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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 605/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 605/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BUGLIOSI EMIDIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. GIORGETTI DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 06/09/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. I coniugi vivranno separati, con liberta di condurre vite autonome e nel reciproco rispetto, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reperibilità.
2. Il piccolo sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento principale presso la residenza e dimora della madre sita in Silvi Marina alla Strada Statale Sud n. 39.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
4. Il padre potrà tenere con sei il figlio, a settimane alterne, dal sabato fino al lunedì sera alle 21:00 (con pernotto). Lo stesso potrà altresì ' tenere con sei il figlio, tutte le settimane, i giorni di lunedì, mercoledì ed il giovedì pomeriggio (senza pernotto).
5. Nel periodo natalizio il minore stara con i genitori ad anni alterni, con le seguenti modalità: la settimana dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre sino al 7 gennaio con l'altro, ovvero con altra soluzione purché previamente concordata tra le parti. Nel periodo Pasquale ad anni alterni le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre terra con sei il figlio due settimane, da stabilirsi entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive e le esigenze di entrambi i genitori. Il giorno di Ferragosto sarà trascorso con i genitori ad anni alterni.
6. Le altre festività, civili e religiose, verranno trascorse in via alternata con i genitori, i quali si impegnano comunque a ricercare soluzioni che privilegino l'interesse del minore così come per il giorno del compleanno di che Per_1
preferibilmente dovrà trascorrere con entrambi i genitori ed i nonni di entrambi.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per- tanto rinunciano a qualsiasi reciproco mantenimento.
pagina 3 di 4 8. Il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento per il figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico bancario o altra forma scelta tra le parti.
9. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi al 50% seguendo il
Protocollo del Tribunale di Pescara, applicato anche per quanto con- cerne le modalità di richiesta e di rimborso. Le spese non concordate e non ritenute obbligatorie rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le abbia sostenute.
10. L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla madre nella misura del 100%.
11. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale.
12. I coniugi si danno reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 605/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BUGLIOSI EMIDIO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. GIORGETTI DOMENICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 06/09/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 24/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1. I coniugi vivranno separati, con liberta di condurre vite autonome e nel reciproco rispetto, salvo l'impegno di comunicarsi per tempo cambiamenti di domicilio e/o di utenze telefoniche, garantendo sempre la reperibilità.
2. Il piccolo sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento principale presso la residenza e dimora della madre sita in Silvi Marina alla Strada Statale Sud n. 39.
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
4. Il padre potrà tenere con sei il figlio, a settimane alterne, dal sabato fino al lunedì sera alle 21:00 (con pernotto). Lo stesso potrà altresì ' tenere con sei il figlio, tutte le settimane, i giorni di lunedì, mercoledì ed il giovedì pomeriggio (senza pernotto).
5. Nel periodo natalizio il minore stara con i genitori ad anni alterni, con le seguenti modalità: la settimana dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31 dicembre sino al 7 gennaio con l'altro, ovvero con altra soluzione purché previamente concordata tra le parti. Nel periodo Pasquale ad anni alterni le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre terra con sei il figlio due settimane, da stabilirsi entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive e le esigenze di entrambi i genitori. Il giorno di Ferragosto sarà trascorso con i genitori ad anni alterni.
6. Le altre festività, civili e religiose, verranno trascorse in via alternata con i genitori, i quali si impegnano comunque a ricercare soluzioni che privilegino l'interesse del minore così come per il giorno del compleanno di che Per_1
preferibilmente dovrà trascorrere con entrambi i genitori ed i nonni di entrambi.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per- tanto rinunciano a qualsiasi reciproco mantenimento.
pagina 3 di 4 8. Il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 200,00= (euro duecento/00) annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento per il figlio , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico bancario o altra forma scelta tra le parti.
9. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi al 50% seguendo il
Protocollo del Tribunale di Pescara, applicato anche per quanto con- cerne le modalità di richiesta e di rimborso. Le spese non concordate e non ritenute obbligatorie rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le abbia sostenute.
10. L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà alla madre nella misura del 100%.
11. I coniugi dichiarano, inoltre, di avere già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale.
12. I coniugi si danno reciprocamente consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 24/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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