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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2037/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2037/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSOLATO NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PASETTO FEDERICO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIPOLLETTI CIRO CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“Nel merito:
– accertarsi e dichiararsi che nulla deve ad Parte_1 Controparte_1 relativamente ai crediti azionati in via monitoria;
[...]
– revocarsi, quindi, il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2024, emesso il 5 febbraio 2024 e notificato il 12 febbraio 2024;
– respingersi ogni ulteriore domanda e/o pretesa di Controparte_1 nei confronti d
[...] Parte_1
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% ed IVA 22%, se dovuta.”
pagina 1 di 5 Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
“1) affinchè, nel merito, voglia l'On.le Giudicante, accertare l'infondatezza delle avverse domande prive di fondamento, rigettandole e in accoglimento delle difese svolte in premessa, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 238/2024 opposto confermandolo, con tutte le conseguenze di legge;
2) in subordine, e comunque in ogni caso, voglia accertare e dichiarare dovuto il credito per cui si procede e condannare l in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento in favore della della relativa Controparte_1 somma di € 15.757,65 oltre interessi e rivalutazione dal fatto, o ancora di quella maggiore o minore che risulterà all'esito del procedimento;
3) per lo effetto, voglia condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore;
4) nella denegata ipotesi di non accoglimento, voglia l'On.le Giudicante considerare comunque estranea e indenne dall'eventuale soccombenza e senza ulteriore aggravio e compensazione delle spese, alla luce della fondatezza del credito, della morosità della opponente e del comportamento ostativo a oltranza nel ritardare il pagamento dovuto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve
[...] ha opposto il decreto ingiuntivo notificatole da Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche soltanto per l'importo di € 15.757,65 oltre interessi e spese a CP_2 saldo delle fatture emesse in relazione alle opere di installazione di pannelli fotovoltaici realizzati in regime di subappalto, nonché per i sopralluoghi prodromici all'affidamento dei lavori di efficientamento energetico oggetto di incentivi fiscali, siccome eseguiti presso gli immobili di diversi clienti committenti principali;
l'opponente ha in particolare contestato la corretta esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 312 del 10.06.2022 inerente al cantiere dell'abitazione del cliente ove sarebbero stati commessi danneggiamenti alla Pt_2 copertura;
l'opponente ha inoltre contestato la sussistenza stessa del credito portato dalla fattura n. 545 del 30.11.2022, poiché attinente a sopralluoghi da ritenere gratuiti, benché non esitati in affidamento di lavori, in assenza di diverso preciso accordo negoziale, nonché della fattura n. 330 del 18.09.2023, poiché attinente a sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori, per i quali l'opponente ha prospettato fosse stata concordata espressamente la detrazione del compenso dal corrispettivo finale per le opere di volta in volta realizzate in ciascun cantiere;
pagina 2 di 5 l'opponente ha quindi chiesto l'accertamento dei danni patrimoniali e dei lavori di affidati a terza impresa relativamente al cantiere l'assenza di accordi per il riconoscimento Pt_2 di ulteriori somme in relazione ai sopralluoghi e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
si è costituita contestando l'opposizione; la convenuta opposta CP_2 ha in particolare evidenziato che gli accordi originari prevedessero un corrispettivo per i sopralluoghi non eseguiti da affidamento di lavori, l'assenza in ogni caso di accordi in ordine a sopralluoghi gratuiti e la mancata contestazione dei sopralluoghi eseguiti, siccome indicati nelle fatture azionate in monitorio;
ha infine negato i difetti costruttivi ed i CP_2 danneggiamenti alla stessa attribuiti in relazione al cantiere di cui ha prospettato Pt_2 la preesistenza di precarie condizioni della copertura e di pregresse infiltrazioni, risalenti nel tempo;
rilevato che la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e con le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti;
ritenuta l'opposizione fondata, nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto in primo luogo che risulta fondata l'eccezione di inadempimento formulata da
[...] in relazione al cantiere essendo emersa dall'istruttoria orale e dalla Pt_1 Pt_2 documentazione prodotta da entrambe le parti che in occasione dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'immobile di proprietà del committente gli Parte_3 operai di fissarono le staffe di supporto dei pannelli direttamente sui coppi in CP_2 cotto, rompendoli, nonché creando fori passanti non adeguatamente isolati con guaina ardesiana, cui seguirono alcune infiltrazioni di acqua piovana, in particolare nel locale bagno (erroneamente indicato in atti come vano cucina, ma da riferirsi invece al vano sottotetto adibito a bagno, come chiarito in sede testimoniale), nonché in corrispondenza del palo di sostegno dell'antenna TV e di ingresso dei relativi cavi;
sul punto devono richiamarsi le deposizioni rese dall'arch. DL del committente pur indicata Testimone_1 Pt_2 da e da questa pagata per le proprie mansioni, della cui credibilità non vi sono Parte_1 ragioni di dubitare, tenuto conto che non sono emerse ragioni di intrinseca inattendibilità, che invero avrebbero dovuto essere nel caso indicate dalla parte convenuta opposta e tenuto conto altresì degli elementi di oggettiva attendibilità emergenti dal riscontro delle sue dichiarazioni con quelle rese dal danneggiato dal terzo intervenuto in ripristino Pt_2
nonché rispetto alla documentazione in atti in ordine ai lavori Controparte_3 eseguiti in riparazione (doc. 8 e 9 fascicolo opponente), ai difetti di posa della guaina ardesiana, oggetto di un tentativo di intervento correttivo di (doc. 21, fascicolo CP_4 opponente), nonché ai danni materiali arrecati alla zona sottotetto in corrispondenza del vano locale adibito a bagno e del vano sottotetto di ingresso del cavo TV (doc. 5 fascicolo parte convenuta opposta, pp. 41 e 42); dall'esame dei testimoni è pure emersa l'assenza di condizioni di precarietà preesistente della copertura, tali da giustificare la pregressa comparsa di infiltrazioni;
la teste anche a fronte di plurime richieste di chiarimenti, ha Tes_1 precisato che le infiltrazioni riscontrate erano fresche e non risalenti, che nell'immobile da ella stessa visionato non vi erano altre infiltrazioni rispetto a quelle indicate nel vano bagno e nel punto di ingresso dei cavi dell'antenna TV, che la copertura dell'immobile di Pt_3 sebbene non di recente ristrutturazione, prima dell'intervento di si
[...] CP_4 presentava in buone condizioni di isolamento in ragione non tanto dello stato a nuovo dei coppi (alcuni dei quai in effetti non integri), quanto piuttosto per la integrità della vecchia guaina ardesiana;
la testimone ha quindi spiegato come le infiltrazioni siano da far derivare dai fori e dai danneggiamenti accidentalmente procurati durante i lavori di subappalto, oltre pagina 3 di 5 che dalla inidoneità del tentativo di intervento di ripristino, eseguito dalla medesima
[...] CP_ con maldestra stesura di un ritaglio di nuova guaina su quella vecchia, seppure di impossibile applicazione in aderenza;
anche a tale riguardo le dichiarazioni rese dalla testimone hanno trovato supporto nella documentazione prodotta in atti in relazione alla mancata coesione dei lembi della nuova guaina su quella preesistente;
deve ritenersi infine provata la spesa sostenuta da per i lavori di riparazione affidati all'impresa Parte_1 individuale gestita da per l'importo di € 5.979,60 (doc. 8 e 9 di parte Controparte_3 opponente, cit.); somma che deve essere posta a carico della convenuta opposta in forza della clausola contrattuale di cui all'art.
4.2 del contratto di subappalto, nella parte i cui i contraenti hanno pattuito la responsabilità del subappaltatore per i danni cagionati a cose di CP_2 terzi o del committente per colpa dei propri dipendenti (doc. 4 fascicolo opponente); dunque, rispetto alla fattura n. 312 del 10/06/22 di € 9.049,25, deve detrarsi l'importo menzionato per le riparazioni, oltre alla somma di € 3.069,65 già corrisposta in acconto (doc. 10 fascicolo parte opponente); ne consegue che in relazione a detta fattura nulla deve essere corrisposto dall'opponente, la quale ha di fatto già detratto dal dovuto i costi di ripristino;
ritenuto, quanto al credito azionato dall'opponente in relazione alla fattura n. 545 del 30.11.2022 per sopralluoghi prodromici all'affidamento di lavori di efficientamento energetico infine non esitati nella conclusione di contratti di subappalto, che dalla documentazione in atti si evince la prova che fra le parti fosse intervenuto un assenso al riconoscimento dell'importo di € 200,00 per ciascun sopralluogo non esitato in affidamento di lavori (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta opposta, pp. 11 e 12, scambio di email dei giorni 07 – 08 – 11 – 22.07.2022; sebbene le mail risultino scambiate da personale amministrativo delle due società - dunque dalle rispettive dipendenti - il tenore letterale delle rispettive comunicazioni induce a ritenere ragionevole l'avvallo dei rispettivi rappresentanti legali a riconoscere la somma intermedia (rispetto a quella rispettivamente invocata) di € 200,00 per ciascun cantiere;
si evince i particolare dalla mail del 11.07.2022 inviata dalla dipendente di il riconoscimento del diritto al compenso da parte del legale Parte_1 Persona_1 rappresentante , seppur al minor corrispettivo di € 150,00; dunque, con Controparte_5 riconoscimento non soltanto per i sopralluoghi successivi a tali comunicazioni del luglio 2022, ma anche per quelli precedenti, di cui vi è reso conto nella comunicazione di parte nella parte in cui lamenta che di 58 sopralluoghi, soltanto 22 esitarono in CP_2 altrettanti contratti di subappalto, nonché nella parte in cui è precisato che gli accordi originari prevedevano sin dall'inizio la gratuità dei soli sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori in subappalto;
dal contenuto delle mail citate, inoltre, si evince come fu proposto da quale corrispettivo, l'importo intermedio di € 200,00 a sopralluogo;
sebbene non vi CP_2 sia una successiva dichiarazione di puntuale accettazione da parte di dal tenore delle Parte_1 email successive si evince la sostanziale adesione all'importo prospettato, avuto riguardo alla comunicazione del 22.07.2022 in cui dà atto dell'incontro avvenuto con il legale CP_2 rappresentante di , nonché dell'accordo alla fatturazione del Parte_1 Controparte_5 corrispettivo dei sopralluoghi solo a fine mese e non in via preventiva, come indicato dal medesimo , nonché del costo di ciascun sopralluogo nell'importo di € 200,00 CP_5 cadauno (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta opposta, p. 5); dunque l'accordo sul corrispettivo deve ritenersi provato, come peraltro pare indirettamente non disconoscere neppure la stessa parte opponente in atto di citazione nella parte i cui, pur negando che vi sia stato reciproco riconoscimento di proposta ed accettazione, riferisce che PSV “avrebbe pagato” l'importo indicato, limitatamente ai soli sopralluoghi successivi al luglio 2022 (e non esitati in affidamento di lavori), “in base alle interlocuzioni verbali intercorse…”; ritenuto inoltre che dallo scambio di comunicazioni email, risulta non oggetto di specifica contestazione il pagina 4 di 5 numero di cantieri oggetto di sopralluoghi non esitati nella conclusione di altrettanti contratti di appalto, siccome menzionati nella mail di del 08.07.2022 (pari a 58-22 = CP_2
36 cantieri), tenuto conto della assenza di rimostranze sul punto nello scambio di email documentato in atti e tenuto conto altresì della assenza di specifica contestazione in sede processuale del contenuto del documento richiamato;
dunque, deve riconoscersi in relazione alla fattura n. 545 del 30.11.2022 azionata in monitorio la minor somma di € 200,00 oltre i.v.a. da parte di in favore di Parte_1 CP_2 ritenuto, quanto al credito azionato dall'opponente in relazione alla fattura n. 330 del 18.09.2023, che la parte convenuta opposta non abbia offerto prova della sussistenza del credito;
come correttamente evidenziato dall'opponente per un verso, non Parte_1 costituisce oggetto di contestazione (neppure generica) che il documento fiscale azionato in monitorio si riferisca a sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori in subappalto, per altro verso, risulta documentato (e parimenti non contestato) che i contratti di subappalto prevedevano lavori a corpo con compenso fisso predeterminato;
ciò posto, la contestazione di secondo la quale l'ulteriore somma pretesa in pagamento sarebbe determinata dai CP_2 maggiori costi sostenuti a causa di negligenza della appaltatrice in fase di Parte_1 esecuzione del contratto risulta di assoluta genericità prima ancora che sfornita di adeguato riscontro probatorio e rimane a livello di mera asserzione, neppure compiutamente sviluppata in sede di prima memoria ex art 171 ter c.p.c.; dunque nulla è dovuto in relazione a detta fattura;
ritenuto in definitiva che l'opposizione sia da accogliere in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna di parte opponente a pagare alla parte Parte_1 convenuta la minor somma di € 7.200,00 oltre i.v.a., oltre interessi legali, dalla data CP_2 di costituzione in mora del 23.09.2023 (doc. 2 allegato al fascicolo monitorio); ritenuto di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2037/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte l'opposizione, secondo quanto indicato in parte motiva.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
ACCERTA il minor credito di per l'importo di € 7.200,00 oltre i.v.a. CP_2
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte opponente a pagare alla parte Parte_1 convenuta opposta la somma di € 7.200,00 oltre i.v.a., nonché oltre CP_2 interessi legali a decorrere dal 23.09.2023 e fino al saldo effettivo.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Verona il giorno 17.10.2025. Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2037/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSOLATO NICOLA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PASETTO FEDERICO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIPOLLETTI CIRO CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“Nel merito:
– accertarsi e dichiararsi che nulla deve ad Parte_1 Controparte_1 relativamente ai crediti azionati in via monitoria;
[...]
– revocarsi, quindi, il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2024, emesso il 5 febbraio 2024 e notificato il 12 febbraio 2024;
– respingersi ogni ulteriore domanda e/o pretesa di Controparte_1 nei confronti d
[...] Parte_1
In ogni caso:
– con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/2014, CPA 4% ed IVA 22%, se dovuta.”
pagina 1 di 5 Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
“1) affinchè, nel merito, voglia l'On.le Giudicante, accertare l'infondatezza delle avverse domande prive di fondamento, rigettandole e in accoglimento delle difese svolte in premessa, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 238/2024 opposto confermandolo, con tutte le conseguenze di legge;
2) in subordine, e comunque in ogni caso, voglia accertare e dichiarare dovuto il credito per cui si procede e condannare l in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., al pagamento in favore della della relativa Controparte_1 somma di € 15.757,65 oltre interessi e rivalutazione dal fatto, o ancora di quella maggiore o minore che risulterà all'esito del procedimento;
3) per lo effetto, voglia condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore;
4) nella denegata ipotesi di non accoglimento, voglia l'On.le Giudicante considerare comunque estranea e indenne dall'eventuale soccombenza e senza ulteriore aggravio e compensazione delle spese, alla luce della fondatezza del credito, della morosità della opponente e del comportamento ostativo a oltranza nel ritardare il pagamento dovuto”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve
