aggiunge un comma all' art. 19 del D.P.R. n. 636/1972 del seguente tenore: "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica".