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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6130/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Toni Zimbone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Mineo (CT) Largo San Benedetto n. 12, come da procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, d'intesa con l'avv. Pier Luigi P.IVA_1
[... Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
, sita in piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici CP_2 CP_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.05.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione appresso meglio indicate, notificategli il
3.05.2023 in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con le quali l' ha intimato CP_1 il pagamento dell'importo complessivo di euro 33.932,60 a titolo di sanzioni amministrative per l'asserito omesso versamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 di ritenute previdenziali ed assistenziali a norma dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638, e ss.mm.ii..
A sostegno della spiegata opposizione, in breve, parte ricorrente ha eccepito:
- che l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI – 002020971, emessa dall' per l'anno CP_1
2018 dell'importo di € 10.000,00; - l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI – 001307611, emessa dall' per l'anno 2017 dell'importo di € 13.932,60; - l'ordinanza ingiunzione di CP_1 pagamento n. OI – 000005180, emessa dall' per l'anno 2019 dell'importo di € 10.000,00 CP_1
non sono state precedute dalla notifica di alcun atto di accertamento;
- che il Tribunale di Verbania, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 192/2022 R.G., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 8/2016 in rilievo anche con riferimento alla valutazione del procedimento sanzionatorio oggetto di causa;
- che gli importi ingiunti con i titoli opposti sono eccessivi e, sulla scorta di quanto stabilito con nota n.3516/2022, le stesse strutture territoriali dell' stanno Controparte_3
provvedendo in autotutela alla rettifica delle sanzioni già irrogate.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti opposti, “…l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le ragioni esposte;
- in subordine, ridurre la sanzione amministrativa irrogata al minimo edittale;
- condannare parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
In data 29.03.2024 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, ricostruita la natura degli atti opposti e sollecitata la verifica della tempestività del ricorso, in sintesi, ha dedotto:
- che prima di emettere le ordinanze ingiunzione opposte ha regolarmente notificato al ricorrente il provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16
Pagina 2 della l. n. 689/1981, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa;
- che il ricorrente non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta;
- che la sanzione amministrativa oggetto di causa riguarda l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo indicato nella ordinanza ingiunzione, la cui debenza risulta inequivocabilmente dalle denunce contributive provenienti dallo stesso ricorrente;
- che, invero, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi Pt_2 contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , il ricorrente ha dichiarato di aver CP_1 trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti, omettendo di corrisponderle all' , CP_1
senza contestare specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alle ordinanze ingiunzione opposte, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
- che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla CP_1
base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente;
- che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito nel corso di una grave crisi finanziaria, o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;
- che la misura della sanzione è stata determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa di settore, tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore, altresì, in forza dell'art. 8 bis della stessa l. n.
689/1981, avendo riguardo alla eventuale reiterazione delle violazioni;
- che, ad ogni modo, in forza di quanto stabilito dall'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48
CP_ (convertito con modificazioni dalla legge 85/2023) e del messaggio del 24.05.2023 n.
Pagina 3 1931, gli importi ingiunti sono stati rideterminati limitatamente alle ordinanze OI n. 2020971 –
2018 e n. 5180 – 2019, “mentre in riferimento alla OI annualità 2017, non è stato emesso provvedimento di rideterminazione in quanto, per effetto dell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'articolo 23 del D.L. 48/2023, risulta un importo a titolo di sanzione maggiore rispetto a quello determinato sulla base della tabella allegata al messaggio n. 3516/2022 e già comunicato al destinatario”.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto “-in via pregiudiziale, (di) dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, disporre rinvio per consentire a controparte la valutazione del provvedimento di rideterminazione della sanzione.
Con il favore di spese e compensi di lite”.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 12.04.2024 in modalità cartolare, su richiesta delle parti, la presente controversia è stata rinviata per consentire a TI di ponderare se aderire o meno ai provvedimenti rideterminati dall'ente previdenziale;
quindi, con le note cartolari del
18.10.2024 parte ricorrente nel “prend(ere) atto degli importi delle sanzioni così come rideterminati dall' … (ha) chie(sto) che la causa sia decisa con compensazione delle CP_1 spese di lite”.
Pertanto, la presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 13.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione de quo, atteso che i titoli oggetto di causa sono stati notificati in data 3.05.2023 e il ricorso è stato depositato il
30.05.2023.
Nel merito, il ricorrente ha sostanzialmente incentrato l'opposizione che ci occupa su due motivi di doglianza: l'omessa comunicazione della diffida a regolarizzare l'inadempimento contributivo e l'eccessività delle sanzioni amministrative comminate dall'ente previdenziale.
Quanto alla prima censura, va rilevato che l' ha prodotto la ricevuta di ricevimento CP_1
Pagina 4 dell'atto di “Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)” relativo all'ordinanza di ingiunzione:
- n. OI – 001307611 per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2017, segnatamente, concernente il periodo 12/2016-10/2017, comunicato a mani di un familiare convivente il
3.10.2018
- n. OI – 002020971 per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2018 segnatamente, attinente ai periodi 1/2018 -3/2018 e 8/2018-11/2018, comunicato a mani di un familiare convivente il 27.12.2019
- n. OI – 000005180, per l'omesso versamento dei contributi per l'anno 2019 per il periodo dicembre 2018 ritualmente comunicato al ricorrente a mezzo posta presso lo stesso indirizzo di residenza riportato anche nell'epigrafe del ricorso.
Nello specifico, a mezzo del richiamato avviso di accertamento, l'ente previdenziale ha contestato all'odierno opponente che “per i periodi di competenza indicati, nell'allegato
Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1
retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8” e, per l'effetto, ha sollecitato il versamento delle ritenute entro il tre mesi dalla presente notifica, decorso il quale ha ammonito il contribuente dell'emissione di sanzione amministrativa.