[...] ha opposto il decreto ingiuntivo notificatole da Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche soltanto per l'importo di € 15.757,65 oltre interessi e spese a CP_2 saldo delle fatture emesse in relazione alle opere di installazione di pannelli fotovoltaici realizzati in regime di subappalto, nonché per i sopralluoghi prodromici all'affidamento dei lavori di efficientamento energetico oggetto di incentivi fiscali, siccome eseguiti presso gli immobili di diversi clienti committenti principali;
l'opponente ha in particolare contestato la corretta esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 312 del 10.06.2022 inerente al cantiere dell'abitazione del cliente ove sarebbero stati commessi danneggiamenti alla Pt_2 copertura;
l'opponente ha inoltre contestato la sussistenza stessa del credito portato dalla fattura n. 545 del 30.11.2022, poiché attinente a sopralluoghi da ritenere gratuiti, benché non esitati in affidamento di lavori, in assenza di diverso preciso accordo negoziale, nonché della fattura n. 330 del 18.09.2023, poiché attinente a sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori, per i quali l'opponente ha prospettato fosse stata concordata espressamente la detrazione del compenso dal corrispettivo finale per le opere di volta in volta realizzate in ciascun cantiere;
pagina 2 di 5 l'opponente ha quindi chiesto l'accertamento dei danni patrimoniali e dei lavori di affidati a terza impresa relativamente al cantiere l'assenza di accordi per il riconoscimento Pt_2 di ulteriori somme in relazione ai sopralluoghi e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
si è costituita contestando l'opposizione; la convenuta opposta CP_2 ha in particolare evidenziato che gli accordi originari prevedessero un corrispettivo per i sopralluoghi non eseguiti da affidamento di lavori, l'assenza in ogni caso di accordi in ordine a sopralluoghi gratuiti e la mancata contestazione dei sopralluoghi eseguiti, siccome indicati nelle fatture azionate in monitorio;
ha infine negato i difetti costruttivi ed i CP_2 danneggiamenti alla stessa attribuiti in relazione al cantiere di cui ha prospettato Pt_2 la preesistenza di precarie condizioni della copertura e di pregresse infiltrazioni, risalenti nel tempo;
rilevato che la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e con le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti;
ritenuta l'opposizione fondata, nei limiti e con le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto in primo luogo che risulta fondata l'eccezione di inadempimento formulata da
[...] in relazione al cantiere essendo emersa dall'istruttoria orale e dalla Pt_1 Pt_2 documentazione prodotta da entrambe le parti che in occasione dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'immobile di proprietà del committente gli Parte_3 operai di fissarono le staffe di supporto dei pannelli direttamente sui coppi in CP_2 cotto, rompendoli, nonché creando fori passanti non adeguatamente isolati con guaina ardesiana, cui seguirono alcune infiltrazioni di acqua piovana, in particolare nel locale bagno (erroneamente indicato in atti come vano cucina, ma da riferirsi invece al vano sottotetto adibito a bagno, come chiarito in sede testimoniale), nonché in corrispondenza del palo di sostegno dell'antenna TV e di ingresso dei relativi cavi;
sul punto devono richiamarsi le deposizioni rese dall'arch. DL del committente pur indicata Testimone_1 Pt_2 da e da questa pagata per le proprie mansioni, della cui credibilità non vi sono Parte_1 ragioni di dubitare, tenuto conto che non sono emerse ragioni di intrinseca inattendibilità, che invero avrebbero dovuto essere nel caso indicate dalla parte convenuta opposta e tenuto conto altresì degli elementi di oggettiva attendibilità emergenti dal riscontro delle sue dichiarazioni con quelle rese dal danneggiato dal terzo intervenuto in ripristino Pt_2
