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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 388/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 347/2023 emessa dal Tribunale di LA in data 22.05.2023
PROPOSTO DA
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., corrente il , Viale Regina Margherita n. 28 (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Lo Presti presso P.IVA_1 il cui studio, in , Via Libertà n. 86, è elettivamente Parte_1 domiciliato;
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nel Corso Controparte_1
Vittorio Emanuele 128. (c.f. ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dagli Avv.ti Emanuele Ventura e Giuseppe Ventura presso il cui
1 studio, in LA, Corso Vittorio Emanuele n. 242, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello rejectis adversiis, in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza a verbale n. 347/2023 emessa dal Tribunale civile di LA in composizione monocratica il
22.05.2023, nella causa n. 521/2020, pubblicata in pari data, non notificata ai fini dell'impugnazione, accogliere le conclusioni tutte del
[...]
di cui alla memoria difensiva di Parte_1 costituzione depositata il 21.05.2021 nel giudizio di primo grado e quindi respingere l''opposizione e, per l'effetto, confermare l'ordinanza gravata nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente. Con vittoria di spese
e compensi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta: 1) preliminarmente dichiarare ex art. 436 bis c.p.c. la manifesta infondatezza dell'appello proposto da parte avversa tenuto conto del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c. adottando, per l'effetto ogni consequenziale statuizione;
2) In ogni caso ritenere e dichiarare l'infondatezza dei motivi di gravame spiegati da parte avversa per le ragioni indicate in premessa e/o per tutte le altre che
l'ecc.ma Corte dovesse ritenere di giustizia e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 347/2023 emessa dal Tribunale di LA;
3) In via di mero subordine accertare e dichiarare che l'ordinanza ingiunzione n. 826 del 18.02.2020 emessa dal Parte_1 di , ed il verbale di contestazione di violazione amministrativa Parte_1 presupposto, sono illegittimi e/o nulli e/o annullabili per i motivi spiegati nelle premesse di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;
4)
Conseguentemente annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione n. 826
2 del 18.02.2020 emessa dal di Parte_1 Parte_1 notificata in data 23.12.2019 e gli atti presupposti;
5) In via ulteriormente subordinata rideterminare la sanzione applicabile al signor CP
nel caso di specie per le motivazioni indicate nel ricorso introduttivo
[...] del primo grado di giudizio;
6) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.03.2020 , proponeva Controparte_1 opposizione, ex art. 22 legge 689/81, avanti al Tribunale di LA, avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 826 del 18.02.2020, emessa dal
[...]
con la quale gli era stato imposto il Parte_1 pagamento della somma di €. 4.815,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'articolo 193 del Decreto Legislativo 152/06 e dell'art. 258 comma 4 della stessa legge quale conseguenza dell'accertamento di tre trasporti di rifiuti non pericolosi senza essere fornito del prescritto formulario.
Con l'atto di opposizione il ricorrente, nel richiedere la revoca e/o l'annullamento della citata Ordinanza - Ingiunzione eccepiva: 1) La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma 2 della Legge 689/81 per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Rappresentava, in proposito, che già alla data del 16.12.2015 la AR di FI, nel corso di una serie di controlli ispettivi, aveva acquisito tutta la documentazione inerente il trasporto di rifiuti e, in data
18.03.2016 venivano sequestrati i formulari FIR (Formulario
Identificazione Rifiuti) ragione per la quale, la P.A. a quella data aveva accertato la presunta violazione a carico del ricorrente;
2) La violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/81, rilevando come, il , CP in assoluta buona fede, aveva affidato il trasporto dei materiali inetrti a ditta specializzata (Edileuro 2000 s.r.l.); 3) La violazione e/o falsa
3 applicazione dell'art. 258 comma 4 del D. Leg.vo 152/2006 atteso che si verterebbe in ipotesi di formulario inesatto e incompleto ma comunque contenente gli elementi essenziali per ricostruire le informazioni previste per legge;
4) La violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11 della legge 689/81 con riferimento alla quantificazione della sanzione che avrebbe dovuto essere determinata nella misura minima prevista.