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, pertanto, l'eccepita omessa notifica degli atti di accertamento delle sanzionate infrazioni si palesa infondata.
Quanto all'esosità delle sanzioni comminate, è assorbente rilevare che successivamente la comunicazione dei titoli opposti è stato emanato il d.l.
4.05.2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla l.
3.07.2023 n. 85, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e
l'accesso al mondo del lavoro” che all'art. 23, ha modificato la sanzione prevista dalla legislazione previdenziale, per la violazione del comma 1 dell'art. 2 del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638, disponendo, con efficacia dal
5.05.2023, che le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” siano sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
La relazione illustrativa del testo normativo in parola ha precisato testualmente che “la
Pagina 5 natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. CP_1
Nel medesimo senso, con riferimento al quadro normativo emergente dall'intervento normativo in parola, la Corte Costituzionale, nell'esaminare la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Verbania, ha sottolineato che “la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n.
463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo
a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex » (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso mitior contrario, sentenza n. 193 del 2016); … (sicché) l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio;
… tale ius superveniens, ponendosi nella stessa direzione delle ordinanze di rimessione, ha inciso sulla disposizione censurata apportando una significativa modifica della dosimetria sanzionatoria in termini proporzionali … (sì da imporre) una nuova una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni” (Corte Cost. 10.10.2023 n.199).
In considerazione di quanto precede, secondo il disposto dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48, le sanzioni irrogate sono state rettificate a cura dell' resistente: CP_1
- per l'anno 2018 nel minore importo di euro 7.338,00 a fronte di quote non versate pari a complessivi euro 2.446,00 di cui euro 1.427,00 per le mensilità da gennaio a marzo 2018 ed euro 1.019,00 per le mensilità da agosto a novembre 2018,
- per l'anno 2019 nel minore importo di euro 973,00 a fronte di quote non versate pari ad euro
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, “nel caso di contestazione della misure delle stesse, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento
Pagina 6 ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare dettagliatamente i criteri seguiti. Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della
L. n. 689 del 1981” (Cass. 15.06.2020 n.11481; Cass.23.02.2021 n. 4844; Cass. 16.10.2024 n.
26880).
Nella specie, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1981, nell'apprezzare la gravità della violazione in rapporto alle piccole dimensioni dell'impresa individuale complessivamente emergenti dalla documentazione in atti, le condizioni economiche dell'autore, la mancata adozione di condotte tese all'attenuazione delle conseguenze della violazione unitamente alla non occasionalità dell'omissione che sotto il profilo della personalità dell'autore della violazione appare idonea a denotare una maggiore gravità dell'infrazione avuto riguardo anche al numero delle mensilità oggetto di inadempimento in relazione alla complessiva durata in cui esso è stato perpetrato, alla quantità
e alla gravità dell'illecito commesso per come esplicitato negli atti di accertamento aventi prot.
n. .2100.05/12/2019.0613368 e prot. n. .2100.03/11/2021.0767155 comunicati al CP_1 CP_1
ricorrente, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione, per l'anno 2018, nella misura di euro 4.892,00 e, per l'anno 2019, nella misura di euro 556,00, non essendo state dedotte circostanze per ritenere l'esistenza di elementi di valutazione tali da indurre a quantificare la sanzione in misura ulteriormente superiore.
Con riferimento all'anno 2017, la sanzione comminata a è pari ad euro 13.932,60 e Pt_1
l' ha dedotto che la rideterminazione della sanzione secondo i criteri di calcolo previsti CP_1 dall'art. 23 del d.l. 48/2023 sarebbe stata maggiormente afflittiva per , in quanto sarebbe Pt_1 stato tenuto a versare un “importo a titolo di sanzione maggiore rispetto a quello determinato sulla base della tabella allegata al messaggio n. 3516/2022 e già comunicato al destinatario”.
Dalla disamina dell'atto di accertamento .2100.12/09/2018.0395177 versato in atti, per CP_1
l'anno 2017 l'importo delle quote non versate ammonta ad euro 6.333,00, e l'inadempimento ha riguardato il mancato versamento dei contributivi relativi al mese di dicembre del 2016 perpetrandosi ancora dal mese di gennaio 2017 al mese di ottobre 2017.
Alla luce dei parametri di cui all'art. 11 della l. n.689/1981 per come sopra richiamati –ai
Pagina 7 quali per brevità si rinvia-, l'entità di tale sanzione va rideterminata in euro 12.666,00, non essendo state dedotte circostanze per ritenere l'esistenza di elementi di valutazione tali da indurre a quantificare la sanzione in misura ulteriormente superiore.
Per l'effetto, le ordinanze ingiunzione opposte vanno confermate nella misura dell'ammontare rideterminato sopra indicato, per il resto restando rigettato il ricorso
Le spese sono compensate per intero tenuto conto della ratio legis del citato intervento normativo che ha mitigato il trattamento sanzionatorio rispetto a quello comminato dal testo legislativo vigente ratione temporis in linea di continuità con quanto già disposto nel messaggio emesso dalla Direzione Generale il 27.09.2022 n.3516 e del parziale CP_1
accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
MODIFICA l'importo della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente con l'ordinanza ingiunzione n. OI-001307611 in misura pari ad euro 12.666,00
MODIFICA l'importo della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002020971 che ridetermina in misura pari ad euro 4.892,00.
MODIFICA l'importo della sanzione amministrativa irrogata al ricorrente con l'ordinanza ingiunzione n. OI-000005180 che ridetermina in misura pari ad euro 556,00
RIGETTA per il resto l'opposizione.
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 14.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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