nonché rispetto alla documentazione in atti in ordine ai lavori Controparte_3 eseguiti in riparazione (doc. 8 e 9 fascicolo opponente), ai difetti di posa della guaina ardesiana, oggetto di un tentativo di intervento correttivo di (doc. 21, fascicolo CP_4 opponente), nonché ai danni materiali arrecati alla zona sottotetto in corrispondenza del vano locale adibito a bagno e del vano sottotetto di ingresso del cavo TV (doc. 5 fascicolo parte convenuta opposta, pp. 41 e 42); dall'esame dei testimoni è pure emersa l'assenza di condizioni di precarietà preesistente della copertura, tali da giustificare la pregressa comparsa di infiltrazioni;
la teste anche a fronte di plurime richieste di chiarimenti, ha Tes_1 precisato che le infiltrazioni riscontrate erano fresche e non risalenti, che nell'immobile da ella stessa visionato non vi erano altre infiltrazioni rispetto a quelle indicate nel vano bagno e nel punto di ingresso dei cavi dell'antenna TV, che la copertura dell'immobile di Pt_3 sebbene non di recente ristrutturazione, prima dell'intervento di si
[...] CP_4 presentava in buone condizioni di isolamento in ragione non tanto dello stato a nuovo dei coppi (alcuni dei quai in effetti non integri), quanto piuttosto per la integrità della vecchia guaina ardesiana;
la testimone ha quindi spiegato come le infiltrazioni siano da far derivare dai fori e dai danneggiamenti accidentalmente procurati durante i lavori di subappalto, oltre pagina 3 di 5 che dalla inidoneità del tentativo di intervento di ripristino, eseguito dalla medesima
[...] CP_ con maldestra stesura di un ritaglio di nuova guaina su quella vecchia, seppure di impossibile applicazione in aderenza;
anche a tale riguardo le dichiarazioni rese dalla testimone hanno trovato supporto nella documentazione prodotta in atti in relazione alla mancata coesione dei lembi della nuova guaina su quella preesistente;
deve ritenersi infine provata la spesa sostenuta da per i lavori di riparazione affidati all'impresa Parte_1 individuale gestita da per l'importo di € 5.979,60 (doc. 8 e 9 di parte Controparte_3 opponente, cit.); somma che deve essere posta a carico della convenuta opposta in forza della clausola contrattuale di cui all'art.
4.2 del contratto di subappalto, nella parte i cui i contraenti hanno pattuito la responsabilità del subappaltatore per i danni cagionati a cose di CP_2 terzi o del committente per colpa dei propri dipendenti (doc. 4 fascicolo opponente); dunque, rispetto alla fattura n. 312 del 10/06/22 di € 9.049,25, deve detrarsi l'importo menzionato per le riparazioni, oltre alla somma di € 3.069,65 già corrisposta in acconto (doc. 10 fascicolo parte opponente); ne consegue che in relazione a detta fattura nulla deve essere corrisposto dall'opponente, la quale ha di fatto già detratto dal dovuto i costi di ripristino;
ritenuto, quanto al credito azionato dall'opponente in relazione alla fattura n. 545 del 30.11.2022 per sopralluoghi prodromici all'affidamento di lavori di efficientamento energetico infine non esitati nella conclusione di contratti di subappalto, che dalla documentazione in atti si evince la prova che fra le parti fosse intervenuto un assenso al riconoscimento dell'importo di € 200,00 per ciascun sopralluogo non esitato in affidamento di lavori (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta opposta, pp. 11 e 12, scambio di email dei giorni 07 – 08 – 11 – 22.07.2022; sebbene le mail risultino scambiate da personale amministrativo delle due società - dunque dalle rispettive dipendenti - il tenore letterale delle rispettive comunicazioni induce a ritenere ragionevole l'avvallo dei rispettivi rappresentanti legali a riconoscere la somma intermedia (rispetto a quella rispettivamente invocata) di € 200,00 per ciascun cantiere;
si evince i particolare dalla mail del 11.07.2022 inviata dalla dipendente di il riconoscimento del diritto al compenso da parte del legale Parte_1 Persona_1 rappresentante , seppur al minor corrispettivo di € 150,00; dunque, con Controparte_5 riconoscimento non soltanto per i sopralluoghi successivi a tali comunicazioni del luglio 2022, ma anche per quelli precedenti, di cui vi è reso conto nella comunicazione di parte nella parte in cui lamenta che di 58 sopralluoghi, soltanto 22 esitarono in CP_2 altrettanti contratti di subappalto, nonché nella parte in cui è precisato che gli accordi originari prevedevano sin dall'inizio la gratuità dei soli sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori in subappalto;
