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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 3711 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF ES, nella causa tra:
, n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. DIANA MARCO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA A.;
all'esito delle note scritte depositate all'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalido con riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza da settembre 2024 al 09.12.2024;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in complessivi € 1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della Dott. , liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
1 FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio l' , nella Persona_1 CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno di assistenza (legge 118 del 1971, art. 13).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento il sig. ha depositato una Per_1 rituale contestazione.
Ha successivamente presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Nelle more, il sig. è deceduto e si è costituita quale Persona_1 erede la sig.ra . Parte_1
Si è poi costituito nel presente giudizio l' nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che il sig. Persona_1 nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari all'80%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da settembre 2024 e fino al decesso del sig. avvenuto il 09.12.2024. Per_1
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che il de cuius era invalido con riduzione permanente della Persona_1 capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza da
3 settembre 2024 fino al 09.12.2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla visita medica da parte della compensa per 1/3 le spese di CP_2 lite mentre per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF ES
4
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF ES, nella causa tra:
, n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. DIANA MARCO;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA A.;
all'esito delle note scritte depositate all'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalido con riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari all'80% ai fini del beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971 con decorrenza da settembre 2024 al 09.12.2024;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in complessivi € 1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della Dott. , liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
1 FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto in giudizio l' , nella Persona_1 CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'assegno di assistenza (legge 118 del 1971, art. 13).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento il sig. ha depositato una Per_1 rituale contestazione.
Ha successivamente presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Nelle more, il sig. è deceduto e si è costituita quale Persona_1 erede la sig.ra . Parte_1
Si è poi costituito nel presente giudizio l' nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
2 Il Consulente del giudice ha accertato che il sig. Persona_1 nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate la sua capacità di lavoro è ridotta in misura pari all'80%.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da settembre 2024 e fino al decesso del sig. avvenuto il 09.12.2024. Per_1
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che il de cuius era invalido con riduzione permanente della Persona_1 capacità lavorativa in misura pari all'80% con decorrenza da
3 settembre 2024 fino al 09.12.2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla visita medica da parte della compensa per 1/3 le spese di CP_2 lite mentre per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF ES
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