Con comparsa del 21.05.2021 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale contestava integralmente le difese Parte_1 avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, concesso il termine per note, all'udienza del 22.05.2023, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di LA ha accolto il ricorso condannando il resistente al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato ritenendo accoglibile – quindi esaminando in via preliminare – la questione relativa alla estinzione della sanzione per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 per la notifica del verbale contenente la contestazione dell'illecito ritualmente eccepita dal ricorrente.
Più in particolare il Giudice di prime cure, richiamato il testo dell'art. 14 della legge citata e la giurisprudenza di legittimità formatesi in materia, ha ritenuto che, nel caso in specie, l'Amministrazione avesse omesso la notifica dell'atto sanzionatorio nei termini di legge (novanta giorni), considerati decorrenti non dalla data della commessa infrazione ma dall'avvenuto compimento di tutte le attività di verifica necessarie alla valutazione e ponderazione dei dati acquisiti.
Il Giudice di prime cure, nel motivare la decisione, ha dato atto che, seppure le violazioni amministrative erano sorte in seguito ad attività di indagini di P.G. e nel corso di un procedimento penale, debba trovare
4 applicazione l'art. 14 della citata legge 689/81 nel senso che, il termine di 90 giorni per procedere alla notifica del verbale di accertamento delle violazioni riscontrate in sede di accesso ispettivo deve iniziare a farsi decorrere dal momento in cui l'Autorità Giudiziaria avanti cui è instaurato il procedimento penale a carico degli autori dell'illecito ha trasmesso i relativi atti all' Autorità competente in via Amministrativa ovvero, nel nostro caso, in data 4.05.2016 quando la Procura della
Repubblica di LA concesse il nulla osta alla AR di FI per la utilizzabilità degli accertamenti acquisiti nel corso delle indagini.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame il Parte_1
per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il censura la Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto tardiva la notifica del verbale di accertamento delle sanzioni al ricorrente con violazione dell'art. 14, comma 2 della L. 689/1981.
Si argomenta che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha considerato che la AR di FI di LA (che aveva eseguito gli accertamenti nei confronti di una serie di ditte quali “ in solido con Controparte_2 CP_3
, Edileuro 2000 s.r.l. in solido con ”) fosse in
[...] Controparte_4 possesso di tutti i dati necessari alla contestazione degli illeciti riscontrati già nel Dicembre 2015 (data di sequestro dei Formulari dei Rifiuti alla
) o, al massimo, in data 18.03.2016 (data di Controparte_5
5 sequestro dei FIR alla Ditta “ ) indicando la data del Controparte_2
4.05.2016 (data nella quale la Procura della Repubblica di LA rilasciò il nulla – osta per l'utilizzo delle acquisizioni di P.G.), quale dalla quale far decorrere il termine decadenziale di novanta giorni per la notifica della violazione che avvenne il successivo 28.08.2016.
Si osserva, a sostegno del gravame che, alla data del 4.05.2016 l'illecito non era stato ancora accertato in tutti i suoi elementi costitutivi
(dovevano accertarsi, ad es. le corrette modalità di compilazione dei formulari e le responsabilità delle Ditte coinvolte) e, in buona sostanza che, alla data di concessione del nulla osta della Procura (4.05.2016) negli atti di indagine relativi al fascicolo penale n. 2424/2015 R.G.N.R. non erano ancora confluiti tutti gli atti di indagine necessari all'accertamento dei fatti, ma soltanto alcuni dei documento oggetto di sequestro operato nel corso delle attività ispettive precedenti.
In definitiva, secondo l'appellante, l'errore del Tribunale di LA risiede nel non avere considerato che l'attività di indagine conseguente all'accertamento ispettivo non era ancora conclusa come risulta dal verbale redatto dagli stessi Finanzieri in data 23.07.2016 (notificato il
28.08.2016) nel corpo del quale, gli Agenti, avevano provveduto ad ulteriori contestazioni anche in seguito alle ulteriori indagini, puntualmente riportati nel motivo di gravame.