dal contenuto delle mail citate, inoltre, si evince come fu proposto da quale corrispettivo, l'importo intermedio di € 200,00 a sopralluogo;
sebbene non vi CP_2 sia una successiva dichiarazione di puntuale accettazione da parte di dal tenore delle Parte_1 email successive si evince la sostanziale adesione all'importo prospettato, avuto riguardo alla comunicazione del 22.07.2022 in cui dà atto dell'incontro avvenuto con il legale CP_2 rappresentante di , nonché dell'accordo alla fatturazione del Parte_1 Controparte_5 corrispettivo dei sopralluoghi solo a fine mese e non in via preventiva, come indicato dal medesimo , nonché del costo di ciascun sopralluogo nell'importo di € 200,00 CP_5 cadauno (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta opposta, p. 5); dunque l'accordo sul corrispettivo deve ritenersi provato, come peraltro pare indirettamente non disconoscere neppure la stessa parte opponente in atto di citazione nella parte i cui, pur negando che vi sia stato reciproco riconoscimento di proposta ed accettazione, riferisce che PSV “avrebbe pagato” l'importo indicato, limitatamente ai soli sopralluoghi successivi al luglio 2022 (e non esitati in affidamento di lavori), “in base alle interlocuzioni verbali intercorse…”; ritenuto inoltre che dallo scambio di comunicazioni email, risulta non oggetto di specifica contestazione il pagina 4 di 5 numero di cantieri oggetto di sopralluoghi non esitati nella conclusione di altrettanti contratti di appalto, siccome menzionati nella mail di del 08.07.2022 (pari a 58-22 = CP_2
36 cantieri), tenuto conto della assenza di rimostranze sul punto nello scambio di email documentato in atti e tenuto conto altresì della assenza di specifica contestazione in sede processuale del contenuto del documento richiamato;
dunque, deve riconoscersi in relazione alla fattura n. 545 del 30.11.2022 azionata in monitorio la minor somma di € 200,00 oltre i.v.a. da parte di in favore di Parte_1 CP_2 ritenuto, quanto al credito azionato dall'opponente in relazione alla fattura n. 330 del 18.09.2023, che la parte convenuta opposta non abbia offerto prova della sussistenza del credito;
come correttamente evidenziato dall'opponente per un verso, non Parte_1 costituisce oggetto di contestazione (neppure generica) che il documento fiscale azionato in monitorio si riferisca a sopralluoghi seguiti da affidamento di lavori in subappalto, per altro verso, risulta documentato (e parimenti non contestato) che i contratti di subappalto prevedevano lavori a corpo con compenso fisso predeterminato;
ciò posto, la contestazione di secondo la quale l'ulteriore somma pretesa in pagamento sarebbe determinata dai CP_2 maggiori costi sostenuti a causa di negligenza della appaltatrice in fase di Parte_1 esecuzione del contratto risulta di assoluta genericità prima ancora che sfornita di adeguato riscontro probatorio e rimane a livello di mera asserzione, neppure compiutamente sviluppata in sede di prima memoria ex art 171 ter c.p.c.; dunque nulla è dovuto in relazione a detta fattura;
ritenuto in definitiva che l'opposizione sia da accogliere in parte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna di parte opponente a pagare alla parte Parte_1 convenuta la minor somma di € 7.200,00 oltre i.v.a., oltre interessi legali, dalla data CP_2 di costituzione in mora del 23.09.2023 (doc. 2 allegato al fascicolo monitorio); ritenuto di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2037/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte l'opposizione, secondo quanto indicato in parte motiva.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
ACCERTA il minor credito di per l'importo di € 7.200,00 oltre i.v.a. CP_2
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte opponente a pagare alla parte Parte_1 convenuta opposta la somma di € 7.200,00 oltre i.v.a., nonché oltre CP_2 interessi legali a decorrere dal 23.09.2023 e fino al saldo effettivo.
DISPONE l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Verona il giorno 17.10.2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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