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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2571/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2571/2019 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PATRIZIA CONTI e dall'avv. GIANNI DIONIGI, quali nuovi difensori giuste procure su fogli separati e congiunti mediante strumenti informatici, rispettivamente, alla comparsa di costituzione con nomina di nuovo difensore e alla comparsa di costituzione di co-difensore, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso i predetti difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
COCCIA, giusta delega su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. FABIO COCCIA
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa del 31.1.2020 limitatamente alla pronuncia sullo status e quanto alle condizioni accessorie conclude chiedendo darsi atto dell'intervenuto accordo sull'assegno divorzile con il verbale di conciliazione del 15.2.2022. Conclusioni di parte resistente: come da memoria integrativa datata 11.2.2020; in via istruttoria insiste nelle richieste di cui alla memoria del 25.5.2021.
Conclusioni del pubblico ministero: per l'accoglimento della domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili con accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui all'accordo congiunto.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 10.5.2019, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario in data 30.11.1970 e che dall'unione erano nati due figli, (il giorno 1.07.1971) e (il 19.06.1974); che con sentenza n. 468/2013 il Per_1 Per_2
Tribunale di Perugia in data 27.3.2013 aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a carico di esso marito e aveva stabilito un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari a € 300,00; che tali condizioni accessorie erano state successivamente confermate con decreto emesso dal medesimo
Tribunale il 5.11.2015; che la convivenza, interrottasi dalla separazione, non era mai ripresa, e che non sussisteva alcuna volontà di riconciliazione.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e dichiararsi che nulla era dovuto a titolo di mantenimento in favore della coniuge, disponendo quest'ultima di reddito proprio;
, in subordine, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento al minimum ritenuto congruo e di giustizia.
si costituiva, aderendo alla domanda principale, ma chiedeva disporsi in suo favore Controparte_1 assegno di mantenimento in misura non inferiore a € 310,00.
In esito all'udienza presidenziale del 14.11.2019, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, la presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti -confermando le condizioni di separazione adottate con la sentenza 27.3.2013 - e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita documentalmente e più volte rinviata su richiesta delle parti che cercavano di addivenire a un accordo sulle condizioni di divorzio;
all'udienza del 4.12.2024, la causa era rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con memoria depositata in data 11.2.2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che in data
7.2.2025 era intervenuto il decesso del sig. chiedendo, quindi, dichiararsi la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
*****
Dal certificato di morte depositato in data 11.2.2025, risulta l'intervenuto decesso del sig.
[...] in data 7.2.2025. Parte_1
La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche quando sopravvenuta in corso di causa (Cass, n. 2944/1997; n. 9689/2006, n. 27556/2008, n.18130/2013).
In considerazione degli interessi coinvolti e della natura del giudizio, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 6 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Miccichè Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2571/2019 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PATRIZIA CONTI e dall'avv. GIANNI DIONIGI, quali nuovi difensori giuste procure su fogli separati e congiunti mediante strumenti informatici, rispettivamente, alla comparsa di costituzione con nomina di nuovo difensore e alla comparsa di costituzione di co-difensore, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, presso i predetti difensori
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Controparte_1 C.F._2
COCCIA, giusta delega su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Indirizzo telematico presso il difensore avv. FABIO COCCIA
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da memoria integrativa del 31.1.2020 limitatamente alla pronuncia sullo status e quanto alle condizioni accessorie conclude chiedendo darsi atto dell'intervenuto accordo sull'assegno divorzile con il verbale di conciliazione del 15.2.2022. Conclusioni di parte resistente: come da memoria integrativa datata 11.2.2020; in via istruttoria insiste nelle richieste di cui alla memoria del 25.5.2021.
Conclusioni del pubblico ministero: per l'accoglimento della domanda per la pronuncia della cessazione degli effetti civili con accoglimento delle ulteriori conclusioni di cui all'accordo congiunto.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 10.5.2019, conveniva in giudizio la coniuge ed Parte_1 esponeva: di avere contratto con lei matrimonio concordatario in data 30.11.1970 e che dall'unione erano nati due figli, (il giorno 1.07.1971) e (il 19.06.1974); che con sentenza n. 468/2013 il Per_1 Per_2
Tribunale di Perugia in data 27.3.2013 aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito a carico di esso marito e aveva stabilito un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari a € 300,00; che tali condizioni accessorie erano state successivamente confermate con decreto emesso dal medesimo
Tribunale il 5.11.2015; che la convivenza, interrottasi dalla separazione, non era mai ripresa, e che non sussisteva alcuna volontà di riconciliazione.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
e dichiararsi che nulla era dovuto a titolo di mantenimento in favore della coniuge, disponendo quest'ultima di reddito proprio;
, in subordine, chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento al minimum ritenuto congruo e di giustizia.
si costituiva, aderendo alla domanda principale, ma chiedeva disporsi in suo favore Controparte_1 assegno di mantenimento in misura non inferiore a € 310,00.
In esito all'udienza presidenziale del 14.11.2019, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, la presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti -confermando le condizioni di separazione adottate con la sentenza 27.3.2013 - e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
La causa veniva istruita documentalmente e più volte rinviata su richiesta delle parti che cercavano di addivenire a un accordo sulle condizioni di divorzio;
all'udienza del 4.12.2024, la causa era rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con memoria depositata in data 11.2.2025, il difensore di parte ricorrente rappresentava che in data
7.2.2025 era intervenuto il decesso del sig. chiedendo, quindi, dichiararsi la Parte_1 cessazione della materia del contendere.
*****
Dal certificato di morte depositato in data 11.2.2025, risulta l'intervenuto decesso del sig.
[...] in data 7.2.2025. Parte_1
La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche quando sopravvenuta in corso di causa (Cass, n. 2944/1997; n. 9689/2006, n. 27556/2008, n.18130/2013).
In considerazione degli interessi coinvolti e della natura del giudizio, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 6 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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