2. Resta salvo quanto disposto dall' art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.
Nota all' art. 30 :
- La lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 90/1990 aggiunge un comma all' art. 19 del D.P.R. n. 636/1972 del seguente tenore: "Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' altresi' riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica".