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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/06/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio in data 28/05/2024, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/06/2023 da:
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lucertini con l'avv. Giovanni Frau;
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Maria Rachele Salvetti con l'avv. C.F._2
Giorgio Damascelli;
il cui matrimonio (senza figli) è stato sciolto a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n.
1741/23, rg 47589/23, dell'01/03/2023.
FATTO
Le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni relative allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 1741/23, R.G. N. 47589/2023 Tribunale di Milano: <1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito Parte_2 Parte_1
civile in LB (GR) il 26.06.10 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (anno 2010, atto n. 1, parte I); 2) Revoca l'assegno di mantenimento a carico del pagina 1 di 3 ricorrente in favore della resistente con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LB (GR) affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1 marzo 2023.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>>) inserendo le seguenti conclusioni: <1)
Accogliere la dichiarazione di acquiescenza da parte della OR alla sentenza di Parte_1
divorzio n. 1741/2023 pubblicata il 6.03.2023 rg. n. 47589/2021 del Tribunale di Milano, avendo la OR rinunciato a presentare gravame avverso la stessa e non intendendo Parte_1
presentare alcuna richiesta di modifica che non sia inserita nel presente ricorso ed istanza congiunta;
2) Accogliere quanto in separato accordo il signor ha accettato Parte_2
relativamente al punto 1 inserito anche nella presente istanza;
3) Accogliere la disponibilità ed impegno irrevocabile del sig. a versare a titolo di UNA TANTUM divorzile, a parziale Parte_2
modifica della sentenza di divorzio pendente tra le parti, la somma di euro 10.000,00
(diecimila/00) in unica soluzione, entro 10 (dieci) giorni dalla pronuncia del provvedimento richiesto in data odierna, a favore della OR su IBAN che la stessa fornirà Pt_1 tempestivamente al sig. per il relativo versamento;
4) Per l'effetto del versamento di Parte_2 cui al punto 3), accogliere l'istanza congiunta delle parti a che il Tribunale dichiari congrua la somma concordata tra le parti e pertanto integralmente risolta ogni richiesta avanzata o avanzanda, presente o futura, a titolo di mantenimento e/o alimentare, da parte della OR
a carico del sig. non essendo più riproponibile per il futuro alcuna istanza in Pt_1 Parte_2
tal senso da parte della OR a carico del sig. ex art. 5 della Legge sul Pt_1 Parte_2
Divorzio n. 898/1970; - Confermate le altre condizioni di cui alla sentenza. Spese compensate tra le parti>>.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per accogliere la domanda, essendo le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. Infatti, rispetto a un matrimonio privo di prole e a una sentenza di suo scioglimento che ha revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del sig. in favore della sig.ra Parte_2
le parti hanno raggiunto un accordo che prevede che il primo versi <a titolo di una pt_1
pagina 2 di 3 divorzile, a parziale modifica della sentenza di divorzio pendente tra le parti, la Pt_3
somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) in unica soluzione, entro 10 (dieci) giorni dalla pronuncia del provvedimento richiesto in data odierna, a favore della OR . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento di matrimonio emessa dal
Tribunale di Milano n. 1741/2023 pubblicata il 6.03.2023 nel procedimento identificato sub R.G.
N. 47589/21:
1. accoglie la domanda congiunta di modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito civile in Parte_2 Parte_1
LB (GR) il 26.06.10 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo
(anno 2010, atto n. 1, parte I) nel senso indicato in parte narrativa, da intendersi qui trascritto;
2. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3. compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28/05/2024
La Presidente Barbara Cao
Il Giudice Relatore Lorenzo Azzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio in data 28/05/2024, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/06/2023 da:
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lucertini con l'avv. Giovanni Frau;
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Maria Rachele Salvetti con l'avv. C.F._2
Giorgio Damascelli;
il cui matrimonio (senza figli) è stato sciolto a seguito della sentenza del Tribunale di Milano n.
1741/23, rg 47589/23, dell'01/03/2023.
FATTO
Le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni relative allo scioglimento del matrimonio (sentenza n. 1741/23, R.G. N. 47589/2023 Tribunale di Milano: <1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito Parte_2 Parte_1
civile in LB (GR) il 26.06.10 ed iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo (anno 2010, atto n. 1, parte I); 2) Revoca l'assegno di mantenimento a carico del pagina 1 di 3 ricorrente in favore della resistente con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LB (GR) affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 1 marzo 2023.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege>>) inserendo le seguenti conclusioni: <1)
Accogliere la dichiarazione di acquiescenza da parte della OR alla sentenza di Parte_1
divorzio n. 1741/2023 pubblicata il 6.03.2023 rg. n. 47589/2021 del Tribunale di Milano, avendo la OR rinunciato a presentare gravame avverso la stessa e non intendendo Parte_1
presentare alcuna richiesta di modifica che non sia inserita nel presente ricorso ed istanza congiunta;
2) Accogliere quanto in separato accordo il signor ha accettato Parte_2
relativamente al punto 1 inserito anche nella presente istanza;
3) Accogliere la disponibilità ed impegno irrevocabile del sig. a versare a titolo di UNA TANTUM divorzile, a parziale Parte_2
modifica della sentenza di divorzio pendente tra le parti, la somma di euro 10.000,00
(diecimila/00) in unica soluzione, entro 10 (dieci) giorni dalla pronuncia del provvedimento richiesto in data odierna, a favore della OR su IBAN che la stessa fornirà Pt_1 tempestivamente al sig. per il relativo versamento;
4) Per l'effetto del versamento di Parte_2 cui al punto 3), accogliere l'istanza congiunta delle parti a che il Tribunale dichiari congrua la somma concordata tra le parti e pertanto integralmente risolta ogni richiesta avanzata o avanzanda, presente o futura, a titolo di mantenimento e/o alimentare, da parte della OR
a carico del sig. non essendo più riproponibile per il futuro alcuna istanza in Pt_1 Parte_2
tal senso da parte della OR a carico del sig. ex art. 5 della Legge sul Pt_1 Parte_2
Divorzio n. 898/1970; - Confermate le altre condizioni di cui alla sentenza. Spese compensate tra le parti>>.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per accogliere la domanda, essendo le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. Infatti, rispetto a un matrimonio privo di prole e a una sentenza di suo scioglimento che ha revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione a carico del sig. in favore della sig.ra Parte_2
le parti hanno raggiunto un accordo che prevede che il primo versi <a titolo di una pt_1
pagina 2 di 3 divorzile, a parziale modifica della sentenza di divorzio pendente tra le parti, la Pt_3
somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) in unica soluzione, entro 10 (dieci) giorni dalla pronuncia del provvedimento richiesto in data odierna, a favore della OR . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di scioglimento di matrimonio emessa dal
Tribunale di Milano n. 1741/2023 pubblicata il 6.03.2023 nel procedimento identificato sub R.G.
N. 47589/21:
1. accoglie la domanda congiunta di modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio contratto da e con rito civile in Parte_2 Parte_1
LB (GR) il 26.06.10 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune medesimo
(anno 2010, atto n. 1, parte I) nel senso indicato in parte narrativa, da intendersi qui trascritto;
2. prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3. compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 28/05/2024
La Presidente Barbara Cao
Il Giudice Relatore Lorenzo Azzi
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