Solo da tale ultima data, pertanto, potevano decorrere, secondo l'appellante, i termini decadenziali di cui all'art. 14 della Legge 689/81.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnata sentenza, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria rimuove il limite all'attività di notificazione della violazione amministrativa e fa decorrere il termine di 90 giorni solo qualora dagli atti confluiti nel procedimento penale emerga già
l'accertamento dell'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi.
*****
6 Con il secondo motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza per violazione del divieto di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.
Si argomenta, in proposito, come, erroneamente, il Giudice di prime cure, ha ritenuto inutilizzabili, da parte dell''Autorità Amministrativa le informazioni assunte con S.I.T. del 24.06.2016 senza che, il ricorrente, avesse mai formulato eccezione in tal senso così violando le disposizioni codicistiche di cui agli artt.li 101 e 112 c.p.c.
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Con il terzo motivo di censura, che sostanzialmente richiama i motivi precedentemente rappresentati, si deduce la erronea valutazione del contenuto e degli effetti del nulla osta del 4.05.2016 nonchè insufficiente motivazione su circostanze decisive ai fini della decisione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 689/81.
L'appellante evidenzia come, con nota del 4.05.2016 Parte_1
(prot. n. 0242122/2016 integralmente rappresentata graficamente in seno all'atto di appello), il Comando della AR di FI di LA dopo aver premesso che le “indagini erano tutt'ora in corso” aveva richiesto all'A.G. procedente “dovendo procedere … ai sensi dell'art. 14 della legge
689/81 alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento delle stesse
….l'autorizzazione a poter utilizzare gli elementi acquisiti nell'ambito di questo procedimento” con riserva “di comunicare, a conclusione degli accertamenti, eventuali violazioni di carattere penale che fossero ulteriormente emersi nei confronti di altri soggetti.”
Ne consegue, secondo l'appellante che, assunto a S.I.T. (in data
24.06.2016) il ricorrente, e non essendo emersi profili di responsabilità
7 penale nei suoi confronti, solo da tale data poteva decorrere il termine decadenziale per la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione.
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Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la gravata sentenza con riferimento al capo della stessa con il quale, il Tribunale, ha posto a carico dello stesso le spese del giudizio di primo Parte_1 grado che, per le superiori argomentazioni, andavano compensate, e che, in ogni caso, appaiono spropositate in considerazione al valore della causa.
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Nella parte finale del gravame, infine, l'appellante ripropone le ulteriori difese svolte nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale.
In particolare (A) si ribadisce la infondatezza del secondo motivo di opposizione articolato con il ricorso introduttivo di primo grado rubricato:
“violazione e falsa applicazione dell'art 3 della L. 689/1981” ribadendo come, nell'ipotesi in cui il detentore non sia in grado di indicare il peso dei rifiuti al momento della spedizione, è tenuto a sbarrare l'apposita casella “peso da verificarsi a destino” presente sul formulario di identificazione e la cui omissione è sanzionata dal D.M. 145/1998; (B) Si ribadisce la corretta applicazione della sanzione in riferimento all'art. 258 comma 5 D. Leg.vo 152/2006 atteso che, nel caso in esame, i formulari di identificazione dei rifiuti non contenevano alcuno dei dati prescritti dalla legge non consentendo di identificare “il tipo di rifiuto trasportato, la qualità degli stessi e il loro tracciamento”; (C) La corretta quantificazione della sanzione in base ai criteri di cui all'art. 7 e 8 del “Regolamento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza provinciale.”
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8 Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella memoria di Controparte_1 costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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9 Nel merito l'appello è infondato.
I primi tra motivi di gravame, che investono essenzialmente la individuazione della data di decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 14 della Legge 689/81 per la notifica delle contestazioni al trasgressore, nonché la utilizzabilità delle S.I.T. del 24.06.2016 rese dall'appellato, possono essere trattati congiuntamente.
E' opportuno premettere, ai fini di una migliore comprensione delle questioni di fatto e di diritto rimesse all'attenzione della Corte, cha la questione della quale si controverte trova il sui incipit in una serie di attività ispettive effettuate dalla AR di FI di LA in danno della e della in solido con tale Controparte_6 Controparte_7
e di e del produttore dei rifiuti, odierno CP_3 Controparte_5 appellato, culminate, in data 16 dicembre 2015, con la comunicazione di una C.N.R. alla Procura della Repubblica di LA con la quale si rappresentava – nell'ambito di attività diretta alla prevenzione di reati ambientali – il comportamento delittuoso di una serie di soggetti (i legali rappresentanti delle due Ditte indicate ed i produttori di rifiuti) dediti alla raccolta ed al trasporto illecito di materiale di ogni genere, anche pericoloso, presso una discarica non autorizzata.
Risulta poi, che, al fine di procedere alla notifica delle violazioni amministrative rilevate, il Comando della AR di FI di LA, con nota prot. n. 0242122/2016 del 3.05.2016, richiese alla Procura della
Repubblica di LA – presso cui era stato iscritto il proc. pen. n.
2424/2015 R.G.N.R. il nulla – osta al fine di potere utilizzare gli atti di indagine acquisiti e che tale autorizzazione venne rilasciata il giorno successivo (4.05.2016) dal Dott. , Sostituto Procuratore Persona_1 della Repubblica titolare delle indagini.
Risulta, infine, che la materiale notifica delle contestazioni delle violazioni riscontrate al ricorrente avvenne in data 28 agosto 2016 ossia decorso il
10 termine di 90 giorni dal nulla – osta della Procura che autorizzava l'utilizzo, a tal fine, degli atti di indagine.
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In tema di sanzioni amministrative l'articolo 14 della legge 24 novembre
1981 numero 689 prevede: “(comma 1) la violazione, quanto è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quando alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa. (comma 2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento. (comma 3). Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini del comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
La giurisprudenza di legittimità ha espresso nel tempo un orientamento ormai radicato elaborando il principio in forza del quale il termine di novanta giorni “dall'accertamento”, previsto dall'art. 14 della L.689/81 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell' Autorità
Amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima, ragione per la quale, in definitiva, il momento dell'accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità. [“…in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a
11 pena di decadenza, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi
e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portate a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione. Cass. Civ., sez. II, sent., 04/08/22, n°
24209…”].
La ratio del legislatore, nel prevedere i predetti termini di decadenza è quella di assoggettare ad uno statuto unico ed esaustivo tutte le ipotesi di sanzioni amministrative, prevedendo:
- la preventiva comunicazione e descrizione sommaria del fatto contestato con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo idonee ad assicurare, già nella fase del procedimento amministrativo anteriore all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la difesa dell'interessato;
- La piena garanzia del tempestivo esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
La medesima giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, al di fuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24, L. n. 689 del 1981, “qualora gli
12 elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 c.p.p. (Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2009, n. 23477; conf. ex multis, Cass. n. 7754/2010).
*****
Ciò detto emerge dalla documentazione allegata che la stessa AR di
FI di LA con la nota prot. 0242122/2016 del 3 maggio 2016, nel formulare richiesta di nulla osta alla Procura della Repubblica specificò che tale richiesta era necessaria “per procedere, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di giorni 90 dall'accertamento delle stesse … Si fa riserva di comunicare a conclusione degli accertamenti le eventuali violazioni di carattere penale che dovessero ulteriormente emergere nei confronti di altri soggetti”.
Risulta, ancora, che la AR di FI (ciò è attestato anche dall'appellante nei motivi di impugnazione, pagg. 9 e segg.) già nel dicembre 2015 e il successivo 18.03.2016 aveva proceduto alla perquisizione ed al relativo sequestro dei formulari e dei buoni di consegna presso le due Ditte interessate (cioè la Edileuro 2000 s.r.l. e la e che aveva, pertanto, adeguatamente individuato Controparte_2 CP
quale autore delle violazioni sanzionabili ex art. 258 della Legge
[...]
152/2006, ragione per la quale, è a tale data che deve considerarsi concluso, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo l'attività di accertamento degli Operanti.
13 Non appaiono apprezzabili i motivi di gravame sollevati dal
[...]
nella parte in cui, ritiene che il Parte_1 termine decadenziale per la notifica delle contestazioni al trasgressore debba, invece, farsi decorrere dal 24.06.2026, ovvero dalla data in cui il ricorrente venne assunto a S.I.T. ed all'esito delle quali “non si rinvenne alcuna violazione di carattere penale in capo al ”, avendo, la stessa CP
AR di FI – nella nota prot. citata – dato atto di “avere rilevato, nell'ambito del procedimento penale in oggetto indicato, numerose condotte poste in essere, oltre che dai soggetti sottoposti ad indagine anche da soggetti al momento non segnalati”.
In definitiva se è ben possibile convenire con l'Ente appellante sul fatto che il rilascio del nulla – osta di per sé non fissa inderogabilmente ed irreversibilmente, qualunque sia il sottostante effettivo grado di conoscenza dell'illecito amministrativo da parte degli organi deputati all'accertamento ed alla contestazione dello stesso, la decorrenza del termine ex art. 14 co. 2 L. 689/81, va anche detto che, nella specie, tale compiuta conoscenza ricorreva.
Nel ricorso in appello il trascrive parte del verbale di Parte_1 contestazione cui si riferisce la Ordinanza – ingiunzione oggetto del procedimento ed in tali verbali di contestazione si legge quanto segue:
“Previo nulla osta concesso dall'Autorità Giudiziaria procedente … si è proceduto all'esame dei formulari sequestrati in data 16.12.2015 nei confronti del trasportatore e di quelli sequestrati in data 18.03.2016 nei confronti del destinatario. Dal raffronto effettuato fra le due copie sequestrate dello stesso formulario, sono state rilevate una serie di gravi irregolarità relative alla loro compilazione, fra cui l'omessa indicazione della quantità di rifiuti prodotti e dichiarati in partenza e la difformità fra il quantitativo dei rifiuti ricevuti dal destinatario finale e il quantitativo indicato sulla copia restituita al produttore;
tali irregolarità sono da considerare
14 assolutamente gravi alla luce del fatto che il destinatario non poteva attestare il peso effettivamente verificato poiché sprovvisto di pesa. (pag. 3 del ricorso in appello).
Non potrebbe essere più evidente che la “serie di gravi irregolarità” integrante violazione dell'art. 193 D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti delle anzidette società trasportatrice e destinataria dei rifiuti e dei rispettivi amministratori, era già stata accertata alla data, quanto meno, del 18 marzo 2016, attraverso il raffronto fra le copie dei FIR indicati in ciascun verbale di contestazione e, poi, nelle ordinanze – ingiunzioni, sequestrate presso le anzidette società.
Le ulteriori indagini compiute, vale a dire l'assunzione a s.i.t. dei vari produttori di rifiuti (tra cui il ) e l'acquisizione presso i medesimi CP delle ulteriori copie degli stessi F.I.R. già sequestrati agli indagati del proc. pen. 2424/2015 erano finalizzate solo a verificare se quei documenti fossero imputabili a coloro che vi apparivano, appunto, come produttori di rifiuti e quindi se anche a carico di costoro fosse configurabile l'illecito amministrativo già emerso a carico dei suddetti indagati.
Questo emerge dalla stessa richiesta di nulla-osta del 3 maggio 2016, dove si parla di “numerose condotte poste in essere oltre che dai soggetti sottoposti a indagine anche da soggetti al momento non segnalati a codesta A.G. costituenti violazione all'art. 193” Dlgs. n. 152/2006.
L'identificazione di altri soggetti e la verifica se costoro fossero concorrenti nell'illecito non erano elementi essenziali ed impeditivi alla contestazione nei confronti (per quanto qui interessa) del perchè l'illecito CP costituito dalla “serie di gravi irregolarità relative alla compilazione” dei FIR ed a lui addebitabile quale produttore dei rifiuti era compiutamente emerso, come attesta lo stesso verbale di contestazione, dalle attività
d'indagine svolte a dicembre 2015 ed a marzo 2016.
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15 A prescindere da quanto sopra detto l'appello è infondato anche sotto altro profilo.
Si è già visto che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 l. n. 689 del 1981. (Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n.
28210 ed altra giurisprudenza già sopra citata).
La valutazione di ragionevolezza e congruità dei tempi di accertamento deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del caso concreto e della tipologia delle indagini necessarie (Cass. 6 novembre 2009 n. 23608,
Cass. 2 dicembre 2011 n. 25836, Cass. S.U. 17 maggio 2017 n. 12332,
Cass. 16 aprile 2018 n. 9254).
In ogni caso, “sull'individuazione…. del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione (ex multis: Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5395; Cass. 29 febbraio 2008 n. 5467; Cass. 3 maggio 2016 n. 8687)” (Cass. 18 dicembre
2018 n. 32710, in motivazione;
si vedano anche, successivamente, Cass.
31 maggio 2022 n. 17673, Cass. 11 settembre 2024 n. 24401).
Ciò posto, appare sostanzialmente corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui “la GDF per la utilizzabilità delle sommarie informazioni avrebbe dovuto procedere prima alla acquisizione delle stesse per poi sottoporre tutto il materiale probatorio raccolto al vaglio della autorità
16 giudiziaria, e procedere alla notifica del verbale di accertamento solo dopo avere ottenuto il rilascio del nulla osta” (pag. 5 della sentenza gravata).
A parte il non ben chiaro riferimento al concetto di “utilizzabilità”,
l'argomento del Tribunale è logico e pertinente.
Contrariamente a quanto affermato, a tratti confusamente, dall'appellante, il primo Giudice non ha sostituito alcuna causa petendi a quelle formulate dall'appellante né ha deciso la controversia sulla base di una questione di fatto o mista di fatto e diritto non sottoposta alle parti, ma ha solo esposto un'argomentazione a sostegno dell'individuazione del rilascio del nulla osta quale dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione.
Si osserva, per inciso, che il tema del nulla – osta e della sua rilevanza sulla decisione della causa era stato introdotto nella lite dallo stesso
, dal momento che non ne aveva fatto Parte_1 Controparte_1 menzione nelle proprie opposizioni per l'ovvia ragione che non poteva essere a conoscenza di un atto interno alle Autorità amministrative e
Giudiziarie.
Tanto meno, poi, il Tribunale ha affermato la necessità di un secondo nulla osta dell'A.G. per l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dai produttori di rifiuti ai fini della contestazione dell'illecito.
Ha soltanto osservato che la G.d.F. poteva procedere all'acquisizione di quelle informazioni “prima” di richiedere alla Procura di LA il nulla osta per l'utilizzazione degli atti d'indagine ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi ai relativi responsabili, per cui i ritardi nella contestazione derivanti dall'espletamento dell'anzidetta attività d'indagine in epoca successiva al rilascio del nulla osta sono imputabili alla stessa
Amministrazione e non possono ridondare a danno dell'interessato, spostando in avanti il dies a quo del termine in discussione.
17 Quella del Tribunale è considerazione del tutto condivisibile perché nulla impediva alla G.d.F. di proseguire la propria attività investigativa su tutti i fatti di rilevanza penale ed amministrativa che avesse ritenuto meritevoli di approfondimento prima di inoltrare all'A.G. la richiesta di nulla osta.
Quest'ultimo era necessario ai fini della contestazione dell'illecito amministrativo, ma non certo all'acquisizione di sommarie informazioni presso i produttori dei rifiuti o qualunque altro soggetto che gli investigatori avessero ritenuto opportuno sentire nel corso della propria attività d'indagine.
Anche questo, del resto, emerge dalla stessa richiesta di nulla osta del 3 maggio 2025.
La Compagnia non richiese l'autorizzazione a proseguire le Parte_3 indagini sull'illecito amministrativo, di cui non aveva nessun bisogno, ma la ben diversa autorizzazione ad utilizzare gli atti di indagine già compiuti,
“sottraendoli” al segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ed allo specifico fine di “procedere, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81 alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di novanta giorni”.
La AR di FI, nella duplice veste di P.G. e di organo accertatore, aveva piena discrezionalità nel valutare e decidere se sussistessero i presupposti per procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo e quindi per richiedere il nulla osta oppure se erano necessari altri elementi per l'acquisizione della completa conoscenza dell'illecito.
Il fatto stesso che si fosse inoltrata la richiesta con la dichiarata consapevolezza di dover “procedere… alla contestazione delle violazioni… entro il termine di novanta giorni” è un'intrinseca e chiara attestazione di avere acquisito tutti gli elementi necessari alla contestazione stessa (ciò che, peraltro, almeno in relazione a e per quanto sopra Controparte_1
18 ampiamente illustrato, era senz'altro vero), perché altrimenti la stessa richiesta non avrebbe avuto ragione d'essere.
Inutile chiedere l'autorizzazione alla contestazione se non si è in possesso degli elementi necessari a muoverla.
Se, poi, a decorrenza del termine già iniziata, gli organi accertatori ritengono che, invece, quegli elementi e la conoscenza dell'illecito che ne deriva non siano così completi e definitivi e necessitino invece di approfondimenti, allora tale carenza, il tempo necessario agli approfondimenti stessi ed i ritardi che ne derivano sono a loro stessi imputabili e l'incompletezza degli elementi di valutazione non può comportare una “proroga” del termine di contestazione a discapito dell'interessato.
In conclusione, e riepilogando, l'appello è infondato perché:
a) alla data del 4 maggio 2016 l'Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi per la completa conoscenza dell'elemento oggettivo dell'illecito e della sua imputabilità soggettiva, fra gli altri, a CP
, ed era autorizzata ad effettuare la contestazione dal nulla
[...] osta rilasciato in pari data dall'A.G.;
b) in ogni caso, l'acquisizione della completa conoscenza anzidetta in epoca successiva è imputabile solo agli organi accertatori che, con l'affrettata richiesta – viceversa a loro discrezione procrastinabile nel tempo – di nulla osta dell'A.G., avevano determinato essi stessi la decorrenza dalla data di rilascio del nulla osta del termine di novanta giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 L.689/81.
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Il quarto motivo, afferente alle spese di lite, è anch'esso infondato.
Il Tribunale ha correttamente dettato la relativa disciplina in base al principio di soccombenza, con ciò non essendo neppure tenuto a motivare
19 il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione (Cass. 6 settembre 2021 n. 24056, Cass. 27 dicembre 2022 n. 37825, Cass. 27 aprile 2023 n. 11157, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3641, Cass. 27 giugno
2018 n. 16893). I casi previsti dall'art. 92 c.p.c., con l'integrazione conseguente a Corte Cost. n. 77 del 2018, autorizzano, ma non impongono la compensazione delle spese. Da qui l'integrale rigetto dell'appello.
In considerazione del fatto che, risultando da chiare emergenze documentali, la sussistenza di una consistente e preoccupante pluralità di illeciti può dirsi indubbia, e considerata altresì la delicatezza e la rilevanza sociale ed ambientale della gestione dei rifiuti, seppur, nella specie, non pericolosi (diversamente, del resto, si entrerebbe nell'illecito penale), questa Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 347/2023 resa dal Tribunale di LA in data 22.05.2023 ed appellata dal;
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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