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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NZ, EL
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - V 74023 Grottaglie TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 868/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il difensore del contribuente si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI Ricorrente_1 SS.MA Nominativo_2 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti del COMUNE DI GROTTAGLIE avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, n. 259/2012, notificato in data 4.1.2017, con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'imposta relativa ad immobile ubicato in Grottaglie.
Sosteneva di avere diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, come aggiornato dall'articolo 39 del d.l. 223/2006, trattandosi di ente non commerciale che aveva destinato i locali interessati ad attività esclusivamente didattiche (scuola paritaria, come da disposizioni di cui alla l. 62/2000) ed alle altre indicate attività di cui all'art. 16, lett. a), l. 222/1985.
Precisava che l'attività didattica veniva svolta con modalità non commerciali, com'era evidente dall'importo delle rette (€ 1.000,00 per la scuola materna, € 850,00 per la scuola primaria ed € 1.050,00 per la scuola secondaria), notevolmente inferiori rispetto ai parametri stabiliti dal MIUR.
Si costituiva il Comune resistendo a motivo della correttezza e regolarità della propria pretesa.
La adita CTP, con sentenza n. 868 depositata il 6.12.2018, accoglieva il ricorso limitatamente all'importo delle sole sanzioni relative all'avviso di accertamento impugnato, compensando le spese, avendo considerato l'insussistenza del requisito della gratuità dell'occupazione dei locali o della corresponsione di importo simbolico, poiché l'Istituto non aveva dimostrato che la tariffa applicata per lo svolgimento dell'attività didattica era servita alla sola copertura dei costi di funzionamento dell'attività didattica espletata. Obiettive ragioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme in materia erano giusto motivo di non applicabilità delle sanzioni.
Ha appellato l'Istituto adducendo la carenza ed il difetto di motivazione, nonché l'erroneità della sentenza, evidenziando, in particolare, che l'attività svolta nei locali non poteva considerarsi commerciale poiché la tariffa percepita per lo svolgimento della didattica era assolutamente simbolica, nettamente inferiore ai parametri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e soprattutto insufficiente a coprire i costi e finanziare gli investimenti.
Si è costituito il Comune di Grottaglie per contestare la fondatezza dei motivi di appello soffermandosi sull'insussistenza delle condizioni necessarie per riconoscere il diritto all'esenzione dall'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
Deve premettersi che i locali assoggettati ad imposta con l'avviso di accertamento n. 259/2012, sia quelli con categoria catastale B/5 che quelli con categoria catastale B/1, per quanto risulta dallo stesso ricorso introduttivo, sono stati impiegati per l' “esclusivo svolgimento di attività didattiche (scuola paritaria l. 62/2000)”
e, più in particolare, per scuola materna, elementare e media e che l'Istituto ha riscosso, come corrispettivo dell'attività didattica, una retta per ciascun frequentante d'importo pari ad € 1.000,00 per la materna, € 850,00 per la primaria ed € 1.050,00 per la secondaria di primo grado.
L'art. 7, comma 1 lett. i) del d. lgs. 504/1992 prevede l'esenzione dall'imposta per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, … destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” Con la precisazione che per “attività di religione e di culto”, suscettibili di esenzione, devono intendersi, a mente del predetto art. 16, “quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”.
Deve aggiungersi che Il d. m. 19.11.2012, in vigore dall' 8.12.2012, precisa, per quanto qui interessa, che
“Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: … c) l'attività e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.”
La normativa richiamata esigerebbe dunque, ai fini dell'esenzione dall'imposta dei locali interessati, la necessaria compresenza, di un requisito soggettivo (ente avente natura soggettiva di carattere non commerciale), qui non in discussione, e di un requisito oggettivo, dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività scolastica.
Quanto all'accertamento del predetto requisito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata, in ipotesi di svolgimento di attività didattica resa dietro pagamento di somme non simboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, stabilendo che per corrispettivo simbolico, che escluderebbe la modalità commerciale dell'attività ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e tenendo altresì presenti i criteri dettati dalla decisione della
Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 “deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi” (v., fra le tante, Cass. 31597/2024; Cass. 27821/2023).
Circa poi il significato di “simbolico”, la stessa Corte (Cass. 17902/2024 ) ha chiarito che tale concetto implica un importo talmente irrisorio da essere equiparabile all'assenza di un corrispettivo, interrompendo così il rapporto sinallagmatico (di scambio) tipico di una prestazione commerciale.
Ebbene, nel caso di specie, per ammissione dello stesso ente religioso, le rette pagate in favore dell'istituto ammontano ad € 1.000,00, € 850,00 ed € 1.050,00, a seconda della scuola frequentata, e non possono essere ritenute simboliche secondo il criterio predetto, a nulla rilevando ai fini dell'esenzione, come chiarito dalla stessa richiamata giurisprudenza, la eventuale perdita di esercizio.
Deve dunque escludersi il diritto all'esenzione dall'imposta reclamato dall'Istituto.
Ciò vale sicuramente per i locali con categoria catastale B/5, quelli che scontano il grosso dell'imposta
(€ 20.218,58), poiché per questi, oltre alla espressa ammissione della parte di averli utilizzati per attività didattica remunerata, risulta catastalmente la loro destinazione a tale attività (scuole e laboratori scientifici); ma vale anche per i restanti locali, che scontano la residua imposta di € 3.614,22, appartenenti alla categoria catastale B1 (Collegi e convitti, educandati;
ricoveri; orfanotrofi;
ospizi; conventi;
seminari; caserme).
Per questi infatti, per poter fruire dell'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. i) del d. lgs. 504/1992 e del collegato art. 16 lett.a) l. n. 222/1985, l'Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che fossero impiegati per
“attività di religione o di culto”, in quanto “dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana” (v. Cass. n. 8021/2025); mentre, come già detto, non solo non ha fornito alcuna prova in tal senso ma ha ammesso, anche per questi locali, l'impiego per l'attività didattica.
Né possono trarsi elementi in senso contrario dalla relazione tecnica del Comune di Grottaglie del 13.6.2018, redatta in occasione del sopralluogo eseguito in contraddittorio delle parti, non tanto perché postuma rispetto all'anno d'imposta, ma perché non fornisce indicazioni utili per ricondurre le destinazioni rilevate in sede di verifica agli specifici impieghi di cui al predetto art. 16 lett. a) l. n. 222/1985.
Per entrambi gli immobili assoggettati ad imposta (fg. 36, n. 626, sub 1 – cat. B/5 – e sub 7 – cat. cat. B/1) non ricorrono dunque le condizioni per l'applicabilità della chiesta esenzione.
L'appello va perciò respinto e la sentenza appellata va confermata in toto, anche nella parte in cui dispone la non applicazione delle sanzioni, dato che tale parte del dispositivo non ha costituito oggetto di contestazione da parte del Comune.
I motivi della decisione e la particolarità del caso concreto sono giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA NZ, EL
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2020 depositato il 08/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaglie - V 74023 Grottaglie TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 868/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 259 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Il difensore del contribuente si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO E DI Ricorrente_1 SS.MA Nominativo_2 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti del COMUNE DI GROTTAGLIE avverso l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012, n. 259/2012, notificato in data 4.1.2017, con il quale gli veniva richiesto il pagamento dell'imposta relativa ad immobile ubicato in Grottaglie.
Sosteneva di avere diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, come aggiornato dall'articolo 39 del d.l. 223/2006, trattandosi di ente non commerciale che aveva destinato i locali interessati ad attività esclusivamente didattiche (scuola paritaria, come da disposizioni di cui alla l. 62/2000) ed alle altre indicate attività di cui all'art. 16, lett. a), l. 222/1985.
Precisava che l'attività didattica veniva svolta con modalità non commerciali, com'era evidente dall'importo delle rette (€ 1.000,00 per la scuola materna, € 850,00 per la scuola primaria ed € 1.050,00 per la scuola secondaria), notevolmente inferiori rispetto ai parametri stabiliti dal MIUR.
Si costituiva il Comune resistendo a motivo della correttezza e regolarità della propria pretesa.
La adita CTP, con sentenza n. 868 depositata il 6.12.2018, accoglieva il ricorso limitatamente all'importo delle sole sanzioni relative all'avviso di accertamento impugnato, compensando le spese, avendo considerato l'insussistenza del requisito della gratuità dell'occupazione dei locali o della corresponsione di importo simbolico, poiché l'Istituto non aveva dimostrato che la tariffa applicata per lo svolgimento dell'attività didattica era servita alla sola copertura dei costi di funzionamento dell'attività didattica espletata. Obiettive ragioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme in materia erano giusto motivo di non applicabilità delle sanzioni.
Ha appellato l'Istituto adducendo la carenza ed il difetto di motivazione, nonché l'erroneità della sentenza, evidenziando, in particolare, che l'attività svolta nei locali non poteva considerarsi commerciale poiché la tariffa percepita per lo svolgimento della didattica era assolutamente simbolica, nettamente inferiore ai parametri stabiliti dal Ministero dell'Istruzione e soprattutto insufficiente a coprire i costi e finanziare gli investimenti.
Si è costituito il Comune di Grottaglie per contestare la fondatezza dei motivi di appello soffermandosi sull'insussistenza delle condizioni necessarie per riconoscere il diritto all'esenzione dall'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
Deve premettersi che i locali assoggettati ad imposta con l'avviso di accertamento n. 259/2012, sia quelli con categoria catastale B/5 che quelli con categoria catastale B/1, per quanto risulta dallo stesso ricorso introduttivo, sono stati impiegati per l' “esclusivo svolgimento di attività didattiche (scuola paritaria l. 62/2000)”
e, più in particolare, per scuola materna, elementare e media e che l'Istituto ha riscosso, come corrispettivo dell'attività didattica, una retta per ciascun frequentante d'importo pari ad € 1.000,00 per la materna, € 850,00 per la primaria ed € 1.050,00 per la secondaria di primo grado.
L'art. 7, comma 1 lett. i) del d. lgs. 504/1992 prevede l'esenzione dall'imposta per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, … destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” Con la precisazione che per “attività di religione e di culto”, suscettibili di esenzione, devono intendersi, a mente del predetto art. 16, “quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”.
Deve aggiungersi che Il d. m. 19.11.2012, in vigore dall' 8.12.2012, precisa, per quanto qui interessa, che
“Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: … c) l'attività e' svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.”
La normativa richiamata esigerebbe dunque, ai fini dell'esenzione dall'imposta dei locali interessati, la necessaria compresenza, di un requisito soggettivo (ente avente natura soggettiva di carattere non commerciale), qui non in discussione, e di un requisito oggettivo, dato dallo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività scolastica.
Quanto all'accertamento del predetto requisito oggettivo, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata, in ipotesi di svolgimento di attività didattica resa dietro pagamento di somme non simboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, stabilendo che per corrispettivo simbolico, che escluderebbe la modalità commerciale dell'attività ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e tenendo altresì presenti i criteri dettati dalla decisione della
Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 “deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi” (v., fra le tante, Cass. 31597/2024; Cass. 27821/2023).
Circa poi il significato di “simbolico”, la stessa Corte (Cass. 17902/2024 ) ha chiarito che tale concetto implica un importo talmente irrisorio da essere equiparabile all'assenza di un corrispettivo, interrompendo così il rapporto sinallagmatico (di scambio) tipico di una prestazione commerciale.
Ebbene, nel caso di specie, per ammissione dello stesso ente religioso, le rette pagate in favore dell'istituto ammontano ad € 1.000,00, € 850,00 ed € 1.050,00, a seconda della scuola frequentata, e non possono essere ritenute simboliche secondo il criterio predetto, a nulla rilevando ai fini dell'esenzione, come chiarito dalla stessa richiamata giurisprudenza, la eventuale perdita di esercizio.
Deve dunque escludersi il diritto all'esenzione dall'imposta reclamato dall'Istituto.
Ciò vale sicuramente per i locali con categoria catastale B/5, quelli che scontano il grosso dell'imposta
(€ 20.218,58), poiché per questi, oltre alla espressa ammissione della parte di averli utilizzati per attività didattica remunerata, risulta catastalmente la loro destinazione a tale attività (scuole e laboratori scientifici); ma vale anche per i restanti locali, che scontano la residua imposta di € 3.614,22, appartenenti alla categoria catastale B1 (Collegi e convitti, educandati;
ricoveri; orfanotrofi;
ospizi; conventi;
seminari; caserme).
Per questi infatti, per poter fruire dell'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. i) del d. lgs. 504/1992 e del collegato art. 16 lett.a) l. n. 222/1985, l'Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che fossero impiegati per
“attività di religione o di culto”, in quanto “dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana” (v. Cass. n. 8021/2025); mentre, come già detto, non solo non ha fornito alcuna prova in tal senso ma ha ammesso, anche per questi locali, l'impiego per l'attività didattica.
Né possono trarsi elementi in senso contrario dalla relazione tecnica del Comune di Grottaglie del 13.6.2018, redatta in occasione del sopralluogo eseguito in contraddittorio delle parti, non tanto perché postuma rispetto all'anno d'imposta, ma perché non fornisce indicazioni utili per ricondurre le destinazioni rilevate in sede di verifica agli specifici impieghi di cui al predetto art. 16 lett. a) l. n. 222/1985.
Per entrambi gli immobili assoggettati ad imposta (fg. 36, n. 626, sub 1 – cat. B/5 – e sub 7 – cat. cat. B/1) non ricorrono dunque le condizioni per l'applicabilità della chiesta esenzione.
L'appello va perciò respinto e la sentenza appellata va confermata in toto, anche nella parte in cui dispone la non applicazione delle sanzioni, dato che tale parte del dispositivo non ha costituito oggetto di contestazione da parte del Comune.
I motivi della decisione e la particolarità del caso concreto sono giusto motivo di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.