Articolo 87 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 86Articolo 88
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15 gennaio 1977
Art. 87.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli 1119 e 1754 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1977, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977