Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 28/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1630 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. Tindaro Giusto 98066 C.F._1
Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta CP_1
procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, IG.ra , ha adito questo Tribunale esponendo di aver prestato Parte_1
attività lavorativa subordinata come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola di Pizzo
Nicolò nel periodo dal 7 agosto 2008 al 30 dicembre 2008, per un totale di 102 giornate lavorative.
Tuttavia, l'estratto contributivo previdenziale ha evidenziato l'omessa registrazione di tali giornate da parte dell' . Nonostante la presentazione di un ricorso amministrativo, l' non ha provveduto CP_1 CP_2
alla rettifica richiesta.
L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli rappresenta un presupposto fondamentale per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali correlate. Tale iscrizione svolge una funzione probatoria, esonerando il lavoratore dall'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, salvo verifica contraria dell' . CP_1
Tuttavia, l' , in qualità di ente previdenziale, ha l'onere di fornire giustificazione per eventuali CP_1
esclusioni dall'elenco contributivo.
Nel caso di specie, l' ha omesso l'inserimento delle giornate lavorative dell'anno 2008 CP_1
nell'estratto contributivo della ricorrente senza fornire alcuna motivazione.
A sostegno della propria posizione, la ricorrente ha prodotto buste paga, documentazione contrattuale e attestazioni relative alla registrazione del rapporto di lavoro presso l'Ufficio di
Collocamento del Comune di residenza.
Inoltre, la parte ricorrente ha presentato le testimonianze delle IG.re e Testimone_1 [...]
le quali, all'udienza del 11 marzo 2019, hanno confermato l'effettivo svolgimento Tes_2
dell'attività lavorativa nel periodo contestato. Le loro deposizioni risultano coerenti, circostanziate e prive di contraddizioni, consolidando ulteriormente la tesi della ricorrente.
L' , regolarmente citato, è rimasto contumace, non costituendosi in giudizio e non offrendo CP_1
alcuna argomentazione difensiva.
La giurisprudenza consolidata afferma che la contumacia del convenuto non esonera l'attore dall'onere della prova, ma il silenzio del resistente può essere valutato dal giudice come elemento di rafforzamento della pretesa attorea (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 14860 del 13 giugno 2013).
La Suprema Corte ha chiarito che "l'assenza di contestazione da parte della resistente legittima il giudice a ritenere provati i fatti dedotti dal ricorrente, salvo elementi contrari desumibili dagli atti del processo" (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 24195 del 2016).
Pertanto, considerata la mancata difesa dell' e la fondatezza delle prove addotte dalla CP_1
ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta e dichiara che la ricorrente, IG.ra , ha svolto attività lavorativa Parte_1
subordinata in qualità di bracciante agricola per 102 giornate nel periodo dal 7 agosto 2008 al
30 dicembre 2008, alle dipendenze dell'azienda agricola di Pizzo Nicolò.
2. Ordina all' di procedere all'iscrizione della IG.ra negli elenchi anagrafici CP_1 Parte_1
dei lavoratori agricoli per l'anno 2008, riconoscendo le 102 giornate lavorative sopra indicate e le connesse prestazioni previdenziali.
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si CP_1
liquidano in € 1800,00, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore. Così deciso in Patti 28/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo