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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2024, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
RG 9673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9673 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Porta San Parte_1
Giovanni n. 54, presso lo studio dell'avvocato Nicola Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (CE) alla via CP_1
Sturzo n. 44, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Anemola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 24.9.2022, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con
Pag. 1 di 6 addebito al resistente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , Per_1 con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio e della ricorrente per la somma pari ad euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito alla ricorrente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con Per_1 collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento a proprio carico di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio per la somma Per_1
pari ad euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale delegato, avvenuta all'udienza del giorno 17.2.2023, i coniugi comparsi hanno ribadito le proprie domande e il Presidente delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c.; ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
ha obbligato Per_1
il resistente al pagamento a favore della ricorrente di un assegno mensile a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di
Casaluce predisponessero un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali dei coniugi e procedessero alla valutazione delle relative capacità genitoriali, sostenendo il minore nel percorso di riavvicinamento alla figura paterna;
dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il giorno 11.7.2023, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 10.7.2023, il Giudice ha sollecitato i Servizi Sociali del Comune di Casaluce alla trasmissione della relazione richiesta con il provvedimento presidenziale e ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le predette memorie, il Giudice istruttore, con provvedimento del
27.12.2023, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, impregiudicata ogni determinazione sulle richieste di prova: “adesione alle condizioni di separazione indicate nell'ordinanza del 17.2.2023, con rinuncia alle rispettive domande di addebito e
Pag. 2 di 6 compensazione integrale delle spese di lite”.
Con note scritte depositate in data 1.3.2024 e 7.3.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa, sicché il Giudice, con provvedimento del 14.3.2024, ha rinviato la causa per consentire il deposito dell'estratto di matrimonio del comune di celebrazione delle nozze, fissando termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza.
Dunque, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini e si è riservato di riferire al collegio, con trasmissione degli atti al PM per il parere.
2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito della separazione avanzate dalle parti risultano rinunciate in seguito all'accettazione della proposta conciliativa sottoposta alle stesse dal Tribunale.
3. Sull'affidamento del figlio minorenne e sul diritto di visita del genitore Per_1
non collocatario.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento
Pag. 3 di 6 condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore , in mancanza di elementi di segno contrario. Per_1
Deve infatti rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per il minore atteso, infatti, che le parti hanno sempre concordato su tale regime di affidamento, riproposto altresì nella proposta conciliativa sottoposta dal Tribunale alle parti e dalle stesse accettata. Invero, le criticità pur registrate dai Servizi sociali di Casaluce appaiono superabili dall'impegno richiesto ai coniugi nella condivisione della genitorialità, in vista del superiore interesse del figlio minore ad una crescita serena.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore gode di uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, va confermato il calendario di visita già previsto con l'ordinanza presidenziale del 17.2.2023, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, al quale le parti hanno prestato adesione.
4. Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese Per_1
straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minorenne . Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con il ragazzo, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Pag. 4 di 6 Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1
a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo genitoriale al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età del ragazzo (15 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 15 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di svolgere attività lavorativa saltuaria, con un compenso mensile di circa 500,00 euro, allegando altresì una certificazione reddituale relativa agli anni
2019, 2020 e 2021; non sono stati offerti al Tribunale ulteriori dati reddituali aggiornati.
Alla luce di tali elementi, considerato che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, si ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale e fissare nella somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse del figlio . Tale assegno sarà rivalutato Per_1
annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre del bambino entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate.
5. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
La domanda deve intendersi rinunciata, in seguito all'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, valutata l'adesione alla proposta conciliativa, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a entro e non oltre il CP_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile Per_1
automaticamente e annualmente in base agli indici Org_1
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio CP_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
Per_1
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 51, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9673 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Porta San Parte_1
Giovanni n. 54, presso lo studio dell'avvocato Nicola Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (CE) alla via CP_1
Sturzo n. 44, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Anemola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 24.9.2022, parte ricorrente, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con
Pag. 1 di 6 addebito al resistente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , Per_1 con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento in capo al resistente di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio e della ricorrente per la somma pari ad euro 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
Si è costituito il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito alla ricorrente, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , con Per_1 collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
l'obbligo di pagamento a proprio carico di un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio per la somma Per_1
pari ad euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale delegato, avvenuta all'udienza del giorno 17.2.2023, i coniugi comparsi hanno ribadito le proprie domande e il Presidente delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell'art. 191 c.c.; ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore
, con collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre;
ha obbligato Per_1
il resistente al pagamento a favore della ricorrente di un assegno mensile a titolo di mantenimento del minore pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie;
ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di
Casaluce predisponessero un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali dei coniugi e procedessero alla valutazione delle relative capacità genitoriali, sostenendo il minore nel percorso di riavvicinamento alla figura paterna;
dunque, ha fissato l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore per il giorno 11.7.2023, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 10.7.2023, il Giudice ha sollecitato i Servizi Sociali del Comune di Casaluce alla trasmissione della relazione richiesta con il provvedimento presidenziale e ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le predette memorie, il Giudice istruttore, con provvedimento del
27.12.2023, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa, impregiudicata ogni determinazione sulle richieste di prova: “adesione alle condizioni di separazione indicate nell'ordinanza del 17.2.2023, con rinuncia alle rispettive domande di addebito e
Pag. 2 di 6 compensazione integrale delle spese di lite”.
Con note scritte depositate in data 1.3.2024 e 7.3.2024, le parti hanno accettato la proposta conciliativa, sicché il Giudice, con provvedimento del 14.3.2024, ha rinviato la causa per consentire il deposito dell'estratto di matrimonio del comune di celebrazione delle nozze, fissando termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza.
Dunque, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza termini e si è riservato di riferire al collegio, con trasmissione degli atti al PM per il parere.
2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta dalle parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse, la perdurante cessazione della convivenza e le dichiarazioni della ricorrente circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va pertanto pronunciata la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che le domande di addebito della separazione avanzate dalle parti risultano rinunciate in seguito all'accettazione della proposta conciliativa sottoposta alle stesse dal Tribunale.
3. Sull'affidamento del figlio minorenne e sul diritto di visita del genitore Per_1
non collocatario.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento
Pag. 3 di 6 condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse del minore , in mancanza di elementi di segno contrario. Per_1
Deve infatti rilevarsi che non sono stati acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la condivisione della genitorialità da parte dei coniugi in causa possa essere pregiudizievole per il minore atteso, infatti, che le parti hanno sempre concordato su tale regime di affidamento, riproposto altresì nella proposta conciliativa sottoposta dal Tribunale alle parti e dalle stesse accettata. Invero, le criticità pur registrate dai Servizi sociali di Casaluce appaiono superabili dall'impegno richiesto ai coniugi nella condivisione della genitorialità, in vista del superiore interesse del figlio minore ad una crescita serena.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove il minore gode di uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, va confermato il calendario di visita già previsto con l'ordinanza presidenziale del 17.2.2023, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, al quale le parti hanno prestato adesione.
4. Sul mantenimento del figlio e sul dovere di contribuzione alle spese Per_1
straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minorenne . Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con il ragazzo, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Pag. 4 di 6 Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1
a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo genitoriale al mantenimento del figlio, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età del ragazzo (15 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 15 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza del figlio presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale, di svolgere attività lavorativa saltuaria, con un compenso mensile di circa 500,00 euro, allegando altresì una certificazione reddituale relativa agli anni
2019, 2020 e 2021; non sono stati offerti al Tribunale ulteriori dati reddituali aggiornati.
Alla luce di tali elementi, considerato che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, si ritiene congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale e fissare nella somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse del figlio . Tale assegno sarà rivalutato Per_1
annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre del bambino entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate.
5. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
La domanda deve intendersi rinunciata, in seguito all'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, valutata l'adesione alla proposta conciliativa, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.;
b) dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a entro e non oltre il CP_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio , a decorrere dalla domanda, somma rivalutabile Per_1
automaticamente e annualmente in base agli indici Org_1
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio CP_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
Per_1
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69
lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 51, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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